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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12741 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZIONE LAVORO-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°11045\2025 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv.to D. Tomassetti, M. Parte_1
GU, C. IV e I. De CO in virtù di procura in atti
Ricorrente
E
in persona del p.t. rapp.to e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato
Convenuto
Oggetto: compenso per lo svolgimento di funzioni in sede vacante
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.3.2025 esponendo Parte_1 che era dipendente del quale dirigente di Controparte_1 ruolo dal 2003, che nel 2017 era stata promossa al ruolo di vicedirettore del reparto II di segredifesa, che nel 2018 e nel 2022 si era reso vacante l'incarico dirigenziale di livello generale I fascia di direttore del medesimo reparto, che nei periodi di vacanza la ricorrente aveva svolto le funzioni di I fascia per 30 mesi complessivi dall'1.11.2018 al 3.7.2019 e dall'1.4.2022 al 26.1.2024, che per l'espletamento di tale incarico nulla le era stato corrisposto, che la ricorrente aveva continuato a svolgere le mansioni relative al proprio incarico, che sussiste il diritto della ricorrente alla remunerazione dell'incarico in sostituzione svolto nel periodo di vacanza ai sensi degli artt.6 co. 1 d.m. 16.1.2013 e 61 ccnl, che in subordine la ricorrente ha diritto ad un equo indennizzo ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c., ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento della somma di CP_1
E.114.696,80 maturata a titolo di compenso per lo svolgimento delle funzioni di direttore del reparto nei periodo di vacanza e, in subordine, di equo indennizzo, con vittoria di spese.
Si è costituito il eccependo che il credito Controparte_1 era in parte prescritto, che per effetto dell'art. 24 co.3
d.lgs.n.165\2001 vige il principio di onnicomprensività della retribuzione per effetto del quale la retribuzione remunera tutti gli incarichi attribuiti al dirigente, che non è applicabile la disposizione contrattuale richiamata in ricorso nella quale è fatto riferimento ai dirigenti del medesimo livello rispetto al dirigente sostituito ovvero cessato, che il richiamo all'azione di arricchimento senza causa è inammissibile, ha chiesto il rigetto delle domanda, vinte le spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate negli atti introduttivi.
La domanda principale dev'essere respinta.
Va, anzitutto, rilevato che la fattispecie relativa alla sostituzione del direttore di reparto è disciplinata dall'art. 6 co.1 dm 16.1.2013 per effetto del quale: “Il II Reparto è retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Controparte_1
, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma
[...]
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il direttore del reparto è coadiuvato da un vice direttore, dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del che lo sostituisce in caso di assenza o Controparte_1 impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica.”. La disposizione richiamata disciplina unitariamente le ipotesi di sostituzione in caso di assenza del direttore ovvero di vacanza del relativo incarico indicando nel vice direttore il sostituto del direttore assente ovvero cessato senza prevedere alcun compenso aggiuntivo e ciò in conformità al principio di omnicomprensività della retribuzione del dirigente sancito dall'art.24 co.3 d.lgs. n.165\2001 che prevede: “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”.
In proposito è ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte nel senso di affermare “la retribuzione dei dirigenti è unicamente quella prevista dai contratti collettivi per le aree dirigenziali,
a tenore dell'articolo 24 del d.lgs. n. 165/2001 ed, in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, dell'articolo 24 d.lgs. n.
29/1993; il comma 3 dell'articolo 24 d.lgs. n. 165/2001 – al pari del comma 3 dell'articolo 24 d.lgs. n. 29/1993, nel testo sostituito dall'articolo 16 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 – ha fissato il principio di onnicomprensività di tale retribuzione, statuendo che il trattamento economico determinato dai contratti collettivi remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti nonché «qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa» (v., da ultimo, Cass. n. 7673/2022); ciò in quanto non è possibile estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale: l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 cod. civ., sancita dall'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, era già stata affermata dall'art. 19 del d.lgs. n. 29/1993, come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 80/1998, e discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato;
per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale l'art. 52 del d. lgs. n.
165/2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II stesso decreto”. (ex plurimis Cass. sez. lav. sent.n.22047\2022).
Né l'asserito credito può ritenersi fondato sull'art.26 ccnl di settore che, nel prevedere un'integrazione del trattamento economico del dirigente al quale è affidata la reggenza dell'ufficio in ipotesi di vacanza dell'incarico ovvero di sostituzione del titolare assente, espressamente condiziona tale diritto all'affidamento della reggenza “ ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico ad interim.”.
Nel caso in esame la ricorrente, in quanto dirigente di II livello, essendo stata chiamata alla reggenza dell'incarico dirigenziale di
I livello vacante non ha maturato il diritto al trattamento integrativo contrattualmente previsto, si ribadisce, per i soli dirigenti del medesimo livello nominati sostituti ovvero reggenti.
L'inequivocabile tenore letterale della disposizione in commento non lascia margini per un'interpretazione estensiva pure asserita dalla ricorrente.
Da ultimo va dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna ex art.2041 cod. civ. non sussistendo il requisito di sussidiarietà tipica della relativa azione. Ed invero, il rimedio in oggetto è proponibile allorquando non sussiste altro titolo azionabile dal colui il quale abbia subìto una perdita patrimoniale a vantaggio di altro soggetto;
nel caso di specie, il dipendente che nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico abbia reso prestazioni eventualmente non compensate può esercitare unicamente le azioni che trovano titolo nei contratti individuale e collettivo che disciplinano il rapporto stesso con conseguente inammissibilità dell'azione, avente carattere meramente residuale, di indebito arricchimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta la domanda principale e dichiara l'inammissibilità della domanda subordinata;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.5200,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 11.12.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZIONE LAVORO-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°11045\2025 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv.to D. Tomassetti, M. Parte_1
GU, C. IV e I. De CO in virtù di procura in atti
Ricorrente
E
in persona del p.t. rapp.to e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato
Convenuto
Oggetto: compenso per lo svolgimento di funzioni in sede vacante
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.3.2025 esponendo Parte_1 che era dipendente del quale dirigente di Controparte_1 ruolo dal 2003, che nel 2017 era stata promossa al ruolo di vicedirettore del reparto II di segredifesa, che nel 2018 e nel 2022 si era reso vacante l'incarico dirigenziale di livello generale I fascia di direttore del medesimo reparto, che nei periodi di vacanza la ricorrente aveva svolto le funzioni di I fascia per 30 mesi complessivi dall'1.11.2018 al 3.7.2019 e dall'1.4.2022 al 26.1.2024, che per l'espletamento di tale incarico nulla le era stato corrisposto, che la ricorrente aveva continuato a svolgere le mansioni relative al proprio incarico, che sussiste il diritto della ricorrente alla remunerazione dell'incarico in sostituzione svolto nel periodo di vacanza ai sensi degli artt.6 co. 1 d.m. 16.1.2013 e 61 ccnl, che in subordine la ricorrente ha diritto ad un equo indennizzo ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c., ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento della somma di CP_1
E.114.696,80 maturata a titolo di compenso per lo svolgimento delle funzioni di direttore del reparto nei periodo di vacanza e, in subordine, di equo indennizzo, con vittoria di spese.
Si è costituito il eccependo che il credito Controparte_1 era in parte prescritto, che per effetto dell'art. 24 co.3
d.lgs.n.165\2001 vige il principio di onnicomprensività della retribuzione per effetto del quale la retribuzione remunera tutti gli incarichi attribuiti al dirigente, che non è applicabile la disposizione contrattuale richiamata in ricorso nella quale è fatto riferimento ai dirigenti del medesimo livello rispetto al dirigente sostituito ovvero cessato, che il richiamo all'azione di arricchimento senza causa è inammissibile, ha chiesto il rigetto delle domanda, vinte le spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate negli atti introduttivi.
La domanda principale dev'essere respinta.
Va, anzitutto, rilevato che la fattispecie relativa alla sostituzione del direttore di reparto è disciplinata dall'art. 6 co.1 dm 16.1.2013 per effetto del quale: “Il II Reparto è retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Controparte_1
, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma
[...]
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il direttore del reparto è coadiuvato da un vice direttore, dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del che lo sostituisce in caso di assenza o Controparte_1 impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica.”. La disposizione richiamata disciplina unitariamente le ipotesi di sostituzione in caso di assenza del direttore ovvero di vacanza del relativo incarico indicando nel vice direttore il sostituto del direttore assente ovvero cessato senza prevedere alcun compenso aggiuntivo e ciò in conformità al principio di omnicomprensività della retribuzione del dirigente sancito dall'art.24 co.3 d.lgs. n.165\2001 che prevede: “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”.
In proposito è ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte nel senso di affermare “la retribuzione dei dirigenti è unicamente quella prevista dai contratti collettivi per le aree dirigenziali,
a tenore dell'articolo 24 del d.lgs. n. 165/2001 ed, in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, dell'articolo 24 d.lgs. n.
29/1993; il comma 3 dell'articolo 24 d.lgs. n. 165/2001 – al pari del comma 3 dell'articolo 24 d.lgs. n. 29/1993, nel testo sostituito dall'articolo 16 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 – ha fissato il principio di onnicomprensività di tale retribuzione, statuendo che il trattamento economico determinato dai contratti collettivi remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti nonché «qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa» (v., da ultimo, Cass. n. 7673/2022); ciò in quanto non è possibile estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale: l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 cod. civ., sancita dall'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, era già stata affermata dall'art. 19 del d.lgs. n. 29/1993, come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 80/1998, e discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato;
per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale l'art. 52 del d. lgs. n.
165/2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II stesso decreto”. (ex plurimis Cass. sez. lav. sent.n.22047\2022).
Né l'asserito credito può ritenersi fondato sull'art.26 ccnl di settore che, nel prevedere un'integrazione del trattamento economico del dirigente al quale è affidata la reggenza dell'ufficio in ipotesi di vacanza dell'incarico ovvero di sostituzione del titolare assente, espressamente condiziona tale diritto all'affidamento della reggenza “ ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico ad interim.”.
Nel caso in esame la ricorrente, in quanto dirigente di II livello, essendo stata chiamata alla reggenza dell'incarico dirigenziale di
I livello vacante non ha maturato il diritto al trattamento integrativo contrattualmente previsto, si ribadisce, per i soli dirigenti del medesimo livello nominati sostituti ovvero reggenti.
L'inequivocabile tenore letterale della disposizione in commento non lascia margini per un'interpretazione estensiva pure asserita dalla ricorrente.
Da ultimo va dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna ex art.2041 cod. civ. non sussistendo il requisito di sussidiarietà tipica della relativa azione. Ed invero, il rimedio in oggetto è proponibile allorquando non sussiste altro titolo azionabile dal colui il quale abbia subìto una perdita patrimoniale a vantaggio di altro soggetto;
nel caso di specie, il dipendente che nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico abbia reso prestazioni eventualmente non compensate può esercitare unicamente le azioni che trovano titolo nei contratti individuale e collettivo che disciplinano il rapporto stesso con conseguente inammissibilità dell'azione, avente carattere meramente residuale, di indebito arricchimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta la domanda principale e dichiara l'inammissibilità della domanda subordinata;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.5200,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 11.12.2025 Il Giudice