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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/05/2025, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./ est.
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9708/2024 R.G., avente ad oggetto: revisione delle condizioni di divorzio
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Maria SIRAGUSA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato ad [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano LEONARDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che nulla ho opposto.
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12/03/2025, con cui i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, stante l'accordo raggiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 24/09/2024 premettendo che con Parte_1
sentenza n. 2156/23, pubblicata il 17/05/2023, il Tribunale di Catania ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 01/09/2010 a Zafferana Controparte_1
Etnea (CT), matrimonio dal quale sono nate le figlie (il 23/03/1998), Persona_1
(il 11/01/2002) e (il 07/11/2008), ha adito questo Tribunale per Persona_2 Parte_2
chiedere la revisione delle condizioni di divorzio con particolare riferimento all'affidamento, al collocamento e al mantenimento della LI minore Pt_2
Nel proprio atto introduttivo la ricorrente ha dedotto, in particolare, che in forza della predetta sentenza di divorzio era stato disposto l'affidamento congiunto della LI minore ad Pt_2
entrambi i coniugi, con collocamento presso la madre in Giarre (CT) via Goffredo Mameli n. 20, già
stabilito in sede di separazione, revocato il mantenimento disposto in sede di separazione nei confronti della LI , resasi autonoma e con proprio nucleo familiare (precisando Persona_1
che anche la LI aveva intrapreso una convivenza, costituendo, divenendo madre) e Per_3
confermato l'obbligo, a carico di di contribuire al mantenimento della LI Controparte_1
mediante versamento di un assegno mensile di euro 200,00 al mese, soggetto a rivalutazione Pt_2
annuale secondo indici Istat.
La ricorrente ha, dunque, concluso chiedendo di modificare le predette statuizioni, affidandole in via esclusiva la LI ferma la relativa collocazione presso di sé, ovvero autorizzandola a Pt_2
sottoscrivere in via esclusiva, nell'interesse della minore, le autorizzazioni (scolastiche e mediche)
necessarie, elevando ad euro 400,00 mensili l'importo dovuto dal a titolo di assegno di CP_1
mantenimento, da corrispondersi pur sempre mensilmente e non entro il giorno 5 di ogni mese e con
2 adeguamento ISTAT annuale.
Con memoria di costituzione e risposta depositata il 26/02/2025 si è costituito Controparte_1
rappresentando che nelle more le parti sono addivenute ad un accordo, sottoscritto in data 07/01/2025
e in atti.
Segnatamente, con il predetto accordo le parti, in revisione delle statuizioni emesse con la sentenza di divorzio, hanno inteso stabilire quanto segue:
“La SInora dichiara di accettare, a saldo e stralcio, in via conciliativa, il Parte_1
pagamento della somma di euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), a saldo di ogni importo
dovuto, a qualunque titolo o causale, dal SI. a fronte ed in dipendenza dei rapporti Controparte_1
economici discendenti dalla separazione e dal divorzio. Il pagamento a saldo avviene a mezzo vaglia
postale n. 0373513043-07 del 07/01/2025. All'effettivo incasso della superiore somma di euro
5.500,00, la presente scrittura sottoscritta costituirà quietanza e liberatoria, senza null'altro a
pretendere da parte della SI.ra , sino alla data del 31/12/2024. Conseguentemente, Parte_1
la SI.ra , a ministero del proprio difensore, procederà alla tempestiva, comunque Parte_1
entro giorni cinque, comunicazione ai terzi pignorati della rinuncia al pignoramento, con richiesta
di svincolo delle somme pignorate a favore del SI. stante l'intervenuta Controparte_1
conciliazione e transazione, con contestuale deposito della presente scrittura ed accordo all'interno
del fascicolo telematico avente R.G.E.M. 3669/2024 del pignoramento, per l'estinzione della
procedura per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese ed
onorari.
Dal 01/01/2025 il SI. si impegnerà a versare puntualmente, per il contributo di Controparte_1
mantenimento della LI minore la somma di euro 200,00 mensili, con Parte_2
adeguamento istat annuale a decorrere dal gennaio 2026, entro il giorno 05 del mese, a mezzo
bonifico bancario, sul seguente codice iban [...].
Le parti concordano che anche per il giudizio pendente per la modifica delle condizioni della
cessazione degli effetti civili del matrimonio, si procederà al deposito del presente accordo, con
3 rinuncia alle domande per intervenuta conciliazione e conseguente intervenuta cessazione della
materia del contendere, per le seguenti motivazioni e condizioni, che costituiscono nuova concordata
disciplina dei rapporti inerenti la LI minore Parte_2
A) L'affidamento della minore sarà condiviso, con collocamento presso la madre ed espressa
autorizzazione del SI. alla SI.ra a poter sottoscrivere Controparte_1 Parte_1
personalmente ed individualmente, ogni autorizzazione urgente e necessaria, di natura
scolastica ( gite, permessi, assicurazioni, iscrizioni ad anno scolastico ed agli istituti di
riferimento), nonché trattamenti sanitari, medici e di correlata necessità della minore,
nonché documenti e quanto necessario per riscuotere emolumenti, indennità, domande e
quanto necessario alla minore . Pt_2
B) Le parti, per la disciplina degli incontri e frequentazioni tra padre e LI, confermano e
ratificano che il padre potrà tenere con se la LI nel giorno di mercoledì e sabato dalle 16
alle 21, alternativamente con la domenica dalle 09 alle 21 ed a settimane alterne, nel rispetto
e secondo le eSIenze della LI . Tali termini potranno essere modificati e Pt_2
concordati diversamente tra le parti, sempre e solo nell'interesse della minore.
C) Il Padre potrà trascorrere con la LI nel periodo estivo giorni venti, anche non Pt_2
continuativi e su mesi diversi, secondo le eSIenze della prole. Il periodo natalizio prevederà
la frequentazione di giorni cinque consecutivi, garantendo ad anni alterni di trascorrere il
Santo Natale o il Capodanno con il padre o con la madre. Nel periodo pasquale la minore
potrà trascorrere tre giorni consecutivi con il padre, prevedendo alternativamente negli anni,
la Santa Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Le spese e compensi della procedura R.G. 9708/2024 si concorda e dichiara che saranno
interamente compensate tra le parti.
Si precisa peraltro che nella denegata ipotesi di mancato incasso, la presente transazione dovrà
considerarsi priva di effetti legali tra le parti, con prosecuzione dei giudizi de quibus.
La creditrice procedente, tramite difensore, si impegna a depositare la presente scrittura, con
4 deposito telematico in seno al fascicolo R.G.E.M. 3669/2024 Tribunale di Catania VI sezione
civile e nella procedura R.G. 9708/2024 Tribunale Civile di Catania prima Sezione, al fine di far
dichiarare cessata la materia del contendere e quindi estinguere la procedura, con svincolo delle
somme.
Le parti concordano e dichiarano che le spese e compensi dei giudizi sopra indicati saranno
interamente compensate.
I procuratori delle parti dichiarano espressamente di rinunciare alla solidarietà professionale e
sottoscrivono la presente ex lege.”.
Tanto premesso, poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta i profili di contrarietà
all'ordine pubblico, né a disposizioni di carattere imperativo né manifesta contrarietà all'interesse della prole, può pertanto statuirsi in senso conforme a quanto congiuntamente richiesto, fermo restando che le ulteriori questioni economiche, oggetto di concorde regolamentazione, esulano dal presente giudizio e fermo restando il carattere obbligatorio delle relative pattuizioni.
Stante l'accordo raggiunto e l'espressa volontà delle parti in tale senso, le spese processuali vanno tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9708/2024 R.G.:
ACCOGLIE la domanda di revisione delle condizioni di divorzio stabilite tra le parti con sentenza n. 2156/2023, emessa dal Tribunale di Catania in data 10/05/2023 e pubblicata il 17/05/2023 nel procedimento recante R.G. n. 13864/2022, e, per l'effetto, prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti, come riportato in parte motiva;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di conSIlio dell'11.4.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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