Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 31.3.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.7378/2023 del Ruolo Generale affari contenziosi
TRA vv. BARCHETTI DI LUSTRO M Parte_1
- ricorrente -
CONTRO anche quale mandatario di avv. G BORRELLI CP_1 CP_2
- resistente – conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023, la parte in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il l'avviso di addebito n.314 2023 0000 5006 50 chiedendone l'annullamento. A sostegno dell'opposizione deduceva vari argomenti circa l'infondatezza degli addebiti mossi. Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la parte intimata nella qualità in atti con memoria difensiva, contestando la fondatezza dell'opposizione proposta. Istruita con prove documentali ed orali, all'odierna udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l'onere di osservare le regole processuali. Ed allora, l'opposto (attore sostanziale) deve rispettare innanzitutto quanto previsto dall'art.416 cpc., secondo cui il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione a pena di decadenza dalla proposizione dei mezzi di prova di cui intende valersi, anche se è ovvio che il contenuto da dare all'atto di costituzione debba essere quello della domanda (ex art. 414 cpc.) e non piuttosto quello della memoria di costituzione (art. 416 cpc.) (Cass. n. 5045/99). Orbene, se la tardiva costituzione del convenuto/attore comporta, dunque, la sua decadenza da ogni prova, va da sé che neppure sono da invocare i poteri officiosi del Giudice (art. 421 cpc.) che non possono essere esercitati
14/10/2008, Trib. Pisa, sent. n. 189/2002; Trib. Bari, n. 6434 del 27.2.2004; Pretura Salerno, 31 gennaio 1995). CP_
2. A sostegno della pretesa azionata l' ha invocato a presupposto delle somme reclamate il verbale di accertamento del 16.2.2022. Sul punto merita evidenziare che tale verbale ha valenza nel presente giudizio di mero indizio secondo il consolidato orientamento pretorio per il quale:”Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti CP_1 costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. (Cass. civ. Sez. lavoro, 06-09-2012, n. 14965) nonché :” I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile
e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 06-06-2008, n. 15073).
3.1. Tanto premesso, rileva il Giudicante che le inadempienze contributive contestate riguardano il presunto svolgimento da parte dei lavoratori e nel periodo Parte_2 Parte_3 temporale marzo 2019 – luglio 2021 di lavoro straordinario, per altro neppure identificato in dettaglio.
3.2. I testi escussi ( , hanno confermato che i lavoratori Tes_1 Tes_2 Parte_2
e hanno lavorato rispettivamente per 20 e 24 ore a settimana conformemente
[...] Parte_3 alle risultanze del LUL e del relativo contratto di assunzione, secondo l'articolazione oraria indicata a
2 pag.18 del ricorso. Tali dichiarazioni non sono state smentite da contrarie emergenze processuali acquisite.
3.3. I lavoratori e hanno poi confermato di non aver Parte_2 Parte_3 svolto lavoro straordinario, specificando che in sede ispettiva quando hanno riferito di aver svolto lavoro in un'articolazione diversa da quella indicata a pag. 18 del ricorso, tanto riguardava solo la settimana 16 – 23 luglio 2021, attesa l'assenza in azienda in tale lasso temporale dell'opponente e di
. In definitiva, non sussiste la pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito de Persona_1 quo e pertanto nulla è dovuto anche a titolo di somme aggiuntive e sanzioni applicate.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Per la soccombenza le spese di causa restano in capo alla parte intimata, nella misura di cui in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'attiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: CP_ accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che l' non ha titolo per il recupero delle somme reclamate con l'atto gravato, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte intimata al pagamento delle spese di causa in favore dell'opponente che si liquidano complessivamente in euro 5600,00 oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 31.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
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