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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/02/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 26/02/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco,
viene chiamata la causa promossa da
(avv. CHERVINO FILIPPO Parte_1
( ) VIA MARESCA 49 TORRE ANNUNZIATA C.F._1
Italia; )
CONTRO
(avv. RICCOBONO GIROLAMA ) Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Manlio Lentini in sostituzione dell'avv. CHERVINO FILIPPO
( ) VIA MARESCA 49 TORRE ANNUNZIATA C.F._1
Italia; per Parte_1
l'avv.. RICCOBONO GIROLAMA per Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti difensivi
si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 11.50 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 26/02/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9581 dell'anno 2023 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. CHERVINO FILIPPO ( ) C.F._1
VIA MARESCA 49 TORRE ANNUNZIATA Italia;
con elezione di domicilio presso il difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._3
il patrocinio dell'avv. RICCOBONO GIROLAMA, elettivamente domiciliato in VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 21 90040 CAPACI,
presso il difensore avv. RICCOBONO GIROLAMA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
in conseguenza della cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con la convenuta, ha chiesto lo scioglimento della comunione instaurata, in ragione della quota di ½
ciascuno, con l'ex coniuge, mediante attribuzione in proprietà
esclusiva di uno dei due beni in comproprietà ciascuno e salvo conguaglio in denaro.
si è costituita in giudizio, anche nella qualità di Controparte_1
creditore ipotecario dell'attore, e dopo avere rilevato di avere iscritto ipoteca di primo grado sulle quote dei beni in comunione spettanti al proprio avversario , ha chiesto di procedersi alla divisione nel rispetto della propria garanzia ipotecaria.
In particolare, in ipotesi di divisione in natura, ha chiesto l'assegnazione dell'appartamento sito a Palermo in via Erice n. 11 e di dichiarare l'estinzione del credito maturato sino al mese di ottobre
2023 nei confronti del Pt_1
In subordine ha chiesto di ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2825, co. 1° e 2°, cc, il trasferimento dell'ipoteca sul bene che verrà assegnato al proprio avversario col grado derivante dall'originaria iscrizione.
In ulteriore subordine, nell'ipotesi di divisione mediante vendita o di assegnazione dietro pagamento di un conguaglio in denaro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2825, co. 4°, cc, ha chiesto di accertare il diritto del creditore ipotecario di far valere le sue ragioni su tali somme, con prelazione determinata dalla data di iscrizione e sempre nel limite del valore dei beni precedentemente ipotecati e per l'effetto disporre in proprio favore l'assegnazione delle somme dovute a titolo di conguaglio.
Così riassunti i termini della controversia, va preliminarmente affrontata la questione dell'ammissibilità della domanda di divisione.
La domanda di divisione integrale dei beni in comunione va ritenuta inammissibile.
In punto di fatto, occorre considerare che su uno dei beni da dividere sussistono difformità urbanistiche che si traducono in corrispondenti difformità catastali rilevanti ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della legge 52 del 1985.
Ed invero, l'esperto nominato dal Giudice ha accertato, con riferimento all'unità abitativa sita nel Comune di Palermo nella via
Erice n. 11 di piano terra, censita al N.C.E.U. foglio 38 p.lla 1438 sub. 10, la sussistenza di “una differenza sostanziale tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale”.
In particolare, il ctu ha riscontrato un rilevante ampliamento dell'unità immobiliare “sul balcone esterno su via Erice con la chiusura tramite infissi e muratura di tompagno, nonché
l'ampliamento sul retro prospetto di circa 35 mq per la realizzazione di un vano destinato a cucina, oltre soggiorno e un terrazzino” ( cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale). In punto di diritto, occorre richiamare la disposizione normativa di cui all'art. 29 comma 1 bis della legge n. 52/1985 che prescrive che
“gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione,
resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione dei dati catastali e delle planimetrie può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".
Orbene, la Suprema Corte ha osservato che la conformità catastale prevista dall'art. 29, comma 1 bis, I. n. 52 del 1985, costituisce un fatto decisivo per il giudizio che deve essere oggetto di accertamento da parte del Giudice, aggiungendo che i requisiti richiesti dall'art. 29
della legge n. 52 del 1985, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento (o dell'atto di scioglimento della comunione) (cfr. Cass., n. 18043/2020; Cass. n. 17990/2016).
Applicando tali principi al caso di specie deve pertanto affermarsi che, pur in presenza di un titolo edilizio riferibile a gli immobili da dividere, l'accertamento di irregolarità catastali rilevanti – che incidono sulla rendita catastale dei beni componenti la massa ereditaria- impone di ritenere carente una condizione dell'azione sotto il profilo della violazione dell'art. 29 comma 1 bis della legge
52 del 1985.
Va, poi, osservato che, a fronte di tale dato, nelle proprie note conclusive (cfr. pag. 4) parte attrice ha chiesto lo scioglimento parziale della comunione con riferimento al fondo rustico, sito nel
Comune di Palermo nella contrada Bellolampo, censito al N.C.T. con foglio 37 p.lla 1273.
Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che nel caso in cui tra i beni costituenti il patrimonio del de cuius, vi sia un fabbricato abusivo, il coerede che limita la domanda di divisione ai beni diversi dall'edificio abusivo non compie una scelta di convenienza, ma si adegua semplicemente al disposto degli artt. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, che vietano lo scioglimento della comunione relativa ad un tale immobile, per il quale non è possibile indicare nell'atto gli estremi del titolo abilitativo (inesistente).
Da ciò deriva che l'esercizio del diritto potestativo, spettante ad ogni coerede, di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria,
escludendo il bene irregolare dal punto di vista urbanistico, non può
essere impedito dalla volontà contraria degli altri coeredi.
Tale principio va applicato anche al caso di carenza di condizione dell'azione per mancanza di conformità catastale di alcuni dei beni da dividere.
La domanda di divisione parziale va, pertanto, ritenuta ammissibile.
Ciò posto, il CTU, procedendo alla redazione di un progetto di divisione che prevedeva la formazione di due lotti corrispondenti ai due beni da dividere, ha di fatto escluso la comoda divisibilità del solo appezzamento di terreno censito al N.C.T. con foglio 37 p.lla
1273.
Riguardo alla concreta modalità con cui attuare la divisione occorre osservare che "in tema di scioglimento di comunioni, il principio in base al quale la divisione deve avere luogo, di massima, in natura non esclude la possibilità del ricorso al correttivo del conguaglio in danaro previsto dall'art. 728 c.c."
In particolare “l'art. 718 c.c., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano
“comodamente” divisibili, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che,
sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero" ( cfr. Cass., n. 27984 del 04/10/2023).
L'art 720 c.c., inoltre, non obbligando il giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore, attribuisce al medesimo un potere discrezionale in ordine alla scelta del condividente cui attribuire l'immobile non comodamente divisibile.
Il Giudice, in particolare, non ha il potere di scelta fra attribuzione dell'immobile e vendita, essendo la prima certamente obbligatoria quando sia perseguibile, giacché l'avverbio "preferibilmente" non si riferisce all'alternativa fra assegnazione e vendita-che rappresenta la extrema ratio adottabile nella sola ipotesi di indisponibilità di tutti i condividenti ad acquisire l'intero- ma al criterio di scelta del condividente avente diritto alla assegnazione, che deve essere in primis individuato nel titolare della quota maggiore ma con possibilità di una diversa opzione se adeguatamente giustificata ( cfr.
Cass., n. 5679 del 22/03/2004; Cass., n. 24053 del 25/09/2008).
Applicando tali principi al caso di specie occorre considerare che la domanda della convenuta di assegnazione con addebito dell'eccedenza va certamente accolta atteso che l'attore non ha formulato alcuna richiesta in tal senso e che l'ipotesi della vendita del bene rappresenta solo una soluzione residuale.
A va, pertanto, assegnato l'appezzamento di Controparte_1
terreno censito al N.C.T. con foglio 37 p.lla 1273 con obbligo di versare in favore dell'attore a titolo di conguaglio l'importo di euro
7750,00 ( pari al 50% del valore del bene) a titolo di conguaglio.
Tale importo deve considerarsi in valuta attuale data la breve distanza temporale esistente fra il deposito della relazione di stima
(7.11.2024) e la data di redazione della presente sentenza.
Con riferimento al conguaglio dovuto a la Parte_1
domanda formulata ai sensi dell'art. 2825 c.c. dalla convenuta va accolta nei limiti di seguito specificati.
Ed invero, qualora l'ipoteca sia costituita ( come nel caso di specie)
su una quota di beni indivisi, l'art. 2825 c.c. al suo primo comma dispone che detta ipoteca produce effetto rispetto a quei beni che nella divisione verranno assegnati al costituente.
Inoltre, allo scopo di evitare che la garanzia si risolva nel nulla quando al partecipante siano assegnati, in sede di divisione, beni diversi da quello da lui ipotecato, il secondo comma della norma in commento prevede il trasferimento dell'ipoteca su questi altri beni,
col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché
l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.
Il comma quarto del citato art. 2825 dispone, infine, che i creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguaglio o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura,
possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.
Essendosi proceduto allo scioglimento della comunione mediante liquidazione in favore del condividente non assegnatario di un conguaglio in denaro, deve essere riconosciuto il diritto della convenuta creditrice ipotecaria a soddisfarsi con prelazione, come dalla stessa richiesto, sulle somme dovute al convenuto per il conguaglio in applicazione dell'art. 2825 c.c., comma 4, c.c.
Tale diritto va riconosciuto interamente essendo l' importo indicato in sede di iscrizione ipotecaria superiore alla liquidazione del conguaglio dovuto al condividente non assegnatario.
Con riferimento alle spese di lite, va osservato che nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie verificatesi tra i condividenti
(Cassazione civile, n. 12758 del 18/10/2001) .
Orbene, nel caso di specie, la convenuta non risulta avere formulato alcuna opposizione alla domanda di divisione, sicchè, non configurandosi una ipotesi di soccombenza in senso tecnico,
sussistono i presupposti per porre a carico della massa le spese relative agli onorari dei difensori e le spese del ctu sostenute al fine di procedere esclusivamente alle operazioni divisionali, che ricadono pro quota su tutti i condividenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
dichiara inammissibile la domanda di divisione integrale dei beni in comunione fra le parti;
dichiara ammissibile la domanda di scioglimento parziale della comunione con riferimento al fondo rustico, sito nel Comune di
Palermo nella contrada Bellolampo, censito al N.C.T. con foglio 37
p.lla 1273; dispone la divisione di tale bene mediante assegnazione dell'intero in favore della convenuta e con obbligo di Controparte_1
versamento di un conguaglio pari a € 7750,00; accerta il diritto della convenuta, quale creditrice ipotecaria dell'attore, a soddisfarsi con prelazione sulla somma di euro 7750,00 dovuta a per il conguaglio in applicazione dell'art. Parte_1
2825 c.c., comma 4, c.c.;
pone le spese relative agli onorari dei difensori e le spese del ctu sostenute al fine di procedere alle operazioni divisionali, pro quota su tutti i condividenti.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 26/02/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.