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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/07/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 07.07.2025, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e
429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2323 dell'anno 2023
TR
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Vito Petrarota, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
- opponente –
CONTRO
rappresentato e difeso dai Controparte_1 funzionari delegati dott.ssa Antonella Cangiano e avv. Nicola Paparella;
- opposto –
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Del Vecchio, in virtù di mandato alle liti in atti;
-opposta-
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 7/7/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.03.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 01420239000945639000 notificatagli a mezzo pec in data
14.02.2023, con cui gli era stato richiesto il pagamento complessivo di € 34.223,04 a titolo di crediti previdenziali pretesi dalla Direzione provinciale del lavoro di con riferimento a CP_1 posizione risalente al 1995 maggiorata di interessi di mora, compensi riscossione per sanzione amministrativa l. 689/81.
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A tal fine a sostegno della propria domanda, l'opponente, dopo aver premesso di aver ricevuto la suddetta intimazione, deduceva: che la cartella di pagamento faceva riferimento a crediti previdenziali pretesi dalla di numero cartella Controparte_3 CP_1
01420050028415448000 notificata in data 03.02.2006 con riferimento a posizione risalente al
1995 maggiorata di interessi di mora, compensi riscossione per sanzione amministrativa;
che con nota pec del 27.02.2023 formulava alle amministrazioni interessate formale nota in autotutela e richiesta di sgravio;
che con nota pec del 21.03.2023 l' Controparte_1 comunicava il rigetto confermando l'intimazione oggetto di contestazione.
Poste le circostanze in fatto, in diritto, invece, in via preliminare eccepiva in primo luogo la nullità della notifica posta in essere dall' avendo la stessa Controparte_4 notificato l'avviso di pagamento oggetto di impugnazione da un indirizzo pec non indicato nei
Pubblici registri, ovvero INIPEC, REGINDE o REGISTRO IPA ed in secondo luogo l'intervenuta prescrizione del credito intimato avendo l' intimato il Controparte_4 pagamento per un ruolo presuntivamente notificato in data 03.02.2006 per sanzioni amministrative risalenti all'anno 1995, quando ormai il termine prescrizionale di 5 anni previsto per le sanzioni comminate dall'ispettorato del lavoro era decorso. Ha infine eccepito la nullità dell'intimazione per omessa e carente indicazione dell'autorità giurisdizionale competente nonché dei termini per proporre ricorso, violando l'art. 24 Cost, trattandosi di elementi necessari per porre la parte ricorrente nelle condizioni di potersi difendere innanzi al giudice competente.
In conseguenza di ciò, ha chiesto al Tribunale di Trani, previa sospensione del titolo esecutivo opposto, di annullare e/o comunque dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 01420239000945639000 notificatagli a mezzo pec in data 14.02.2023; il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituitosi in giudizio, l' , dopo aver evidenziato che eventuali rilievi Controparte_1 andrebbero riferiti alla subentrata deduceva: che a seguito di Controparte_4 accertamenti definiti in data 19/7/95 veniva emesso Verbale di Notificazione di illecito amministrativo datato 24/8/95 e che solo a seguito del mancato pagamento delle sanzioni è stata poi emessa ordinanza – ingiunzione del 27/4/99 opposta dal con Parte_1 ricorso giurisdizionale al Tribunale di Trani, a cui è seguito il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza opposta con sentenza n. 65/04 del 19/5/04; che l' ha poi CP_1 intimato il pagamento della sanzione con atto del 26/8/04, disatteso dal trasgressore, e, quindi, iscritto a ruolo il credito nel 2005 con il passaggio delle competenze per la riscossione all'allora competente Equitalia, che notificava cartella esattoriale al in data Parte_1
3/2/06. Deduceva altresì che doveva dunque essere tenuta indenne dalle spese di lite in
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conformità con il principio di diritto espresso di recente dalla Suprema Corte con Ordinanza n.
7716 del 09/03/2022, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile eventualmente all'inerzia dell'agente della riscossione.
In conseguenza di ciò ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso nei suoi confronti.
Costituitasi altresì l' , rilevava l'inammissibilità e la totale Controparte_5 infondatezza del ricorso.
Piu specificatamente, eccepiva: in primo luogo la tardività dell'opposizione, in quanto l'intimazione era stata notificata in data 14/02/2023 mentre il ricorso era stato iscritto a ruolo in data 29 Marzo 2023, ben oltre i termini perentori previsti sia dall'art. 24 Dlgs. 46/99, sia dall'art. 617 cpc;
in secondo luogo la presunta inammissibilità del ricorso evidenziando che il ricorrente, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, era perfettamente a conoscenza della propria posizione debitoria poiché non solo gli è stata regolarmente notificata la cartella esattoriale ma anche una intimazione di pagamento nel 2015 ed una nel 2017. Ha altresì dedotto l'infondatezza del ricorso evidenziando che la nullità della cartella per avvenuta notifica a mezzo pec poteva ritenersi, in ogni caso, superata per effetto della proposizione del ricorso che aveva evidentemente sanato ogni vizio;
che nessuna prescrizione era maturata poiché trattandosi di contributi anteriori al 1996 (data fissata dalla legge 335/95 per la decorrenza del termine di prescrizione di cinque anni) il termine di prescrizione era decennale.
Infine ha evidenziato che l'eccezione riguardante la nullità dell'intimazione per omessa e carente indicazione dell'autorità giurisdizionale, oltre ad essere tardiva ex art. 617 cpc, era, comunque, infondata poiché sull'atto tale indicazione era presente.
In conseguenza di ciò ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con provvedimento del 14.04.2023 veniva disposta la provvisoria sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale oggetto di impugnazione.
La causa non necessitava dello svolgimento di attività istruttoria.
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L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
In base all'art. 2946 c.c., la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge disponga diversamente. Nel caso dei contributi previdenziali è la legge stessa che dispone diversamente (L. n. 335 del 1995 cit., art. 3) prevedendo il comma 9 della predetta disposizione normativa infatti che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art. 9-
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bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Sull'applicazione del termine di prescrizione si richiama e si fa proprio l'orientamento delle
SS.UU. della Corte di Cassazione, sentenza n. 23397 del 17.11.2016, che ha affermato il seguente principio: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo” (vd. più di recente nello stesso senso Cass.
n. 12200 del 18.5.2018).
I Giudici di legittimità hanno evidenziato, ai fini del termine di prescrizione del credito previdenziale ed assistenziale, sia l'impossibilità di equiparare la pretesa non contestata nel termine previsto a pena di decadenza ad una pronuncia giudiziale (escludendo quindi l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. che, in quanto norma eccezionale, è insuscettibile di interpretazione analogica) sia l'impossibilità di applicare la prescrizione decennale ordinaria ai sensi dell'art. 2946 c.c., in presenza dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, che stabilisce specificatamente la prescrizione quinquennale per i crediti previdenziali ed assistenziali.
In definitiva le SS.UU. hanno ritenuto che anche quando il credito previdenziale/assistenziale sia divenuto irretrattabile per omessa impugnazione, esso si prescrive in cinque anni e non in dieci, non potendo applicarsi né il termine decennale previsto per le pronunce giudiziali né quello ordinario, in presenza di un'apposita disposizione.
Tornando al caso di specie, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, il termine di prescrizione breve si è convertito in prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., perché – Con come documentato dall' – l'ordinanza-ingiunzione del 27/4/1999 era stata opposta giudizialmente ed il giudizio di opposizione si è concluso con la sentenza n. 64/04 emessa dal
Tribunale di Trani-Sezione Distaccata in Ruvo di Puglia in data 19/5/2004 e depositata in data
8/6/2004 (sentenza che non risulta impugnata). Con A seguito della detta sentenza, l' ha nuovamente interrotto la prescrizione in data 6/9/2004, data di notifica del sollecito di pagamento emesso a seguito del provvedimento giudiziale (vd. Con doc. 5 allegato alla memoria dell' ).
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Iscritto a ruolo il credito, la prescrizione è stata nuovamente interrotta dalla notifica in data
17/2/2006 della cartella di pagamento n. 01420050028415448000 (vd. ricevuta allegata al fascicolo dell' ); il termine di prescrizione è stato poi Controparte_2 interrotto in data 13/10/2015 con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
01420159029209400000 ed ancora in data 24/1/2017 con la notifica dell'intimazione n.
01420179000324770000 (notifiche tutte documentate dall' Riscossione). CP_7
Quest'ultima intimazione di pagamento è stata persino giudizialmente impugnata ed il relativo giudizio si è estinto in data 1/4/2018 (vd. ordinanza di estinzione emessa nel giudizio N.
3733/2017 R.G., allegata). Ebbene, l'art. 2945 c.c. al terzo comma prevede che se il processo si estingue rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.
Dunque dall'1/4/2018 è iniziato a decorrere un nuovo termine prescrizionale, che è stato nuovamente interrotto in data 14/2/2023 con la notifica tempestiva dell'intimazione di pagamento impugnata. Pertanto tra un atto interruttivo della prescrizione ed il successivo non è mai maturato il termine di prescrizione decennale.
Va detto che la notifica dell'intimazione di pagamento è valida e dunque utile ai fini interruttivi della prescrizione, oltre che idonea a fondare la richiesta di pagamento dell' CP_8
.
[...]
In proposito l'opponente ha eccepito la nullità della notifica per essere stata inviata da un indirizzo pec non rientrante nei pubblici registri.
Tale motivo di opposizione è infondato.
La Suprema Corte con ordinanza n. 3805 del 16/02/2018, riportandosi a quanto deciso dalle
Sezioni Unite con sentenza n.7665 del 18 aprile 2016, ha così stabilito “L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, ricorso per Cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa”( in senso conforme, da ultimo, Cassazione civile sez. trib., 11/04/2022, n.11704).
In ogni caso l'eccezione di nullità della notifica avvenuta a mezzo pec tramite indirizzo non riferibile con certezza al concessionario della riscossione, è infondata. Con recentissima ordinanza n. 18684/2023 la Suprema Corte ha così statuito “…osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto
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unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis Controparte_8 della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione. Siffatta diversità di trattamento normativo, come sottolineato anche dal Procuratore generale, non configura alcuna disparità di trattamento. Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente”. Ed inoltre:… D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa
Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e
Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra
Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (conforme Cass. n. 982/2023).”
Deve essere infine respinta l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione dell'autorità competente ai fini dell'impugnazione giudiziale del provvedimento amministrativo notificato.
Tale eccezione è in primo luogo tardiva, perché – riguardando la regolarità formale dell'atto impugnato – avrebbe dovuto essere proposta nel termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. In ogni caso, alcuna lesione al diritto di difesa vi è stata, avendo il ricorrente proposto l'azione giudiziaria dinanzi al Giudice competente, ovvero il Giudice del Lavoro.
In definitiva, essendo infondati tutti i motivi di opposizione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
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29/3/2023 da nei confronti dell' e Parte_1 Controparte_9 dell' , rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Controparte_10
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali dell' Controparte_4
, che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 2.500,00 per
[...] compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge;
Con 3) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali dell' , che liquida in €
2.000,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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