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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5058/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Gianluigi Canali, presidente rel. dott.ssa Angelina Augusta Baldissera giudice dott. Alessandro Pernigotto, giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 5058 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da assistita dagli avvocati Massimo Lupi e Francesca Parte_1
Ferrario
OPPONENTE contro assistito dall'avv. Mauro Battistella Controparte_1
RESISTENTE
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 3.4.2025.
Fatto e diritto.
In data 22.3.2021, depositava, avanti al Tribunale di Brescia, un CP_1 ricorso ex art 161, comma 6, l.f., per l'ammissione al concordato preventivo.
Con decreto del 29.3.2023, il Tribunale di Brescia ammetteva alla CP_1 procedura di concordato e nominava un collegio di tre curatori.
Con decreto del 16.8.2023, il Tribunale rigettava la domanda di omologazione e con sentenza comunicata in data 17.8.2023, dichiarava il fallimento della società
. CP_1
Pagina 1 La società depositava istanza di ammissione al passivo e istanza di Pt_1 rivendica ed esponeva: 1) che la società EX IA SR le aveva ceduto tre contratti di locazione stipulati con la società ; 2) che i rapporti tra la CP_1 cessionaria e la ceduta erano proseguiti senza alcun problema sino al gennaio del
2021, quando la conduttrice, senza addurre alcuna giustificazione, aveva omesso il pagamento dei canoni;
3) che la cessionaria, con pec del 4.2.201, aveva risolto i contratti;
4) che il Tribunale di Milano, con decreto del 4.6.2021, aveva ingiunto alla società il pagamento della somma di € 328.561,62 oltre interessi e CP_1 spese;
5) che, successivamente, la società chiedeva ed otteneva decreto Pt_1 ingiuntivo di restituzione dei beni;
6) che in data 7.8.2023, la società aveva Pt_1 chiesto ed ottenuto che l'ufficiale giudiziario tentasse di pignorare i beni;
7) che il pignoramento aveva avuto esito negativo;
8) che il legale rappresentante della società debitrice aveva dichiarto all'ufficiale giudiziario che i beni si trovavano presso quaranta punti vendita.
Tutto ciò premesso, la società chiedeva l'ammissione al fallimento, in Pt_1 prededuzione, di € 317.253,86 (somma pari all'importo della penale di risoluzione del contratto) e, in via chirografaria, di € 65.935,27 ( di cui € 11.122,99 per canoni insoluti ed € 54.702,48 a titolo di interessi maturati sino all'apertura della procedura fallimentare).
Con separata istanza di rivendica, la società chiedeva la restituzione dei Pt_1 beni oggetto dei contratti di leasing e, in via subordinata, l'ammissione al passivo, in prededuzione, di € 268.739,02.
Il giudice delegato accoglieva parzialmente l'istanza di ammissione al passivo ed ammetteva la società ricorrente per la somma di € 328.560,80 in via chirografaria. Con riferimento alla domanda di rivendica, il giudice respingeva la domanda restitutoria ed ammetteva al passivo la ricorrente per € 268.739,02 in via chirografaria.
La società impugnava il decreto del giudice delegato e chiedeva: 1) la Pt_1 restituzione dei beni o, in via subordinata, l'ammissione del controvalore in prededuzione;
2) l'ammissione al passivo, in prededuzione, della somma di €
317.253,86; 3) l'ammissione in via chirografaria di € 364.208,43.
Il fallimento si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 3.4.2025, la causa era posta in decisione.
- - - - -
Pagina 2 La società ha dedotto di essere subentrata, in Parte_1 qualità di cessionaria, in tre contratti di leasing stipulati dalla società CP_1 con la EX IA SR.
Il , costituendosi in giudizio, ha eccepito, in primo luogo, il mancato CP_1 deposito di contratti aventi data certa e la nullità degli stessi.
Parte opponente ha affermato l'inammissibilità di dette eccezioni in quanto formulate per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo.
La dedotta inammissibilità è infondata per due ordini di ragioni.
In primo luogo si deve rammentare che la carenza di data certa, così come la nullità, è un'eccezione rilevabile d'ufficio dal giudice.
La giurisprudenza, anche recentemente, ha affermato che “nella verifica del passivo fallimentare, l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell'art. 2704, comma 1, c.c., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice” ( Cass.
28214/2024).
In secondo luogo, va precisato che il curatore, in sede di opposizione allo stato passivo, può introdurre eccezioni che non erano state sollevate avanti al giudice delegato in occasione della verifica dei crediti.
Al riguardo, si è precisato che “nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni di merito nuove, ossia non formulate già in sede di verifica, senza che si determini alcuna preclusione anche se le questioni siano state ugualmente esaminate in precedenza dal giudice delegato” (Cass.
27940/2020).
All'udienza del 3.4.2025, parte opponente ha ribadito che la data certa era desumibile dal fatto che i contratti avevano avuto esecuzione, che la certezza della data era desumibile dai documenti prodotti con le note conclusive e che non vi era dubbio che la società fallita era entrata in possesso dei beni.
Va innanzitutto rilevato che la produzione documentale realizzata con le note conclusive non può essere considerata, atteso che la stessa è stata posta in essere tardivamente.
D'altra parte, i documenti prodotti sono essi stessi privi di data certa e, quindi, inidonei a fornire data certa ai contratti.
Pagina 3 In secondo luogo, si deve rilevare come il fallimento abbia contestato sia che i beni siano stati consegnati, sia che il contratto abbia avuto concreta esecuzione.
Per la procedura, infatti, poiché i beni in questione erano già di proprietà della società di poi fallita, l'oggetto dei contratti sarebbe stato impossibile.
Parte opponente non ha prodotto documentazione, avente data certa, idonea a provare di avere acquistato i beni e di averli locati alla società . CP_1
Tenuto conto che, come sopra esposto, la società opponente ha ottenuto due decreti ingiuntivi nei confronti della società , è necessario rilevare che CP_1 nessuno di detti decreti risulta munito del provvedimento di esecutorietà ex art
647 cpc.
Al riguardo la Cassazione, anche recentemente, ha affermato che “ l'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non opposto decorre dalla data di emissione del provvedimento di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c., atteso che con esso il giudice compie un'attività di natura giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio e la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, con conseguente passaggio in cosa giudicata formale e sostanziale del decreto medesimo, restando privi di rilievo disfunzioni dell'ufficio o ritardi nell'emissione del relativo provvedimento” (Cass. 8260/2024).
Per completezza, si deve rilevare che con il ricorso per decreto ingiuntivo non risultano depositati i contratti di leasing. Di conseguenza, anche sotto questo profilo, la presenza dei due decreti ingiuntivi non consente all'opponente di invocare la sussistenza di titoli contrattuali opponibili alla procedura concorsuale.
Per le ragioni esposte, il credito dell'opponente va escluso dal passivo del fallimento . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, accoglie l'eccezione della curatela e, di conseguenza, esclude totalmente il credito di dallo stato passivo del fallimento resistente;
Parte_1 condanna l'opponente a rifondere al fallimento resistente le spese di lite che si liquidano in euro 2.552,00 per la fase di studio, in euro 1.628,00 per la fase introduttiva e in euro 4.253,00 per la fase decisionale, oltre contributo spese forfettario del 15%, iva e cpa di legge.
Così deciso in Brescia il 3.4.2025.
Pagina 4 Pagina 5
Il presidente
Gianluigi Canali
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Gianluigi Canali, presidente rel. dott.ssa Angelina Augusta Baldissera giudice dott. Alessandro Pernigotto, giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 5058 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da assistita dagli avvocati Massimo Lupi e Francesca Parte_1
Ferrario
OPPONENTE contro assistito dall'avv. Mauro Battistella Controparte_1
RESISTENTE
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 3.4.2025.
Fatto e diritto.
In data 22.3.2021, depositava, avanti al Tribunale di Brescia, un CP_1 ricorso ex art 161, comma 6, l.f., per l'ammissione al concordato preventivo.
Con decreto del 29.3.2023, il Tribunale di Brescia ammetteva alla CP_1 procedura di concordato e nominava un collegio di tre curatori.
Con decreto del 16.8.2023, il Tribunale rigettava la domanda di omologazione e con sentenza comunicata in data 17.8.2023, dichiarava il fallimento della società
. CP_1
Pagina 1 La società depositava istanza di ammissione al passivo e istanza di Pt_1 rivendica ed esponeva: 1) che la società EX IA SR le aveva ceduto tre contratti di locazione stipulati con la società ; 2) che i rapporti tra la CP_1 cessionaria e la ceduta erano proseguiti senza alcun problema sino al gennaio del
2021, quando la conduttrice, senza addurre alcuna giustificazione, aveva omesso il pagamento dei canoni;
3) che la cessionaria, con pec del 4.2.201, aveva risolto i contratti;
4) che il Tribunale di Milano, con decreto del 4.6.2021, aveva ingiunto alla società il pagamento della somma di € 328.561,62 oltre interessi e CP_1 spese;
5) che, successivamente, la società chiedeva ed otteneva decreto Pt_1 ingiuntivo di restituzione dei beni;
6) che in data 7.8.2023, la società aveva Pt_1 chiesto ed ottenuto che l'ufficiale giudiziario tentasse di pignorare i beni;
7) che il pignoramento aveva avuto esito negativo;
8) che il legale rappresentante della società debitrice aveva dichiarto all'ufficiale giudiziario che i beni si trovavano presso quaranta punti vendita.
Tutto ciò premesso, la società chiedeva l'ammissione al fallimento, in Pt_1 prededuzione, di € 317.253,86 (somma pari all'importo della penale di risoluzione del contratto) e, in via chirografaria, di € 65.935,27 ( di cui € 11.122,99 per canoni insoluti ed € 54.702,48 a titolo di interessi maturati sino all'apertura della procedura fallimentare).
Con separata istanza di rivendica, la società chiedeva la restituzione dei Pt_1 beni oggetto dei contratti di leasing e, in via subordinata, l'ammissione al passivo, in prededuzione, di € 268.739,02.
Il giudice delegato accoglieva parzialmente l'istanza di ammissione al passivo ed ammetteva la società ricorrente per la somma di € 328.560,80 in via chirografaria. Con riferimento alla domanda di rivendica, il giudice respingeva la domanda restitutoria ed ammetteva al passivo la ricorrente per € 268.739,02 in via chirografaria.
La società impugnava il decreto del giudice delegato e chiedeva: 1) la Pt_1 restituzione dei beni o, in via subordinata, l'ammissione del controvalore in prededuzione;
2) l'ammissione al passivo, in prededuzione, della somma di €
317.253,86; 3) l'ammissione in via chirografaria di € 364.208,43.
Il fallimento si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 3.4.2025, la causa era posta in decisione.
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Pagina 2 La società ha dedotto di essere subentrata, in Parte_1 qualità di cessionaria, in tre contratti di leasing stipulati dalla società CP_1 con la EX IA SR.
Il , costituendosi in giudizio, ha eccepito, in primo luogo, il mancato CP_1 deposito di contratti aventi data certa e la nullità degli stessi.
Parte opponente ha affermato l'inammissibilità di dette eccezioni in quanto formulate per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo.
La dedotta inammissibilità è infondata per due ordini di ragioni.
In primo luogo si deve rammentare che la carenza di data certa, così come la nullità, è un'eccezione rilevabile d'ufficio dal giudice.
La giurisprudenza, anche recentemente, ha affermato che “nella verifica del passivo fallimentare, l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell'art. 2704, comma 1, c.c., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice” ( Cass.
28214/2024).
In secondo luogo, va precisato che il curatore, in sede di opposizione allo stato passivo, può introdurre eccezioni che non erano state sollevate avanti al giudice delegato in occasione della verifica dei crediti.
Al riguardo, si è precisato che “nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni di merito nuove, ossia non formulate già in sede di verifica, senza che si determini alcuna preclusione anche se le questioni siano state ugualmente esaminate in precedenza dal giudice delegato” (Cass.
27940/2020).
All'udienza del 3.4.2025, parte opponente ha ribadito che la data certa era desumibile dal fatto che i contratti avevano avuto esecuzione, che la certezza della data era desumibile dai documenti prodotti con le note conclusive e che non vi era dubbio che la società fallita era entrata in possesso dei beni.
Va innanzitutto rilevato che la produzione documentale realizzata con le note conclusive non può essere considerata, atteso che la stessa è stata posta in essere tardivamente.
D'altra parte, i documenti prodotti sono essi stessi privi di data certa e, quindi, inidonei a fornire data certa ai contratti.
Pagina 3 In secondo luogo, si deve rilevare come il fallimento abbia contestato sia che i beni siano stati consegnati, sia che il contratto abbia avuto concreta esecuzione.
Per la procedura, infatti, poiché i beni in questione erano già di proprietà della società di poi fallita, l'oggetto dei contratti sarebbe stato impossibile.
Parte opponente non ha prodotto documentazione, avente data certa, idonea a provare di avere acquistato i beni e di averli locati alla società . CP_1
Tenuto conto che, come sopra esposto, la società opponente ha ottenuto due decreti ingiuntivi nei confronti della società , è necessario rilevare che CP_1 nessuno di detti decreti risulta munito del provvedimento di esecutorietà ex art
647 cpc.
Al riguardo la Cassazione, anche recentemente, ha affermato che “ l'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non opposto decorre dalla data di emissione del provvedimento di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c., atteso che con esso il giudice compie un'attività di natura giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio e la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, con conseguente passaggio in cosa giudicata formale e sostanziale del decreto medesimo, restando privi di rilievo disfunzioni dell'ufficio o ritardi nell'emissione del relativo provvedimento” (Cass. 8260/2024).
Per completezza, si deve rilevare che con il ricorso per decreto ingiuntivo non risultano depositati i contratti di leasing. Di conseguenza, anche sotto questo profilo, la presenza dei due decreti ingiuntivi non consente all'opponente di invocare la sussistenza di titoli contrattuali opponibili alla procedura concorsuale.
Per le ragioni esposte, il credito dell'opponente va escluso dal passivo del fallimento . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, accoglie l'eccezione della curatela e, di conseguenza, esclude totalmente il credito di dallo stato passivo del fallimento resistente;
Parte_1 condanna l'opponente a rifondere al fallimento resistente le spese di lite che si liquidano in euro 2.552,00 per la fase di studio, in euro 1.628,00 per la fase introduttiva e in euro 4.253,00 per la fase decisionale, oltre contributo spese forfettario del 15%, iva e cpa di legge.
Così deciso in Brescia il 3.4.2025.
Pagina 4 Pagina 5
Il presidente
Gianluigi Canali