TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1030/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, Dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1030/2023 R.G. vertente tra
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
M.D'Azeglio n.6, difeso e rappresentato nel presente procedimento dall'Avv.to Cecilia
Noccioli
OPPONENTE
contro
(C.F. , residente in [...] C.F._2
Salice n.7, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Fiori
OPPOSTA
in punto: opposizione a d.i. n. 138/2023 emesso dal Tribunale di Livorno n. RG
253/2023
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 05/12/2024
1 dal procuratore di parte opponente:
1)”Voglia il Tribunale adito respinta ogni contraria istanza ed eccezione e richiesta
reietta e disattesa, accogliere la presente opposizione in quanto fondata in fatto ed in
diritto e conseguentemente: dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità del decreto
ingiuntivo opposto e revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto. 2)Voglia il
Tribunale respingere la richiesta di revoca del gratuito patrocinio disposto a favore del
con provvedimento Coa n.135/2023.” 3) Con vittoria di spese e compensi di Parte_1
causa o in denegata ipotesi qualora Volesse non accogliere l'opposizione disporre la
compensazione delle spese tenendo conto delle motivazioni apportate e addotte in corso di
causa circa la presente opposizione.”
dal procuratore di parte opposta:
“Voglia l'Int. Ill.mo Ufficio, competente per la fase cognitiva di opposizione a decreto
ingiuntivo, disattese le istanze, le eccezioni e le argomentazioni avversarie tutte, ritenute
fondate le controdeduzioni e le eccezioni di rito e di merito di parte convenuta opposta,
fatte salve le istanze istruttorie appena sopra riportate (prova testimoniale della SI.ra
e della Dr.SA ; 1] RIGETTARE l'opposizione a Testimone_1 Testimone_2
decreto ingiuntivo n°138 emesso dall'Int. Ill.mo Ufficio (R.G. n°253/2023) alla data del
1°.II.2023 spiegata dal SI. in quanto non provata nonché comunque Parte_1
infondata in fatto ed in diritto;
2] CONFERMARE conseguentemente in ogni suo punto il
decreto ingiuntivo n°138 datato 1°.II.2023 emesso dall'Int. Ill.mo Ufficio;
3]
CONDANNARE parte attrice opponente, in esito alla piena soccombenza, alla integrale
refusione dei compensi giudiziali della fase cognitiva ex D.M. n°147/2022 tab.2, oltre
occorrende di legge, tenuto conto del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese
2 dello Stato contraddistinto dal prot. n°35/2023 C.O.A. Livorno;
4] REVOCARE il
beneficio del patrocinio a spese dello Stato concesso alla parte attrice opponente
mediante provvedimento contraddistinto dal prot. n°135/2023 C.O.A. Livorno, ritenuto
applicabile al caso di specie quanto disposto dall'art.136 co.2 D.P.R. n°115/2002; 5] IN
DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI qualora l'Int. Ill.mo Ufficio ritenesse di dover
accogliere il primo motivo di opposizione in ragione dell'aggravio economico a carico del
SI. derivante dalle spese liquidate alla SI.ra Parte_1 Controparte_1
per la fase monitoria pari a complessivi € 827,32 occorrende di legge incluse ovvero a
complessivi € 482,97 occorrende di legge incluse – quale differenza comunque maturata
per la mancata azione mediante semplice atto di precetto – la parte opposta unitamente al
sottoscritto difensore dichiarano di rinunciare come in effetti rinunceranno a tale
importo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la signora chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Livorno di ingiungere al coniuge separato il pagamento della somma Parte_1
di € 15.000, oltre interessi e spese, a titolo di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento come disposto nel decreto di omologa della separazione emesso e pubblicato in data 30.12.2003.
Con atto di citazione regolarmente notificato il signor sollevava opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti deducendo, brevemente, quanto segue: il decreto andava dichiarato nullo o inammissibile sia perché richiesto ed emanato in violazione dei limiti previsti dall'ordinamento alla duplicazione del titolo esecutivo,
bastando la già avvenuta omologazione della separazione per procedere all'esecuzione
3 delle somme richieste, sia in quanto era tra le parti intercorso accordo verbale modificativo delle condizioni secondo il quale egli non era più tenuto, da tempo, a corrispondere alcunché alla moglie.
Nella propria comparsa di costituzione e risposta la signora contestava quanto CP_1
dedotto, affermando di aver proceduto tramite monitorio per l'ottenimento di titolo utile ai fini della propria pratica Isee aperta presso il C.A.F. della C.G.I.L. di Piombino e che, tra i coniugi, non esisteva alcun accordo comportante la rinuncia al contributo al mantenimento da parte della steSA.
Alla prima udienza, concesso breve rinvio visto l'intento delle parti in causa di definire transattivamente la controversia, veniva fiSAta udienza per 16.11.2023 in occasione della quale il Giudice concedeva i termini per le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fiSAta l'udienza del 5.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, in occasione della quale, assegnati i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
2. L'opposizione è meritevole di rigetto.
2.1 Per quanto riguarda la questione inerente la duplicazione del titolo esecutivo, ciò non comporta di per sé l'illegittimità del decreto ingiuntivo.
Nel nostro ordinamento, infatti, così come confermato dalla giurisprudenza di legittimità,
non esiste un divieto assoluto per il creditore di munirsi di più titoli esecutivi per la steSA
ragione di credito, salvo il rispetto di quei tre limiti che risultano esplicitamente dall'ordinamento stesso, ovvero: a) il principio di consumazione dell'azione e il divieto del bis in idem, che impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di
4 accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non poSA trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c. che vieta l'abuso del diritto. Ogni qualvolta il creditore,
dunque, non incorra in uno dei limiti identificati, può ritenersi ammissibile l'ottenimento da parte creditrice di ulteriore titolo esecutivo. Si cita, sul tema, la recente pronuncia di
Cass. Civ, sez. VI, sentenza n. 24646 del 13/09/2021 la quale, nel riportarsi al consolidato orientamento, così sancisce in materia: “In proposito, occorre osservare che la
giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che – di per sé – “il creditore, ancorché
munito di un titolo esecutivo, può procurarsene un altro, non esistendo nell'ordinamento
alcun divieto assoluto di duplicazione di titoli”. Questa possibilità incontra, tuttavia, una
serie di limiti e condizioni, dovendosi coordinare con le altre regole informanti
l'ordinamento processuale. Tra le altre cose occorre, in particolare, che sussista in
concreto un interesse ad agire in relazione al conseguimento dell'ulteriore titolo
esecutivo. Tale principio – si è osservato “non consente l'introduzione di giudizi dai quali
il creditore non poSA trarre alcun vantaggio giuridico concreto”, perché l'ulteriore titolo
non viene a portare “nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio rispetto al primo”
(Cass., 28 agosto 2019, n. 21768).”
Nel caso in esame, risulta indubbio l'interesse che, tramite procedimento monitorio, la signora intendesse raggiungere ovvero l'ottenimento di un Controparte_1
“documento convalidato dal tribunale in cui si attesti la mancata corresponsione del
mantenimento negli anni” così come richiesto dalla Dott.SA (C.A.F. Testimone_2
C.G.I.L. Piombino) ai fini della pratica Isee in favore della ricorrente odierna opposta,
5 come per tabulas si evince (mail datata 20.01.2023 allegata a comparsa ci costituzione e risposta, doc. 5).
Ne consegue che l'interesse sotteso al giudizio monitorio difficilmente poteva essere soddisfatto (soprattutto quanto alle esigenze di celerità) dall'avvio, tramite atto di precetto sulla base di decreto di omologa della separazione emesso in data 30.12.2003, di un procedimento esecutivo il cui scopo è l'ottenimento coattivo di quanto spettante al creditore, sicché è pienamente legittimo l'intento di volersi procurare ulteriore titolo relativamente a quanto dovuto negli ultimi cinque anni, nel rispetto del principio di cui all'art. 100 c.p.c.
A sostegno, infine, del fatto che l'azione monitoria sia diretta a far valere una situazione giuridica che non abbia trovato esaustiva tutela e che serva a conseguire un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunciata, seppur in riferimento al caso, differente rispetto a quello di specie, di emissione in corso di giudizio del decreto di liquidazione del CTU, si accenna a Cass., nn. 15084/2006, 14737/2006, 13518 /2004, 10911 /2002, 135 /2001,
richiamate da Cass. n. 21768/2019.
2.2 Rispetto alla debenza delle somme ingiunte con decreto ingiuntivo n. 138/2023 del
Tribunale di Livorno n. RG 253/2023 nulla quaestio.
Tra le parti in causa, infatti, veniva emanato un decreto di omologazione emesso da questo
Tribunale e depositato in data 30.12.2003 che, rispetto ai rapporti economici, conferma l'obbligo alla corresponsione da parte del marito alla moglie di “un assegno mensile di €
250,00 a titolo di contributo al di lei mantenimento. Tale importo sarà annualmente
rivalutato in base agli indici ISTAT”.
6 Il principio che sussiste in materia è quello della modificabilità delle condizioni di separazione o divorzio, seppur nel rispetto delle forme sancite dall'ordinamento. Da un punto di vista di modifica dell'accordo omologato giudizialmente, è neceSArio ricorrere all'istituto di cui agli artt. 473 bis 29 c.p.c. e seguenti, se la richiesta avviene successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 149/2022 (“Riforma Cartabia”), mentre,
se fosse stata effettuata prima, nel rispetto dell'art. 710 c.p.c.. Tanto premesso, nell'ottica tuttavia di valorizzare l'autonomia privata dei coniugi, la Suprema Corte ha nel tempo diminuito i limiti alla stabilità giudiziale e, con la recente sentenza n. 18843/2024 Cass.
Civ. Sez. I., 10 luglio 2024 ha ribadito che “gli accordi negoziali, purché non siano in
contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico, sono pienamente validi ed
efficaci”. La giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto valore a tali accordi extragiudiziali nel caso in cui fossero certi nel proprio contenuto, riconoscendo efficaci quegli accordi
“anteriori, contemporanei o magari successivi alla separazione o al divorzio, nella forma
della scrittura privata o dell'atto pubblico” (Cass. Civ. Sez. I n.5065/2021).
Nel caso di specie è affatto provato l'accordo, oltretutto verbale, che sarebbe intercorso tra la signora e il signor modificando le condizioni dell'assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento, così come omologate dal Tribunale;
né si ritiene, in base alle dichiarazioni in atti, che a esito differente avrebbe portato l'interrogatorio formale di parte opposta da parte del giudice.
Per le ragioni tutte sin qui illustrate l'opposizione spiccata è meritevole di rigetto.
3. Infine, riguardo alla domanda di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio nei confronti del non si ritengono sussistere i presupposti per l'accoglimento della Parte_1
steSA domanda.
7 La parte ammeSA al patrocinio a spese dello Stato può essere dichiarata decaduta dal beneficio, oltre che nel caso in cui abbia superato i limiti reddituali previsti dalla normativa vigente, se ha agito o resistito in causa con malafede (dolo) o colpa grave. La
valutazione deve effettuarsi esclusivamente sull'esame di tali presupposti,
indipendentemente dalla valutazione della fondatezza dell'azione di merito (CaSAzione
civile sez. VI, 04/09/2018, n.21610) e, così CaSAzione civile sez. III, 28/06/2018,
n.17037, “la revoca dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello
Stato va disposta quando le argomentazioni tratte dall'atto introduttivo del giudizio siano
meramente tautologiche e tali da far ritenere in concreto manifestamente infondato il
gravame esperito dal ricorrente”. Non si ritengono qui integrati i presupposti neceSAri
per disporre la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, avendo agito l'opponente nei limiti e nel rispetto del proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
4. Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte opponente dovrà rifondere all'Erario, in ragione dell'ammissione della parte opposta al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, le spese del presente giudizio di cognizione, le quali vengono liquidate in considerazione dei parametri disciplinati dal DM 147 del 13.08.2022. La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, lo scaglione per cause di valore tra € 5.200,00 e € 26.000, dovendosi tuttavia avere riguardo alla semplicità delle questioni di fatto e diritto affrontate nonché in ragione dell'esiguità della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e istanza
8 disattesa:
1) rigetta l'opposizione e conferma il Decreto Ingiuntivo n. 138/2023 emesso dal Tribuna-
le di Livorno nel fascicolo monitorio recante RG 253/2023;
2) condanna parte opponente, a rifondere all'Erario le spese di Parte_1
lite del presente procedimento che liquida in 2.540,00 euro per compenso di avvocato uni-
tariamente determinato, oltre al 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, 24.3.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, Dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1030/2023 R.G. vertente tra
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
M.D'Azeglio n.6, difeso e rappresentato nel presente procedimento dall'Avv.to Cecilia
Noccioli
OPPONENTE
contro
(C.F. , residente in [...] C.F._2
Salice n.7, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Fiori
OPPOSTA
in punto: opposizione a d.i. n. 138/2023 emesso dal Tribunale di Livorno n. RG
253/2023
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 05/12/2024
1 dal procuratore di parte opponente:
1)”Voglia il Tribunale adito respinta ogni contraria istanza ed eccezione e richiesta
reietta e disattesa, accogliere la presente opposizione in quanto fondata in fatto ed in
diritto e conseguentemente: dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità del decreto
ingiuntivo opposto e revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto. 2)Voglia il
Tribunale respingere la richiesta di revoca del gratuito patrocinio disposto a favore del
con provvedimento Coa n.135/2023.” 3) Con vittoria di spese e compensi di Parte_1
causa o in denegata ipotesi qualora Volesse non accogliere l'opposizione disporre la
compensazione delle spese tenendo conto delle motivazioni apportate e addotte in corso di
causa circa la presente opposizione.”
dal procuratore di parte opposta:
“Voglia l'Int. Ill.mo Ufficio, competente per la fase cognitiva di opposizione a decreto
ingiuntivo, disattese le istanze, le eccezioni e le argomentazioni avversarie tutte, ritenute
fondate le controdeduzioni e le eccezioni di rito e di merito di parte convenuta opposta,
fatte salve le istanze istruttorie appena sopra riportate (prova testimoniale della SI.ra
e della Dr.SA ; 1] RIGETTARE l'opposizione a Testimone_1 Testimone_2
decreto ingiuntivo n°138 emesso dall'Int. Ill.mo Ufficio (R.G. n°253/2023) alla data del
1°.II.2023 spiegata dal SI. in quanto non provata nonché comunque Parte_1
infondata in fatto ed in diritto;
2] CONFERMARE conseguentemente in ogni suo punto il
decreto ingiuntivo n°138 datato 1°.II.2023 emesso dall'Int. Ill.mo Ufficio;
3]
CONDANNARE parte attrice opponente, in esito alla piena soccombenza, alla integrale
refusione dei compensi giudiziali della fase cognitiva ex D.M. n°147/2022 tab.2, oltre
occorrende di legge, tenuto conto del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese
2 dello Stato contraddistinto dal prot. n°35/2023 C.O.A. Livorno;
4] REVOCARE il
beneficio del patrocinio a spese dello Stato concesso alla parte attrice opponente
mediante provvedimento contraddistinto dal prot. n°135/2023 C.O.A. Livorno, ritenuto
applicabile al caso di specie quanto disposto dall'art.136 co.2 D.P.R. n°115/2002; 5] IN
DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI qualora l'Int. Ill.mo Ufficio ritenesse di dover
accogliere il primo motivo di opposizione in ragione dell'aggravio economico a carico del
SI. derivante dalle spese liquidate alla SI.ra Parte_1 Controparte_1
per la fase monitoria pari a complessivi € 827,32 occorrende di legge incluse ovvero a
complessivi € 482,97 occorrende di legge incluse – quale differenza comunque maturata
per la mancata azione mediante semplice atto di precetto – la parte opposta unitamente al
sottoscritto difensore dichiarano di rinunciare come in effetti rinunceranno a tale
importo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la signora chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Livorno di ingiungere al coniuge separato il pagamento della somma Parte_1
di € 15.000, oltre interessi e spese, a titolo di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento come disposto nel decreto di omologa della separazione emesso e pubblicato in data 30.12.2003.
Con atto di citazione regolarmente notificato il signor sollevava opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti deducendo, brevemente, quanto segue: il decreto andava dichiarato nullo o inammissibile sia perché richiesto ed emanato in violazione dei limiti previsti dall'ordinamento alla duplicazione del titolo esecutivo,
bastando la già avvenuta omologazione della separazione per procedere all'esecuzione
3 delle somme richieste, sia in quanto era tra le parti intercorso accordo verbale modificativo delle condizioni secondo il quale egli non era più tenuto, da tempo, a corrispondere alcunché alla moglie.
Nella propria comparsa di costituzione e risposta la signora contestava quanto CP_1
dedotto, affermando di aver proceduto tramite monitorio per l'ottenimento di titolo utile ai fini della propria pratica Isee aperta presso il C.A.F. della C.G.I.L. di Piombino e che, tra i coniugi, non esisteva alcun accordo comportante la rinuncia al contributo al mantenimento da parte della steSA.
Alla prima udienza, concesso breve rinvio visto l'intento delle parti in causa di definire transattivamente la controversia, veniva fiSAta udienza per 16.11.2023 in occasione della quale il Giudice concedeva i termini per le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fiSAta l'udienza del 5.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, in occasione della quale, assegnati i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
2. L'opposizione è meritevole di rigetto.
2.1 Per quanto riguarda la questione inerente la duplicazione del titolo esecutivo, ciò non comporta di per sé l'illegittimità del decreto ingiuntivo.
Nel nostro ordinamento, infatti, così come confermato dalla giurisprudenza di legittimità,
non esiste un divieto assoluto per il creditore di munirsi di più titoli esecutivi per la steSA
ragione di credito, salvo il rispetto di quei tre limiti che risultano esplicitamente dall'ordinamento stesso, ovvero: a) il principio di consumazione dell'azione e il divieto del bis in idem, che impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di
4 accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non poSA trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c. che vieta l'abuso del diritto. Ogni qualvolta il creditore,
dunque, non incorra in uno dei limiti identificati, può ritenersi ammissibile l'ottenimento da parte creditrice di ulteriore titolo esecutivo. Si cita, sul tema, la recente pronuncia di
Cass. Civ, sez. VI, sentenza n. 24646 del 13/09/2021 la quale, nel riportarsi al consolidato orientamento, così sancisce in materia: “In proposito, occorre osservare che la
giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che – di per sé – “il creditore, ancorché
munito di un titolo esecutivo, può procurarsene un altro, non esistendo nell'ordinamento
alcun divieto assoluto di duplicazione di titoli”. Questa possibilità incontra, tuttavia, una
serie di limiti e condizioni, dovendosi coordinare con le altre regole informanti
l'ordinamento processuale. Tra le altre cose occorre, in particolare, che sussista in
concreto un interesse ad agire in relazione al conseguimento dell'ulteriore titolo
esecutivo. Tale principio – si è osservato “non consente l'introduzione di giudizi dai quali
il creditore non poSA trarre alcun vantaggio giuridico concreto”, perché l'ulteriore titolo
non viene a portare “nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio rispetto al primo”
(Cass., 28 agosto 2019, n. 21768).”
Nel caso in esame, risulta indubbio l'interesse che, tramite procedimento monitorio, la signora intendesse raggiungere ovvero l'ottenimento di un Controparte_1
“documento convalidato dal tribunale in cui si attesti la mancata corresponsione del
mantenimento negli anni” così come richiesto dalla Dott.SA (C.A.F. Testimone_2
C.G.I.L. Piombino) ai fini della pratica Isee in favore della ricorrente odierna opposta,
5 come per tabulas si evince (mail datata 20.01.2023 allegata a comparsa ci costituzione e risposta, doc. 5).
Ne consegue che l'interesse sotteso al giudizio monitorio difficilmente poteva essere soddisfatto (soprattutto quanto alle esigenze di celerità) dall'avvio, tramite atto di precetto sulla base di decreto di omologa della separazione emesso in data 30.12.2003, di un procedimento esecutivo il cui scopo è l'ottenimento coattivo di quanto spettante al creditore, sicché è pienamente legittimo l'intento di volersi procurare ulteriore titolo relativamente a quanto dovuto negli ultimi cinque anni, nel rispetto del principio di cui all'art. 100 c.p.c.
A sostegno, infine, del fatto che l'azione monitoria sia diretta a far valere una situazione giuridica che non abbia trovato esaustiva tutela e che serva a conseguire un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunciata, seppur in riferimento al caso, differente rispetto a quello di specie, di emissione in corso di giudizio del decreto di liquidazione del CTU, si accenna a Cass., nn. 15084/2006, 14737/2006, 13518 /2004, 10911 /2002, 135 /2001,
richiamate da Cass. n. 21768/2019.
2.2 Rispetto alla debenza delle somme ingiunte con decreto ingiuntivo n. 138/2023 del
Tribunale di Livorno n. RG 253/2023 nulla quaestio.
Tra le parti in causa, infatti, veniva emanato un decreto di omologazione emesso da questo
Tribunale e depositato in data 30.12.2003 che, rispetto ai rapporti economici, conferma l'obbligo alla corresponsione da parte del marito alla moglie di “un assegno mensile di €
250,00 a titolo di contributo al di lei mantenimento. Tale importo sarà annualmente
rivalutato in base agli indici ISTAT”.
6 Il principio che sussiste in materia è quello della modificabilità delle condizioni di separazione o divorzio, seppur nel rispetto delle forme sancite dall'ordinamento. Da un punto di vista di modifica dell'accordo omologato giudizialmente, è neceSArio ricorrere all'istituto di cui agli artt. 473 bis 29 c.p.c. e seguenti, se la richiesta avviene successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 149/2022 (“Riforma Cartabia”), mentre,
se fosse stata effettuata prima, nel rispetto dell'art. 710 c.p.c.. Tanto premesso, nell'ottica tuttavia di valorizzare l'autonomia privata dei coniugi, la Suprema Corte ha nel tempo diminuito i limiti alla stabilità giudiziale e, con la recente sentenza n. 18843/2024 Cass.
Civ. Sez. I., 10 luglio 2024 ha ribadito che “gli accordi negoziali, purché non siano in
contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico, sono pienamente validi ed
efficaci”. La giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto valore a tali accordi extragiudiziali nel caso in cui fossero certi nel proprio contenuto, riconoscendo efficaci quegli accordi
“anteriori, contemporanei o magari successivi alla separazione o al divorzio, nella forma
della scrittura privata o dell'atto pubblico” (Cass. Civ. Sez. I n.5065/2021).
Nel caso di specie è affatto provato l'accordo, oltretutto verbale, che sarebbe intercorso tra la signora e il signor modificando le condizioni dell'assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento, così come omologate dal Tribunale;
né si ritiene, in base alle dichiarazioni in atti, che a esito differente avrebbe portato l'interrogatorio formale di parte opposta da parte del giudice.
Per le ragioni tutte sin qui illustrate l'opposizione spiccata è meritevole di rigetto.
3. Infine, riguardo alla domanda di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio nei confronti del non si ritengono sussistere i presupposti per l'accoglimento della Parte_1
steSA domanda.
7 La parte ammeSA al patrocinio a spese dello Stato può essere dichiarata decaduta dal beneficio, oltre che nel caso in cui abbia superato i limiti reddituali previsti dalla normativa vigente, se ha agito o resistito in causa con malafede (dolo) o colpa grave. La
valutazione deve effettuarsi esclusivamente sull'esame di tali presupposti,
indipendentemente dalla valutazione della fondatezza dell'azione di merito (CaSAzione
civile sez. VI, 04/09/2018, n.21610) e, così CaSAzione civile sez. III, 28/06/2018,
n.17037, “la revoca dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello
Stato va disposta quando le argomentazioni tratte dall'atto introduttivo del giudizio siano
meramente tautologiche e tali da far ritenere in concreto manifestamente infondato il
gravame esperito dal ricorrente”. Non si ritengono qui integrati i presupposti neceSAri
per disporre la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, avendo agito l'opponente nei limiti e nel rispetto del proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
4. Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte opponente dovrà rifondere all'Erario, in ragione dell'ammissione della parte opposta al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, le spese del presente giudizio di cognizione, le quali vengono liquidate in considerazione dei parametri disciplinati dal DM 147 del 13.08.2022. La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, lo scaglione per cause di valore tra € 5.200,00 e € 26.000, dovendosi tuttavia avere riguardo alla semplicità delle questioni di fatto e diritto affrontate nonché in ragione dell'esiguità della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e istanza
8 disattesa:
1) rigetta l'opposizione e conferma il Decreto Ingiuntivo n. 138/2023 emesso dal Tribuna-
le di Livorno nel fascicolo monitorio recante RG 253/2023;
2) condanna parte opponente, a rifondere all'Erario le spese di Parte_1
lite del presente procedimento che liquida in 2.540,00 euro per compenso di avvocato uni-
tariamente determinato, oltre al 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, 24.3.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
9