Sentenza 3 agosto 2006
Massime • 1
All'omessa produzione della copia autentica deve essere equiparata la produzione di copia non integrale della sentenza impugnata che non consenta alla Corte di Cassazione di esaminare le ragioni poste dal giudice di appello a base della pronuncia impugnata, conseguendone l'improcedibilità del ricorso per cassazione (nella specie, i ricorrenti avevano depositato copia autentica della sentenza impugnata mancante di una pagina nella quale la corte territoriale sviluppava la motivazione in diritto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2006, n. 17587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17587 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. CUOCO IE - Consigliere -
Dott. DI NUBILA CE - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE ZO, AL IU, IL OL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARCO AURELIO 20, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO PAOLO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato CONSOLO IU, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 88/03 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, depositata il 08/03/03 - R.G.N. 344/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 24/05/06 dal Consigliere Dott. D'AGOSTINO Giancarlo;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE, che ha concluso che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari l'improcedibilità del ricorso con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 373 del 1999, rigettava la domanda di AN IE ed altri undici litisconsorzi, tutti dipendenti di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., diretta da ottenere la condanna della società al pagamento del premio di produttività per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 1988. L'appello proposto dai lavoratori veniva respinto dalla Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza n. 88 del 2003. Per la Cassazione di quest'ultima sentenza NE CE, MA US e IL LO hanno proposto ricorso sostenuto da tre motivi, lamentando violazione degli art. 1362 c.c., e segg. nell'interpretazione dell'art. 27 del C.C.N.L. 1987/1989 e dell'accordo collettivo 31.1.1989, nonché violazione dell'art. 1193 c.c. e vizi di motivazione.
La s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile e la causa può essere trattata e decisa in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.. I ricorrenti hanno depositato una copia autentica della sentenza impugnata mancante di una pagina, nella quale la Corte territoriale sviluppava la motivazione in diritto.
Dal provvedimento così mutilato questa Corte non è in condizione di ricostruire l'iter argomentativo seguito dal giudice di appello a sostegno della decisione. La produzione di copia autentica della sentenza impugnata è richiesta a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n.
2. Alla omessa produzione della copia autentica deve essere equiparata la produzione di copia non integrale della sentenza che non consenta alla Corte di esaminare le ragioni poste dal giudice di appello a base della pronuncia impugnata. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in favore della società intimata delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 10,00 per esborsi ed in Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2006