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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 18454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18454 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Roma
SEZIONE III - CONTENZIOSO ESECUZIONI MOBILIARI
In persona del Giudice D.ssa Maria Cristina D'Angeli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 17495 / 2023 del ruolo generale degli affari civili
TRA
Parte_1
Avv. PUCCI ENRICO VIA DEI SETTE METRI 11E 00100 ROMA
- Attore opponente
CONTRO
CP_1
Avv. BIAGI VALENTINA PIAZZA S.MARIA LIBERATRICE, 45 00153 ROMA
- Convenuta opposta
E
terzo pignorato, non costituito CP_2
oggetto: opposizione all'esecuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.3.2023 la parte esecutata ha introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615, 2° comma cpc. Instaurato regolarmente il contraddittorio e in difetto di istanze istruttorie, la causa è passata in decisione all'udienza del 30.11.2024, svolta in trattazione scritta, dandosi atto del già avvenuto deposito delle comparse conclusionali.
L'opponente ha precisato le conclusioni come segue: Parte_1
“In via principale:
- dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte della sig.ra stante l'insussistenza/inidoneità del titolo esecutivo ovvero di valida CP_1
documentazione contabile in relazione a tutte le spese straordinarie indicate nel precetto per l'importo di € 7.360,00, per le motivazioni indicate in premessa;
- dichiarare la nullità del precetto in assenza di allegazione allo stesso di documentazione attestante le spese straordinarie richieste;
- dichiarare pertanto non dovuta la somma di € 7.360,00 a titolo di spese straordinarie in assenza di qualsivoglia titolo esecutivo a fondamento delle stesse;
- accertare e dichiarare altresì non dovuto l'importo di € 1.301,00 per preteso adeguamento Istat a decorrere dal 2014, 2015, 2016 per intervenuta prescrizione del diritto a richiedere la predetta somma stante l'assenza di validi ed idonei atti interruttivi della prescrizione;
- accertare e dichiarare non dovute le ulteriori somme indicate nell'atto di precetto perché elaborate su pretese creditorie insussistenti, prescritte e comunque non supportate da alcun valido titolo esecutivo;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell'odierna convenuta a procedere esecutivamente per i motivi dedotti nel presente atto e conseguentemente annullare l'atto di precetto, l'atto di pignoramento presso terzi e l'azione esecutiva intrapresa;
- accertare e dichiarare la nullità ovvero inefficacia della procedura esecutiva RGN
3230/2022 nonché la nullità degli atti dell'esecuzione ed il pignoramento presso terzi intrapreso da parte convenuta, per inesistenza del diritto di parte resistente a procedere ad esecuzione forzata, in relazione agli importi indicati nel precetto per i motivi esposti in narrativa, dichiarando conseguentemente la nullità ed inefficacia di tutti gli atti esecutivi con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare che la sig.ra ha percepito la somma di € 9.696,78 CP_1
oltre € 1500,00 per compensi giusta ordinanza di assegnazione pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione in relazione al procedimento esecutivo presso terzi n 3230/2022, risultato illegittimo, nullo ovvero inefficace e conseguentemente condannare la medesima alla restituzione delle relative somme risultate non dovute per l'illegittimità dell'espropriazione presso terzi in favore del sig. . Parte_1
In subordine: accertare e dichiarare che il credito vantato dall'opposta è minore di quello richiesto con il precetto notificato in data 17 novembre 2021 e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione delle somme eccedenti il minor credito eventualmente accertato all'esito del giudizio.
Condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
La parte opposta così ha concluso: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, CP_1
ogni contraria istanza disattesa, rigettare tutte le domande di parte avversa in quanto infondate in fatto ed in diritto, e confermare l'ordinanza di assegnazione avvenuta in data 15.03.2023 nel procedimento RG ES 3230/22.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
E' opportuno partire dall'esame dell'atto di precetto 8.11.2021 posto a base della procedura esecutiva NRG 3230/2022, il quale non brilla per chiarezza e coerenza, perché nella premessa espone varie ragioni giustificative del credito, tra cui omissioni o decurtazioni di ratei di mantenimento a far data dall'inizio della separazione nel 2012 e pregresse intimazioni a tale titolo, ma poi nella tabella di riepilogo imputa tutto ad un'unica somma di € 7.360 quali “spese straordinarie afferenti il minore”, generando con ciò un evidente problema, come si dirà.
L'opposizione si è incentrata primariamente sulla affermata mancanza di titolo esecutivo per la richiesta di pagamento delle spese straordinarie, ritenendo inidonee sia la sentenza di separazione che quella di divorzio, ha lamentato altresì la mancata allegazione al precetto della documentazione comprovante la spesa, da cui la nullità del precetto e della intera procedura, e infine ha eccepito la prescrizione.
E' opportuno esaminare prima in via generale le questioni in diritto rilevanti, per poi passare a quelle concrete del processo e quindi alle relative emergenze probatorie.
In primo luogo, come già ritenuto in sede cautelare, va ribadito che sia la sentenza di separazione che di divorzio, così come i provvedimenti presidenziali e l'omologa su istanza congiunta, costituiscono titolo esecutivo non solo per gli obblighi di mantenimento ivi previsti ma anche per il rimborso delle spese straordinarie, secondo la misura ivi stabilita a carico di ciascuno dei coniugi, per la cui identificazione vengono richiamati i protocolli in uso presso i tribunali di riferimento, che hanno appunto lo scopo di dirimere in via preventiva dette questioni di identificazione delle spese che esulano dall'importo dell'assegno di mantenimento. Così che la documentazione afferente all'esborso rientrante nella previsione del protocollo, non deve più essere oggetto di esame da parte di un giudice della cognizione, con emissione di decreto ingiuntivo, ma è sufficiente che sia allegata alla richiesta di rimborso o al precetto.
Infatti, fin dalla nota pronuncia Cass. 21241/16 è principio acquisito che “il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione. Ma ciò solo a condizione che il genitore creditore “possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità”
(e già in tal senso sez. 3, sentenza n. 11316 del 23/05/2011).
Il più recente indirizzo, oggi prevalente, distingue all'interno della categoria delle spese straordinarie tra quelle che, anche se non sono state quantificante in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio, possono esserlo successivamente, nel loro prevedibile ripresentarsi, anche a distanza di tempo, da quelle che sono assolutamente imprevedibili e imponderabili. In base a tale orientamento, le prime sarebbero azionabili in forza del provvedimento che impone l'obbligo di partecipare alle spese straordinarie, integrato dai documenti giustificativi, mentre le seconde non possono essere azionate sulla base del provvedimento originario, richiedendo, semmai, la formazione di nuovo e autonomo titolo, a seguito di un distinto giudizio di accertamento.
Così le spese mediche e scolastiche che rientrano nella categoria delle spese straordinarie, sono catalogate come spese straordinarie routinarie (ad esempio quelle per l'acquisto di occhiali, per visite specialistiche di controllo ecc.). Quindi anche se non rientranti nell'assegno di mantenimento, il recupero delle spese straordinarie per i figli può avvenire tramite atto di precetto e l'eventuale successivo procedimento esecutivo.
Nell'ambito della procedura esecutiva il debitore potrà tutelare le proprie ragioni mediante la proposizione dell'opposizione all'esecuzione, nel corso della quale il creditore dovrà provare l'effettivo esborso sostenuto e la loro esclusione dall'assegno di mantenimento.
In secondo luogo, e sempre in via generale, va esaminata la questione relativa alla qualificazione del precetto cui non sia stata allegata la documentazione di spesa e quindi dell'ammissibilità della produzione della stessa nel giudizio di opposizione all'esecuzione.
Deve ritenersi che un simile atto di precetto non possa ritenersi inesistente, né, in termini propri, inefficace, perché di inefficacia del precetto si parla solo nell'art. 481 cpc relativamente ai termini della sua validità ai fini dell'esecuzione.
Quindi si tratta di nullità e ne consegue che essa deve essere fatta valere contro il precetto stesso con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617,1° comma cpc o, ex art. 617, 2° comma cpc dopo la notifica del pignoramento, per farne valere l'effetto viziante della procedura, comunque nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto opposto.
In tale giudizio ex art. 617 cpc, come ritenuto da condivisibile giurisprudenza di merito, la circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i documenti
(successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale) in base ai quali è stato determinato l'importo del credito azionato “in executivis” non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Quest'ultimo, infatti, ha lo scopo di verificare la correttezza del “quomodo” dell'esecuzione e non può costituire una rimessione in termini atipica a favore del creditore per sanare le mende dell'atto di precetto.
Diversamente, però, sembra doversi ragionare nel giudizio ex art. 615,2° comma cpc nel quale si contesti la esistenza di titolo esecutivo ai fini del rimborso delle spese straordinarie.
In questo caso la censura relativa alla mancata allegazione al precetto della documentazione non ha l'effetto di impedire che la documentazione di spesa sia versata nel giudizio di opposizione all'esecuzione, al fine di provare la sussistenza e l'entità del credito.
Infatti, la censura relativa al “quomodo”, in quanto non tempestivamente proposta, non fa parte del processo nel quale, acquisita e ritenuta la esistenza del titolo esecutivo di per sé idoneo a dare copertura alle spese straordinarie, la questione si riduca alla quantificazione delle spese effettuate e rientranti nella tipologia coperta dal titolo esecutivo, con onere della prova da assolversi anche mediante allegazione documentale nel processo stesso.
Tanto premesso, entrando ora nello specifico del giudizio, si rinviene quanto segue.
Il precetto 8.11.21 posto a base dell'esecuzione espone a titolo di spese straordinarie complessivi € 7.360,00, ad esso non è allegata la relativa documentazione e nel giudizio di opposizione le spese straordinarie “routinarie” sono state documentate per un importo ben inferiore a quello sopra indicato.
Ritenuta la sussistenza del titolo esecutivo e la ammissibilità della produzione documentale avvenuta in giudizio, secondo quanto innanzi esposto, la questione sembrerebbe trovare semplice soluzione.
Per scrupolo ricostruttivo, tuttavia, va considerata la dettagliata premessa del precetto dell'8.11.2021, in cui la creditrice afferma di aver già intimato per il credito di ratei di mantenimento un precetto in data 15.6.2016 e di aver ancora sollecitato con lettera del
2.5.2019 il pagamento di complessivi € 7.360,00. La coincidenza dell'importo merita dunque, attenzione, anche per comprendere il senso dell'attività difensiva spiegata e della varia produzione documentale di per sé ultronea rispetto alle ricevute di spesa allegate.
Orbene, la lettera del 2.5.2019 (doc. 6) sollecita il pagamento di € 7.360,00 richiamando un precetto datato 13.2.2017 (notificato il 1.3.17) intimato per complessivi € 6.080,64 per arretrati ratei di mantenimento dal dicembre 2013 al settembre 2016, cui aggiunge spese straordinarie per circa € 1.000,00. E il menzionato precetto 13.2.2017 (doc. 2) per totali €
6.080,64 espone una sorte di € 5.700,00 per omessi ratei di mantenimento da dicembre
2013 a settembre 2017.
Dagli indicati documenti (allegati alla comparsa di costituzione della opposta) è possibile comprendere la giustificazione “vera” del credito azionato, poiché non si tratta di tutte spese straordinarie, bensì nell'importo globale a tale titolo indicato sono confluiti anche ratei di mantenimento omessi dal dicembre 2013 a settembre 2017 per € 5.700,00, già precettati autonomamente.
La domanda a tale titolo deve anche ritenersi (pur vagamente) coltivata, perché nella penultima pagina della comparsa di costituzione nella presente fase di opposizione,
l'opposta ha cura di scrivere “Occorre inoltre precisare che alcune somme erano già state richieste in data 1 marzo 2017 dalla sig.ra con atto di precetto relativo alle CP_1
differenze rispetto al mantenimento disposto per il figlio minore. Importo precettato ma mai corrisposto dal sig. che in quell'occasione ed in vista dell'accordo di divorzio il Pt_1
sig. si era impegnato a versare in rate mensili mai corrisposte”. Pt_1
Tuttavia, per tale ragione di credito è senz'altro fondata l'eccezione di prescrizione, ampiamente opposta dall'esecutato.
Infatti, prima del precetto 8.11.22, per i ratei di mantenimento (dicembre 2013-settembre
2016) l'unico atto interruttivo prodotto è il precetto datato 13.2.2017 (doc. 2) notificato il 1.3.2017, mentre non è stata prodotta la prova del ricevimento della lettera del 2.5.2019
(doc. 6) né di quella del 10.7.2020 (doc. 6.1), che l'opponente ha espressamente negato di aver mai ricevuto;
inoltre la mail relativa alla corrispondenza tra i difensori del 23.7.2019 prodotta (doc. 7), non solo reca ben visibile nell'intestazione “non producibile”, ma soggiace alla nota regola secondo cui le trattative per la conciliazione non hanno effetto interruttivo della prescrizione.
In conclusione, il credito azionato per come esposto nel precetto 8.11.2022, pur ricondotto alle corrette ragioni giustificative dell'importo globale indicato, deve ritenersi parzialmente infondato.
Il credito risulta infatti prescritto quanto a € 5.700,00 da imputarsi a ratei di mantenimento da dicembre 2013 a settembre 2016 e per i connessi interessi e diritti di precettazione, nonché per le annualità di credito differenziale da rivalutazione ISTAT eccedenti gli ultimi cinque 5 anni. Per quanto riguarda gli arretrati da adeguamento
ISTAT spettante per legge, esso andrà corrisposto entro i limiti della prescrizione quinquennale e quindi ricalcolato in sede esecutiva o di recupero a fronte della ordinanza di assegnazione del 15.3.2023
Deve invece essere riconosciuto il credito per spese straordinarie “routinarie”, i cui esborsi sono provati dai documenti allegati per complessivi € 2.975,00, di cui è dovuto il rimborso del 50%, stante la prescrizione decennale dal credito, non maturata.
Trattasi di spese “routinarie” mediche e per lo sport. Nello specifico, inoltre, nel verbale di comparizione dei coniugi per il divorzio del 18.7.2018 c'è la espressa ricognizione da parte dei coniugi della logopedia in corso per il figlio e quindi il consenso del padre alla specifica spese di cura deve ritenersi senza dubbio acquisito.
Il credito pertanto viene rideterminato come in dispositivo.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda - accoglie parzialmente l'opposizione e, rideterminando il precetto, dichiara sussistente il credito di nei confronti di nei limiti CP_1 Parte_1
seguenti:
per la somma di € 1.487,50 a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie documentate, oltre interessi dalla richiesta dell'8.11.2022
per € 510,00 quale integrazione mantenimento per maggio/giugno/luglio 2020
per le differenze dovute all'adeguamento ISTAT del mantenimento per i cinque anni antecedenti il precetto 8.11.2022, nella misura da quantificare in sede esecutiva o di recupero per € 350,00 per compensi di precetto, oltre accessori.
- Dispone che le somme eventualmente già percepite in eccesso dalla creditrice in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del 15.3.2023 siano CP_1
restituite a . Parte_1
- Spese compensate tra le parti.
Cosi deciso in Roma il 30.11.2024
Il Giudice
D.ssa Maria Cristina D'Angeli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Roma
SEZIONE III - CONTENZIOSO ESECUZIONI MOBILIARI
In persona del Giudice D.ssa Maria Cristina D'Angeli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 17495 / 2023 del ruolo generale degli affari civili
TRA
Parte_1
Avv. PUCCI ENRICO VIA DEI SETTE METRI 11E 00100 ROMA
- Attore opponente
CONTRO
CP_1
Avv. BIAGI VALENTINA PIAZZA S.MARIA LIBERATRICE, 45 00153 ROMA
- Convenuta opposta
E
terzo pignorato, non costituito CP_2
oggetto: opposizione all'esecuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.3.2023 la parte esecutata ha introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615, 2° comma cpc. Instaurato regolarmente il contraddittorio e in difetto di istanze istruttorie, la causa è passata in decisione all'udienza del 30.11.2024, svolta in trattazione scritta, dandosi atto del già avvenuto deposito delle comparse conclusionali.
L'opponente ha precisato le conclusioni come segue: Parte_1
“In via principale:
- dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte della sig.ra stante l'insussistenza/inidoneità del titolo esecutivo ovvero di valida CP_1
documentazione contabile in relazione a tutte le spese straordinarie indicate nel precetto per l'importo di € 7.360,00, per le motivazioni indicate in premessa;
- dichiarare la nullità del precetto in assenza di allegazione allo stesso di documentazione attestante le spese straordinarie richieste;
- dichiarare pertanto non dovuta la somma di € 7.360,00 a titolo di spese straordinarie in assenza di qualsivoglia titolo esecutivo a fondamento delle stesse;
- accertare e dichiarare altresì non dovuto l'importo di € 1.301,00 per preteso adeguamento Istat a decorrere dal 2014, 2015, 2016 per intervenuta prescrizione del diritto a richiedere la predetta somma stante l'assenza di validi ed idonei atti interruttivi della prescrizione;
- accertare e dichiarare non dovute le ulteriori somme indicate nell'atto di precetto perché elaborate su pretese creditorie insussistenti, prescritte e comunque non supportate da alcun valido titolo esecutivo;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell'odierna convenuta a procedere esecutivamente per i motivi dedotti nel presente atto e conseguentemente annullare l'atto di precetto, l'atto di pignoramento presso terzi e l'azione esecutiva intrapresa;
- accertare e dichiarare la nullità ovvero inefficacia della procedura esecutiva RGN
3230/2022 nonché la nullità degli atti dell'esecuzione ed il pignoramento presso terzi intrapreso da parte convenuta, per inesistenza del diritto di parte resistente a procedere ad esecuzione forzata, in relazione agli importi indicati nel precetto per i motivi esposti in narrativa, dichiarando conseguentemente la nullità ed inefficacia di tutti gli atti esecutivi con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare che la sig.ra ha percepito la somma di € 9.696,78 CP_1
oltre € 1500,00 per compensi giusta ordinanza di assegnazione pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione in relazione al procedimento esecutivo presso terzi n 3230/2022, risultato illegittimo, nullo ovvero inefficace e conseguentemente condannare la medesima alla restituzione delle relative somme risultate non dovute per l'illegittimità dell'espropriazione presso terzi in favore del sig. . Parte_1
In subordine: accertare e dichiarare che il credito vantato dall'opposta è minore di quello richiesto con il precetto notificato in data 17 novembre 2021 e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione delle somme eccedenti il minor credito eventualmente accertato all'esito del giudizio.
Condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
La parte opposta così ha concluso: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, CP_1
ogni contraria istanza disattesa, rigettare tutte le domande di parte avversa in quanto infondate in fatto ed in diritto, e confermare l'ordinanza di assegnazione avvenuta in data 15.03.2023 nel procedimento RG ES 3230/22.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
E' opportuno partire dall'esame dell'atto di precetto 8.11.2021 posto a base della procedura esecutiva NRG 3230/2022, il quale non brilla per chiarezza e coerenza, perché nella premessa espone varie ragioni giustificative del credito, tra cui omissioni o decurtazioni di ratei di mantenimento a far data dall'inizio della separazione nel 2012 e pregresse intimazioni a tale titolo, ma poi nella tabella di riepilogo imputa tutto ad un'unica somma di € 7.360 quali “spese straordinarie afferenti il minore”, generando con ciò un evidente problema, come si dirà.
L'opposizione si è incentrata primariamente sulla affermata mancanza di titolo esecutivo per la richiesta di pagamento delle spese straordinarie, ritenendo inidonee sia la sentenza di separazione che quella di divorzio, ha lamentato altresì la mancata allegazione al precetto della documentazione comprovante la spesa, da cui la nullità del precetto e della intera procedura, e infine ha eccepito la prescrizione.
E' opportuno esaminare prima in via generale le questioni in diritto rilevanti, per poi passare a quelle concrete del processo e quindi alle relative emergenze probatorie.
In primo luogo, come già ritenuto in sede cautelare, va ribadito che sia la sentenza di separazione che di divorzio, così come i provvedimenti presidenziali e l'omologa su istanza congiunta, costituiscono titolo esecutivo non solo per gli obblighi di mantenimento ivi previsti ma anche per il rimborso delle spese straordinarie, secondo la misura ivi stabilita a carico di ciascuno dei coniugi, per la cui identificazione vengono richiamati i protocolli in uso presso i tribunali di riferimento, che hanno appunto lo scopo di dirimere in via preventiva dette questioni di identificazione delle spese che esulano dall'importo dell'assegno di mantenimento. Così che la documentazione afferente all'esborso rientrante nella previsione del protocollo, non deve più essere oggetto di esame da parte di un giudice della cognizione, con emissione di decreto ingiuntivo, ma è sufficiente che sia allegata alla richiesta di rimborso o al precetto.
Infatti, fin dalla nota pronuncia Cass. 21241/16 è principio acquisito che “il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione. Ma ciò solo a condizione che il genitore creditore “possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità”
(e già in tal senso sez. 3, sentenza n. 11316 del 23/05/2011).
Il più recente indirizzo, oggi prevalente, distingue all'interno della categoria delle spese straordinarie tra quelle che, anche se non sono state quantificante in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio, possono esserlo successivamente, nel loro prevedibile ripresentarsi, anche a distanza di tempo, da quelle che sono assolutamente imprevedibili e imponderabili. In base a tale orientamento, le prime sarebbero azionabili in forza del provvedimento che impone l'obbligo di partecipare alle spese straordinarie, integrato dai documenti giustificativi, mentre le seconde non possono essere azionate sulla base del provvedimento originario, richiedendo, semmai, la formazione di nuovo e autonomo titolo, a seguito di un distinto giudizio di accertamento.
Così le spese mediche e scolastiche che rientrano nella categoria delle spese straordinarie, sono catalogate come spese straordinarie routinarie (ad esempio quelle per l'acquisto di occhiali, per visite specialistiche di controllo ecc.). Quindi anche se non rientranti nell'assegno di mantenimento, il recupero delle spese straordinarie per i figli può avvenire tramite atto di precetto e l'eventuale successivo procedimento esecutivo.
Nell'ambito della procedura esecutiva il debitore potrà tutelare le proprie ragioni mediante la proposizione dell'opposizione all'esecuzione, nel corso della quale il creditore dovrà provare l'effettivo esborso sostenuto e la loro esclusione dall'assegno di mantenimento.
In secondo luogo, e sempre in via generale, va esaminata la questione relativa alla qualificazione del precetto cui non sia stata allegata la documentazione di spesa e quindi dell'ammissibilità della produzione della stessa nel giudizio di opposizione all'esecuzione.
Deve ritenersi che un simile atto di precetto non possa ritenersi inesistente, né, in termini propri, inefficace, perché di inefficacia del precetto si parla solo nell'art. 481 cpc relativamente ai termini della sua validità ai fini dell'esecuzione.
Quindi si tratta di nullità e ne consegue che essa deve essere fatta valere contro il precetto stesso con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617,1° comma cpc o, ex art. 617, 2° comma cpc dopo la notifica del pignoramento, per farne valere l'effetto viziante della procedura, comunque nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto opposto.
In tale giudizio ex art. 617 cpc, come ritenuto da condivisibile giurisprudenza di merito, la circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i documenti
(successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale) in base ai quali è stato determinato l'importo del credito azionato “in executivis” non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Quest'ultimo, infatti, ha lo scopo di verificare la correttezza del “quomodo” dell'esecuzione e non può costituire una rimessione in termini atipica a favore del creditore per sanare le mende dell'atto di precetto.
Diversamente, però, sembra doversi ragionare nel giudizio ex art. 615,2° comma cpc nel quale si contesti la esistenza di titolo esecutivo ai fini del rimborso delle spese straordinarie.
In questo caso la censura relativa alla mancata allegazione al precetto della documentazione non ha l'effetto di impedire che la documentazione di spesa sia versata nel giudizio di opposizione all'esecuzione, al fine di provare la sussistenza e l'entità del credito.
Infatti, la censura relativa al “quomodo”, in quanto non tempestivamente proposta, non fa parte del processo nel quale, acquisita e ritenuta la esistenza del titolo esecutivo di per sé idoneo a dare copertura alle spese straordinarie, la questione si riduca alla quantificazione delle spese effettuate e rientranti nella tipologia coperta dal titolo esecutivo, con onere della prova da assolversi anche mediante allegazione documentale nel processo stesso.
Tanto premesso, entrando ora nello specifico del giudizio, si rinviene quanto segue.
Il precetto 8.11.21 posto a base dell'esecuzione espone a titolo di spese straordinarie complessivi € 7.360,00, ad esso non è allegata la relativa documentazione e nel giudizio di opposizione le spese straordinarie “routinarie” sono state documentate per un importo ben inferiore a quello sopra indicato.
Ritenuta la sussistenza del titolo esecutivo e la ammissibilità della produzione documentale avvenuta in giudizio, secondo quanto innanzi esposto, la questione sembrerebbe trovare semplice soluzione.
Per scrupolo ricostruttivo, tuttavia, va considerata la dettagliata premessa del precetto dell'8.11.2021, in cui la creditrice afferma di aver già intimato per il credito di ratei di mantenimento un precetto in data 15.6.2016 e di aver ancora sollecitato con lettera del
2.5.2019 il pagamento di complessivi € 7.360,00. La coincidenza dell'importo merita dunque, attenzione, anche per comprendere il senso dell'attività difensiva spiegata e della varia produzione documentale di per sé ultronea rispetto alle ricevute di spesa allegate.
Orbene, la lettera del 2.5.2019 (doc. 6) sollecita il pagamento di € 7.360,00 richiamando un precetto datato 13.2.2017 (notificato il 1.3.17) intimato per complessivi € 6.080,64 per arretrati ratei di mantenimento dal dicembre 2013 al settembre 2016, cui aggiunge spese straordinarie per circa € 1.000,00. E il menzionato precetto 13.2.2017 (doc. 2) per totali €
6.080,64 espone una sorte di € 5.700,00 per omessi ratei di mantenimento da dicembre
2013 a settembre 2017.
Dagli indicati documenti (allegati alla comparsa di costituzione della opposta) è possibile comprendere la giustificazione “vera” del credito azionato, poiché non si tratta di tutte spese straordinarie, bensì nell'importo globale a tale titolo indicato sono confluiti anche ratei di mantenimento omessi dal dicembre 2013 a settembre 2017 per € 5.700,00, già precettati autonomamente.
La domanda a tale titolo deve anche ritenersi (pur vagamente) coltivata, perché nella penultima pagina della comparsa di costituzione nella presente fase di opposizione,
l'opposta ha cura di scrivere “Occorre inoltre precisare che alcune somme erano già state richieste in data 1 marzo 2017 dalla sig.ra con atto di precetto relativo alle CP_1
differenze rispetto al mantenimento disposto per il figlio minore. Importo precettato ma mai corrisposto dal sig. che in quell'occasione ed in vista dell'accordo di divorzio il Pt_1
sig. si era impegnato a versare in rate mensili mai corrisposte”. Pt_1
Tuttavia, per tale ragione di credito è senz'altro fondata l'eccezione di prescrizione, ampiamente opposta dall'esecutato.
Infatti, prima del precetto 8.11.22, per i ratei di mantenimento (dicembre 2013-settembre
2016) l'unico atto interruttivo prodotto è il precetto datato 13.2.2017 (doc. 2) notificato il 1.3.2017, mentre non è stata prodotta la prova del ricevimento della lettera del 2.5.2019
(doc. 6) né di quella del 10.7.2020 (doc. 6.1), che l'opponente ha espressamente negato di aver mai ricevuto;
inoltre la mail relativa alla corrispondenza tra i difensori del 23.7.2019 prodotta (doc. 7), non solo reca ben visibile nell'intestazione “non producibile”, ma soggiace alla nota regola secondo cui le trattative per la conciliazione non hanno effetto interruttivo della prescrizione.
In conclusione, il credito azionato per come esposto nel precetto 8.11.2022, pur ricondotto alle corrette ragioni giustificative dell'importo globale indicato, deve ritenersi parzialmente infondato.
Il credito risulta infatti prescritto quanto a € 5.700,00 da imputarsi a ratei di mantenimento da dicembre 2013 a settembre 2016 e per i connessi interessi e diritti di precettazione, nonché per le annualità di credito differenziale da rivalutazione ISTAT eccedenti gli ultimi cinque 5 anni. Per quanto riguarda gli arretrati da adeguamento
ISTAT spettante per legge, esso andrà corrisposto entro i limiti della prescrizione quinquennale e quindi ricalcolato in sede esecutiva o di recupero a fronte della ordinanza di assegnazione del 15.3.2023
Deve invece essere riconosciuto il credito per spese straordinarie “routinarie”, i cui esborsi sono provati dai documenti allegati per complessivi € 2.975,00, di cui è dovuto il rimborso del 50%, stante la prescrizione decennale dal credito, non maturata.
Trattasi di spese “routinarie” mediche e per lo sport. Nello specifico, inoltre, nel verbale di comparizione dei coniugi per il divorzio del 18.7.2018 c'è la espressa ricognizione da parte dei coniugi della logopedia in corso per il figlio e quindi il consenso del padre alla specifica spese di cura deve ritenersi senza dubbio acquisito.
Il credito pertanto viene rideterminato come in dispositivo.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda - accoglie parzialmente l'opposizione e, rideterminando il precetto, dichiara sussistente il credito di nei confronti di nei limiti CP_1 Parte_1
seguenti:
per la somma di € 1.487,50 a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie documentate, oltre interessi dalla richiesta dell'8.11.2022
per € 510,00 quale integrazione mantenimento per maggio/giugno/luglio 2020
per le differenze dovute all'adeguamento ISTAT del mantenimento per i cinque anni antecedenti il precetto 8.11.2022, nella misura da quantificare in sede esecutiva o di recupero per € 350,00 per compensi di precetto, oltre accessori.
- Dispone che le somme eventualmente già percepite in eccesso dalla creditrice in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del 15.3.2023 siano CP_1
restituite a . Parte_1
- Spese compensate tra le parti.
Cosi deciso in Roma il 30.11.2024
Il Giudice
D.ssa Maria Cristina D'Angeli