Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01158/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00673/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2025, proposto da RA NO e NA Di OR, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Scarano, con domicilio eletto presso il suo studio in Vallo Della Lucania, corso G. Murat, 34;
contro
Comune di Castellabate, non costituito in giudizio;
nei confronti
LO MO, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 80/2020 del TAR LE, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10510/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con atto notificato in data 9 aprile 2025 e depositato in data 26 aprile 2025, RA NO e NA Di OR hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 804/2020, chiedendo la nomina di un commissario ad acta , nel caso di inerzia del Comune di Castellabate, sostenendo che l'obbligo conformativo che grava sull'amministrazione consisterebbe nel dar corso agli ulteriori provvedimenti volti a sanzionare l’abuso edilizio posto in essere dal ricorrente MO con la realizzazione dell’opificio artigianale;
- sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti né il Comune di Castellabate, né MO LO, ricorrente nel giudizio con la sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza;
- all’udienza del 18 giugno 2025 è stato dato avviso a verbale di possibili profili di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con la sentenza oggetto del presente ricorso per ottemperanza, questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto da MO LO con conseguente annullamento del provvedimento del Comune di Castellabate n. 0027068 del 31 ottobre 2014, ritenendo fondata la censura dell’incompatibilità del funzionario redigente;
Considerato che:
- secondo giurisprudenza consolidata, legittimate, in via generale ed esclusiva, alla proposizione del giudizio di ottemperanza sono tutte e solo le parti la cui domanda sia stata accolta nel giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione, e non tutte quelle che abbiano tratto un vantaggio dalla medesima pronuncia, dal momento che il ricorso di ottemperanza - sin dalla sua istituzione con la legge del 1889 - costituisce un rimedio volto ad ottenere l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale che abbia accolto una propria precedente domanda e che sia rimasta ineseguita. L'unica deroga al principio appena enunciato – che non ricorre nella fattispecie in esame- è il caso in cui il provvedimento sia indivisibile e presenti un contenuto inscindibile di talché l'annullamento dell'atto non può che ripercuotersi sulla sfera giuridica degli altri destinatari dell'atto medesimo. Tuttavia, in tali casi, la legittimazione dei terzi estranei al giudizio originario è limitata al contenuto cassatorio del giudicato (i.e. di annullamento del provvedimento) e non riguarda, invece, il contenuto conformativo del giudicato medesimo (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 6 luglio 2022, n. 5621);
- la decisione di annullamento di un provvedimento amministrativo, per incompetenza dell'autorità, alla quale può essere assimilata la fattispecie dell’incompatibilità del soggetto che lo ha adottato, rientra tra le sentenze autoesecutive, vale a dire nell'ambito delle sentenze che producono immediatamente l'effetto ripristinatorio della situazione giuridica preesistente all'atto impugnato, senza necessità di provvedimenti aggiuntivi da parte del giudice dell'ottemperanza. Da ciò consegue che, per ottenere un nuovo pronunciamento del competente organo, non può essere proposto giudizio di ottemperanza, essendo invece onere di parte ricorrente riattivare il procedimento amministrativo di suo interesse ed impugnare l'eventuale inerzia serbata sul punto dall'amministrazione (cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 10 ottobre 2023, n. 2965);
Ritenuto, quindi, che:
- il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti, in quanto controinteressati nel giudizio definito con la sentenza oggetto del presente ricorso per ottemperanza;
- ad ogni modo, il ricorso è, altresì, inammissibile in quanto la sentenza di questo Tribunale n. 840/2020 ha una chiara portata auto-esecutiva;
Ritenuto, infine, di dover compensare le spese di lite in considerazione della natura in rito della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Rosa Anna Capozzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosa Anna Capozzi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO