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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/10/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione civile
Proc.n. 1177/2021 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa SA Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di responsabilità medica, promossa
DA
nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla C.F._1 figlia minore , nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
residenti in [...], C.F._2 Pt_2
, nato a [...] il [...], C.F. , e
[...] C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_3 C.F._4
residenti in [...], tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonino Campisi, che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
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CONTRO
Azienda Sanitaria Provinciale n.7 di Ragusa, P.IVA , in P.IVA_1 persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore
Arch. , domiciliato per la carica presso la sede legale della CP_1
stessa in Ragusa, Piazza Igea n. 1, in virtù dei poteri conferiti giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.192/ser.1/S.G. del 04.04.2019, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Palermo, nella via
Pignatelli Aragona n.7, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Trigona, che la rappresenta e difende in virtù della Deliberazione del Direttore Generale dell' di Ragusa n.832 del 27.04.2021, giusta procura rilasciata ex art. 83
c.p.c., su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto alla comparsa costitutiva mediante strumenti informatici
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IN FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso ex art. 702bis c.p.c. in proprio e Parte_1
nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore , Persona_1 [...]
e chiedevano al Tribunale adìto “accertato Parte_2 Parte_3 esistente il nesso di causalità, fra il decesso della Persona_2
rispetto alla pratica sanitaria da adottare, le cure idonee, i protocolli e i presidi sanitari prescritti nei modi, nei termini e nei tempi corretti per evitare la morte della stessa, ritenere e dichiarare che il decesso della signora , si è verificata per fatto, colpa, negligenza ed Persona_2 imperizia della équipe medica e sanitaria che ebbe a curare e gestire il parto ed il post partum della suddetta;
conseguentemente, condannare l'Azienda
Sanitaria Provinciale di Ragusa, quale responsabile civile, al risarcimento del danno che sarà accertato e quantificato ai sensi di legge e all'esito della consulenza medico – legale che sin da adesso si chiede, in favore dei ricorrenti , quale coniuge della defunta e quale esercente Parte_1 la potestà sulla figlia minore , e Persona_1 Parte_2 Pt_3
, quali genitori della defunta, tutti in proprio e quali eredi della stessa,
[...]
anche in termini di chance di sopravvivenza, ai sensi dell'art. 1218 e 1228
c.c. e/o anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. o ad altro titolo comunque accertato ed anche in via equitativa”, in virtù delle argomentazioni ivi indicate.
Si costituiva l'Azienda Sanitaria Provinciale n.7 di Ragusa, la quale chiedeva
“In via preliminare - dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità del ricorso, per le motivazioni sopra illustrate. Nel merito - ritenere e dichiarare
- in accoglimento delle superiori deduzioni ed eccezioni per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, ovvero per quelle altre, comunque risultanti e ritenute di legge e di giustizia - la inammissibilità e la improponibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc del Sig. in proprio e nella qualità Parte_1 5
di esercente la potestà sulla figlia minore , del Sig. Persona_3 Pt_2
e della Sig.ra e conseguentemente rigettarlo con
[...] Parte_3 qualsivoglia statuizione, in quanto privo di fondamento, sia logico sia giuridico ed, inoltre, perché sfornito di prova;
- ritenere e dichiarare infondate in fatto ed illegittime in diritto, oltre che sfornite di valido riscontro probatorio, le domande e le richieste risarcitorie tutte formulate dai ricorrenti, statuendo conseguentemente in ordine al relativo rigetto, con qualsivoglia statuizione, per i motivi di cui alla superiore narrativa;
- ritenere e dichiarare che nessun inadempimento risulta essere imputabile all
[...]
, per le motivazioni sopra esposte;
- ritenere e dichiarare la CP_3
correttezza dell'operato posto in essere, nella fattispecie per cui è causa, dall'Azienda Sanitaria;
- rigettare, comunque, tutte le avverse domande e richieste, proposte da parte ricorrente, nel presente giudizio, nei confronti dell' ”. CP_4
Con ordinanza emessa nel corso del giudizio de quo veniva disposto il mutamento del rito ex art. 702ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
In via preliminare occorre affermare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 702bis c.p.c. sollevata dalla parte convenuta , ben potendosi utilizzare, a prescindere dalla legge CP_5 applicabile nel caso concreto, il rito in questione, e in ogni caso essendosi disposto il mutamento del rito, come da ordinanza del 18.10.2021, stante la complessità delle questioni giuridiche e fattuali da affrontare, per cui ogni contestazione sul punto deve intendersi comunque assorbita e superata dalla citata decisione.
E' appena il caso di precisare che, ad avviso di questo Giudice, troverebbe comunque applicazione in riferimento al rito prescelto la disciplina della 6
legge – , essendo l'art. 8 l.n. 24/2017 una norma di natura Per_4 Per_5 processuale, indipendentemente dalla applicabilità delle disposizioni sostanziali in essa contenute (cfr. Trib. Venezia Sez. 2, 18.01.2018).
Nel merito, sotto il profilo dell'accertamento di una pretesa responsabilità professionale in capo ai sanitari che hanno agito per conto dell convenuta, occorre precisare che il danneggiato deve allegare l'inadempimento del sanitario idoneo a cagionare il danno, nonché il nesso causale tra condotta ed evento (cfr. Cass. 6593/2019; Cass. Ord.
21939/2019).
Non c'è dunque alcuna coincidenza tra inadempimento (inteso come violazione delle regole di diligenza professionale) e danno, per cui si richiede la prova della connessione tra l'inadempimento del sanitario e l'esito infausto (Cass. Ord. 13872/2020).
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. Sez. 3, n. 3704/2018).
Ciò posto, nella fattispecie concreta la paziente, , era stata Persona_2 ricoverata presso l'Ospedale Maggiore di Modica il giorno 17.06.2016, nel reparto di Ginecologia ed Ostetricia, in esito ad una rottura prematura delle membrane con morte endouterina del feto, andando incontro ad una grave emorragia inarrestabile, con successivo suo decesso il giorno 21.06.2016, per shock emorragico con CID.
Dalle risultanze acquisite in atti, pur ravvisandosi una censura all'operato dei sanitari che ebbero in cura la predetta, sotto il profilo della tardività nell'adozione di tutti i presìdi medici e terapeutici richiesti dal caso di specie, correttamente adottati ma in maniera non tempestiva, non si evince con la dovuta certezza il profilarsi dell'invocato danno da perdita di chances di sopravvivenza.
In particolare, nella consulenza svolta, su incarico del P.M., dal Dott.
e dal Dott. si dà atto che si decise per Persona_6 Persona_7 7
l'intervento chirurgico solo alle ore 23,25, allorché il parto era avvenuto alle ore 19,50, quindi dopo ben tre ore e venticinque minuti, sia pur considerato che alle ore 22,28 si era verificato un arresto cardiaco, per cui correttamente si era intervenuti per stabilizzare il circolo e i parametri vitali prima di un ulteriore intervento.
Ma anche a voler restringere l'arco temporale prima dell'intervento dei sanitari tra le ore 20,00 e le 22,28, sarebbero trascorse due ore e mezza, per cui “con buona probabilità, qualora si fosse proceduto prima all'intervento di isterectomia subtotale, avrebbe consentito di offrire alla paziente delle chances di sopravvivenza, di entità in questa sede non meglio quantificabile”.
All'atto del prelievo delle ore 20,51, peraltro, il campione di sangue già con coagulava, per cui la paziente era già verosimilmente in CID.
Si ravvisa una condotta censurabile per ritardo omissivo colposo a carico del Dott. , che ebbe in cura la paziente durante e dopo il parto, fino al Per_8 primo intervenuto chirurgico, ma ad avviso dei consulenti del P.M, anche qualora la condotta lecita alternativa di intervento di isterectomia fosse stata eseguita in via anticipata, difficilmente si sarebbero garantite delle serie ed apprezzabili probabilità di sopravvivenza alla madre, “più probabilmente si sarebbero offerte delle chances di sopravvivenza in più, stante lo stato di grave CID già presente sin dalle ore 20,51 del 17.06.2016”.
In risposta alle osservazioni dei consulenti di parte delle persone offese, su richiesta di integrazione del P.M., i medesimi consulenti hanno precisato che un intervento di isterectomia sub totale richiede comunque una previa valutazione del caso specifico, e un previo monitoraggio delle emorragie e dei parametri vitali, per cui va praticata idonea terapia medica, vanno valutate eventuali riduzioni delle metrorragie, e soprattutto la stabilizzazione del circolo prima dell'intervento.
Unico elemento di censura per i consulenti attiene alla compilazione del diario clinico, non sempre corretta, da parte dei sanitari di guardia nella c.d. golden hour, che non permetterebbe di avere una cognizione più adeguata dell'inizio effettivo delle metrorragie e della loro entità.
I vari step terapeutici da seguìre in casi del genere sono stati rispettati dai sanitari, anche se con tempi dilatati, atteso che nel relativo diario clinico non vengono indicati l'inizio e l'intensità delle emorragie in questione. 8
Tale carenza non permette una più compiuta ricostruzione del fatto e una più corretta valutazione dell'operato dei sanitari che ebbero in cura la paziente, anche se precisano i consulenti del P.M. che un intervento di isterectomia più tempestivo avrebbe consentito soltanto delle chances di sopravvivenza più o meno rilevanti, ma non già di elevata probabilità di sopravvivenza prossima alla certezza.
La paziente, infatti, era già in stato di CID alle ore 20,51, e il ritardo nell'effettuazione del citato intervento appariva parzialmente giustificato da un concatenarsi di eventi, quale l'arresto cardiaco alle ore 22,28, che aveva richiesto una previa stabilizzazione del circolo.
In sede di perizia eseguita dai consulenti nominati dal GIP di Ragusa, Dott.sa e Dott.sa , si afferma che la CID in Persona_9 Persona_10 ostetricia è da considerare la condizione clinica più temibile e difficilmente compensabile.
Sebbene non sia possibile accertare con esattezza la quantità di perdite ematiche subìte dalla paziente, certamente le stesse furono massive e devastanti, al punto da determinare l'irreversibilità dello shock emorragico.
Ad avviso delle consulenti, nel caso di specie l'emorragia si presentò sin da subito con un effetto devastante.
La CID si manifestò alle ore 20.30, e già alle 21.10 la paziente era poco cosciente, e manifestava dei valori pressori molto bassi.
Dai dati evincibili dagli esami ematici eseguiti nel post – partum, dunque, è possibile ritenere che la CID fosse già in corso.
Ad avviso dei periti nessuna censura può essere mossa all'operato dei sanitari sotto il profilo dei presidi medici posti in essere in quella determinata situazione, per far front all'insorgenza dell'emorragia, ma i suddetti fecero trascorrere un eccessivo lasso di tempo dal momento del sanguinamento all'effettuazione dell'isterectomia.
Sebbene gli interventi prodromici posti in essere siano da ritenere corretti e conformi alle linee – guida, non può sottacersi, a detta dei periti del GIP, come tra un tentativo medico e un altro ci siano stati dei tempi eccessivamente lunghi;
peraltro l'attenta osservazione della cartella clinica consente di ritenere che nessuno dei rimedi posti in essere fosse in grado di minimizzare le perdite ematiche, e già il primo emocromo faceva insorgere il 9
sospetto che fosse in atto una CID, ragion per cui era chiaro ed evidente che l'asportazione dell'utero, fonte principale del sanguinamento, rappresentasse l'unica possibilità per la sopravvivenza della paziente.
“Quanto occorso alla paziente rappresenta evento Persona_2 gravissimo e di difficile gestione. Nello specifico, l'insorgenza di una grave emorragia che porta ad una CID (coagulazione intravasale disseminata) rappresenta, indiscutibilmente, uno degli eventi più temuti e drammatici in ambito ostetrico. In tali casi, le linee guida prevedono la messa in opera di una sequenza ben scandagliata di manovre e di terapie mediche e chirurgiche sulle quali non ci si sofferma poiché ampiamente discusse nell'elaborato peritale redatto in corso di giudizio penale. Il punto cruciale è, certamente, rappresentato dalla tempistica ed in tal senso si è più volte ripetuto quanto debba essere rispettata "quell'ora d'oro" entro la quale tutti i provvedimenti indispensabili devono essere messi in atto, ivi compresa la decisione, seppur difficile, di isterectonizzare una paziente giovane ed in età fertile. Trattandosi di un evento di estrema gravità, si sottolinea, tuttavia, che in presenza di una grave emorragia e del conseguente innescarsi di una coagulazione intravasale disseminata (come nel caso di specie), anche laddove vengano messi in atto tutti i provvedimenti nei giusti tempi, può verificarsi il decesso della paziente. La ragione di ciò è conseguente alla difficile reversibilità di un processo di coagulazione intravasale disseminata innescatosi, trattandosi di un evento non autolimitantesi. Con questo si vuole sottolineare che, certamente, il tempo entro il quale si interviene e si ultimano le tecniche mediche e chirurgiche è indispensabile al fine di aumentare le chance di sopravvivenza ma che, nel nostro caso, non è possibile in alcun modo esprimere in termini percentualistici le probabilità di salvezza della paziente a fronte di manovre, ivi compreso l'isterectomia, eseguite nel minor tempo possibile. Al riguardo, in particolare, si segnala come non si siano rinvenuti studi in letteratura che consentano di affermare con attendibili margini la percentuale della possibilità di sopravvivenza in relazione al tempo, proprio perché in talune circostanze la perdita emorragica è sin dal suo esordio così eclatante da rendere inefficaci i provvedimenti medici previsti e attuati anche tempestivamente. Sulla scorta di tale asserzione, pur ribadendo con certezza che le chance di sopravvivenza si riducono all'aumentare del tempo di attesa, non è possibile tuttavia esprimere le suddette chance in termini probabilistici e percentualistici. Nel caso di specie, è possibile solo affermare che, 10
certamente, i censurabili ritardi più volte segnalati, hanno comportato alla paziente una perdita di chances (ovvero un evento di danno incerto rispetto all'eventualità di maggior durata delle vita e di minori sofferenze, ritenute solo possibili, alla luce delle conoscenze scientifiche e delle cure standard del tempo in cui si è verificato l'evento), che può essere risarcita equitativamente come possibilità perduta, essendo acclarato (nel senso del «più probabile che non») il nesso causale tra la condotta e l'evento incerto
(ossia la possibilità perduta). Infine pur confermando le lacune in seno alla documentazione sanitaria, si ritiene che tali lacune siano ininfluenti ai fini della valutazione medico legale del caso clinico in esame”.
“Il quadro clinico si presentò con i caratteri della estrema gravità sin dal suo esordio. Si aggiunga a ciò che l'emorragia fu imponente e che l'innescarsi di una coaugulazione intravasale disseminata rendeva vano ogni tentativo di arginare l'emorragia stessa. Con ciò si vuole porre l'accento sul fatto che l'evento accorso non era certamente di facile gestione anche perchè era un evento non prevedibile e non prevenibile. I sanitari che gestiscono un evento talmente drammatico sono tenuti a fare i conti con l'inesorabile trascorrere del tempo (che è semplice ripercorrere con una valutazione ex post, difficile sicuramente per chi vive l'evento) e l'infruttuoso tentativo di salvare l'utero di un soggetto giovane. Inoltre, a ciò si aggiunga che non sempre l'intervento tempestivo risolve l'emorragia, poichè qualunque intervento chirurgico può rappresentare una sede di ulteriore sanguinamento. Per tale motivo le scriventi sono tenute a ribadire che, se anche fosse stato posto l'immediato rimedio di isterectomizzare la paziente, non è possibile affermare che la paziente si sarebbe certamente salvata.
Riguardo alla tempistica, pur comprendendo che valutare dall'esterno un evento di così difficile gestione, piuttosto che viverlo in prima persona in sala parto è assai difficoltoso, si ritiene, comunque, che i tempi di attesa tra l'insorgenza dell'emorragia e la successiva isterectomia siano stati lunghi. E questa affermazione viene proprio supportata dalla tempistica scandagliata nelle osservazioni sollevate nei confronti della bozza. Ed infatti, già alle ore 20.30, era stata evidenziata atonia uterina associata a discrete perdite ematiche e per questo tempestivamente si somministrarono 2 fiale di
. I sanitari attesero 15 minuti prima di somministrare il DO, CP_6 ma in quei quindici minuti la donna continuò a sanguinare e, proprio per la gravità del caso e per le risultanze dei successivi esami ematochimici, si ritiene che le perdite ematiche dovessero essere imponenti. Pertanto, dato 11
che la somministrazione del non aveva certamente sortito CP_6 nell'immediato l'effetto desiderato, la somministrazione del DO doveva essere di certo più tempestiva (perchè attendere ben 15 minuti? Se il
è efficace il suo effetto sarà tempestivo). Ma la cosa più CP_6 importante è che i sanitari non riuscirono a prevedere le possibile sequele perchè se il ginecologo si accorge che la paziente ha abbondanti perdite ematiche che non si sono risolte con la semplice somministrazione di
, passa alla somministrazione del DO ma CP_6 contemporaneamente chiama gli anestesisti e contemporaneamente si assicura di inviare le richieste di sangue. In concreto, gli anestesisti vennero chiamati dopo trenta minuti dall'inizio dell'emorragia e la revisione della cavità uterina venne effettuata solo alle 21.30, dopo 1 ora dall'inizio del sanguinamento. E se anche sembra che dopo applicazione del BA AL l'emorragia stesse risolvendosi, in verità a quell'ora la paziente era già scioccata come dimostrato dal valore della pressione arteriosa (PA 60/50) e, alle 22.28, la paziente andò in arresto cardiaco. Dunque, in quella che è considerata "l'ora d'oro", entro la quale in qualche modo si deve tentare di risolvere il grave quadro clinico, nel caso specifico, ancora ad un ora dall'inizio dell'emorragia, i sanitari tentavano infruttuosamente di risolvere il caso con metodiche conservative. Si ribadisce, pertanto, che il caso clinico fu di particolare difficoltà, che l'emorragia fu incontenibile, ma che l'operato dei sanitari non fu tempestivo al fine del "tentativo" di risoluzione del caso. Ciononostante, si ribadisce, non è possibile affermare che un intervento più tempestivo potesse certamente essere risolutivo, stante la gravità del caso, il quadro ematologico e la probabilità di irreversibilità del quadro clinico. Pertanto, non potendo affermare che la paziente si sarebbe di certo salvata, si può solo sostenere che il ritardo nell'esecuzione dell'isterectomia abbia ridotto le chance di sopravvivenza, così come già rilevato nell'elaborato provvisorio”.
Non può ritenersi biasimevole il tentativo dei sanitari che ebbero in cura la di procedere in prima istanza con tecniche mediche meno invasive e Per_2 conservative, prima di valutare il ricorso ad un intervento di isterectomia;
in un primo tempo, seppure per un breve lasso temporale, le tecniche adottate sembrarono sortire degli effetti positivi.
A detta delle consulenti l'iter terapeutico messo in atto, seppure adeguato, non fu tempestivo nel susseguirsi dei vari interventi e terapie, ma tutto si svolse in un arco temporale alquanto lungo. 12
Tuttavia, tenuto conto dell'estrema gravità del quadro clinico quale manifestatosi sin dal suo esordio, “Con elevata probabilità logico – razionale” la stessa non si sarebbe comunque potuta salvare.
Difficilmente la paziente si sarebbe potuta salvare anche ipotizzando un'attuazione più celere dei diversi interventi terapeutici, tenuto conto dell'evolversi rapido e inaspettato delle complicanze, per cui le condizioni cliniche della si erano aggravate così rapidamente che difficilmente Per_2 si sarebbe potuta salvare, anche immaginando un trattamento più celere delle complicanze.
In ordine, quindi, alla domanda circa le possibilità di sopravvivenza se la paziente fosse stata isterectomizzata prima, con elevata probabilità logico – razionale la stessa non si sarebbe potuta comunque salvare, stante l'estrema gravità dell'emorragia, manifestatasi sin da subito nel post – partum, con effetti devastanti ed irreversibili.
Ciò che le consulenti rimproverano da subito all'operato dei medici e sanitari, che a vario titolo ebbero in cura la , è non già l'approccio Per_2 terapeutico seguìto, bensì la tardività con cui i vari tentativi e presidi terapeutici furono messi in atto, seppure gli stessi fossero conformi alle linee guida in materia, non potendosi, sulla base di una valutazione ex ante, ipotizzare un esito infausto di tali interventi conservativi, con relativa opportunità di procedere prima ad un'isterectomia, la quale, comunque, avrebbe rappresentato un ulteriore rischio e fonte di sanguinamento.
Sia i consulenti del P.M. che le consulenti nominate in sede di incidente probatorio, e poi richiamate in questo giudizio, hanno soltanto configurato un danno da perdita di chance di sopravvivenza, sostenendo che, seppure non sia possibile affermare con certezza la probabilità che l'effettuazione dell'intervento non eseguito tempestivamente sarebbe valsa a scongiurare l'evento morte, sarebbe stata configurabile qualche chance in più di sopravvivenza.
Secondo i princìpi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di perdita di chance a carattere non patrimoniale, da lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, consistente nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa 13
del sanitario, si integra un evento di danno risarcibile (da liquidarsi in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente (cfr. Cass. Sez. 3, 11/11/2019 n. 28993; Cass. Sez. 3 09/03/2018, n. 5641; Cass. Sez. 3 n. 27682/2021).
Deve pertanto escludersi la liquidazione del relativo danno allorquando le allegate chances siano connotate da una mera speranza, e non da apprezzabili possibilità (cfr. Tribunale Cremona, 24/10/2013, n.542).
Ai fini del riconoscimento di un danno in capo al paziente, dunque, come tale trasmissibile, in caso di morte, agli eredi, si richiede che siano state pregiudicate, in capo allo stesso, apprezzabili chances di sopravvivenza.
Il concetto di "chance", la cui perdita è rilevante ai fini risarcitori, è da intendere quale entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale (cfr. Corte Appello Palermo Sez. I n. 1337/2017).
La consolidata giurisprudenza ritiene risarcibile, in ambito sanitario, la perdita di chances di sopravvivenza purchè si tratti di possibilità apprezzabili, serie e consistenti;
è invece escluso il risarcimento quando la possibilità per il paziente di sopravvivere " risulti talmente labile e teorica da non potere essere determinata neppure in termini statistici e scientifici probabilistici e, ancor meno, equitativamente quantificata fermo restando che il valore statistico percentuale – se in concreto accertabile – può costituire al più un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza " (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 28993/2019; Cass. Civ. n. 26851/2023; Cass. Civ. n. 5641/2018).
La sussistenza di una privazione di chance di sopravvivenza, quale evento di danno distinto dalla prospettiva dell'anticipazione dell'evento fatale (ossia della riduzione della durata della sua vita), può essere fondatamente esclusa, qualora la possibilità per il paziente di sopravvivere alla situazione ingravescente risulti talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini statistici e scientifici probabilistici e, ancor meno, equitativamente quantificata, fermo restando che il valore statistico/percentuale – se in concreto accertabile – può costituire al più un 14
criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza (cfr. Cass. Sez. 3 n. 28993/2019).
Nella specie, alla luce dei princìpi giurisprudenziali suespressi, non si ritiene configurabile la sussistenza di un danno da perdita di chances di sopravvivenza, in difetto dei requisiti dell'effettività, serietà e consistenza delle possibilità di sopravvivere in capo alla , laddove gli interventi Per_2 terapeutici nei suoi confronti, ivi inclusa l'isterectomizzazione, fossero stati attuati con maggiore tempestività, apparendo i consulenti coinvolti nella vicenda, in ambito sia penale che civilistico, concordi nel sostenere che l'insorgere dell'emorragia aveva rappresentato un evento grave sin da subito, con effetti devastanti al punto da rendere irreversibile il processo innescatosi, apparendo verosimile che la CID fosse già presente, per cui, anche laddove gli operatori sanitari fossero intervenuti tempestivamente, ipotizzandosi anche un intervento di isterectomia in via anticipata, l'evento morte non si sarebbe comunque potuto evitare.
I consulenti del P.M. parlano di ”qualche chance di sopravvivenza in più”, e anche i CCTTUU, nell'incidente probatorio e nel presente giudizio, si limitano a fare riferimento a generiche chances di sopravvivenza, non essendo tuttavia in grado di stabilire in che termini percentuali o probabilistici sarebbero configurabili tali chances.
Dalle risultanze delle consulenze svolte si evince un'impossibilità di apprezzamento dell'invocata perdita di chance di sopravvivenza in termini statistici e scientifici, stante la peculiarità e particolare complessità del caso concreto, e il manifestarsi pressochè subitaneo della metrorragia, con effetti devastanti ed irreversibili per la sfortunata paziente.
Stante l'insussistenza di un qualsivoglia «margine di apprezzabilità» circa la possibilità per la paziente di sopravvivere alla situazione ingravescente, la relativa chance di sopravvivenza deve intendersi talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini statistici e scientifici – probabilistici, e ancor meno equitativamente quantificata.
La stessa Suprema Corte, escludendo la risarcibilità di privazioni di chance così labili e teoriche da non poter essere determinate neanche in termini statistici e scientifici probabilistici, e ancor meno, equitativamente quantificate, ha senza dubbio segnato una svolta in senso restrittivo di 15
questa prospettiva risarcitoria. Infatti, la «necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza» (così Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5641) delle chance sottratte ha sempre contraddistinto la doctrine in questione.
Come spiegato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2014, n. 7195), nella fase della causalità (materiale) da perdita di chance «il nesso causale della perdita di tale possibilità con la condotta riferita al responsabile» va indagato «in termini probabilistici» («con applicazione della detta regola c.d. del “più probabile che non”»), «prescindendo dalla maggiore o minore idoneità della chance a realizzare il risultato sperato». La misura delle chance andate perse riguarda, invece, la successiva determinazione dei singoli danni risarcibili, il che trova conferma anche nel quadro tratteggiato dalla decisione n. 28993/2019.
Come già detto, nella relazione dei consulenti del P.M si legge che, anche ipotizzando come compiuta la condotta alternativa lecita di anticipazione dell'intervento chirurgico di isterectomia sub totale, ritardato nello specifico, difficilmente si sarebbero potute garantire delle serie ed apprezzabili probabilità di sopravvivenza alla madre, “più probabilmente si sarebbero offerte delle chances di sopravvivenza in più, stante lo stato di grave CID già presente sin dalle ore 20,51 de 17.06.2016”.
Le Dott.se e hanno più volte Persona_10 Persona_9 ribadito che l'emorragia si manifestò sin da subito in maniera devastante, alle ore 20,30, e già alle 21,10 la paziente appariva poco cosciente e presentava una pressione arteriosa di 50/60, parametri clinici attestanti un grave shock ipovolemico.
Anche le prove di coagulazione svolte evidenziavano che il sangue non coagulava, il che metteva in risalto l'instaurazione di una CID conclamata.
Appare verosimile, pertanto, ad avviso delle consulenti, che già all'epoca del primo emocromo fosse in atto una CID, ritenuta come la più temibile delle complicanze in ostetricia.
Si trattò di un caso clinico di estrema difficoltà, stante la gravità con cui da subito l'emorragia si manifestò nel post partum.
Già il primo emocromo poneva in essere il sospetto di una CID in atto. 16
L'iter terapeutico messo in atto dai sanitari dunque è da considerare correttamente eseguito, in conformità alle linee guida in caso di emorragia, avendo gli operatori correttamente cercato in un primo tempo di arginare ed arrestare le metrorragie con presidi terapeutici meno invasivi e conservativi dell'utero, trattandosi di una paziente in giovane età, e soltanto in ultima istanza optando per un intervento di isterectomia, peraltro rischioso in una donna con quel quadro clinico già alterato, con evidente rischio di aggravare l'emorragia già in atto.
A ciò sono da aggiungete i tempi tecnici richiesti tra un tipo di intervento terapeutico e un altro, sulla base di una doverosa valutazione ex ante, non potendo i sanitari in via preventiva sapere che tutti i tentativi posti in essere, prima di ricorrere all'isterectomia quale ultima ratio, sarebbero stati infruttuosi.
Ciò posto, a fronte della domanda se la paziente si sarebbe potuta salvare effettuando i corretti trattamenti terapeutici in maniera più celere, le consulenti rispondono nel senso che “con elevata probabilità logico – razionale” la stessa non si sarebbe potuta salvare, tenuto conto del quadro clinico già gravemente compromesso.
Ogni altro tentativo, quale quello della legatura delle ipogastriche, sarebbe stato con elevata probabilità del tutto vano, su una paziente il cui destino era ormai irreversibilmente segnato.
Le consulenti pertanto concludono il loro elaborato peritale affermando che nessun profilo di responsabilità professionale è ravvisabile in capo ai sanitari che a vario titolo ebbero in cura la . Per_2
Le condizioni cliniche della paziente peggiorarono con una velocità tale, tra un intervento e l'altro, che appare realmente difficile ipotizzate che con un trattamento più celere delle complicanze la stessa si sarebbe slavata.
In conclusione ciò che si rimprovera ai sanitari intervenuti è non già il trattamento clinico-terapeutico seguìto bensì la tempistica di esso, senza, tuttavia, che si possa affermare, in termini probabilistici o statistici, o comunque in maniera fattiva, seria e consistente, che un trattamento più celere e un'isterectomia più tempestiva sarebbero valsi a scongiurare l'evento morte, o comunque ad aumentare le chances di sopravvivenza della paziente. 17
Dalle varie relazioni di consulenza eseguite si evince soltanto la configurabilità di qualche chance di sopravvivenza in più, senza, tuttavia, poter valutare la reale consistenza di tale possibilità, ovvero se essa sia rilevante o meno ai fini dell'affermazione della sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta omissiva dei sanitari e l'evento – danno, rappresentato appunto da tale perdita di chances.
Le stesse consulenti, anzi, hanno più volte ribadito come l'evento emorragico e la CID si siano manifestati verosimilmente sin da subito nel post – partum, come evincibile dal primo emocromo effettuato, e dai valori pressori riscontrati nella paziente.
E' verosimile pertanto ritenere che l'emorragia si sia sin dall'inizio esternata con una gravità e una rapidità tale da rendere irreversibile il quadro clinico della paziente, portandola inevitabilmente alla morte.
Tale situazione sarebbe rimasta pressochè immutata anche laddove gli interventi terapeutici e l'isterectomia fossero stati realizzati in maniera più tempestiva, potendosi soltanto ipotizzare qualche chance di sopravvivenza in più, senza, tuttavia, valutare se e in che termini tale chance avrebbe potuto realmente e fattivamente incidere sul decorso degli eventi, avuto riguardo all'estrema gravità e repentina ingravescenza dell'emorragia subìta dalla paziente.
Alla luce delle considerazioni suespresse la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
Si reputa congruo compensare tra le parti le spese di lite, stante il tenore della presente decisione, essendo stata accertata una forma di responsabilità omissiva colposa in capo ai sanitari della struttura convenuta, ma non anche la sussistenza dell'invocato danno, di cui si chiede il risarcimento. Per le medesime considerazioni anche le spese di CTU, svolta nel presente giudizio, devono essere poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuna.
P.Q.M.
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Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
Rigetta la domanda proposta da in proprio e Parte_1 nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore , Persona_1 [...]
e ; Parte_2 Parte_3
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti nella misura di metà ciascuna.
Così deciso, in Ragusa il 15 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.sa SA Scollo