Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/04/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
del dott. e del in Parte_1 Parte_2 Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore rappr. e dif. dagli avv. Cesario Pancallo e Antonio Pancallo
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte_1 con gli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certoma' e Antonio Brancaccio
- Convenuto-
OGGETTO: “OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28 ottobre 2022 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto, previa sospensiva, dichiararsi estinto il debito di cui all'avviso di addebito n. 406/2022/0001506679, notificato in data 6/10/2022 - e, perciò, annullare e/o revocare il medesimo avviso – come effetto dell'accertamento del proprio diritto alla compensazione del credito vantato in virtù della sentenza n. 1736/2021 del Tribunale di Taranto con il residuo importo, assertivamente vantato dall' a CP_1
titolo di contributi previdenziali IVS OTD relativi al 3° e 4° trimestre 2019, residuo richiesto con l'avviso di addebito opposto.
L' si è costituito ed ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Con atto datato 26 maggio 2023 e depositato telematicamente, la ricorrente – in riferimento al
1
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua della dichiarazione di rinuncia alla azione da parte della società ricorrente (per i motivi già esposti), risulta ex se cessata la materia del contendere: consequenziale appare, quindi, la dichiarazione da emettersi.
Deve infatti ritenersi che la rinuncia alla domanda (o all'azione), diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere (sic CASS. SEZ. III, 14 NOVEMBRE 2011 N° 23749 e CASS.
SEZ. I, 10 SETTEMBRE 2004 N° 18255 e succ. conf.).
Trattandosi, peraltro, di negozio unilaterale e normalmente non recettizio, allorché la volontà abdicativa del diritto si esteriorizza (anche tacitamente), essa diviene efficace e, perciò, irrevocabile
(cfr. CASS. SEZ. III, 23 LUGLIO 1997 N° 6872).
Quanto alla spese di lite, in considerazione del venir meno dell'interesse per effetto del fatto sopravvenuto (pagamento di quanto dovuto dall' alla società per effetto della sentenza n. CP_1
1736/2021), appare equa la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Taranto, 23 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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