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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°8 /2024
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 31 marzo 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 01/04/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile, iscritta al n°8 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA nato a [...] [...], cod. fisc. Parte_2 CP_1
, col ministero dell'Avv.to Marco Giacalone, C.F._1
ATTORE
E
, in persona del pro tempore, col ministero Controparte_1 CP_2 dell'Avv.to Caterina Grasso,
CONVENUTO
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
31.3.2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. L'opposizione di avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_2
1509573 del 23 novembre 2023, notificato il 30 novembre 2023, a mezzo della quale il ha ingiunto all'opponente di pagare la somma di € 42.462,50 Controparte_1
a titolo di 'canoni di locazione/ indennità di occupazione dell'alloggio sito in via Giulio Verne n.
4, scala B, piano 3° per il periodo 1995/2020', e di interessi legali, è solo parzialmente fondata. 2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità formulata dall'opponente, asseritamente derivante dal 'mancato richiamo degli atti che giustificano la legittimità a firmare del dirigente' (v. pag. 3 del ricorso), non essendo previsto, tra i requisiti dell'atto ingiuntivo, che l'organo ingiungente debba indicare il titolo di legittimazione del dirigente che appone la firma all'atto, e che nel caso di specie è il responsabile del Servizio Politiche Abitative del Comune di Palermo, dott.ssa
Persona_1
3. Nel merito, la soluzione della controversia trova solido ancoraggio
(rendendo recessive tutte le eccezioni proposte in ricorso) nell'atto di accettazione della morosità con richiesta di rateizzo che il sig. ha sottoscritto Parte_2 il 5.7.2022, e nel quale egli ha riconosciuto la morosità maturata in conseguenza del godimento di fatto dell'alloggio popolare sito in via G. Verde n. 4, determinata a quel tempo dall'amministrazione in € 34.629,28 (per il periodo dal 2012 al giugno
2021), e chiesto al contempo la rateizzazione del debito (n.b.: sia l'accettazione della morosità che la richiesta di rateizzo sono acclusi al fascicolo del . CP_1
Trattasi di atti, a carattere non recettizio, che non richiedono in chi li compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, e che configurano inequivocabilmente un riconoscimento di debito (nell'an e nel quantum), al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione (v. Cass. n. 9221.2024; Cass. n. 22948.2024).
Ne consegue che, dei pagamenti comprovati dall'opponente, solo quelli eseguiti successivamente al 5.7.2022 vanno scomputati dal totale dovuto, per un ammontare di € 2.600,00, col risultato che la sorte ingiunta va ridotta alla minor somma di € 32.029,28, oltre interessi legali dalla data di ingiunzione (23.11.2023) al soddisfo.
4. Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.
La soccombenza regola le spese del grado (da liquidare sulla scorta delle tabelle accluse al D.M. 55/2014, parametri minimi per tutte le fasi, scaglione di valore sino ad € 52.000,00), previa compensazione nella misura di 1/3 in ragione del limitato accoglimento della domanda.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione di e, per Parte_2
l'effetto, previa revoca dell'ordinanza opposta, accerta in € 32.029,28, oltre interessi legali dalla data di ingiunzione al soddisfo, il debito dovuto dall'opponente nei riguardi del , e condanna Controparte_1 Parte_2
a corrispondere la predetta somma in favore dell'opposto;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna parte opponente alla rifusione della restante parte nei confronti di parte opposta, che si liquida in €
2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
Così deciso, il 1° aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°8 /2024
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 31 marzo 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 01/04/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile, iscritta al n°8 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA nato a [...] [...], cod. fisc. Parte_2 CP_1
, col ministero dell'Avv.to Marco Giacalone, C.F._1
ATTORE
E
, in persona del pro tempore, col ministero Controparte_1 CP_2 dell'Avv.to Caterina Grasso,
CONVENUTO
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
31.3.2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. L'opposizione di avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_2
1509573 del 23 novembre 2023, notificato il 30 novembre 2023, a mezzo della quale il ha ingiunto all'opponente di pagare la somma di € 42.462,50 Controparte_1
a titolo di 'canoni di locazione/ indennità di occupazione dell'alloggio sito in via Giulio Verne n.
4, scala B, piano 3° per il periodo 1995/2020', e di interessi legali, è solo parzialmente fondata. 2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità formulata dall'opponente, asseritamente derivante dal 'mancato richiamo degli atti che giustificano la legittimità a firmare del dirigente' (v. pag. 3 del ricorso), non essendo previsto, tra i requisiti dell'atto ingiuntivo, che l'organo ingiungente debba indicare il titolo di legittimazione del dirigente che appone la firma all'atto, e che nel caso di specie è il responsabile del Servizio Politiche Abitative del Comune di Palermo, dott.ssa
Persona_1
3. Nel merito, la soluzione della controversia trova solido ancoraggio
(rendendo recessive tutte le eccezioni proposte in ricorso) nell'atto di accettazione della morosità con richiesta di rateizzo che il sig. ha sottoscritto Parte_2 il 5.7.2022, e nel quale egli ha riconosciuto la morosità maturata in conseguenza del godimento di fatto dell'alloggio popolare sito in via G. Verde n. 4, determinata a quel tempo dall'amministrazione in € 34.629,28 (per il periodo dal 2012 al giugno
2021), e chiesto al contempo la rateizzazione del debito (n.b.: sia l'accettazione della morosità che la richiesta di rateizzo sono acclusi al fascicolo del . CP_1
Trattasi di atti, a carattere non recettizio, che non richiedono in chi li compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, e che configurano inequivocabilmente un riconoscimento di debito (nell'an e nel quantum), al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione (v. Cass. n. 9221.2024; Cass. n. 22948.2024).
Ne consegue che, dei pagamenti comprovati dall'opponente, solo quelli eseguiti successivamente al 5.7.2022 vanno scomputati dal totale dovuto, per un ammontare di € 2.600,00, col risultato che la sorte ingiunta va ridotta alla minor somma di € 32.029,28, oltre interessi legali dalla data di ingiunzione (23.11.2023) al soddisfo.
4. Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.
La soccombenza regola le spese del grado (da liquidare sulla scorta delle tabelle accluse al D.M. 55/2014, parametri minimi per tutte le fasi, scaglione di valore sino ad € 52.000,00), previa compensazione nella misura di 1/3 in ragione del limitato accoglimento della domanda.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione di e, per Parte_2
l'effetto, previa revoca dell'ordinanza opposta, accerta in € 32.029,28, oltre interessi legali dalla data di ingiunzione al soddisfo, il debito dovuto dall'opponente nei riguardi del , e condanna Controparte_1 Parte_2
a corrispondere la predetta somma in favore dell'opposto;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna parte opponente alla rifusione della restante parte nei confronti di parte opposta, che si liquida in €
2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
Così deciso, il 1° aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi