Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli all'udienza del
18.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.19442/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
CO ON nato il [...] rapp.to e difeso dall'avv. Michele Madaio. ricorrente
E
I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE) in persona del rapp.te legale pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Cinzia Viterale. resistenti oggetto: annullamento avvisi di addebito. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.09.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere ricevuto in data 27.08.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione la notifica dell'intimazione di pagamento n. 071/2024/90391113/49/000 scaturente, tra gli altri, dai seguenti avvisi di addebito: 1) N. 371
2016 00043030 12 000 in relazione a contributi IVS relativi all'anno 2015; 2) N. 371 2016 00146916
17 000 relazione a contributi IVS relativi all'anno 2015.; 3) N. 371 2016 00204755 10 000 in relazione a contributi IVS relativi all'anno 2011. Egli ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi nonché la prescrizione / decadenza del credito, essendo decorso il termine previsto ai fini della riscossione
1
Nullità/Inefficacia degli avvisi di addebito 1) N. 371 2016 00043030 12 000; 2) N. 371 2016 00146916 17 000;
3) N. 371 2016 00204755 10 000 in considerazione che non sono mai stati notificati al sig. LA FO;
2)
Dichiarare la prescrizione / decadenza del credito preteso;
3) dichiarare che nulla è dovuto dal sig. LA Alfon- so alla Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.) e all'I.n.p.s. relativamente ai crediti pretesi con gli avvisi di addebito impugnati;
4) condannare la Agenzia delle Entrate –
Riscossione in solido con l'I.n.p.s. al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore costituito”.
L'INPS ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire;
nel merito ha dedotto la corretta notifica degli AVA, l'inammissibilità e/o tardività dell'opposizione, stante il decorso del termine di 40 giorni dalla notifica gli avvisi di addebito nn. 371 2016 00043030 12 000,
371 2016 00146916 17 000 e 371 2016 00204755 10 000 e che, pertanto, sono divenuti definitivi;
la mancata consumazione della prescrizione e ha concluso chiedendo “in via principale e preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per carenza di interesse ad agire come dedotto e/o la tardività ed inammissibilità del ricorso giudiziario per quanto dedotto e documentato;
- in via subordinata e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma degli atti opposti e dei relativi crediti intimati;
Il tutto con vittoria delle spese di lite“.
ADER ha dedotto la carenza di carenza di legittimazione passiva in ordine alla deduzione della mancata notifica degli atti prodromici sottesi alla intimazione di pagamento;
la genericità e comunque l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente e ha chiesto “1. In via principale, dichiarare la domanda avanzata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione inammissibile, improcedibile ed improponibile per le motivazioni innanzi esposte;
2. Rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
3. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannare unicamente l'Ente Impositore, INPS, alla refusione delle spese di giudizio;
4. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
All'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza letta in udienza.
L'azione risulta intentata a seguito della notifica in data 27.08.2024 di un'intimazione di pagamento, scaturente, per quanto di interesse in questa sede, da tre avvisi di addebito relativi a pretese rivendicate dall'INPS.
Sul piano generale, l'intimazione di pagamento costituisce l'atto prodromico all'esecuzione a cui il Concessionario deve fare ricorso, prima di intraprendere l'espropriazione, tutte le volte in cui è decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali. La norma applicabile è l'art. 50 del dpr
602/73 a mente del quale, dopo un anno dalla notifica della cartella, l'intimazione di pagamento costituisce un presupposto necessario per procedere all'esecuzione forzata a mezzo del successivo e tempestivo pignoramento, giacché essa “offre all'intimato debitore la possibilità dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nascente dal titolo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità
2 dei beni correlati al minacciato pignoramento;
ancora, consentire (ed anzi provocare) l'esperimento, in via preventiva rispetto all'espropriazione, dei rimedi oppositivi (ex art. 615 o 617 c.p.c.), al fine
(anche) di ottenere provvedimenti di natura cautelare - aventi contenuto lato sensu inibitorio dell'effettuazione del pignoramento, impedendo quindi, per altra strada, l'apposizione del relativo vincolo” (cfr. Cass. civile sez. III, 08/02/2018 n.3021). L'intimazione di pagamento ha efficacia per un anno dalla sua notifica (termine che ha sostituito gli originari 180 giorni, per effetto delle modifiche di cui al Decreto-legge del 16/07/2020 n. 76 Articolo 26).
Il contribuente, legittimato a resistere alla minaccia di esecuzione (dovendo l'intimazione assimilarsi al precetto), può investire il Giudice adito di vizi propri, sia formali che sostanziali dell'intimazione nonché della c.d tutela recuperatoria, ai sensi dell'art. 615, 1° comma e 617, 1° comma c.p.c.
Avuto riguardo al caso in esame, il ricorrente risulta avere proposto l'opposizione al solo fine di dedurre l'omessa notifica degli atti presupposti ed eccepire la prescrizione delle pretese azionate, ai sensi dell'art.3, comma 9 della legge 335/95 (cfr. ricorso introduttivo).
Il fine dell'azione risulta evidente, mancando qualsivoglia prospettazione finalizzata ad introdurre, nell'ambito del giudizio, un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615, comma 1 cpc, per invocare quale fatto estintivo della pretesa, la prescrizione successiva alla formazione del titolo.
Orbene, nell'ottica esclusiva di recuperare la tutela di merito per eccepire la prescrizione dei crediti, assertivamente preclusa per effetto dell'omessa notifica degli atti presupposti, l'opponente ha rispettato l'onere di agire nei 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
La legittimazione passiva in ordine alla notifica degli AVA è dell'INPS ai sensi dell'art. 30 D.L.
78/2010 convertito con modificazioni in legge 122/2010, secondo cui la formazione del titolo esecutivo viene effettuata direttamente dall'Istituto che provvede anche alla notifica dell'avviso di addebito al contribuente;
parimenti l'INPS è l'unico legittimato passivo in punto di prescrizione. A tale riguardo, va dato atto della recente pronuncia della Cassazione civile sez. un., 08/03/2022,
n.7514 che adita in ordine all'individuazione del legittimato passivo nei giudizi in cui viene in discussione l'azione di merito “cd. tardiva recuperatoria” ex art. 24 dlgs 46/99, ha risolto il contrasto giurisprudenziale, con l'affermazione di regole processuali chiare e precise e del tutto condivisibili.
A tale pronuncia il Giudicante presta integrale adesione, trascrivendo, ex art. 118 disp att c.p.c. le parti motivazionali rilevanti.
In particolare, la Cassazione a SU ha statuito che “deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente
è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito"
3 Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento
(Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n.
1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero
- si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995;
Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta." Il principio è enunciato anche da Cass. 20 giugno 2006 n. 14266: "L'accertamento del difetto di
"legitimatio ad causam", eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382 c.p.c., u.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione" (nello stesso senso anche Cass. 4 aprile 2012 n. 5375 e Cass. 8 agosto 2012 n. 14243).
Dalla suddetta sentenza è possibile quindi ricavare la regola che in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio
L'Istituto previdenziale in quanto onerato, ha provato che tutti e tre gli avvisi risultano inoltrati all'indirizzo del ricorrente in Via G D Annunzio 33, 80056 Ercolano (NA) (lo stesso dichiarato in ricorso); che l'avviso di addebito n. 371 2016 00043030 12 000 risulta notificato in data 30.06.2016
a mani del ricevente;
l'avviso di addebito n. 371 2016 00146916 17 000 risulta notificato in data
4 11.12.2016 per compiuta giacenza;
l'avviso di addebito n. 371 2016 00204755 10 000 risulta notificato in data 12.6.2015 per compiuta giacenza.
Il procedimento notificatorio adottato dall'INPS segue le regole del servizio postale ordinario.
La Corte di Cassazione ha già chiarito (Cass. 17598/2010; Cass. 15315/2014;
Cass.14501/2016) che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del
1998, articolo 20 (che ha modificato la L. n. 890 del 1982, articolo 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facolta' di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (cfr. Corte di Cassazione, sez. vi civile – ordinanza n. 15834 del 23 giugno 2017, conf. Ord. 2339/2021).
La Corte suprema, con orientamento sempre più reiterato (cfr. Cassazione sentenza 10 aprile
2015, n. 7217, pronunce nn. 12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016 e da ultimo Cass. 19/1/2017
n.1304), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie. Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario (con ragionamento estensibile anche alla notifica dell'avviso di addebito):
•non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
•l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
•la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. La Cass. n.1091 del 17 gennaio
2013 ha confermato la validità della notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata con ricevuta di ritorno. Non sussiste alcun obbligo ulteriore per Equitalia, secondo la Cassazione in quanto l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla. La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest'ultimo
5 risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. D'altra parte, nessuna norma impone l'indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro,
l'accertamento della relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e chi lo riceve è attestata dall'agente postale. Il documento principe resta la “relata” compilata dall'agente postale al momento del recapito. L'unico adempimento è la sottoscrizione della ricevuta di ritorno e del registro di consegna (cfr. Cass sentenza n. 5898 del 24.03.2015).
Nel caso di due dei tre AVA, in cui la notifica è avvenuta per compiuta giacenza, la comunicazione con raccomandata, deve intendersi perfezionata, in caso di assenza temporanea del destinatario, ove l'avviso di giacenza sia stato lasciato nella cassetta postale di questi, senza dovere attendere il maturare della compiuta giacenza o l'effettivo ritiro del plico da parte del destinatario.
Sul punto chiarisce la giurisprudenza di legittimità che avendo la comunicazione della convocazione
(assembleare) natura di atto unilaterale recettizio, esso, ai sensi dell'art. 1335 c.c., deve intendersi conosciuto ove entri nella sfera di conoscibilità del destinatario e quindi, nel caso di invio a mezzo raccomandata postale, ove pervenga all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. "Pertanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, l'atto, ove comunicato con lettera raccomandata a mezzo posta, non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuto alla data in cui è "rilasciato" il relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, restando irrilevante ai fini del perfezionamento della comunicazione il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso fra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario (Cass. nn. 27526/013,
6527/03)" (così Cass. 16330/16).
All'udienza odierna, successiva alla costituzione dell'INPS, l'opponente non ha preso alcuna specifica posizione in ordine alla prova documentale offerta dall'INPS, come sarebbe stato suo onere, limitandosi a chiedere un rinvio per note difensive, in contrasto con i principi di concentrazione ed oralità del rito del lavoro.
In conseguenza della corretta notifica dei tre avvisi sottostanti l'intimazione di pagamento,
l'opposizione, proposta in chiave esclusivamente recuperatoria, va rigettata siccome tardiva.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuno dei convenuti in € 1.511,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute.
Napoli, 18.03.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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