Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2006, n. 17587
CASS
Sentenza 3 agosto 2006

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All'omessa produzione della copia autentica deve essere equiparata la produzione di copia non integrale della sentenza impugnata che non consenta alla Corte di Cassazione di esaminare le ragioni poste dal giudice di appello a base della pronuncia impugnata, conseguendone l'improcedibilità del ricorso per cassazione (nella specie, i ricorrenti avevano depositato copia autentica della sentenza impugnata mancante di una pagina nella quale la corte territoriale sviluppava la motivazione in diritto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2006, n. 17587
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17587
    Data del deposito : 3 agosto 2006

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