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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/07/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1791 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1” e vertente
T R A
(c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv.
ANTONIO MIRRA
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. ELVIRA IULIANO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7.3.2024, il
[...]
proponeva opposizione ex art. 615 Parte_1 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli il
26.2.2024, con il quale la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, intimava allo stesso il pagamento della complessiva somma di € 24.164,00, Pt_1
1 in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 435/2015, reso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 6.3.2015, ritualmente notificato e non opposto, munito di formula esecutiva in data 7.7.2015.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva che la pretesa azionata dall'opposta era, in realtà, già stata soddisfatta anteriormente al formarsi del titolo esecutivo e, pertanto, chiedeva accertarsi l'inesistenza del diritto della di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società opposta, contestando tutto quando ex adverso dedotto ed eccepito e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Depositate le memorie di cui all'art. 171ter c.p.c., ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte opponente, alla prima udienza il
Giudice assegnava i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 15.7.2025, all'esito della quale la causa era riservata in decisione.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
L'opponente ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1
c.p.c., articolando quale unico motivo quello consistente nell' estinzione del credito portato dal precetto, in ragione di un pagamento intervenuto anteriormente alla formazione del titolo esecutivo (costituito dal d.i. n.
435/2015, reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
6.3.2015, non opposto) ed effettuato, a dire dell'opponente, in qualità di terzo, in seguito ad un pignoramento ex art. 72bis d.P.R. n. 602/1973 posto in essere da in danno Controparte_2 della società opposta.
Sul punto, giova ricordare che allorquando, attraverso l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., si
2 contesta il titolo giudiziale su cui si fonda l'iniziativa del creditore, costituisce orientamento consolidato quello secondo cui:
- l'opposizione non può riguardare la formazione del titolo giudiziale, coperta da giudicato, ma soltanto la relativa efficacia. Ciò significa che quando legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso con l'opposizione (Cass. 24752/2008);
- non è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale. La contestazione è possibile, quindi, solo per fatti estintivi o impeditivi posteriori alla formazione del titolo (Cass. 9912/2007).
Con riferimento particolare all'ipotesi in cui il titolo giudiziale azionato sia costituito da un decreto ingiuntivo, ritualmente notificato e non opposto, la giurisprudenza di legittimità e di merito è costante nel ritenere che “I poteri cognitivi del giudice in sede di opposizione all'esecuzione sono limitati all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, di invalidità o di inefficacia. Dunque nel caso specifico di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto (e dunque esecutivo), il debitore non può contestare il diritto di credito per ragioni che avrebbe potuto (e dovuto) far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può avanzare solo fatti modificativi
o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo
(Tribunale di Bari , sez. II , 26/09/2024 , n. 3985; nello stesso senso, Corte d'Appello di Palermo, sez. III,
28/03/2014, n. 513; Cass. n. 12644/2000).
In applicazione di tali principi, nel caso di specie,
3 l'opposizione formulata dall'opponente deve ritenersi infondata e va rigettata, avendo l'opponente dedotto un fatto estintivo della pretesa creditoria di cui al precetto opposto, anteriore al formarsi del titolo giudiziale costituito dal d.i. n. 435/2015 ritualmente notificato e non opposto, come pacificamente riconosciuto anche dalla medesima parte opponente.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
Ritiene, inoltre, questo Giudice che sussistano nel caso di specie i presupposti per la condanna dell'opponente a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3
c.p.c.
Al riguardo, deve osservarsi come il presupposto per la responsabilità aggravata di cui alla disposizione in parola sia da rinvenirsi nella condotta di chi abbia agito con mala fede o colpa grave (condizioni espressamente richiamate dal primo comma dell'art. 96 cpc).
Tale situazione è senz'altro configurabile nell'ipotesi in esame di un'opposizione a precetto fondata esclusivamente su un motivo di gravame ed identica a precedente opposizione già rigettata, per gli stessi motivi, con la sentenza n. 2192/2018, essendo evidente come l'opposizione risulti finalizzata a scopi meramente dilatori.
Non si tratta ovviamente di sanzionare una condotta
(l'agire in giudizio) ricollegabile ad un principio di rango costituzionale (art. 24 Cost.), bensì di far fronte ad un abuso dello strumento processuale, dovendo l'esercizio del diritto di difesa pur sempre rispettare i canoni di buona fede e lealtà processuale (riconducibili all'art. 2 Cost.).
4 Ai fini della determinazione della somma, da liquidarsi equitativamente come previsto dalla norma in discorso, questo Giudice ritiene che costituisca valido parametro l'importo liquidato a titolo di spese di lite, quale indice del costo dell'attività giurisdizionale cui abbia dato luogo l'azione giudiziaria temeraria.
Pertanto, l'importo liquidato ex art. 91 c.p.c. deve essere raddoppiato al fine di assicurare l'effettività della sanzione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione a precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c.;
B) Condanna l'opponente Parte_1 in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore della delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi €. 3.397,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Elvira Iuliano, dichiaratasi antistataria;
C) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della ulteriore somma di € 3.397,00 a titolo di responsabilità aggravata.
Santa Maria Capua Vetere, 15/07/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T., dott.ssa Teresa Barile (DM 22.10.2024).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1791 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1” e vertente
T R A
(c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv.
ANTONIO MIRRA
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. ELVIRA IULIANO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7.3.2024, il
[...]
proponeva opposizione ex art. 615 Parte_1 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli il
26.2.2024, con il quale la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, intimava allo stesso il pagamento della complessiva somma di € 24.164,00, Pt_1
1 in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 435/2015, reso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 6.3.2015, ritualmente notificato e non opposto, munito di formula esecutiva in data 7.7.2015.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva che la pretesa azionata dall'opposta era, in realtà, già stata soddisfatta anteriormente al formarsi del titolo esecutivo e, pertanto, chiedeva accertarsi l'inesistenza del diritto della di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società opposta, contestando tutto quando ex adverso dedotto ed eccepito e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Depositate le memorie di cui all'art. 171ter c.p.c., ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte opponente, alla prima udienza il
Giudice assegnava i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 15.7.2025, all'esito della quale la causa era riservata in decisione.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
L'opponente ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1
c.p.c., articolando quale unico motivo quello consistente nell' estinzione del credito portato dal precetto, in ragione di un pagamento intervenuto anteriormente alla formazione del titolo esecutivo (costituito dal d.i. n.
435/2015, reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
6.3.2015, non opposto) ed effettuato, a dire dell'opponente, in qualità di terzo, in seguito ad un pignoramento ex art. 72bis d.P.R. n. 602/1973 posto in essere da in danno Controparte_2 della società opposta.
Sul punto, giova ricordare che allorquando, attraverso l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., si
2 contesta il titolo giudiziale su cui si fonda l'iniziativa del creditore, costituisce orientamento consolidato quello secondo cui:
- l'opposizione non può riguardare la formazione del titolo giudiziale, coperta da giudicato, ma soltanto la relativa efficacia. Ciò significa che quando legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso con l'opposizione (Cass. 24752/2008);
- non è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale. La contestazione è possibile, quindi, solo per fatti estintivi o impeditivi posteriori alla formazione del titolo (Cass. 9912/2007).
Con riferimento particolare all'ipotesi in cui il titolo giudiziale azionato sia costituito da un decreto ingiuntivo, ritualmente notificato e non opposto, la giurisprudenza di legittimità e di merito è costante nel ritenere che “I poteri cognitivi del giudice in sede di opposizione all'esecuzione sono limitati all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, di invalidità o di inefficacia. Dunque nel caso specifico di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto (e dunque esecutivo), il debitore non può contestare il diritto di credito per ragioni che avrebbe potuto (e dovuto) far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può avanzare solo fatti modificativi
o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo
(Tribunale di Bari , sez. II , 26/09/2024 , n. 3985; nello stesso senso, Corte d'Appello di Palermo, sez. III,
28/03/2014, n. 513; Cass. n. 12644/2000).
In applicazione di tali principi, nel caso di specie,
3 l'opposizione formulata dall'opponente deve ritenersi infondata e va rigettata, avendo l'opponente dedotto un fatto estintivo della pretesa creditoria di cui al precetto opposto, anteriore al formarsi del titolo giudiziale costituito dal d.i. n. 435/2015 ritualmente notificato e non opposto, come pacificamente riconosciuto anche dalla medesima parte opponente.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
Ritiene, inoltre, questo Giudice che sussistano nel caso di specie i presupposti per la condanna dell'opponente a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3
c.p.c.
Al riguardo, deve osservarsi come il presupposto per la responsabilità aggravata di cui alla disposizione in parola sia da rinvenirsi nella condotta di chi abbia agito con mala fede o colpa grave (condizioni espressamente richiamate dal primo comma dell'art. 96 cpc).
Tale situazione è senz'altro configurabile nell'ipotesi in esame di un'opposizione a precetto fondata esclusivamente su un motivo di gravame ed identica a precedente opposizione già rigettata, per gli stessi motivi, con la sentenza n. 2192/2018, essendo evidente come l'opposizione risulti finalizzata a scopi meramente dilatori.
Non si tratta ovviamente di sanzionare una condotta
(l'agire in giudizio) ricollegabile ad un principio di rango costituzionale (art. 24 Cost.), bensì di far fronte ad un abuso dello strumento processuale, dovendo l'esercizio del diritto di difesa pur sempre rispettare i canoni di buona fede e lealtà processuale (riconducibili all'art. 2 Cost.).
4 Ai fini della determinazione della somma, da liquidarsi equitativamente come previsto dalla norma in discorso, questo Giudice ritiene che costituisca valido parametro l'importo liquidato a titolo di spese di lite, quale indice del costo dell'attività giurisdizionale cui abbia dato luogo l'azione giudiziaria temeraria.
Pertanto, l'importo liquidato ex art. 91 c.p.c. deve essere raddoppiato al fine di assicurare l'effettività della sanzione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione a precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c.;
B) Condanna l'opponente Parte_1 in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore della delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi €. 3.397,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Elvira Iuliano, dichiaratasi antistataria;
C) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della ulteriore somma di € 3.397,00 a titolo di responsabilità aggravata.
Santa Maria Capua Vetere, 15/07/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T., dott.ssa Teresa Barile (DM 22.10.2024).
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