TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 5/03/2025, alle ore 10:11, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G.L. 13442/2023, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Erasmo TARANTINO per parte ricorrente e l'Avv. Delia
CERNIGLIARO per l' CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.13 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
13442 R.G.L. 2023, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Erasmo Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in TARANTINO, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Piazza Leoni
______________________ per ___________________ 49;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: CONTRIBUZIONE FIGURATIVA (ART. 80, C. 3,
L.388/2020).
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 5/03/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
Pone a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_2
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/11/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva domanda per il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari o CP_2
superiore al 74% ai fini del diritto al beneficio contributivo di cui all'art. 80, comma 3, L.
n.338/2000;
L' ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente, CP_2
l'inammissibilità del ricorso avente ad oggetto un'azione di mero accertamento di uno status di invalidità civile e, in subordine, la carenza degli altri requisiti sanitari utili per la concessione del beneficio richiesto.
Disposta c.t.u. medico legale, all'udienza del 5/03/2025, la causa è stata posta in decisione.
In primo luogo, devono essere disattese sia l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall' atteso che il ricorrente ha agito anche per la condanna al CP_2
riconoscimento della prestazione richiesta, sia quella di carenza di interesse ad agire, posto che il ricorrente agisce in opposizione al verbale con cui la Commissione Medico legale dell'Istituto ha accertato un grado di invalidità del 60%, inferiore a quello prescritto per il beneficio richiesto.
Ciò premesso, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato ha accertato che il è affetto da “diabete mellito tipo II in Pt_1
trattamento orale, senza evidenze di complicanze micro o macro vascolari, spondiloartrosi diffusa con
discopatie multiple e lieve scoliosi dorso lombare a modica incidenza funzionale e pregresso riscontro
di Ipertensione arteriosa, in atto senza alcun trattamento” e ha concluso che, dall'analisi della documentazione agli atti e dalla visita peritale, è emerso che le patologie che affliggono il ricorrente, considerata anche la loro incidenza funzionale, rendono il medesimo invalido
nella misura del 60%. Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Avendo il ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 disp. att. cod. proc. civ., non va assoggettato al pagamento delle spese processuali, mentre vanno poste a carico dell' le spese della CP_2
consulenza tecnica espletata, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 5/03/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 5/03/2025, alle ore 10:11, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G.L. 13442/2023, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Erasmo TARANTINO per parte ricorrente e l'Avv. Delia
CERNIGLIARO per l' CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.13 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
13442 R.G.L. 2023, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Erasmo Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in TARANTINO, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Piazza Leoni
______________________ per ___________________ 49;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: CONTRIBUZIONE FIGURATIVA (ART. 80, C. 3,
L.388/2020).
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 5/03/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
Pone a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_2
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/11/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva domanda per il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari o CP_2
superiore al 74% ai fini del diritto al beneficio contributivo di cui all'art. 80, comma 3, L.
n.338/2000;
L' ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente, CP_2
l'inammissibilità del ricorso avente ad oggetto un'azione di mero accertamento di uno status di invalidità civile e, in subordine, la carenza degli altri requisiti sanitari utili per la concessione del beneficio richiesto.
Disposta c.t.u. medico legale, all'udienza del 5/03/2025, la causa è stata posta in decisione.
In primo luogo, devono essere disattese sia l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall' atteso che il ricorrente ha agito anche per la condanna al CP_2
riconoscimento della prestazione richiesta, sia quella di carenza di interesse ad agire, posto che il ricorrente agisce in opposizione al verbale con cui la Commissione Medico legale dell'Istituto ha accertato un grado di invalidità del 60%, inferiore a quello prescritto per il beneficio richiesto.
Ciò premesso, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato ha accertato che il è affetto da “diabete mellito tipo II in Pt_1
trattamento orale, senza evidenze di complicanze micro o macro vascolari, spondiloartrosi diffusa con
discopatie multiple e lieve scoliosi dorso lombare a modica incidenza funzionale e pregresso riscontro
di Ipertensione arteriosa, in atto senza alcun trattamento” e ha concluso che, dall'analisi della documentazione agli atti e dalla visita peritale, è emerso che le patologie che affliggono il ricorrente, considerata anche la loro incidenza funzionale, rendono il medesimo invalido
nella misura del 60%. Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Avendo il ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 disp. att. cod. proc. civ., non va assoggettato al pagamento delle spese processuali, mentre vanno poste a carico dell' le spese della CP_2
consulenza tecnica espletata, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 5/03/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)