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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5659 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 9 luglio 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5029 R.G. lavoro e previdenza 2024 TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli (NA), alla via Cervantes n. 55\5, presso lo studio legale dell'avv. Annamaria Abbruzzese, da cui è rapp.to e difeso, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla via Stendhal n. 15, presso lo studio legale degli avv.ti Amedeo e Alessandro Arpaia, da cui è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Piero Mazzola, giusta procura in atti. RESISTENTE OGGETTO: impugnativa trasferimento FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere dipendente della società convenuta sin dal 1.5.2021, con inquadramento 4° livello – Addetto alle pulizie, del CCNL di settore. Deduce che nel mese di ottobre 2022 ha ricevuto ordine verbale di recarsi dal cantiere di assegnazione presso il Museo di Capodimonte ad altro luogo di lavoro nell'ambito dell'appalto con le a carattere temporaneo e provvisorio e senza Controparte_2 assegnazione a un cantiere determinato e fisso. Deduce che, perdurando lo stato di cose suddetto, nel gennaio 2024 ha richiesto la riassegnazione al cantiere di provenienza, negata dalla resistente. Deduce l'illegittimità del trasferimento per motivi di forma, contestando che lo stesso non è stato disposto per iscritto e con indicazione dei motivi a suo fondamento;
nonché per carenza dei presupposti di legge non risultando sussistere le ragioni tecniche e organizzative richieste dall'art. 2103 c.c. Chiede pertanto accertare e dichiarare la illegittimità del trasferimento, con reintegra presso la sede di lavoro di provenienza.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA Si è costituito la società convenuta, resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatto e in diritto. Eccepisce preliminarmente il sopravvenuto difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., tenuto conto che, nelle more del giudizio, era definitivamente cessato l'appalto per il servizio di pulizia presso il Museo di Capodimonte di Napoli con conseguente impossibilità materiale di disporre la reintegra del ricorrente in quel posto di lavoro e non risultando formulate altre e diverse domande, di contenuto risarcitorio. Deduce quindi la infondatezza dei motivi di impugnativa del trasferimento, ritenendo non sussistere la necessità di una forma scritta dello stesso e asserendo la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dalla legge per il mutamento di sede del lavoratore. Deduce inoltre che il ricorrente aveva rifiutato la proposta di assunzione dell'impresa subentrante nell'appalto con ed era pertanto rimasto in forze alla società Controparte_2 deducente, non aderendo alle proposte conciliative a lui sottoposte in corso di causa. Chiede pertanto rigettare il ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Costituito regolarmente il contraddittorio, anche successivamente alla definizione del procedimento cautelare proposto in corso di causa, ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza, viene infine decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento sia pur parzialmente e nei limiti della seguente motivazione. Deve invero ritenersi che dalle risultanze istruttorie non può ritenersi raggiunta la adeguata prova della sussistenza delle ragioni di legge a fondamento del trasferimento del ricorrente dal cantiere presso il Museo di Capodimonte a quello presso Controparte_2 Le allegazioni dedotte dalla società resistente a sostegno della asserita legittimità del trasferimento del ricorrente fanno riferimento alle esigenze di coadiuvare l'addetto al cantiere di nuova assegnazione, signora , per lo svolgimento delle mansioni Persona_1 di pulizia dei esecuzione di interventi periodici di fondo con attrezzature e macchine CP_3 operatrici complesse, nonché per la sostituzione del personale temporaneamente assente per malattia, infortunio e congedo. Tali allegazioni appaiono, tuttavia, del tutto generiche, non risultando specificata la complessiva situazione occupazionale nell'ambito dell'intero appalto di pulizia della resistente con né la impossibilità di procedere a coprire le predette Controparte_2 esigenze con personale già assegnato all'appalto né infine la stabilità e definitività delle esigenze predette, risultando viceversa che l'assegnazione del ricorrente sia stata motivata dall'esigenza di sostituire personale, di volta in volta, assente e quindi senza assegnazione a uno o più uffici postali determinati. Le risultanze probatorie e, in particolare, le dichiarazioni dei testi escussi inducono a ritenere non raggiunta la prova della sussistenza effettiva di ragioni stabili a fondamento del predetto trasferimento – vedi dichiarazioni dei testi. La mancanza di determinazione del posto di lavoro in pianta organica da ritenersi vacante e da coprire con il trasferimento del ricorrente induce a ritenere non ravvisabili le ragioni di legge a sostegno di un trasferimento legittimo. Le scelte della parte datoriale avrebbero dovuto essere maggiormente specificate e provate, tenuto conto che l'attività della resistente, per quanto è emerso in corso di giudizio, è caratterizzata dalla stipula di contratti di appalto soggetti alle vicende di passaggio di cantiere, rispetto ai quali assume rilievo la posizione dei singoli addetti al fine di garantire la continuità occupazione in occasione dei cambi di appalto, con il passaggio diretto alle società subentranti ex art. 4 del CCNL di settore richiamato dalle parti in causa. In tale contesto le esigenze aziendali sottese al trasferimento di un lavoratore dal cantiere di un appalto a quello di un diverso appalto vanno specificate in maniera più rigorosa di quanto avvenuto nel caso in esame, proprio per le verosimili conseguenze del trasferimento e del conseguente mutamento della compagine lavorativa a ciascun appalto di particolare rigore rispetto alle procedure di c.d. passaggio di cantiere in caso di cambio appalto. Il riscontrato difetto dei presupposti di legge per ritenere legittimo il trasferimento induce alla declaratoria di illegittimità dello stesso. Quanto alle conseguenze di tale declaratoria di illegittimità va evidenziato che parte ricorrente ha chiesto nelle conclusioni di cui al ricorso la reintegra nel cantiere di provenienza presso il Museo di Capodimonte ma che, per effetto del cambio di appalto di cui agli atti, la società convenuta non ha più la disponibilità di detto cantiere. Deve pertanto ritenersi materialmente impossibile la reintegra richiesta, con rigetto della pretesa in parte qua. Né appare ammissibile l'esame della pretesa risarcitoria, a prescindere dalla eventuale fondatezza della stessa, formulata da parte ricorrente nel corso del giudizio, dovendosi ritenere che la stessa costituisca una domanda nuova, non proponibile in questo giudizio, stante la specifica contestazione e opposizione della parte convenuta. In conclusione, in accoglimento parziale del ricorso, va dichiarata l'illegittimità del trasferimento del ricorrente presso il cantiere disposto nel mese di Controparte_2 ottobre 2022 dalla resistente. Va rigettata ogni altra pretesa di cui al ricorso introduttivo. La regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio e del procedimento cautelare segue la soccombenza rispettiva e reciproca. Parte ricorrente va pertanto condannata alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese del procedimento cautelare, per come liquidate in dispositivo;
parte resistente va condannata alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio di merito, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del trasferimento del ricorrente presso il cantiere disposto dalla resistente nel mese di ottobre Controparte_2 2022; rigetta ogni altra pretesa;
condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio di merito, che liquida in euro 3.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese del giudizio cautelare in corso di causa, che liquida in euro 1.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge .
Napoli, 09.07.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 9 luglio 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5029 R.G. lavoro e previdenza 2024 TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli (NA), alla via Cervantes n. 55\5, presso lo studio legale dell'avv. Annamaria Abbruzzese, da cui è rapp.to e difeso, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla via Stendhal n. 15, presso lo studio legale degli avv.ti Amedeo e Alessandro Arpaia, da cui è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Piero Mazzola, giusta procura in atti. RESISTENTE OGGETTO: impugnativa trasferimento FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere dipendente della società convenuta sin dal 1.5.2021, con inquadramento 4° livello – Addetto alle pulizie, del CCNL di settore. Deduce che nel mese di ottobre 2022 ha ricevuto ordine verbale di recarsi dal cantiere di assegnazione presso il Museo di Capodimonte ad altro luogo di lavoro nell'ambito dell'appalto con le a carattere temporaneo e provvisorio e senza Controparte_2 assegnazione a un cantiere determinato e fisso. Deduce che, perdurando lo stato di cose suddetto, nel gennaio 2024 ha richiesto la riassegnazione al cantiere di provenienza, negata dalla resistente. Deduce l'illegittimità del trasferimento per motivi di forma, contestando che lo stesso non è stato disposto per iscritto e con indicazione dei motivi a suo fondamento;
nonché per carenza dei presupposti di legge non risultando sussistere le ragioni tecniche e organizzative richieste dall'art. 2103 c.c. Chiede pertanto accertare e dichiarare la illegittimità del trasferimento, con reintegra presso la sede di lavoro di provenienza.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA Si è costituito la società convenuta, resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatto e in diritto. Eccepisce preliminarmente il sopravvenuto difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., tenuto conto che, nelle more del giudizio, era definitivamente cessato l'appalto per il servizio di pulizia presso il Museo di Capodimonte di Napoli con conseguente impossibilità materiale di disporre la reintegra del ricorrente in quel posto di lavoro e non risultando formulate altre e diverse domande, di contenuto risarcitorio. Deduce quindi la infondatezza dei motivi di impugnativa del trasferimento, ritenendo non sussistere la necessità di una forma scritta dello stesso e asserendo la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dalla legge per il mutamento di sede del lavoratore. Deduce inoltre che il ricorrente aveva rifiutato la proposta di assunzione dell'impresa subentrante nell'appalto con ed era pertanto rimasto in forze alla società Controparte_2 deducente, non aderendo alle proposte conciliative a lui sottoposte in corso di causa. Chiede pertanto rigettare il ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Costituito regolarmente il contraddittorio, anche successivamente alla definizione del procedimento cautelare proposto in corso di causa, ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza, viene infine decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento sia pur parzialmente e nei limiti della seguente motivazione. Deve invero ritenersi che dalle risultanze istruttorie non può ritenersi raggiunta la adeguata prova della sussistenza delle ragioni di legge a fondamento del trasferimento del ricorrente dal cantiere presso il Museo di Capodimonte a quello presso Controparte_2 Le allegazioni dedotte dalla società resistente a sostegno della asserita legittimità del trasferimento del ricorrente fanno riferimento alle esigenze di coadiuvare l'addetto al cantiere di nuova assegnazione, signora , per lo svolgimento delle mansioni Persona_1 di pulizia dei esecuzione di interventi periodici di fondo con attrezzature e macchine CP_3 operatrici complesse, nonché per la sostituzione del personale temporaneamente assente per malattia, infortunio e congedo. Tali allegazioni appaiono, tuttavia, del tutto generiche, non risultando specificata la complessiva situazione occupazionale nell'ambito dell'intero appalto di pulizia della resistente con né la impossibilità di procedere a coprire le predette Controparte_2 esigenze con personale già assegnato all'appalto né infine la stabilità e definitività delle esigenze predette, risultando viceversa che l'assegnazione del ricorrente sia stata motivata dall'esigenza di sostituire personale, di volta in volta, assente e quindi senza assegnazione a uno o più uffici postali determinati. Le risultanze probatorie e, in particolare, le dichiarazioni dei testi escussi inducono a ritenere non raggiunta la prova della sussistenza effettiva di ragioni stabili a fondamento del predetto trasferimento – vedi dichiarazioni dei testi. La mancanza di determinazione del posto di lavoro in pianta organica da ritenersi vacante e da coprire con il trasferimento del ricorrente induce a ritenere non ravvisabili le ragioni di legge a sostegno di un trasferimento legittimo. Le scelte della parte datoriale avrebbero dovuto essere maggiormente specificate e provate, tenuto conto che l'attività della resistente, per quanto è emerso in corso di giudizio, è caratterizzata dalla stipula di contratti di appalto soggetti alle vicende di passaggio di cantiere, rispetto ai quali assume rilievo la posizione dei singoli addetti al fine di garantire la continuità occupazione in occasione dei cambi di appalto, con il passaggio diretto alle società subentranti ex art. 4 del CCNL di settore richiamato dalle parti in causa. In tale contesto le esigenze aziendali sottese al trasferimento di un lavoratore dal cantiere di un appalto a quello di un diverso appalto vanno specificate in maniera più rigorosa di quanto avvenuto nel caso in esame, proprio per le verosimili conseguenze del trasferimento e del conseguente mutamento della compagine lavorativa a ciascun appalto di particolare rigore rispetto alle procedure di c.d. passaggio di cantiere in caso di cambio appalto. Il riscontrato difetto dei presupposti di legge per ritenere legittimo il trasferimento induce alla declaratoria di illegittimità dello stesso. Quanto alle conseguenze di tale declaratoria di illegittimità va evidenziato che parte ricorrente ha chiesto nelle conclusioni di cui al ricorso la reintegra nel cantiere di provenienza presso il Museo di Capodimonte ma che, per effetto del cambio di appalto di cui agli atti, la società convenuta non ha più la disponibilità di detto cantiere. Deve pertanto ritenersi materialmente impossibile la reintegra richiesta, con rigetto della pretesa in parte qua. Né appare ammissibile l'esame della pretesa risarcitoria, a prescindere dalla eventuale fondatezza della stessa, formulata da parte ricorrente nel corso del giudizio, dovendosi ritenere che la stessa costituisca una domanda nuova, non proponibile in questo giudizio, stante la specifica contestazione e opposizione della parte convenuta. In conclusione, in accoglimento parziale del ricorso, va dichiarata l'illegittimità del trasferimento del ricorrente presso il cantiere disposto nel mese di Controparte_2 ottobre 2022 dalla resistente. Va rigettata ogni altra pretesa di cui al ricorso introduttivo. La regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio e del procedimento cautelare segue la soccombenza rispettiva e reciproca. Parte ricorrente va pertanto condannata alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese del procedimento cautelare, per come liquidate in dispositivo;
parte resistente va condannata alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio di merito, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del trasferimento del ricorrente presso il cantiere disposto dalla resistente nel mese di ottobre Controparte_2 2022; rigetta ogni altra pretesa;
condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio di merito, che liquida in euro 3.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese del giudizio cautelare in corso di causa, che liquida in euro 1.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge .
Napoli, 09.07.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo