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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/10/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. VA AL - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 677 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. – CF - nato il Parte_1 C.F._1
29/09/1967 a Lamezia Terme, e – CF - nata il [...] a Parte_2 C.F._2
Lamezia Terme, entrambi residenti in [...], ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Serena PERRI – CF – che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in C.F._3 calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 3 ottobre 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 16/09/2025 – che:
1. In data 12.09.1993 i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme. Il matrimonio veniva annotato nei registri dello Stato Civile di Lamezia Terme al numero 83 parte 2 serie
A Vol. 0 anno 1993 Ufficio 1 come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che si produce
(documento 1);
2. I coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della comunione dei beni;
Persona_
3. Dall'unione coniugale sono nate due figli nata il [...] nata il Per_2 Persona_3
10/12/1994 come anagrafico di nascita che si produce;
2
4. La dimora coniugale è stata fissata in Lamezia Terme via Indipendenza n. 146;
5. Entrambi i coniugi sono attualmente occupati;
6. Che i coniugi sono titolari dei seguenti rapporti di conto corrente bancario di cui si produce l'estratto conto degli ultimi tre anni;
7. Che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a presentare ricorso congiunto per separazione;
8. per effetto di quanto precede, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente;
Tutto sopra premesso chiedevano all'adito Tribunale di omologare la separazione dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
1. Separazione personale
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge, cessando ogni obbligo di coabitazione.
2. Assegnazione della casa coniugale
La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lamezia Terme in Via indipendenza n. 144, di proprietà del sig.
, genitore del ricorrente unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella Persona_4 Parte_1 disponibilità del sig. , il quale vivrà nell'immobile. La sig.ra stabilirà la propria Parte_1 Parte_2 residenza in Lamezia Terme, Via XX Settembre n. 26.
3. Mantenimento
Nessuno dei coniugi corrisponderà assegno di mantenimento all'altro, avendo entrambi redditi adeguati al proprio sostentamento.
4. Trasferimento immobiliare Persona_ I coniugi, comproprietari in regime di comunione legale dei beni, si obbligano a trasferire alle figli ,
, in pari quota la proprietà del seguente bene immobile: Per_2 Persona_3
- Terreno sito nel Comune di Lamezia Terme, sezione Nicastro, identificato al N.C.T. – ufficio Provinciale del Territorio di Catanzaro al
• Foglio 20, particelle 930, 937, 947, 954, 959, 961.
Il trasferimento sarà effettuato contestualmente all'omologazione della separazione.
Rapporti patrimoniali
Nulla è dovuto tra i coniugi a qualsiasi titolo ulteriore.
Dichiarazione integrative
In relazione al trasferimento immobiliare previsto nella presente separazione consensuale, si rappresenta quanto segue:
- I coniugi e sono comproprietari, in regime di comunione Parte_1 Parte_2 legale, dei seguenti beni immobili:
Terreno sito nel Comune di Lamezia Terme, sezione Nicastro, identificato al N.C.T. – ufficio Provinciale del Territorio di Catanzaro al Foglio 20, particelle 930, 937, 947, 954, 959, 961. 3
- I coniugi hanno concordato di trasferire la piena proprietà dei suddetti immobili, in pari quote, alle figli e , entrambe maggiorenni. Persona_1 Per_2 Persona_3
- Le beneficiarie del trasferimento, previamente informate, come da dichiarazione allegata agli atti, accettando integralmente la volontà delle parti.
- I coniugi dichiarano espressamente di essere a conoscenza che il Presidente del tribunale ed il cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà e/o di ogni altro diritto reale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica impiantistica;
- I coniugi si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile dal deposito del provvedimento, e successivamente, a depositare in Cancelleria, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, la copia della nota di trascrizione rilasciata dall'agenzia del territorio competente.
- Il trasferimento avverrà successivamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa, conformemente alla normativa vigente.
- Le parti, dichiarano, altresì che il trasferimento ha natura divisionale e familiare e viene effettuato senza corrispettivo alcuno, nell'esclusivo interesse delle figlie comuni.
In relazione al trasferimento immobiliare convenuto tra i coniugi, si precisa quanto segue:
1.Dichiarazione espressa di volontà traslativa ai sensi dell'art. 1376 c.c.
I coniugi e , comproprietari in regime di comunione legale, Parte_1 Parte_2 esprimono con il presente atto la volontà di trasferire, con effetto obbligatorio e traslativo, ai sensi dell'art. 1376 c.c., a titolo gratuito, in favore delle figlie e , in pari quota, la piena Parte_3 Persona_3 proprietà dei seguenti beni immobili:
Terreno siti nel Comune di Lamezia Terme, Sezione Nicastro, identificati al Catasto Terreni del Comune suddetto, foglio 20, particelle 930, 937, 939, 947, 954, 959, 961.
I coniugi, dichiarano che il trasferimento avverrà nello stato di fatto e di diritto esistente alla data del presente ricorso.
L'atto di trasferimento verrà trascritto e volturato nei pubblici registri immobiliari.
2.Dichiarazione di conformità catastale (art. 19, comma 14, D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010)
I coniugi dichiarano che i dati catastali identificativi dell'immobile sopra descritto sono conformi allo stato di fatto e che le planimetrie depositate in catasto corrispondono allo stato attuale dei luoghi.
3.Dichiarazione di conformità soggettiva (intestazione catastale)
4. I coniugi dichiarano che l'intestazione catastale degli immobili corrisponde alle risultanze dei registri immobiliari, attestando che i soggetti indicati nel presente ricorso quali intestatari dei beni sono effettivamente tali secondo le visure ipotecarie e catastali attuali.
5.Finalità e natura del trasferimento
6. Il trasferimento ha natura gratuita e familiare, ed è posto in essere nell'esclusivo interesse delle figlie, a titolo di liberalità indiretta nell'ambito della regolamentazione della crisi coniugale, ed è parte integrante dell'accordo di separazione personale consensuale (vedi in tal senso, pressoché testualmente, il contenuto del ricorso introduttivo in atti). 4
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 677 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. Parte_1
– CF - nato il [...] a [...], e – CF
[...] C.F._1 Parte_2
- nata il [...] a [...], entrambi residenti in [...], C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Serena PERRI – CF – che li C.F._3 rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott.
VA AL, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 16/09/2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 07/10/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 03/10/2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la relativa decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della famiglia;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole, anche tenuto conto del fatto che le figlie – entrambe maggiorenni – sono soddisfatte per effetto del trasferimento di diritti immobiliari, in ordine ai quali la documentazione prodotta appare congrua, oltre che rispondente al Protocollo relativo, sottoscritto tra il Tribunale ed il COA di Lamezia
Terme; 4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 23/09/2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore 5
convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, in considerazione della natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 677 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. – CF - nato il [...] a [...], e Parte_1 C.F._1
– CF - nata il [...] a [...], entrambi residenti Parte_2 C.F._2 in via Indipendenza n. 144, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Serena PERRI – CF
– che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
C.F._3
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. – Parte_1
CF - nato il [...] a [...], e – CF C.F._1 Parte_2
- nata il [...] a [...], entrambi residenti in [...], C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Serena PERRI – CF – che li C.F._3 rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni: concordate condizioni:
1. Separazione personale
Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, cessando ogni obbligo di coabitazione.
2. Assegnazione della casa coniugale
La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lamezia Terme in Via indipendenza n. 144, di proprietà del sig.
, genitore del ricorrente unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella Persona_4 Parte_1 disponibilità del sig. , il quale vivrà nell'immobile. La sig.ra stabilirà la propria Parte_1 Parte_2 residenza in Lamezia Terme, Via XX Settembre n. 26.
3. Mantenimento
Nessuno dei coniugi corrisponderà assegno di mantenimento all'altro, avendo entrambi redditi adeguati al proprio sostentamento.
4. Trasferimento immobiliare 6
Persona_ I coniugi, comproprietari in regime di comunione legale dei beni, si obbligano a trasferire alle figli ,
, in pari quota la proprietà del seguente bene immobile: Per_2 Persona_3
- Terreno sito nel Comune di Lamezia Terme, sezione Nicastro, identificato al N.C.T. – ufficio Provinciale del Territorio di Catanzaro al
• Foglio 20, particelle 930, 937, 947, 954, 959, 961.
Il trasferimento sarà effettuato contestualmente all'omologazione della separazione.
Rapporti patrimoniali
Nulla è dovuto tra i coniugi a qualsiasi titolo ulteriore.
Dichiarazione integrative
In relazione al trasferimento immobiliare previsto nella presente separazione consensuale, si rappresenta quanto segue:
- I coniugi e sono comproprietari, in regime di comunione Parte_1 Parte_2 legale, dei seguenti beni immobili:
Terreno sito nel Comune di Lamezia Terme, sezione Nicastro, identificato al N.C.T. – ufficio Provinciale del Territorio di Catanzaro al Foglio 20, particelle 930, 937, 947, 954, 959, 961.
- I coniugi hanno concordato di trasferire la piena proprietà dei suddetti immobili, in pari quote, alle figli e , entrambe maggiorenni. Persona_1 Per_2 Persona_3
- Le beneficiarie del trasferimento, previamente informate, come da dichiarazione allegata agli atti, accettando integralmente la volontà delle parti.
- I coniugi dichiarano espressamente di essere a conoscenza che il Presidente del tribunale ed il cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà e/o di ogni altro diritto reale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica impiantistica;
- I coniugi si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile dal deposito del provvedimento, e successivamente, a depositare in Cancelleria, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, la copia della nota di trascrizione rilasciata dall'agenzia del territorio competente.
- Il trasferimento avverrà successivamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa, conformemente alla normativa vigente.
- Le parti, dichiarano, altresì che il trasferimento ha natura divisionale e familiare e viene effettuato senza corrispettivo alcuno, nell'esclusivo interesse delle figlie comuni.
In relazione al trasferimento immobiliare convenuto tra i coniugi, si precisa quanto segue:
1. Dichiarazione espressa di volontà traslativa ai sensi dell'art. 1376 c.c.
I coniugi e , comproprietari in regime di comunione legale, Parte_1 Parte_2 esprimono con il presente atto la volontà di trasferire, con effetto obbligatorio e traslativo, ai sensi dell'art. 1376 c.c., a titolo gratuito, in favore delle figlie e , in pari Parte_3 Persona_3 quota, la piena proprietà dei seguenti beni immobili: Terreno siti nel Comune di Lamezia Terme,
Sezione Nicastro, identificati al Catasto Terreni del Comune suddetto, foglio 20, particelle 930, 937,
939, 947, 954, 959, 961. 7
I coniugi, dichiarano che il trasferimento avverrà nello stato di fatto e di diritto esistente alla data del presente ricorso.
L'atto di trasferimento verrà trascritto e volturato nei pubblici registri immobiliari.
2. Dichiarazione di conformità catastale (art. 19, comma 14, D.L. 78/2010 conv. in L.
122/2010)
I coniugi dichiarano che i dati catastali identificativi dell'immobile sopra descritto sono conformi allo stato di fatto e che le planimetrie depositate in catasto corrispondono allo stato attuale dei luoghi.
3. Dichiarazione di conformità soggettiva (intestazione catastale)
I coniugi dichiarano che l'intestazione catastale degli immobili corrisponde alle risultanze dei registri immobiliari, attestando che i soggetti indicati nel presente ricorso quali intestatari dei beni sono effettivamente tali secondo le visure ipotecarie e catastali attuali.
4. Finalità e natura del trasferimento
Il trasferimento ha natura gratuita e familiare, ed è posto in essere nell'esclusivo interesse delle figlie,
a titolo di liberalità indiretta nell'ambito della regolamentazione della crisi coniugale, ed è parte integrante dell'accordo di separazione personale consensuale
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 83, parte II, serie A, Vol. 0, anno 1993 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. VA AL)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. VA AL - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 677 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. – CF - nato il Parte_1 C.F._1
29/09/1967 a Lamezia Terme, e – CF - nata il [...] a Parte_2 C.F._2
Lamezia Terme, entrambi residenti in [...], ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Serena PERRI – CF – che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in C.F._3 calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 3 ottobre 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 16/09/2025 – che:
1. In data 12.09.1993 i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme. Il matrimonio veniva annotato nei registri dello Stato Civile di Lamezia Terme al numero 83 parte 2 serie
A Vol. 0 anno 1993 Ufficio 1 come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che si produce
(documento 1);
2. I coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della comunione dei beni;
Persona_
3. Dall'unione coniugale sono nate due figli nata il [...] nata il Per_2 Persona_3
10/12/1994 come anagrafico di nascita che si produce;
2
4. La dimora coniugale è stata fissata in Lamezia Terme via Indipendenza n. 146;
5. Entrambi i coniugi sono attualmente occupati;
6. Che i coniugi sono titolari dei seguenti rapporti di conto corrente bancario di cui si produce l'estratto conto degli ultimi tre anni;
7. Che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a presentare ricorso congiunto per separazione;
8. per effetto di quanto precede, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente;
Tutto sopra premesso chiedevano all'adito Tribunale di omologare la separazione dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
1. Separazione personale
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge, cessando ogni obbligo di coabitazione.
2. Assegnazione della casa coniugale
La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lamezia Terme in Via indipendenza n. 144, di proprietà del sig.
, genitore del ricorrente unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella Persona_4 Parte_1 disponibilità del sig. , il quale vivrà nell'immobile. La sig.ra stabilirà la propria Parte_1 Parte_2 residenza in Lamezia Terme, Via XX Settembre n. 26.
3. Mantenimento
Nessuno dei coniugi corrisponderà assegno di mantenimento all'altro, avendo entrambi redditi adeguati al proprio sostentamento.
4. Trasferimento immobiliare Persona_ I coniugi, comproprietari in regime di comunione legale dei beni, si obbligano a trasferire alle figli ,
, in pari quota la proprietà del seguente bene immobile: Per_2 Persona_3
- Terreno sito nel Comune di Lamezia Terme, sezione Nicastro, identificato al N.C.T. – ufficio Provinciale del Territorio di Catanzaro al
• Foglio 20, particelle 930, 937, 947, 954, 959, 961.
Il trasferimento sarà effettuato contestualmente all'omologazione della separazione.
Rapporti patrimoniali
Nulla è dovuto tra i coniugi a qualsiasi titolo ulteriore.
Dichiarazione integrative
In relazione al trasferimento immobiliare previsto nella presente separazione consensuale, si rappresenta quanto segue:
- I coniugi e sono comproprietari, in regime di comunione Parte_1 Parte_2 legale, dei seguenti beni immobili:
Terreno sito nel Comune di Lamezia Terme, sezione Nicastro, identificato al N.C.T. – ufficio Provinciale del Territorio di Catanzaro al Foglio 20, particelle 930, 937, 947, 954, 959, 961. 3
- I coniugi hanno concordato di trasferire la piena proprietà dei suddetti immobili, in pari quote, alle figli e , entrambe maggiorenni. Persona_1 Per_2 Persona_3
- Le beneficiarie del trasferimento, previamente informate, come da dichiarazione allegata agli atti, accettando integralmente la volontà delle parti.
- I coniugi dichiarano espressamente di essere a conoscenza che il Presidente del tribunale ed il cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà e/o di ogni altro diritto reale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica impiantistica;
- I coniugi si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile dal deposito del provvedimento, e successivamente, a depositare in Cancelleria, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, la copia della nota di trascrizione rilasciata dall'agenzia del territorio competente.
- Il trasferimento avverrà successivamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa, conformemente alla normativa vigente.
- Le parti, dichiarano, altresì che il trasferimento ha natura divisionale e familiare e viene effettuato senza corrispettivo alcuno, nell'esclusivo interesse delle figlie comuni.
In relazione al trasferimento immobiliare convenuto tra i coniugi, si precisa quanto segue:
1.Dichiarazione espressa di volontà traslativa ai sensi dell'art. 1376 c.c.
I coniugi e , comproprietari in regime di comunione legale, Parte_1 Parte_2 esprimono con il presente atto la volontà di trasferire, con effetto obbligatorio e traslativo, ai sensi dell'art. 1376 c.c., a titolo gratuito, in favore delle figlie e , in pari quota, la piena Parte_3 Persona_3 proprietà dei seguenti beni immobili:
Terreno siti nel Comune di Lamezia Terme, Sezione Nicastro, identificati al Catasto Terreni del Comune suddetto, foglio 20, particelle 930, 937, 939, 947, 954, 959, 961.
I coniugi, dichiarano che il trasferimento avverrà nello stato di fatto e di diritto esistente alla data del presente ricorso.
L'atto di trasferimento verrà trascritto e volturato nei pubblici registri immobiliari.
2.Dichiarazione di conformità catastale (art. 19, comma 14, D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010)
I coniugi dichiarano che i dati catastali identificativi dell'immobile sopra descritto sono conformi allo stato di fatto e che le planimetrie depositate in catasto corrispondono allo stato attuale dei luoghi.
3.Dichiarazione di conformità soggettiva (intestazione catastale)
4. I coniugi dichiarano che l'intestazione catastale degli immobili corrisponde alle risultanze dei registri immobiliari, attestando che i soggetti indicati nel presente ricorso quali intestatari dei beni sono effettivamente tali secondo le visure ipotecarie e catastali attuali.
5.Finalità e natura del trasferimento
6. Il trasferimento ha natura gratuita e familiare, ed è posto in essere nell'esclusivo interesse delle figlie, a titolo di liberalità indiretta nell'ambito della regolamentazione della crisi coniugale, ed è parte integrante dell'accordo di separazione personale consensuale (vedi in tal senso, pressoché testualmente, il contenuto del ricorso introduttivo in atti). 4
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 677 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. Parte_1
– CF - nato il [...] a [...], e – CF
[...] C.F._1 Parte_2
- nata il [...] a [...], entrambi residenti in [...], C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Serena PERRI – CF – che li C.F._3 rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott.
VA AL, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 16/09/2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 07/10/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 03/10/2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la relativa decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della famiglia;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole, anche tenuto conto del fatto che le figlie – entrambe maggiorenni – sono soddisfatte per effetto del trasferimento di diritti immobiliari, in ordine ai quali la documentazione prodotta appare congrua, oltre che rispondente al Protocollo relativo, sottoscritto tra il Tribunale ed il COA di Lamezia
Terme; 4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 23/09/2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore 5
convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, in considerazione della natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 677 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. – CF - nato il [...] a [...], e Parte_1 C.F._1
– CF - nata il [...] a [...], entrambi residenti Parte_2 C.F._2 in via Indipendenza n. 144, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Serena PERRI – CF
– che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
C.F._3
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. – Parte_1
CF - nato il [...] a [...], e – CF C.F._1 Parte_2
- nata il [...] a [...], entrambi residenti in [...], C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Serena PERRI – CF – che li C.F._3 rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni: concordate condizioni:
1. Separazione personale
Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, cessando ogni obbligo di coabitazione.
2. Assegnazione della casa coniugale
La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lamezia Terme in Via indipendenza n. 144, di proprietà del sig.
, genitore del ricorrente unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella Persona_4 Parte_1 disponibilità del sig. , il quale vivrà nell'immobile. La sig.ra stabilirà la propria Parte_1 Parte_2 residenza in Lamezia Terme, Via XX Settembre n. 26.
3. Mantenimento
Nessuno dei coniugi corrisponderà assegno di mantenimento all'altro, avendo entrambi redditi adeguati al proprio sostentamento.
4. Trasferimento immobiliare 6
Persona_ I coniugi, comproprietari in regime di comunione legale dei beni, si obbligano a trasferire alle figli ,
, in pari quota la proprietà del seguente bene immobile: Per_2 Persona_3
- Terreno sito nel Comune di Lamezia Terme, sezione Nicastro, identificato al N.C.T. – ufficio Provinciale del Territorio di Catanzaro al
• Foglio 20, particelle 930, 937, 947, 954, 959, 961.
Il trasferimento sarà effettuato contestualmente all'omologazione della separazione.
Rapporti patrimoniali
Nulla è dovuto tra i coniugi a qualsiasi titolo ulteriore.
Dichiarazione integrative
In relazione al trasferimento immobiliare previsto nella presente separazione consensuale, si rappresenta quanto segue:
- I coniugi e sono comproprietari, in regime di comunione Parte_1 Parte_2 legale, dei seguenti beni immobili:
Terreno sito nel Comune di Lamezia Terme, sezione Nicastro, identificato al N.C.T. – ufficio Provinciale del Territorio di Catanzaro al Foglio 20, particelle 930, 937, 947, 954, 959, 961.
- I coniugi hanno concordato di trasferire la piena proprietà dei suddetti immobili, in pari quote, alle figli e , entrambe maggiorenni. Persona_1 Per_2 Persona_3
- Le beneficiarie del trasferimento, previamente informate, come da dichiarazione allegata agli atti, accettando integralmente la volontà delle parti.
- I coniugi dichiarano espressamente di essere a conoscenza che il Presidente del tribunale ed il cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà e/o di ogni altro diritto reale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica impiantistica;
- I coniugi si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile dal deposito del provvedimento, e successivamente, a depositare in Cancelleria, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, la copia della nota di trascrizione rilasciata dall'agenzia del territorio competente.
- Il trasferimento avverrà successivamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa, conformemente alla normativa vigente.
- Le parti, dichiarano, altresì che il trasferimento ha natura divisionale e familiare e viene effettuato senza corrispettivo alcuno, nell'esclusivo interesse delle figlie comuni.
In relazione al trasferimento immobiliare convenuto tra i coniugi, si precisa quanto segue:
1. Dichiarazione espressa di volontà traslativa ai sensi dell'art. 1376 c.c.
I coniugi e , comproprietari in regime di comunione legale, Parte_1 Parte_2 esprimono con il presente atto la volontà di trasferire, con effetto obbligatorio e traslativo, ai sensi dell'art. 1376 c.c., a titolo gratuito, in favore delle figlie e , in pari Parte_3 Persona_3 quota, la piena proprietà dei seguenti beni immobili: Terreno siti nel Comune di Lamezia Terme,
Sezione Nicastro, identificati al Catasto Terreni del Comune suddetto, foglio 20, particelle 930, 937,
939, 947, 954, 959, 961. 7
I coniugi, dichiarano che il trasferimento avverrà nello stato di fatto e di diritto esistente alla data del presente ricorso.
L'atto di trasferimento verrà trascritto e volturato nei pubblici registri immobiliari.
2. Dichiarazione di conformità catastale (art. 19, comma 14, D.L. 78/2010 conv. in L.
122/2010)
I coniugi dichiarano che i dati catastali identificativi dell'immobile sopra descritto sono conformi allo stato di fatto e che le planimetrie depositate in catasto corrispondono allo stato attuale dei luoghi.
3. Dichiarazione di conformità soggettiva (intestazione catastale)
I coniugi dichiarano che l'intestazione catastale degli immobili corrisponde alle risultanze dei registri immobiliari, attestando che i soggetti indicati nel presente ricorso quali intestatari dei beni sono effettivamente tali secondo le visure ipotecarie e catastali attuali.
4. Finalità e natura del trasferimento
Il trasferimento ha natura gratuita e familiare, ed è posto in essere nell'esclusivo interesse delle figlie,
a titolo di liberalità indiretta nell'ambito della regolamentazione della crisi coniugale, ed è parte integrante dell'accordo di separazione personale consensuale
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 83, parte II, serie A, Vol. 0, anno 1993 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. VA AL)