Decreto cautelare 5 luglio 2025
Decreto cautelare 15 luglio 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Decreto cautelare 24 novembre 2025
Decreto cautelare 28 novembre 2025
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00360/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00477/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 477 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
A) dell'informativa antimafia ostativa del Prefetto di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 13.6.2025;
B) di tutti gli atti presupposti e tra questi:
- della nota della Legione Carabinieri Lazio - Comando Provinciale -OMISSIS-;
- della nota della Questura di -OMISSIS-;
- della nota della Direzione Investigativa Antimafia -OMISSIS-;
- della nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di -OMISSIS-;
- della nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di -OMISSIS-;
C) di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi:
- il D.Lg. vo n. 159/2011, il D.Lg. vo n. 153/2014 e le circolari del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(6) Uff.II-Ord.Sic.Pub. dell’8.2.2013 e n.11001/119/20(9);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30 giugno 2025
- degli atti e provvedimenti già impugnati nonché:
- quanto all’appalto affidato dall’ASL di -OMISSIS-, dell’annullamento in autotutela della determina n. -OMISSIS- del 9.5.2025 recante aggiudicazione dei lavori di intervento di adeguamento antincendio ai sensi del DM 19.3.2015 presso il P.O. di -OMISSIS-;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3 luglio 2025
- degli atti e provvedimenti già impugnati nonché:
- del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto prot. -OMISSIS-del 28.05.2025 avente ad oggetto lavori di efficientamento e riqualificazione energetica della scuola-OMISSIS-- CIG -OMISSIS-CUP -OMISSIS- - Bando Recap, a seguito di interdittiva antimafia, emesso dal Comune di -OMISSIS-;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12 luglio 2025
- degli atti e provvedimenti già impugnati nonché:
- del provvedimento del Comune di -OMISSIS-, protocollo n. -OMISSIS-/2025 dell’08.07.2025, recante risoluzione contrattuale dei lavori di “Realizzazione di un nuovo asilo nido sito in Via -OMISSIS-, loc. Parco -OMISSIS-” - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. CIG -OMISSIS- – CUP -OMISSIS-;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12 settembre 2025
- del provvedimento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali - sezione regionale del Lazio, numero iscrizione -OMISSIS- Prot. n.-OMISSIS-2025 dell’11.09.2025, recante la cancellazione dalla Cat. 2-bis della società ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22 novembre 2025
- della determina n. -OMISSIS-del 14.11.2025 del Comune di -OMISSIS- recante l’affidamento della realizzazione di un nuovo asilo nido sito in via -OMISSIS-, loc. Parco -OMISSIS- - Missione 4 istruzione e ricerca all'impresa seconda classificata -OMISSIS- S.r.l. a seguito della risoluzione contrattuale della precedente aggiudicataria;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28 novembre 2025
- del provvedimento del 21.11.2025 emesso dal Comune di -OMISSIS- con cui è stato risolto il contratto di appalto prot. -OMISSIS-del 28.05.2025 “lavori di efficientamento e riqualificazione energetica della scuola-OMISSIS-” - CIG: -OMISSIS- CUP: -OMISSIS- - Bando Recap, a seguito di interdittiva antimafia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- e del Ministero dell’Interno, nonché del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa LA AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato il 14 giugno 2025, la società esponente, operante nel campo dell’edilizia pubblica e privata, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari, l’informativa interdittiva antimafia i cui estremi sono indicati in epigrafe.
Il provvedimento ha disposto l’interdizione della società ricorrente – di cui è legale rappresentante il Sig. -OMISSIS-. - ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011, avendone ravvisato una « vicinanza qualificata con esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, assieme alla non occasionalità dei contatti avuti negli anni » in forza di svariati elementi, quali:
- l’acquisto delle quote societarie, nel 2005, dal sig. -OMISSIS-, avente precedenti per armi e bancarotta fraudolenta, nonché coinvolto in una indagine per associazione di tipo mafioso per appartenenza al clan dei -OMISSIS-;
- il fatto che taluni dipendenti della società sarebbero vicini ad ambienti della criminalità organizzata; tra essi -OMISSIS-, coinvolto in procedimenti penali per i reati di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, aggravati dal metodo mafioso, A.D.C., condannato con sentenza divenuta irrevocabile nel 2012 per associazione di tipo mafioso, -OMISSIS-.C., segnalato per avere detenuto e portato il luogo pubblico un’arma e relativo munizionamento, con l’aggravante di avere commesso il fatto per agevolare il sopra citato clan, -OMISSIS-, controllato con il sopra citato -OMISSIS-, -OMISSIS-, destinatario di un provvedimento di divieto detenzione armi, nonché -OMISSIS-., con precedenti per armi nonché tratto in arresto per associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di stupefacenti;
- il rapporto di parentela del legale rappresentante con -OMISSIS-, coinvolto in un’inchiesta parimenti vertente su fatti di associazione di stampo mafioso;
- il rapporto di parentela della coniuge del legale rappresentante con i fratelli -OMISSIS-, coinvolti in procedimenti per concorso esterno in associazione mafiosa per il sostegno offerto al clan dei casalesi;
- il coinvolgimento del genero del legale rappresentante, -OMISSIS-., in una inchiesta per turbativa d’asta indetta dal Comune di -OMISSIS-;
- il coinvolgimento del figlio del legale rappresentante, -OMISSIS-., ex responsabile tecnico della società, rinvenuto, in occasione di diversi controlli, in compagnia di soggetti vicini al citato clan dei -OMISSIS-, in un procedimento penale per tentato omicidio con l’aggravante del metodo mafioso;
- la partecipazione della società, fino al 2019, al consorzio -OMISSIS-, parimenti attinto nel 2018 da interdittiva antimafia.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I - « violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - violazione di legge art. 3 l.241/90 in relazione artt. 91 e 84 d.lgs. del codice antimafia-sviamento » in quanto il provvedimento sarebbe fondato su elementi – tutti comunque riferibili a soggetti diversi dal legale rappresentante della società – che non avrebbero alcun potere di condizionamento dell’attività d’impresa della ricorrente, in particolare i dipendenti della stessa; inoltre i fatti evidenziati a supporto del dedotto pericolo di infiltrazione criminale – oltre che riguardanti soggetti terzi – sarebbero anche assai risalenti nel tempo (essendo taluni soggetti interessati da vicende ritenute rilevanti addirittura deceduti da anni); parimenti ininfluenti dovrebbero, per altro verso, ritenersi i rapporti con taluni parenti della coniuge del legale rappresentante, con i quali lo stesso non avrebbe alcun rapporto e che sarebbero, comunque, stati assolti da ogni reato loro ascritto; di conseguenza l’amministrazione avrebbe illegittimamente escluso l’ammissione della ricorrente alla misura del controllo collaborativo di cui all’art. 94-bis d.lgs. 159/2011, considerata la scarsa rilevanza degli elementi di possibile condizionamento posti a fondamento dell’interdittiva;
II - « violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - violazione di legge art. 3 l. 241/90 in relazione artt. 91 e 84 d.lgs. del codice antimafia – contraddittorietà – illogicità - eccesso di potere – sviamento », in quanto i soggetti ritenuti “vicini” alla criminalità sarebbero tutti diversi dal legale rappresentante e dal direttore tecnico e non avrebbero, pertanto, alcun potere di influenzare la gestione della società;
III - « violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 42, 97 della Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 85 e segg. del -OMISSIS--OMISSIS- – eccesso di potere e sviamento » in ragione della inconsistenza di tutte le ipotesi di vicinanza qualificata con la criminalità organizzata dei soggetti individuati nel provvedimento, e della conseguente lacunosità e superficialità dell’istruttoria svolta dalla Prefettura, atteso che:
- -OMISSIS- sarebbe deceduto da oltre dieci anni e non sarebbe stato, comunque, mai condannato in via definitiva per reati di criminalità organizzata, risalendo i fatti a lui contestati nel provvedimento a oltre 40 anni fa;
- quanto ai dipendenti, sebbene come detto non in grado di influenzare la società, con particolare riferimento al -OMISSIS-, si tratterebbe di un operaio esperto nel settore dell’edilizia che avrebbe lavorato, in passato, solo a tempo determinato per la società ricorrente, e comunque non sarebbero stati noti i contatti che lo stesso avrebbe intrattenuto con la criminalità organizzata; si tratterebbe, in ogni caso, di fatti risalenti nel tempo e lo stesso si sarebbe reinserito socialmente e lavorativamente; quanto a -OMISSIS-si tratterebbe di un soggetto incensurato e il controllo risalirebbe al 2015, cioè prima che iniziasse a lavorare per la ricorrente; irrilevanti sarebbero i fatti contestati agli altri;
- quanto al parente del legale rappresentante -OMISSIS-, lo stesso sarebbe operante in un settore completamente diverso (agricoltura) e sarebbe stato coinvolto in un’inchiesta negli anni ‘80 per reati patrimoniali, da cui, per di più, sarebbe stato assolto;
- i fratelli -OMISSIS- – parenti della coniuge del legale rappresentante - sarebbero stati assolti con formula piena dalle ipotesi di reato loro contestate perché il fatto non sussiste;
- il genero del legale rappresentante, -OMISSIS-., sarebbe stato coinvolto in una indagine per turbativa d’asta, 10 anni fa, ma sarebbe stato poi assolto;
- il figlio del legale rappresentante -OMISSIS-. avrebbe rivestito, nell’ambito societario, il mero ruolo di responsabile tecnico degli impianti ai fini della certificazione degli impianti eseguiti dalla -OMISSIS-ai sensi del DM 31/08 e mai avrebbe svolto alcuna partecipazione alla compagine societaria né incarichi gestori; in ogni caso l’inchiesta oggetto di contestazione si sarebbe conclusa con una richiesta di archiviazione;
- la partecipazione al consorzio -OMISSIS- sarebbe, parimenti, del tutto irrilevante in quanto la ricorrente non solo non sarebbe mai stata designata quale esecutrice di appalti allo stesso aggiudicati ma, per di più, avrebbe chiesto di recedere dallo stesso immediatamente dopo l’interdittiva che lo ha attinto nel 2018, ancorché la propria richiesta sia stata esitata solo l’anno successivo (cioè nel 2019);
IV - « violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 della Cost- violazione e falsa applicazione del codice antimafia- violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. – inattuale – eccesso di potere – sviamento » in quanto, per le ragioni esposte nei motivi precedenti, gli elementi posti a fondamento della prognosi di permeabilità sarebbero non attuali e, quindi, non idonei a supportare la misura adottata;
V - « violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione del codice antimafia – violazione e falsa applicazione dell’art. 94 bis del codice – eccesso di potere – sviamento »; da quanto esposto potrebbe quindi, al più, emergere la ricorrenza di contatti/agevolazioni occasionali, da ricondursi comunque a soggetti estranei alla compagine sociale, così che la Prefettura avrebbe dovuto valutare e più intensamente motivare la mancata ammissione alle misure monitoraggio, dovendosi l’interdittiva ritenere, allo stato, quale una extrema ratio , non essendo tali elementi idonei a far desumere l’esistenza di un connotato stabile del condizionamento criminale, stante la graduazione delle misure oggi imposta dal vigente d.lgs. 159/2011.
3. Nel giudizio così introdotto si è costituita in resistenza l’Amministrazione dell’Interno intimata, la quale ha depositato documentazione e memoria difensiva nella quale ha evidenziato come il provvedimento costituisca il frutto di una lunga ed articolata istruttoria da cui è emerso un articolato quadro indiziario caratterizzato da numerosi elementi, tutti adeguatamente valorizzati nella motivazione, i quali, considerati nel loro complesso, dovrebbero ritenersi idonei a supportare la prognosi di permeabilità della società ricorrente alla criminalità organizzata.
4. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 30 giugno 2025, la ricorrente ha esteso l’impugnativa all’atto con il quale l’ASL di -OMISSIS- ha disposto, in conseguenza dell’interdittiva oggetto del ricorso introduttivo, l’annullamento della determina n. -OMISSIS- del 9 maggio precedente, recante l’aggiudicazione alla ricorrente dei lavori di intervento di adeguamento antincendio ai sensi del DM 19 marzo 2015 presso il Presidio Ospedaliero di -OMISSIS-.
4.1. Queste le censure veicolate avverso il provvedimento impugnato:
I - « violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - violazione di legge art. 3 l.241/90 in relazione artt. 91 e 84 d.lgs. del codice antimafia - sviamento », in quanto il provvedimento interdittivo presupposto sarebbe affetto dai profili di illegittimità denunciati nel ricorso introduttivo, qui reiterati;
II - « illegittimità derivata », in quanto la risoluzione contrattuale sarebbe stata adottata sul mero presupposto del provvedimento prefettizio.
5. Con secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 3 luglio 2025, l’impugnazione è stata estesa al provvedimento di risoluzione del contratto di appalto prot. -OMISSIS-del 28 maggio 2025, avente ad oggetto lavori di efficientamento e riqualificazione energetica della scuola-OMISSIS-- CIG -OMISSIS-CUP -OMISSIS- - Bando Recap, emesso, in conseguenza dell’interdittiva, dal Comune di -OMISSIS-.
5.1. In tal sede parte ricorrente ha reiterato le censure dirette avverso l’interdittiva principalmente impugnata nonché la doglianza di illegittimità derivata avverso la conseguente risoluzione contrattuale.
6. Con decreto cautelare n. 174 del 5 luglio 2025, adottato ai sensi dell’art. 56 c.p.a., è stata disposta, in accoglimento dell’istanza formulata da parte ricorrente ed al solo fine di mantenere la res adhuc integra , la sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia, con esclusivo riguardo ai rapporti già in essere tra la società ricorrente e l’ASL di -OMISSIS- e il Comune di -OMISSIS-, riservato alla sede collegiale l’esame delle doglianze sollevate.
7. Con terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 12 luglio 2025, la ricorrente ha impugnato l’ulteriore sopravvenuto provvedimento del Comune di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-/2025 dell’8 luglio 2025, recante la risoluzione del contratto avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di un nuovo asilo nido sito in Via -OMISSIS-, loc. Parco -OMISSIS-” - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” CIG -OMISSIS- – CUP -OMISSIS-, fondato anch’esso sull’interdittiva impugnata con il ricorso introduttivo.
7.1. Avverso tale provvedimento deduce i seguenti vizi:
I - « violazione e falsa applicazione della direttiva appalti 2014/24/UE - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione del d.lgs. 36 del 2023 –eccesso di potere – sviamento » in quanto l’appalto sarebbe stato aggiudicato a un’A.T.I. di cui la ricorrente è mandante, così che il comune di -OMISSIS- avrebbe dovuto, se mai, disporre la sostituzione del componente del raggruppamento e non già l’immediata risoluzione del contratto;
II - « illegittimità derivata ».
7.2. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, il quale ha dedotto sia l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e interesse della ricorrente, in quanto quest’ultima non avrebbe titolo a dolersi dell’asserita violazione delle norme che disciplinano la sostituzione dell’impresa interdetta all’interno dell’A.T.I., sia l’infondatezza dello stesso nel merito, evidenziando che l’invocata sostituzione avrebbe richiesto che la stazione appaltante fosse messa a conoscenza della sopravvenuta causa di incapacità a contrarre del componente del raggruppamento raggiunto dal provvedimento interdittivo, ciò che tuttavia non sarebbe, nel caso di specie, avvenuto.
7.2.1. Non si sono, invece, costituite le altre Amministrazioni intimate.
8. Con ordinanza n. 220 dell’11 settembre 2025, emessa all’esito della camera di consiglio del giorno precedente, fissata per la discussione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta nel ricorso e nei motivi aggiunti, quest’ultima è stata accolta nei limiti del riesame in parte qua , essendo stata ritenuta, all’esame sommario tipico di tale sede del giudizio, non sufficientemente motivata la mancata ammissione della ricorrente alla misura della prevenzione collaborativa si cui all’art. 94- bis del codice antimafia.
8.1. Tale provvedimento è stato riformato, in esito all’appello cautelare interposto dall’Amministrazione, con ordinanza della III sezione del Consiglio di Stato n. 3906 del 27 ottobre 2025, la quale ha evidenziato la numerosità e consistenza degli elementi valorizzati dall’Amministrazione nella motivazione del provvedimento, ritenuta « …sufficiente a ritenere sussistente quantomeno il rischio di un condizionamento della criminalità, privo dei caratteri di occasionalità che avrebbero giustificato l’adozione delle misure ex art. 94-bis del codice antimafia ».
9. Con quarto ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 12 settembre 2025, parte ricorrente ha esteso l’impugnazione del sopravvenuto provvedimento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione regionale del Lazio, numero iscrizione -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS-2025 dell’11 settembre 2025, recante la Cancellazione dalla Cat. 2-bis della società ricorrente, in ragione del provvedimento interdittivo riportato.
9.1. Questi i motivi di censura:
I - « violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 21, 41, 42, cost. - violazione e falsa applicazione del codice antimafia – violazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990 – carenza istruttoria – difetto di presupposti », in quanto la cancellazione dall’Albo potrebbe validamente fondarsi solo sul provvedimento di “comunicazione” interdittiva - da cui la -OMISSIS-non sarebbe mai stata attinta, e non anche sull’“informativa” interdittiva antimafia, emanata nella specie;
II e III- « violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21, 27, 41, 42, e violazione e falsa applicazione del codice antimafia – violazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990 – carenza istruttoria – difetto di presupposti –questione di legittimità costituzionale - questione già sollevata dal Tar di Catania sotto i profili degli artt. 76, 77 comma 1 e 3 primo comma Cost. - Circolare del comitato nazionale dell’albo del 15 dicembre 2014 - eccesso di potere - carenza di istruttoria » in quanto la disposta cancellazione non potrebbe rinvenire il proprio fondamento neppure nella normativa speciale in materia di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;
IV - « illegittimità derivata ».
10. Con il quinto ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 22 novembre 2025, parte ricorrente ha gravato l’ulteriore determinazione del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-del 14 novembre 2025, con cui, a seguito della risoluzione contrattuale, è stato disposto l’affidamento della realizzazione di un nuovo asilo nido sito in via -OMISSIS-, loc. Parco -OMISSIS- - missione 4 istruzione e ricerca all'impresa seconda classificata, -OMISSIS- S.r.l., deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I - « violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - violazione di legge art. 3 l.241/90 in relazione artt. 91 e 84 d.lgs. del codice antimafia-sviamento »; l’affidamento dell’appalto sarebbe illegittimo per le motivazioni già esposte a supporto dell’impugnativa della risoluzione contrattuale disposta dal Comune di -OMISSIS- in quanto quest’ultimo avrebbe dovuto disporre la sostituzione del componente del raggruppamento e non già la risoluzione del contratto e la conseguente nuova aggiudicazione dello stesso alla controinteressata;
II - « illegittimità derivata ».
11. Con sesto ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 28 novembre 2025, la ricorrente ha infine esteso l’impugnazione al sopravvenuto provvedimento con il quale, in data 21 novembre 2025, il Comune di -OMISSIS- ha disposto la risoluzione del contratto di appalto prot. -OMISSIS-del 28 maggio 2025 riguardante “lavori di efficientamento e riqualificazione energetica della scuola-OMISSIS-” - CIG: -OMISSIS- CUP: -OMISSIS- - bando Recap, sempre in ragione dell’interdittiva oggetto del ricorso introduttivo, deducendone l’illegittimità per:
I - « violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 21, 41, 42, cost. - violazione e falsa applicazione del codice antimafia – violazione dell’art. 3, 7 e 10 della legge 241 del 1990 – carenza istruttoria – difetto di presupposti » in quanto il provvedimento inciderebbe su un diritto consolidato della ricorrente, la quale avrebbe iniziato i lavori nel mese di giugno 2025, ormai in fase di conclusione, così che il Comune, anche per una questione di economicità dei procedimenti, avrebbe dovuto consentire alla stessa la prosecuzione dell’appalto; il provvedimento impugnato non sarebbe stato, peraltro, preceduto dal rituale avviso di avvio del procedimento;
II - « illegittimità derivata ».
12. Con ordinanza del 4 dicembre 2025 n. 339 è stato disposto il rigetto dell’istanza cautelare spiegata nei quarti e quinti motivi aggiunti; il provvedimento è stato confermato in appello con ordinanza della sezione III del Consiglio di Stato n. 50 del 9 gennaio 2026.
13. In vista della discussione del merito, per la quale è stata fissata la pubblica udienza del 25 febbraio 2026, parte ricorrente ha depositato documentazione e memoria difensiva in cui ha insistito per l’accoglimento delle domande formulate.
14. All’udienza indicata il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
15. Occorre procedere al prioritario esame del ricorso introduttivo, con il quale è impugnata l’informativa interdittiva emanata dal Prefetto di -OMISSIS- nei confronti della società ricorrente, e gli atti alla stessa presupposti.
15.1. Rileva, in via preliminare, il Collegio che tra questi ultimi, ancorché solo nell’epigrafe del ricorso, sono stati indicati da parte ricorrente anche il d.lgs. n. 159/2011 e il d.lgs. n. 153/2014, nonché le circolari del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(6) Uff.II-Ord.Sic.Pub.dell’8.2.2013 e n.11001/119/20(9); tuttavia poiché come detto tali provvedimenti (tra cui quelli legislativi, sui quali, come noto, non sussiste la giurisdizione amministrativa) sono indicati esclusivamente nell’epigrafe del ricorso, tra gli atti presupposti all’interdittiva gravata, mentre non risulta spiegata alcuna domanda di annullamento degli stessi nelle conclusioni dello stesso, né viene ivi svolta alcuna puntuale censura diretta a contestarne la legittimità, la relativa impugnazione va qualificata alla stregua di una mera formula di stile, ciò che esonera il Collegio dall’esaminarne l’ammissibilità e la fondatezza.
15.2. Ciò premesso, occorre scrutinare i motivi di illegittimità veicolati nel ricorso introduttivo avverso l’interdittiva e gli atti dell’istruttoria alla stessa presupposta.
15.3. Vanno esaminati congiuntamente, perché intrinsecamente connessi, i primi due motivi, con cui parte ricorrente lamenta svariati profili di violazione di legge, nonché difetto di istruttoria, in ragione del fatto che gli elementi di contatto con la criminalità organizzata posti a fondamento del provvedimento sarebbero tutti riferiti a soggetti diversi dal legale rappresentante della società e quindi, non in grado, proprio per il ruolo esterno ai poteri decisionali della stessa, di influenzarne in alcun modo l’attività.
15.3.1. La doglianza non può essere condivisa.
15.3.2. Deve, in primo luogo, essere qui riaffermato che la ratio del provvedimento interdittivo « è proprio quella di evitare il “rischio” di contaminazione con la criminalità organizzata, che può verificarsi anche senza la necessaria ed immediata connivenza (contiguità soggiacente) dell’operatore economico oggetto di interesse da parte delle organizzazioni malavitose (in tema, la giurisprudenza ha più volte affermato che “la pluralità ed eterogeneità dei dati sintomatici di un pericolo di infiltrazione, anche solo in forma di contiguità c.d. soggiacente, è infatti tale, ad una valutazione congiunta degli stessi, da far ritenere non implausibile e non irragionevole la valutazione ritenuta dall’Amministrazione in relazione al complessivo quadro indiziario”; così, Consiglio di Stato, Sezione III, 29 dicembre 2022, n. 11600; cfr., altresì, Consiglio di Stato, Sezione III, 15 novembre 2022, n. 10033 e 3 novembre 2022, n. 9629) » (Consiglio di Stato, sez. III, 14 aprile 2025 n. 3162).
Ed infatti, alla luce del richiamato carattere altamente preventivo del provvedimento, « occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri. Tra gli elementi sintomatico-presuntivi dai quali può essere desunta la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa nell'impresa, possono rilevare, tra gli altri, i rapporti tra i soggetti che, in senso ampio, governano l'impresa e loro familiari che risultino organici, affiliati, o semplicemente contigui alle associazioni mafiose (….)Assumono rilievo anche rapporti non di parentela, ma di semplice frequentazione, fra gli stessi soggetti preposti all'impresa o da essa dipendenti e persone soggette a provvedimenti di carattere penale o a misure di prevenzione antimafia, quando si tratti di rapporti non dovuti al caso, ovvero ad una necessità di vita; occorre in altre parole una “consapevolezza”, anche non tradotta in condotte penalmente rilevanti, dell'imprenditore di “frequentare soggetti mafiosi e di porsi su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità”. Il condizionamento mafioso può inoltre derivare dalla presenza di soggetti controindicati nell'impresa interessata, in ruoli per lo più defilati rispetto a quella che appare la gestione della stessa, onde consentire alle consorterie criminali, per il tramite di propri uomini di fiducia, di dettare dall'esterno gli obiettivi e le iniziative che l'impresa deve perseguire » (Consiglio di Stato, sez. III, 7 ottobre 2024 n. 8052).
15.3.3. Dunque, il collegamento con la criminalità organizzata ed il pericolo di infiltrazione di quest’ultima nell’attività economica ben può essere ritenuto sussistente anche se i rapporti con esponenti della stessa siano, o siano stati, intrattenuti da soggetti che a vario titolo gravitino nell’ambito dell’impresa, tra i quali i dipendenti, non essendo necessario che si tratti del legale rappresentante o di soggetti formalmente muniti dei poteri decisionali.
15.3.4. Nel caso di specie peraltro, sono (per quanto emerge dalla motivazione del provvedimento) oggettivamente numerosi i soggetti che hanno svolto, anche in tempi molto recenti, ruoli vari nella società o sono stati comunque vicini ad essa, e che risultano coinvolti a vario titolo in procedimenti penali riguardanti fatti di criminalità organizzata o comunque avere avuto contatti con i relativi esponenti; pertanto la valutazione effettuata dall’Amministrazione deve ritenersi logica e coerente con il quadro indiziario di riferimento, dovendo quest’ultimo, come detto, essere soppesato nel suo complesso e secondo la nota logica del « più probabile che non », che non richiede l’esistenza di sentenze definitive di condanna bensì la mera emersione di un adeguato quadro indiziario.
15.3.5. Deve, inoltre e per altro verso, rilevarsi che – come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. n. 3906 del 27 ottobre 2025 (di cui al superiore punto 8.1.) - il figlio del legale rappresentante della società ricorrente, -OMISSIS-., non solo è stato responsabile tecnico della stessa fino all’11 agosto 2023, cioè fino al momento in cui è stata acquisita la notizia del suo coinvolgimento in un procedimento penale per tentato omicidio con l’aggravante del metodo mafioso, ma anche che, nonostante tale procedimento sia stato in effetti successivamente archiviato, lo stesso risulta anche – nella motivazione del provvedimento impugnato, in parte qua non contestata dalla ricorrente - essere stato più volte controllato in compagnia di soggetti vicini al clan dei -OMISSIS-.
Non solo il citato -OMISSIS-. risulta, quindi, avere rivestito l’incarico di responsabile tecnico dell’impresa fino all’emersione del suo coinvolgimento nella vicenda giudiziaria di cui sopra si è detto, la quale ha costituito la ragione esclusiva dell’interruzione del rapporto formalmente intrattenuto con la società ricorrente, ma per di più, secondo quanto affermato dallo stesso legale rappresentante della società ricorrente nel corso dell’audizione tenutasi in data 1 aprile 2025, egli è l’amministratore di fatto della stessa (« la -OMISSIS-è sostanzialmente gestita dal figlio -OMISSIS-. », come riportato a pag. 8 del provvedimento impugnato).
15.3.6. Non potendo, quindi, tale soggetto ritenersi estraneo alla sfera di controllo della società, ed avendo lo stesso incontestatamente intrattenuto relazioni con soggetti controindicati, i primi due motivi di gravame risultano – già solo per questo, oltre che per quanto rilevato al punto che precede - privi di favorevole apprezzabilità e, quindi, non meritevoli di accoglimento.
15.4. Con il terzo motivo la ricorrente illustra le ragioni per le quali le singole posizioni valorizzate nella motivazione del provvedimento dei diversi soggetti gravitanti nell’orbita societaria sarebbero in realtà inconsistenti, in quanto la maggior parte dei rilievi sarebbero afferenti, oltre che a persone asseritamente non in grado di condizionare le scelte societarie, anche a fatti lontani nel tempo e/o comunque irrilevanti.
15.4.1. Tali doglianze non sono parimenti condivisibili in quanto, come già accennato, non può ritenersi decisiva, ai fini in esame, la risalenza nel tempo dei procedimenti penali considerati e nemmeno i provvedimenti di assoluzione intervenuti – dei quali, peraltro, la motivazione del provvedimento dà adeguatamente conto – bensì l’emersione di una serie di elementi che, complessivamente considerati, evidenziano la vicinanza dell’imprenditore con ambienti malavitosi, peraltro in corso da svariati anni, ciò che nel caso di specie, dalla motivazione del provvedimento, risulta ampiamente considerato.
15.4.2. Si legge, infatti, testualmente nello stesso che « la portata degli elementi indizianti posti a base del presente provvedimento, da cui traspare una vicinanza qualificata con esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, assieme alla non occasionalità dei contatti avuti negli anni, che si sono tradotte in rapporti economici, tuttora in essere con soggetti controindicati, sono fattori assolutamente dirimenti per ritenere prevalenti le esigenze di prevenzione che fondano la normativa antimafia (…) ».
15.4.3. Deve altresì rilevarsi, con riferimento alla partecipazione al -OMISSIS-, come detto destinatario di analogo provvedimento interdittivo emesso nel 2018, che non è stata in alcun modo documentata la richiesta, che parte ricorrente afferma di avere allo stesso rivolto nell’imminenza della conoscenza del provvedimento stesso, di recesso dalla compagine associativa, mentre risulta che la stessa ne abbia fatto parte fino al 2019, così come riportato nell’impugnata interdittiva.
In proposito, pertanto, non può ritenersi irrazionale la valutazione svolta dall’Amministrazione secondo cui anche la partecipazione a detto consorzio costituisce elemento di rilievo ai fini in esame, ben potendosi ritenere l’esistenza di un sodalizio imprenditoriale finalizzato alla condivisione di interessi economici con un soggetto a sua volta attinto da interdittiva un rilevante elemento dal quale desumere il rischio di una potenziale ingerenza della criminalità organizzata, indipendentemente dall’esecuzione di contratti da parte del consorziato.
15.5. Le considerazioni sopra esposte conducono alla reiezione anche del quarto motivo di censura, inerente la mancata ammissione alla misura di cui all’art. 94- bis del d.lgs. 159/2011.
14.5.1. Dispone la norma citata, al comma 1, che « il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure (….) ».
Le misure di prevenzione collaborativa sono quindi, esperibili, solo laddove si tratti di porre rimedio a contatti meramente sporadici dell’operatore economico con ambienti malavitosi.
15.5.2. Reputa in proposito il Collegio, discostandosi sul punto dalle conclusioni raggiunte nella fase cautelare del giudizio dopo aver approfondito la questione con la diversa cognizione del merito, che la motivazione del provvedimento su tale specifico aspetto (riportata al superiore punto 14.4.2.), fondata sulla non occasionalità dei contatti avuti dalla società, in un rilevante arco temporale, con soggetti controindicati, e la conseguente contiguità strutturale con gli stessi, risulti adeguata a supportare il giudizio, che spetta pur sempre alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, circa l’insussistenza dei presupposti per ammettere la ricorrente alla c.d. “prevenzione collaborativa”, evidenziando l’attuale sussistenza del rischio di contaminazione della società.
15.5.3. Sul punto la giurisprudenza ha, invero, in più occasioni affermato che « l’esercizio - in senso negativo - del potere di applicazione delle misure di cd. prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, quale alternativa preventiva alla sottoposizione ad interdittiva dell'impresa nei cui confronti siano riscontrati i tentativi di condizionamento mafioso, non richiede necessariamente la formulazione di una apposita motivazione intesa ad escludere la sussistenza dei relativi presupposti, potendo questa evincersi de relato dalle ragioni addotte dal Prefetto a fondamento della configurazione del pericolo infiltrativo. Infatti, il carattere di occasionalità o stabilità dei tentativi di condizionamento mafioso dell'attività imprenditoriale non va desunto esclusivamente dalla natura degli indici sintomatici valorizzati dal Prefetto ai fini della adozione del provvedimento interdittivo (….) ma dalla intensità del pericolo di condizionamento che da quelli si evince, a seconda cioè che depongano nel senso di uno stabile asservimento dell'impresa al potere condizionante della mafia o invece siano indicativi di un pericolo di condizionamento destinato a manifestarsi in modo discontinuo ed eventuale » (Consiglio di Stato Sez. III, 3 settembre 2025, n. 7191; T.A.R. Sicilia sez. I, 28 ottobre 2025, n. 2373).
15.6. Alle superiori considerazioni consegue l’infondatezza dei motivi spiegati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che deve quindi essere respinto unitamente alla domanda di annullamento dell’impugnata informativa interdittiva.
16. Deve, non di meno, procedersi anche all’esame dei diversi motivi aggiunti che, benché aventi ad oggetto provvedimenti strettamente consequenziali all’interdittiva, che trovano nella stessa il loro indefettibile presupposto, avendo inoltre natura vincolata, veicolano, in parte, anche censure autonome, dirette esclusivamente avverso i provvedimenti medesimi.
17. A tale proposito deve, in via preliminare, essere affermata, con riferimento ai provvedimenti di risoluzione dei contratti stipulati dalla ricorrente (quale operatore economico singolo ovvero raggruppato con altri soggetti), la sussistenza della giurisdizione amministrativa in quanto, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza (tra le tante, da ultimo, TAR Sicilia, Catania, Sez. V, 4 febbraio 2025 n. 478) « Il recesso della stazione appaltante per sopravvenuta informativa antimafia è un atto estraneo alla sfera di diritto privato, che esprime uno speciale potere pubblicistico che spetta alla stazione appaltante anche nella fase esecutiva del contratto, finalizzato a scongiurare il rischio di intrattenere rapporti contrattuali con imprese legate alla criminalità organizzata: prevale l’interesse pubblicistico e non trovano applicazione le regole del diritto privato, sicché la giurisdizione a conoscere delle relative controversie appartiene al giudice amministrativo (Cons. st. n. 319 del 2017; cfr, anche le Sezioni Unite della Cassazione, 29 agosto 2008, ord. n. 21928; Cass., Sez. Un., 18 novembre 2016, ord. n. 23468)».
18. Deve procedersi, quindi, all’esame dei vari ricorsi per motivi aggiunti, nell’ordine proposto da parte ricorrente.
18.1. Vanno rigettati i primi due, avanti ad oggetto l’annullamento, da parte dell’ASL -OMISSIS-, dell’aggiudicazione precedentemente disposta in favore della ricorrente dei lavori di intervento di adeguamento antincendio ai sensi del DM 19 marzo 2015 presso il P.O. di -OMISSIS-, nonché il provvedimento, adottato dal Comune di -OMISSIS-, di risoluzione del contratto avente ad oggetto lavori di efficientamento e riqualificazione energetica della scuola-OMISSIS-- CIG -OMISSIS-CUP -OMISSIS- - Bando Recap (peraltro costituente oggetto anche dei successivi motivi aggiunti proposti il 28 novembre 2025), essendo state nei confronti di tali atti esclusivamente riproposte le censure dirette avverso l’interdittiva, da ritenersi infondate alla luce di quanto sopra esposto, nonché proposte censure di illegittimità derivata, che non possono parimenti essere accolte.
18.2. Deve, altresì, sebbene per ragioni in parte differenti, essere rigettato anche il terzo ricorso per motivi aggiunti, diretto a contestare il provvedimento, adottato dal Comune -OMISSIS-, di risoluzione del contratto inerente i lavori di “Realizzazione di un nuovo asilo nido sito in Via -OMISSIS-, loc. Parco -OMISSIS-” - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. CIG -OMISSIS- – CUP -OMISSIS-, aggiudicati alla costituenda -OMISSIS-- S.r.l. (Mandataria) - 3D Ingegneria e -OMISSIS-S.r.l. (Mandante) – -OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l. (Mandante) con la quale, in data 16 gennaio 2025 era stato anche stipulato il contratto di appalto.
18.2.1. In proposito non può essere condivisa l’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune resistente, non potendosi ritenere che la ricorrente non abbia legittimazione né interesse all’impugnazione del provvedimento, avendo lo stesso sicuro impatto nella propria sfera giuridica.
18.2.2. Nel merito, le censure veicolate avverso il provvedimento di risoluzione contrattuale adottato dal Comune di -OMISSIS- non possono essere condivise.
18.2.3. Premesso che il soggetto colpito da un provvedimento interdittivo non può intrattenere rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, ciò che neppure è contestato da parte ricorrente, la doglianza diretta a contestate la mancata sostituzione della ricorrente all’interno dell’ATI da essa costituita con le società sopra indicate, della quale era mandante, deve ritenersi infondata.
Ed infatti, se è vero che l’art. 95 del d.lgs. 159/2001 consente la sostituzione dell’impresa attinta da interdittiva « entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto », è altrettanto vero che, come correttamente evidenziato dalla difesa del Comune resistente nei propri atti difensivi, l’art. 97 del d.lgs. 36/2023 prevede che il partecipante al raggruppamento che abbia perso i requisiti può, sì, essere sostituito dalla stazione appaltante, ma solo a condizione che il raggruppamento stesso comunichi alla stessa, e comprovi, « di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata ».
Nel caso di specie non risulta che il RTI aggiudicatario, avuta conoscenza della sopravvenuta causa di incapacità della mandante a contrattare con la PA, abbia segnalato la circostanza al Comune né tanto meno che abbia allo stesso comunicato e comprovato l’avvenuta sostituzione della stessa con soggetto in possesso dei requisiti di legge, così che, a fronte del provvedimento interdittivo, lo stesso Comune non avrebbe potuto fare altro che recedere dal vincolo contrattuale.
18.2.4. La censura si manifesta, quindi, priva di fondamento e con essa i motivi aggiunti all’esame, che devono di conseguenza essere respinti.
18.3. Deve, a questo punto, procedersi all’esame del quarto ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – con cui è stata disposta la cancellazione della società ricorrente dalla Cat. 2-bis, nella quale era iscritta.
18.3.1. Possono essere esaminate congiuntamente le prime tre censure veicolate nel ricorso all’esame in quanto tutte fondate sull’affermata non equiparabilità della comunicazione e della informazione antimafia, ai fini in esame, e sulla lamentata illegittimità costituzionale delle presupposte disposizioni normative.
In proposito non si può che richiamare quanto di recente affermato dalla giurisprudenza, la quale ha evidenziato (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 24 dicembre 2025 n. 3726) come siano state già sollevate, e ritenute manifestamente infondate (dalla sentenza della Corte Costituzionale 57/2020), le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 159/ 2011, n. 159, e che « l’equiparazione quoad effectum tra comunicazione e informazione antimafia è positivamente stabilita dall’art. 89-bis del codice, mentre gli effetti anche sui provvedimenti abilitativi sono positivamente sanciti dall’art. 67 del medesimo Codice », così che ben può il provvedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali essere fondato sull’informativa interdittiva, oltre che sulla comunicazione antimafia.
La sentenza citata ha, inoltre, osservato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 4 del 18 gennaio 2018, ha chiarito che « nel contesto del D. Lgs. n. 159 del 2011, e sulla base della legge delega n. 136 del 2010, nulla autorizza a pensare che il tentativo di infiltrazione mafiosa, acclarato mediante l'informazione antimafia interdittiva, non debba precludere anche le attività di cui all'art. 67, oltre che i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, se così il legislatore ha stabilito », ricordando come il principio sia stato invero sviluppato anche dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nella decisione n. 3 del 6 aprile 2018), la quale ha « ulteriormente chiarito che il provvedimento di cd. “interdittiva antimafia” determina una particolare forma di incapacità giuridica, e dunque la insuscettibilità del soggetto (persona fisica o giuridica), che di esso è destinatario, ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 d. lgs.159/2011, n. 159 ».
18.3.2. Accertata l’infondatezza di tali censure, così come del quarto dei motivi aggiunti all’esame, avente ad oggetto la doglianza di illegittimità derivata, anche l’impugnativa del provvedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali deve, quindi, essere rigettata.
18.4. Con il quinto ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 22 novembre 2025, la ricorrente chiede l’annullamento della determina n. -OMISSIS-del 14 novembre 2025 con la quale il Comune di -OMISSIS- ha disposto l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo asilo nido sito in via -OMISSIS-, Loc. Parco -OMISSIS- - missione 4 istruzione e ricerca, a seguito della risoluzione contrattuale conseguente all’interdittiva dalla quale la ricorrente è stata attinta, all'impresa seconda classificata -OMISSIS- S.r.l., ritenuta illegittima per le ragioni già spiegate a supporto dell’impugnata determinazione di risoluzione contrattuale.
Tali motivi devono essere rigettati in ragione delle stesse considerazioni svolte al superiore punto 18.2.), laddove sono state sono esaminate le censure rivolte avverso la risoluzione contrattuale.
18.5. Resta, infine, da esaminare il sesto ed ultimo ricorso per motivi aggiunti, con cui viene impugnato il provvedimento del 21 novembre 2025 con cui il Comune di -OMISSIS- ha disposto, a seguito dell’interdittiva che ha colpito la società ricorrente, la risoluzione del contratto di appalto prot. -OMISSIS-del 28 maggio 2025 “lavori di efficientamento e riqualificazione energetica della scuola-OMISSIS-” - CIG: -OMISSIS- CUP: -OMISSIS- - Bando Recap.
18.5.1. Parte ricorrente lamenta, in particolare, l’illegittimità del provvedimento in via autonoma, oltre che derivata, affermando che, essendo i lavori oggetto del contratto iniziati nel mese di giugno 2025, il Comune di -OMISSIS-, anche per una questione di economicità dei procedimenti, avrebbe dovuto consentirle di proseguire negli stessi fino alla relativa conclusione e che lo stesso, per altro verso, non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
18.5.2. La censura non può essere condivisa in nessuna delle sue articolazioni.
L’art. 94, comma 2, del d.lgs. 159/2011 prevede che, nel caso in cui « gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91 comma 6 siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite ».
Per quanto emerge dal tenore letterale della norma nessuna possibilità è data all’Amministrazione che abbia stipulato un contratto con un soggetto colpito da provvedimento interdittivo di consentire allo stesso di procedere e concludere i lavori che ne costituiscono oggetto, così che la stessa non può nemmeno ritenersi tenuta a dare comunicazione del procedimento, di natura totalmente vincolata, che è tenuta ad avviare per sciogliersi dal vincolo contrattuale.
A tale rilievo consegue che i motivi all’esame devono parimenti essere integralmente respinti, dovendosi confermare, quanto alla censura di illegittimità derivata, le considerazioni già svolte.
19. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti, stante l’infondatezza delle censure con gli stessi veicolate avverso i provvedimenti impugnati, non possono essere accolti.
20. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’Amministrazione dell’Interno e del Comune di -OMISSIS-, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo; non vi è, invece, luogo a disporre sulle stesse nei confronti delle Amministrazioni intimate che non si sono costituite in giudizio.
P.Q.-OMISSIS-
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- nonché del Comune di -OMISSIS-, liquidando le stesse nella somma di euro 2.500,00, oltre accessori di legge in favore di ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON SC, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
LA AI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AI | ON SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.