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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 985/2022 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio
SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnati ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Parte_1 C.F._1
INCUTTO (C.F. ) C.F._2
- attrice -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 26.7.2022, Parte_1
ha convenuto il al fine di ottenerne la
[...] Controparte_1 condanna al pagamento di € 46.121,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di responsabilità ex art. 2051 cod. civ, quale risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni derivate dalla caduta a causa di buca stradale il 9.8.2021.
Ha dedotto, in particolare, che:
- in data 9.8.2021, alle ore 22:15 circa, mentre transitava a piedi lungo la via Doria, sul lungomare di Guardia Piemontese (CS), all'altezza di circa 50 m verso nord dal “
[...]
”, era caduta in una buca di notevole grandezza insistente sul lato della strada e Per_1
del marciapiede, poco visibile in ragione della scarsa illuminazione;
- era stata accompagnata con mezzo privato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Paola (CS), ove le veniva diagnosticata “Frattura a decorso spiroide pluriframmentaria del malleolo peroneale. Plurime rime fratturative, lievemente scomposta, del malleolo tibiale mediale. Frattura del malleolo tibiale posteriore”, per cui era sottoposta ad intervento chirurgico per “riduzione e stabilizzazione con filo di K, vite e apparecchio gessato non da carico” in data 13.8.2021;
- era guarita con postumi come da CTP allegata (inabilità temporanea totale di 60 giorni, inabilità temporanea parziale di 96 giorni;
invalidità permanente nella misura dell'11%; spese sostenute per € 693,00);
1.2. – Il è rimasto contumace. Controparte_1
1.3. – L'attività istruttoria è consistita nell'assunzione delle deposizioni testimoniali di
(udienza del 21.12.2023), oltre che nell'espletamento di CTU medico-legale Controparte_2
(cfr. relazione definitiva, a firma del dott. , depositata il 2.4.2024). Persona_2
2. – Ciò posto, la domanda è fondata.
2.1. – Invero – ancorché non manchino, anche in tempi recenti, pronunce rilevanti che continuano a configurare la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. come aggravata o presunta, identificando la prova liberatoria del caso fortuito a carico del custode con la dimostrazione dell'assenza di colpa del medesimo (Cass., Sez. III, 20.2.2006, n. 3651; Sez. III, 27.6.2016, n.
13222; Sez. III, 9.6.2016, n. 11802; Sez. III, Ordinanza n. 11096 del 10.6.2020; Sez. III, Ordinanza
n. 8811 del 12.5.2020) –, la Terza Sezione della Suprema Corte, con le sentenze nn. 2477, 2478,
2 2479, 2480, 2481, 2482, 2483 dell'1.2.2018, con il chiaro intento nomofilattico di revisionare i principi in materia, ne ha cosi ridefinito i pilastri: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata a tali approdi (cfr., tra le più significative Sez. VI-III, Ordinanza n. 27724 del 30.10.2018, Sez. III, Ordinanza n. 2345 del
29.1.2019, Sez. VI-III, Ordinanza n. 9315 del 3.4.2019, Sez. VI-III, Ordinanza n. 17873 del
27.8.2020; Sez. VI-III, Ordinanza n. 34886 del 17.11.2021), avallati anche dalle S.U. (cfr.
3 Ordinanza n. 20943 del 30.6.2022, anche se intervenuta non per dirimere un contrasto giurisprudenziale, ma su ricorso avverso sentenza del TSAP).
Più di recente, inoltre, la stessa Terza Sezione (cfr. Sentenza n. 4035 del 16.2.2021;
Ordinanza n. 28035 del 14.10.2021; Ordinanza n. 39965 del 14.12.2021; Ordinanza n. 4023 dell'8.2.2022), pur ponendosi nel solco dell'illustrato orientamento, ha precisato, in raccordo con precedenti pronunce, che: ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
l'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento, ossia che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile;
in definitiva, “la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (così, già Cass. n.
25837/2017); analogamente, è stato affermato, in termini generali, che il comportamento del terzo o del danneggiato, per integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., deve consistente in una “condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1152 del 27.4.2023; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 15447 del 31.5.2023 e
Sez. 3, Sentenza n. 26142 del 7.9.2023 mentre secondo Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23.5.2023 e
Sez. 3, Ordinanza n. 29634 del 25.10.2023 non è richiesto che il comportamento colposo del danneggiato sia “anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile ed inevitabile”).
2.2. – Nel caso di specie, parte attrice ha assolto al proprio onere di provare il nesso eziologico tra la strada – di cui è titolare e, quindi, custode l'ente locale convenuto – e l'evento dannoso.
È, infatti, acclarato – sulla base della testimonianza assunte e della documentazione fotografica prodotta – che parte attrice è caduta a causa di una buca stradale nei pressi del marciapiede sul manto di strada comunale.
In particolare, figlia dell'attrice, sentita all'udienza del 23.12.2023, la Controparte_2 quale ha dichiarato che “nell'agosto del 2021, ho assistito ad un incidente subito da mia madre nel
Comune di sul Lungomare. Stavamo facendo una passeggiata serale. […] Controparte_1
Stavamo andando dall'altro lato della strada e, per questo, dovevamo scendere dal marciapiede ed attraversare la strada. Sono scesa prima io dal marciapiede, poi è scesa mia madre. Nello
4 scendere, mia madre ha messo il piede all'interno di una buca che si trovava sotto il gradino del marciapiede. […] Nel punto in cui sono scesa dal marciapiede non c'era la buca, che si trovava prima. Neppure io avevo visto la buca, altrimenti avrei avvisato mia madre. […] riconosco lo stato dei luoghi e la buca di cui ho parlato nelle foto che mi vengono mostrate, allegate con il n. 15 all'atto di citazione. Nelle foto si vede, oltre alla buca, l'alzata del marciapiede del Lungomare di
. Controparte_1
A fronte di ciò il rimasto contumace, non ha fornito la prova liberatoria prevista CP_1 dall'art. 2051 cod. civ.
Non vi sono elementi per ritenere imprudente il comportamento della danneggiata, la quale stava scendendo dal marciapiede.
Del resto, la buca – per la sua collocazione nei pressi del marciapiede e per l'orario in cui si
è verificato l'evento – non può neppure dirsi visibile nonostante le sue dimensioni.
2.3. – Quanto alle conseguenze pregiudizievoli, la CTU medico-legale è immune da incongruenze ed è del tutto condivisibile.
Da essa è emerso che, a seguito del sinistro per cui è causa, ha Parte_1 riportato “esiti disfunzionali di frattura trimalleolare caviglia destra con mezzi di sintesi ancora in sede”, complessivamente stimati nell'invalidità permanente pari all'8%, oltre inabilità temporanea assoluta per 40 giorni al 100%, inabilità temporanea parziale per 30 giorni al 50% e per 89 giorni al
25%,.
Va, quindi, riconosciuto all'attrice – alla luce delle tabelle ministeriali ex dell'art. 139 Cod.
Ass, tenuto conto dei 57 anni di età dell'attrice (nata il [...]) all'epoca del sinistro (il 9.8.2021)
– l'importo complessivo di € 16.317,70, a titolo di danni non patrimoniali, così calcolato all'attualità:
- € 12.174,70, a titolo di danno biologico permanente in relazione al predetto 8% di invalidità;
- € 4.143,00 per danno biologico temporaneo (di cui € 2.209,60 per 40 gg. di ITT, €
828,60 per 30 gg. di ITP al 50% ed € 1.104,80 per 89 gg. di ITP al 25%).
Non risultano specificamente dedotti né dimostrati elementi di personalizzazione del danno biologico o altri danni non patrimoniali.
Il predetto totale di € 16.317,70 – già determinato all'attualità – deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento
(il 9.8.2021) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente
5 sentenza, oltre interessi al tasso legale sulla somma così determinata (divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo.
Occorre, poi, aggiungere, quale pregiudizio patrimoniale da danno emergente, il complessivo importo € 693,00 per spese mediche documentate e considerate congrue dal CTU, da rivalutarsi, secondo l'indice FOI dell'ISTAT, dalle date in cui le singole spese sono state sostenute fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme originarie, rivalutate anno per anno, fino alla pubblicazione della presente sentenza e, successivamente, sul totale (dopo rivalutazione ed interessi legali fino alla pubblicazione della presente sentenza) fino al soddisfo.
2.4. – In conclusione, occorre condannare il convenuto Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 17.010,70, oltre
[...] rivalutazione (limitatamente all'importo di € 693,00) ed interessi legali, da calcolarsi come già precisato, fino al soddisfo, in favore di parte attrice.
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori minimi (tenuto conto della semplicità della causa) di cui al
DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore sulla base del decisum – in € 2.540,00 per compenso ed €
545,00 per effettivi esborsi contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario (pari al
15% del compenso), CPA ed IVA (come per legge), in favore di parte attrice con distrazione al suo procuratore.
Per la stessa ragione le spese della CTU sono a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna parte convenuta al pagamento di € 17.010,70, oltre rivalutazione
(limitatamente all'importo di € 693,00) ed interessi legali, da calcolarsi come già precisato, fino al soddisfo, in favore di parte attrice;
- condanna, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
2.540,00 per compenso ed € 545,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore di parte attrice, con distrazione al suo procuratore;
6 - pone le spese delle CTU a carico del convenuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 5 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
7
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio
SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnati ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Parte_1 C.F._1
INCUTTO (C.F. ) C.F._2
- attrice -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 26.7.2022, Parte_1
ha convenuto il al fine di ottenerne la
[...] Controparte_1 condanna al pagamento di € 46.121,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di responsabilità ex art. 2051 cod. civ, quale risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni derivate dalla caduta a causa di buca stradale il 9.8.2021.
Ha dedotto, in particolare, che:
- in data 9.8.2021, alle ore 22:15 circa, mentre transitava a piedi lungo la via Doria, sul lungomare di Guardia Piemontese (CS), all'altezza di circa 50 m verso nord dal “
[...]
”, era caduta in una buca di notevole grandezza insistente sul lato della strada e Per_1
del marciapiede, poco visibile in ragione della scarsa illuminazione;
- era stata accompagnata con mezzo privato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Paola (CS), ove le veniva diagnosticata “Frattura a decorso spiroide pluriframmentaria del malleolo peroneale. Plurime rime fratturative, lievemente scomposta, del malleolo tibiale mediale. Frattura del malleolo tibiale posteriore”, per cui era sottoposta ad intervento chirurgico per “riduzione e stabilizzazione con filo di K, vite e apparecchio gessato non da carico” in data 13.8.2021;
- era guarita con postumi come da CTP allegata (inabilità temporanea totale di 60 giorni, inabilità temporanea parziale di 96 giorni;
invalidità permanente nella misura dell'11%; spese sostenute per € 693,00);
1.2. – Il è rimasto contumace. Controparte_1
1.3. – L'attività istruttoria è consistita nell'assunzione delle deposizioni testimoniali di
(udienza del 21.12.2023), oltre che nell'espletamento di CTU medico-legale Controparte_2
(cfr. relazione definitiva, a firma del dott. , depositata il 2.4.2024). Persona_2
2. – Ciò posto, la domanda è fondata.
2.1. – Invero – ancorché non manchino, anche in tempi recenti, pronunce rilevanti che continuano a configurare la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. come aggravata o presunta, identificando la prova liberatoria del caso fortuito a carico del custode con la dimostrazione dell'assenza di colpa del medesimo (Cass., Sez. III, 20.2.2006, n. 3651; Sez. III, 27.6.2016, n.
13222; Sez. III, 9.6.2016, n. 11802; Sez. III, Ordinanza n. 11096 del 10.6.2020; Sez. III, Ordinanza
n. 8811 del 12.5.2020) –, la Terza Sezione della Suprema Corte, con le sentenze nn. 2477, 2478,
2 2479, 2480, 2481, 2482, 2483 dell'1.2.2018, con il chiaro intento nomofilattico di revisionare i principi in materia, ne ha cosi ridefinito i pilastri: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata a tali approdi (cfr., tra le più significative Sez. VI-III, Ordinanza n. 27724 del 30.10.2018, Sez. III, Ordinanza n. 2345 del
29.1.2019, Sez. VI-III, Ordinanza n. 9315 del 3.4.2019, Sez. VI-III, Ordinanza n. 17873 del
27.8.2020; Sez. VI-III, Ordinanza n. 34886 del 17.11.2021), avallati anche dalle S.U. (cfr.
3 Ordinanza n. 20943 del 30.6.2022, anche se intervenuta non per dirimere un contrasto giurisprudenziale, ma su ricorso avverso sentenza del TSAP).
Più di recente, inoltre, la stessa Terza Sezione (cfr. Sentenza n. 4035 del 16.2.2021;
Ordinanza n. 28035 del 14.10.2021; Ordinanza n. 39965 del 14.12.2021; Ordinanza n. 4023 dell'8.2.2022), pur ponendosi nel solco dell'illustrato orientamento, ha precisato, in raccordo con precedenti pronunce, che: ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
l'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento, ossia che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile;
in definitiva, “la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (così, già Cass. n.
25837/2017); analogamente, è stato affermato, in termini generali, che il comportamento del terzo o del danneggiato, per integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., deve consistente in una “condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1152 del 27.4.2023; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 15447 del 31.5.2023 e
Sez. 3, Sentenza n. 26142 del 7.9.2023 mentre secondo Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23.5.2023 e
Sez. 3, Ordinanza n. 29634 del 25.10.2023 non è richiesto che il comportamento colposo del danneggiato sia “anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile ed inevitabile”).
2.2. – Nel caso di specie, parte attrice ha assolto al proprio onere di provare il nesso eziologico tra la strada – di cui è titolare e, quindi, custode l'ente locale convenuto – e l'evento dannoso.
È, infatti, acclarato – sulla base della testimonianza assunte e della documentazione fotografica prodotta – che parte attrice è caduta a causa di una buca stradale nei pressi del marciapiede sul manto di strada comunale.
In particolare, figlia dell'attrice, sentita all'udienza del 23.12.2023, la Controparte_2 quale ha dichiarato che “nell'agosto del 2021, ho assistito ad un incidente subito da mia madre nel
Comune di sul Lungomare. Stavamo facendo una passeggiata serale. […] Controparte_1
Stavamo andando dall'altro lato della strada e, per questo, dovevamo scendere dal marciapiede ed attraversare la strada. Sono scesa prima io dal marciapiede, poi è scesa mia madre. Nello
4 scendere, mia madre ha messo il piede all'interno di una buca che si trovava sotto il gradino del marciapiede. […] Nel punto in cui sono scesa dal marciapiede non c'era la buca, che si trovava prima. Neppure io avevo visto la buca, altrimenti avrei avvisato mia madre. […] riconosco lo stato dei luoghi e la buca di cui ho parlato nelle foto che mi vengono mostrate, allegate con il n. 15 all'atto di citazione. Nelle foto si vede, oltre alla buca, l'alzata del marciapiede del Lungomare di
. Controparte_1
A fronte di ciò il rimasto contumace, non ha fornito la prova liberatoria prevista CP_1 dall'art. 2051 cod. civ.
Non vi sono elementi per ritenere imprudente il comportamento della danneggiata, la quale stava scendendo dal marciapiede.
Del resto, la buca – per la sua collocazione nei pressi del marciapiede e per l'orario in cui si
è verificato l'evento – non può neppure dirsi visibile nonostante le sue dimensioni.
2.3. – Quanto alle conseguenze pregiudizievoli, la CTU medico-legale è immune da incongruenze ed è del tutto condivisibile.
Da essa è emerso che, a seguito del sinistro per cui è causa, ha Parte_1 riportato “esiti disfunzionali di frattura trimalleolare caviglia destra con mezzi di sintesi ancora in sede”, complessivamente stimati nell'invalidità permanente pari all'8%, oltre inabilità temporanea assoluta per 40 giorni al 100%, inabilità temporanea parziale per 30 giorni al 50% e per 89 giorni al
25%,.
Va, quindi, riconosciuto all'attrice – alla luce delle tabelle ministeriali ex dell'art. 139 Cod.
Ass, tenuto conto dei 57 anni di età dell'attrice (nata il [...]) all'epoca del sinistro (il 9.8.2021)
– l'importo complessivo di € 16.317,70, a titolo di danni non patrimoniali, così calcolato all'attualità:
- € 12.174,70, a titolo di danno biologico permanente in relazione al predetto 8% di invalidità;
- € 4.143,00 per danno biologico temporaneo (di cui € 2.209,60 per 40 gg. di ITT, €
828,60 per 30 gg. di ITP al 50% ed € 1.104,80 per 89 gg. di ITP al 25%).
Non risultano specificamente dedotti né dimostrati elementi di personalizzazione del danno biologico o altri danni non patrimoniali.
Il predetto totale di € 16.317,70 – già determinato all'attualità – deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento
(il 9.8.2021) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente
5 sentenza, oltre interessi al tasso legale sulla somma così determinata (divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo.
Occorre, poi, aggiungere, quale pregiudizio patrimoniale da danno emergente, il complessivo importo € 693,00 per spese mediche documentate e considerate congrue dal CTU, da rivalutarsi, secondo l'indice FOI dell'ISTAT, dalle date in cui le singole spese sono state sostenute fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme originarie, rivalutate anno per anno, fino alla pubblicazione della presente sentenza e, successivamente, sul totale (dopo rivalutazione ed interessi legali fino alla pubblicazione della presente sentenza) fino al soddisfo.
2.4. – In conclusione, occorre condannare il convenuto Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 17.010,70, oltre
[...] rivalutazione (limitatamente all'importo di € 693,00) ed interessi legali, da calcolarsi come già precisato, fino al soddisfo, in favore di parte attrice.
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori minimi (tenuto conto della semplicità della causa) di cui al
DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore sulla base del decisum – in € 2.540,00 per compenso ed €
545,00 per effettivi esborsi contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario (pari al
15% del compenso), CPA ed IVA (come per legge), in favore di parte attrice con distrazione al suo procuratore.
Per la stessa ragione le spese della CTU sono a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna parte convenuta al pagamento di € 17.010,70, oltre rivalutazione
(limitatamente all'importo di € 693,00) ed interessi legali, da calcolarsi come già precisato, fino al soddisfo, in favore di parte attrice;
- condanna, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
2.540,00 per compenso ed € 545,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge), in favore di parte attrice, con distrazione al suo procuratore;
6 - pone le spese delle CTU a carico del convenuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 5 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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