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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 3531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3531 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 14462 dell'anno 2022 , vertente
TRA
, con l'Avv.to BRUSCHI FLAVIA per procura in atti Parte_1
Ricorrente
E
, in p. del l.r.p.t, con l'Avv.to COSENTINO VALERIA per procura CP_1
in atti
Resistente
OGGETTO: accertamento mansioni superiori e condanna al pagamento di differenze retributive
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6 maggio 2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato, sulla premessa di essere stato assunto alle dipendenze della società convenuta l ' 8 marzo 2004 ( doc. 1 fascicolo di parte ricorrente) con inquadramento nel livello D, operaio specializzato addetto alla manutenzione dei rotabili, CCNL applicato, di aver ricevuto in data 1 marzo 2026 inquadramento nel superiore livello contrattuale B3,
Tecnico specializzato, profilo Capo tecnico Rotabile ( verbale conciliazione sindacale del
22 marzo 2026- doc. 1 bis) e dal marzo 2020 di aver ricevuto inquadramento nel 2° livello del profilo professionale B, di aver svolto dal 1 marzo 2016 ulteriori mansioni di
1 ; stesura di Capitolati Tecnici per lo svolgimento dei servizi di manutenzione sui rotabili in asset alla Divisione Passeggeri Regionale – Direzione Regionale Lazio;
stesura del
Verbale di inizio lavori dei diversi contratti d'appalto cui veniva adibito, assistenza ai i c.d. “riammissori dei convogli” dell'impresa appaltatrice nella redazione delle schede rotabili e dei collaudi dei materiali, in esecuzione dei diversi contratti d'appalto, prima che i convogli fossero rimessi in servizio, esecuzione di controlli sui ricambi sostituiti dall'impresa appaltatrice con compilazione del campo “materiali sostituiti” all'interno delle schede riferite ai rotabili soggetti a collaudo ed effettuazione di conteggi, di esser stato inoltre nominato dal superiore Ing. dal 1 gennaio 2017 “ preposto Persona_1
alla Sicurezza ex D.Legs. 81/2008, di aver sostituito nei mesi di agosto, ottobre e novembre 2019 il Capo Area Mezzi trainanti Sig. per un totale di 20 Parte_2
giorni, di cui 10 giorni nel mese di agosto 2019; 5, giorni nel mese di ottobre 2019 e 5 giorni nel mese di novembre 2019, ciò premesso, il ricorrente ha chiesto al Tribunale sez. Lavoro di : “Accertare e dichiarare che la parte ricorrente ha diritto, in relazione alle mansioni superiori al livello rivestito di fatto svolte, quantomeno, dal marzo 2016 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, all'inquadramento nel livello professionale “A” –
Direttivi, figura professionale “Esperto/Impiegato Direttivo”, ai sensi dell'art. 26 del
CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie;
b) Condannare per l'effetto la
Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme tutte dovute a titolo di differenze retributive maturate nel periodo non prescritto dal 01.09.2016 al settembre 2021, salve le successive, maturate e maturande pari ad €
18.500,33, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
c) Condannare
a adeguare i versamenti contributivi previdenziali agli enti preposti in Controparte_1
relazione al superiore inquadramento riconosciuto;
d) Condannare altresì la convenuta a risarcire il maggior danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate”
Ha dedotto al riguardo che, la declaratoria del profilo Tecnici specializzati, contenuta nell'art. 26 CCNL applicato per i lavoratori inquadrati nel livello professionale B -Tecnici specializzati, prevede : “Appartengono a questo livello i lavoratori che espletano, con maggiore autonomia operativa e discrezionalità nell'ambito delle procedure ed
2 istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza, di professionalità e di competenze tecniche, specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore...
Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore” e che, invece, per gli ampi margini di autonomia e discrezionalità insiti nei compiti svolti e per l'assenza di figura professionale di impiegato direttivo nel settore ove lavorava “ Mezzi “, a differenza di quanto Parte_3
previsto dal datore di lavoro per la 2° aerea di “ , aveva Parte_4
diritto ad essere inquadrato nel profilo A Impiegati Direttivi livello, avendo svolto mansioni pertinenti a detto profilo. Ha richiamato la declaratoria della categoria rivendicata che così stabilisce : “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di più elevata professionalità, competenze, esperienze e formazione specialistica rispetto al livello inferiore, oltre che delle abilitazioni/patenti prescritte, espletano con discrezionalità e facoltà d'iniziativa, nei diversi settori aziendali, attività per l'attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifiche competenze e conoscenze professionali specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, anche attraverso il coordinamento, l'istruzione professionale e la gestione di altro personale e/o di risorse affidate di livello pari o inferiore;
Esperto/Impiegato Direttivo;
Lavoratori amministrativi e tecnici che con specifica preparazione e/o competenza professionale acquisita rispetto al sistema di conoscenze richiesto nell'ambiente organizzativo di appartenenza, sono adibiti ad attività specialistiche, anche di protezione aziendale, con funzioni gestionali e/o direttive» ed offerto a sostegno le produzioni documentali allegate al fascicolo di parte ( da 1 a 20).
3 Parte ricorrente ha rassegnato, pertanto, le conclusioni sopra trascritte.
Si è tempestivamente costituita la resistente che ha contestato l'avversa prospettazione in fatto e diritto e chiesto il rigetto delle domande. Ha eccepito, in particolare, che il ricorrente, fin dalla data di assunzione, era stato assegnato all'Impianto Manutenzione
Corrente di Roma Smistamento della Divisione Passeggeri Regionale, prima dei mezzi leggeri e, dal 01 novembre 2008 dei mezzi pesanti (doc. n.
1 -foglio matricolare) e che, come tecnico aveva provveduto ad effettuare riparazioni sui rotabili, sulle parti pneumatiche ed elettriche, l'Officina Veicoli, all'interno del reparto Gestione
Manutenzione Mezzi Pesanti, con Capo Tecnico il sig. (doc. n. 2 – CP_2
organigramma febbraio 2015). In relazione all'attività lavorativa svolta dopo il febbraio
2016 e fino al maggio 2018, parte resistente ha eccepito che lo stesso era stato posto a capo di una squadra costituita da 4/6 tecnici per la gestione operativa e senza margini di iniziativa, dei contratti di appalto per la climatizzazione dei mezzi rotabili e con supporto saltuario al quadro di responsabile, mentre dal maggio 2018 non si CP_1
era più occupato dei contratti di appalto, ricoprendo il ruolo di Capo Tecnico impianto.
(docc. nn. 3 e 4 – organigramma 2018 e 2022). Parte resistente ha altresì replicato che, nel settore Manutenzione Corrente di Roma, esclusivamente il reparto Mezzi leggeri era stato dotato da luglio 2018 di una figura intermedia con inquadramento nel profilo A ( rivendicata dal ricorrente nel presente giudizio ) e cioè il sig. e che tale scelta CP_3
era giustificata dalla necessità di una figura intermedia per i diversi mezzi da mantenere assegnati al settore ( doc. da 2 a 4 fascicolo di parte ), in continua interlocuzione con il
Capo Area ed i Capi Tecnici.
Parte resistente ha inoltre contestato lo svolgimento di compiti di iniziativa da parte del ricorrente da inquadrare nel superiore livello rivendicato, in relazione alla gestione dei contratti di appalto conclusi con società esterne, atteso che era stato altro soggetto e cioè il Dott. inquadrato come Quadro, quale Responsabile dell'Impianto Persona_2
manutenzione a definire e comunicare all'impresa appaltatrice, il programma delle attività di manutenzione correttiva degli impianti di climatizzazione da effettuarsi sui mezzi (doc. n.
5 - nota del 22 gennaio 2016 a firma del Responsabile dell'
[...]
ed ha altresì precisato, quanto all'Accordo Quadro richiamato Parte_5
4 da parte ricorrente n.3031del 27 aprile 2015, che sempre a livello locale, il Dott. CP_4
era stato il responsabile per la gestione operativa del contratto relativo ai guasti
[...] dell'impianto di climatizzazione.
Parte resistente ha altresì evidenziato che, in relazione a tali contratti di appalto per il periodo dal 2015 al marzo 2016, nulla poteva preteso dal ricorrente, attesa la conclusione della conciliazione sindacale ( doc. 1 bis fascicolo parte ricorrente del 22 marzo 2016).
In relazione al periodo successivo al marzo 2016, parte resistente ha inoltre precisato che il ricorrente da aprile 2020 a ottobre 2022 era stato assente e che, al suo rientro, aveva usufruito di formazione per acquisire le competenze necessarie allo svolgimento dell'attività tecnica in conformità al livello di inquadramento nel livello B2. Ha inoltre precisato che da dicembre 2021 si era occupato della stesura dei capitolati tecnici per lo svolgimento dei servizi di manutenzione sui rotabili in uso alla Divisione Passeggeri
Regionale-Direzione Regionale Lazio, senza tuttavia l'impiego di margini di significativa discrezionalità, iniziativa ed originalità, tenuto conto che, la stesura degli stessi era avvenuta mediante la compilazione di modelli già prestabiliti, cui era seguita la verifica dei dati inseriti e la loro valutazione ad opera dell' Ing. , allora Persona_1
Responsabile Manutenzione e Pulizie D.R. Lazio ovvero del dott. Persona_2 CP_5
Responsabile dell'Impianto Manutenzione Corrente di Roma Smistamento,
[...]
dopo opportuna verifica da parte del quadro di riferimento (5 bis- Frontespizio Capitolato
Tecnico Organizzativo per il servizio di manutenzione preventiva e correttiva invernale degli impianti di condizionamento/riscaldamento sui rotabili tipo NCDP in asset alla
Divisione Passeggeri Regionale – Direzione Regionale Lazio). In relazione ai dedotti compiti di gestione dell'appalto, parte resistente ha inoltre contestato lo svolgimento dei prospettati ex adverso margini di iniziativa, tenuto conto che il ricorrente, si era limitato a prendere atto di quanto contenuto nei contratti stessi, a compilare le schede nel campo
“materiali sostituiti” all'interno delle schede riferite ai rotabili soggetti a collaudo, indicando la categoria del materiale, secondo le competenze tecniche di elevato livello proprie del profilo assegnato. Ha altresì precisato che tutti i Capi tecnici, quale era il ricorrente svolgono anche il ruolo di Preposto alla Sicurezza, ex art. 19 D.Legs. 81/08 perché pertinente alle competenze e responsabilità proprie del livello di inquadramento,
5 di gestione e coordinamento dei tecnici addetti alla squadra di manutenzione. Ha pertanto concluso parte resistente ( pag. 12 memoria ) evidenziando che dal raffronto tra i compiti dedotti come svolti dal ricorrente e la declaratoria propria della categoria rivendicata,
l'inquadramento assegnato doveva ritenersi corretto, difettando in capo al ricorrente, il quid pluris indicato nella declaratoria del Livello impiegato direttivo, costituita da : “ più elevata professionalità rispetto al livello inferiore, grado di discrezionalità e facoltà di iniziativa, alto grado di conoscenze specialistiche di gestione e direzione”, essendo propria del livello assegnato di Capo tecnico Rotabili lo svolgimento di “ attività tecnico/operative/organizzative/gestionali e contabili finalizzate alla .. manutenzione di rotabili ed apparecchiature negli impianti e nelle officine”.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con la raccolta di deposizioni testimoniali e con le produzioni documentali in atti. All'esito del deposito di note conclusive e di note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza di discussione, la causa è stata decisa col deposito di sentenza in via telematica.
Si premette che, in assenza di deduzioni svolte dal ricorrente sul contenuto della conciliazione sindacale conclusa il 22 marzo 2016 con rinuncia ad ogni altra pretesa per il periodo pregresso a fronte del nuovo inquadramento ricevuto, il periodo anteriore a detta data non può formare oggetto di valutazioni, alla luce dei documenti prodotti ( da 1
a 5).
Per il periodo successivo, si osserva che, in ragione del contenuto delle declaratorie prodotte in atti, delle produzioni documentali e delle raccolte prove testimoniali, non può ritenersi assolto adeguatamente l'onere di allegazione e prova da parte del ricorrente del superiore profilo professionale rivendicato. Ed invero, quanto all'elemento soggettivo, dal raffronto delle declaratorie contenute nel CCNL applicato, non risulta chiarito da parte ricorrente il più elevato grado di professionalità posseduto dal ricorrente per “ competenze, esperienze e formazione professionale specialistica rispetto alla al livello inferiore” pròprio del livello rivendicato, perché non svolte allegazioni sul punto in ricorso.
6 In relazione al contenuto delle mansioni svolte con “discrezionalità e poteri di iniziativa” secondo la declaratoria prevista per il superiore inquadramento, si osserva che del pari sia in ricorso che nelle note conclusive non sono stati offerti chiarimenti sul contenuto concreto di tale potere di iniziativa, propria del livello rivendicato, essendo al contempo stato ammesso nelle note conclusive che le attività di capo tecnico svolte dal ricorrente e proprie del livello di inquadramento assegnato per declaratoria del livello assegnato, sono state oggetto di verifica dei superiori e cioè dei capi reparto, inquadrati come quadri Ing.
e Ing. a loro volta alle dirette dipendenze dell'Ing. capo Persona_3 Per_4 Per_2
impianto e quadro apicale, a riporto diretto del Dirigente Ing. , responsabile della Per_1
manutenzione dei treni regionali del Lazio,
Le raccolte prove testimoniali hanno inoltre danno conto di attività svolta dal ricorrente non indicativa di poteri di iniziativa, perché svolti i compiti o nell'ambito di ordini di lavorazione giornalieri ricevuti ( si veda al riguardo la testimonianza resa dal teste all'udienza del 27 settembre 2023 e testimonianza resa dal teste Tes_1 Persona_3
all'udienza del 11 ottobre 2024 , ) o con compilazione di schede tecniche standard sui giorni di inizio e fine lavori, secondo i termini di esecuzione lavori già definiti nei capitolati di appalto e della penale quantificata in relazione ai giorni di ritardo, dagli uffici amministrativi ( v. dichiarazioni rese dal teste sui doc. 7, 8 e 9 fascicolo di parte Per_3
ricorrente)
Del pari poco significativa è, a parere della scrivente, la riportata attività del ricorrente di verifica del collaudo dei lavori di climatizzazione perché lo stesso teste indotto Tes_1
dal ricorrente e suo sottoposto, ha riferito che “ di regola il collaudo lo facevamo noi come tecnici” e che solo saltuariamente i verbali di collaudi venivano sottoscritti dal ricorrente”.
Si osserva inoltre che per i compiti indicati come svolti dal ricorrente di firma dei verbali di prestito dei beni, quando cioè la ditta esecutrice dei lavori di riparazione non aveva la disponibilità del pezzo da riparare e lo stesso era prestato da CP_1
momentaneamente, l'attività svolta è stata riferita dal teste come ordinaria per tutti Per_2
i capi tecnici.
7 In relazione inoltre all'attività svolta dal ricorrente tra il 2018 e 2019 per la cd squadra rialzo con assegnazione dei turni, documentata dalle produzioni offerte sub. doc. 16 e
17, si osserva che gli stessi non sono dirimenti nel senso preteso da parte ricorrente perchè riferiti a specifiche e predeterminate giornate di lavoro svolto dal ricorrente e che non dimostrano la continuità delle mansioni superiori svolte, ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché la loro esclusività. Ed invero, il doc. 16 dà conto per il periodo dal 17 agosto
2019 ed il 16 novembre 2019 di assegnazione da parte del ricorrente in via autonoma alla gestione della squadra degli operai coordinati pari a 5 / 6 persone, per complessivi 8 giorni;
il secondo, perché pertinente al pagamento di maggior importo per le svolte funzioni temporanee superiori in sostituzione del dipendente , come si legge Per_5
chiaramente nel doc. 17 per 10 giorni ad agosto 2019 e 7 giorni a novembre 2019.
Né è dirimente la riportata dal teste preposizione del ricorrente dal 2017 ai Tes_1
compiti di “ preposto alla sicurezza” perché sempre detto teste ha riferito che tutti i capi tecnici impianto quale è il ricorrente hanno stessi compiti, così come i capi reparto, inquadrati invece quest'ultimi come quadri e sul punto sono mancate da parte del ricorrente specifiche deduzioni da cui desumere che per le responsabilità assegnate al ricorrente sulla sicurezza, nell'ambito di concreti compiti svolti sulla sicurezza,
l'inquadramento non sia adeguato.
Alla soccombenza del ricorrente dovrebbe seguire la sua condanna alle spese di lite;
tuttavia, in ragione della richiesta di compensazione delle stesse formulata nelle note conclusive di parte ricorrente e della oggettiva difficoltà di interpretazione delle declaratorie in atti alla luce dei compiti tecnici svolti dal ricorrente, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensarle per la metà, restando il residuo a carico di parte ricorrente. Liquidazione in dispositivo, in relazione al valore dichiarato della controversia,( fino a 26.000 euro), alla natura del giudizio e all'attività processuale svolta, comprensiva di espletamento di istruttoria orale, in applicazione del D.M. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpp, definitivamente pronunciando sulle domande proposea dal ricorrente
8 in epigrafe con ricorso depositato il 6 maggio 2022, ogni atra istanza deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1. - Respinge le domande;
2. - Dichiara compensate per la metà le spese di lite tra e le parti e condanna parte ricorrente a rifondere alla parte resistente la residua metà, residua parte che liquida in complessivi euro 2.661,15 oltre
15% per spese generali, rimborso C.U. versato, iva e cpa.
Roma il 24 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 14462 dell'anno 2022 , vertente
TRA
, con l'Avv.to BRUSCHI FLAVIA per procura in atti Parte_1
Ricorrente
E
, in p. del l.r.p.t, con l'Avv.to COSENTINO VALERIA per procura CP_1
in atti
Resistente
OGGETTO: accertamento mansioni superiori e condanna al pagamento di differenze retributive
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6 maggio 2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato, sulla premessa di essere stato assunto alle dipendenze della società convenuta l ' 8 marzo 2004 ( doc. 1 fascicolo di parte ricorrente) con inquadramento nel livello D, operaio specializzato addetto alla manutenzione dei rotabili, CCNL applicato, di aver ricevuto in data 1 marzo 2026 inquadramento nel superiore livello contrattuale B3,
Tecnico specializzato, profilo Capo tecnico Rotabile ( verbale conciliazione sindacale del
22 marzo 2026- doc. 1 bis) e dal marzo 2020 di aver ricevuto inquadramento nel 2° livello del profilo professionale B, di aver svolto dal 1 marzo 2016 ulteriori mansioni di
1 ; stesura di Capitolati Tecnici per lo svolgimento dei servizi di manutenzione sui rotabili in asset alla Divisione Passeggeri Regionale – Direzione Regionale Lazio;
stesura del
Verbale di inizio lavori dei diversi contratti d'appalto cui veniva adibito, assistenza ai i c.d. “riammissori dei convogli” dell'impresa appaltatrice nella redazione delle schede rotabili e dei collaudi dei materiali, in esecuzione dei diversi contratti d'appalto, prima che i convogli fossero rimessi in servizio, esecuzione di controlli sui ricambi sostituiti dall'impresa appaltatrice con compilazione del campo “materiali sostituiti” all'interno delle schede riferite ai rotabili soggetti a collaudo ed effettuazione di conteggi, di esser stato inoltre nominato dal superiore Ing. dal 1 gennaio 2017 “ preposto Persona_1
alla Sicurezza ex D.Legs. 81/2008, di aver sostituito nei mesi di agosto, ottobre e novembre 2019 il Capo Area Mezzi trainanti Sig. per un totale di 20 Parte_2
giorni, di cui 10 giorni nel mese di agosto 2019; 5, giorni nel mese di ottobre 2019 e 5 giorni nel mese di novembre 2019, ciò premesso, il ricorrente ha chiesto al Tribunale sez. Lavoro di : “Accertare e dichiarare che la parte ricorrente ha diritto, in relazione alle mansioni superiori al livello rivestito di fatto svolte, quantomeno, dal marzo 2016 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, all'inquadramento nel livello professionale “A” –
Direttivi, figura professionale “Esperto/Impiegato Direttivo”, ai sensi dell'art. 26 del
CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie;
b) Condannare per l'effetto la
Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme tutte dovute a titolo di differenze retributive maturate nel periodo non prescritto dal 01.09.2016 al settembre 2021, salve le successive, maturate e maturande pari ad €
18.500,33, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
c) Condannare
a adeguare i versamenti contributivi previdenziali agli enti preposti in Controparte_1
relazione al superiore inquadramento riconosciuto;
d) Condannare altresì la convenuta a risarcire il maggior danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate”
Ha dedotto al riguardo che, la declaratoria del profilo Tecnici specializzati, contenuta nell'art. 26 CCNL applicato per i lavoratori inquadrati nel livello professionale B -Tecnici specializzati, prevede : “Appartengono a questo livello i lavoratori che espletano, con maggiore autonomia operativa e discrezionalità nell'ambito delle procedure ed
2 istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza, di professionalità e di competenze tecniche, specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore...
Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore” e che, invece, per gli ampi margini di autonomia e discrezionalità insiti nei compiti svolti e per l'assenza di figura professionale di impiegato direttivo nel settore ove lavorava “ Mezzi “, a differenza di quanto Parte_3
previsto dal datore di lavoro per la 2° aerea di “ , aveva Parte_4
diritto ad essere inquadrato nel profilo A Impiegati Direttivi livello, avendo svolto mansioni pertinenti a detto profilo. Ha richiamato la declaratoria della categoria rivendicata che così stabilisce : “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di più elevata professionalità, competenze, esperienze e formazione specialistica rispetto al livello inferiore, oltre che delle abilitazioni/patenti prescritte, espletano con discrezionalità e facoltà d'iniziativa, nei diversi settori aziendali, attività per l'attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifiche competenze e conoscenze professionali specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, anche attraverso il coordinamento, l'istruzione professionale e la gestione di altro personale e/o di risorse affidate di livello pari o inferiore;
Esperto/Impiegato Direttivo;
Lavoratori amministrativi e tecnici che con specifica preparazione e/o competenza professionale acquisita rispetto al sistema di conoscenze richiesto nell'ambiente organizzativo di appartenenza, sono adibiti ad attività specialistiche, anche di protezione aziendale, con funzioni gestionali e/o direttive» ed offerto a sostegno le produzioni documentali allegate al fascicolo di parte ( da 1 a 20).
3 Parte ricorrente ha rassegnato, pertanto, le conclusioni sopra trascritte.
Si è tempestivamente costituita la resistente che ha contestato l'avversa prospettazione in fatto e diritto e chiesto il rigetto delle domande. Ha eccepito, in particolare, che il ricorrente, fin dalla data di assunzione, era stato assegnato all'Impianto Manutenzione
Corrente di Roma Smistamento della Divisione Passeggeri Regionale, prima dei mezzi leggeri e, dal 01 novembre 2008 dei mezzi pesanti (doc. n.
1 -foglio matricolare) e che, come tecnico aveva provveduto ad effettuare riparazioni sui rotabili, sulle parti pneumatiche ed elettriche, l'Officina Veicoli, all'interno del reparto Gestione
Manutenzione Mezzi Pesanti, con Capo Tecnico il sig. (doc. n. 2 – CP_2
organigramma febbraio 2015). In relazione all'attività lavorativa svolta dopo il febbraio
2016 e fino al maggio 2018, parte resistente ha eccepito che lo stesso era stato posto a capo di una squadra costituita da 4/6 tecnici per la gestione operativa e senza margini di iniziativa, dei contratti di appalto per la climatizzazione dei mezzi rotabili e con supporto saltuario al quadro di responsabile, mentre dal maggio 2018 non si CP_1
era più occupato dei contratti di appalto, ricoprendo il ruolo di Capo Tecnico impianto.
(docc. nn. 3 e 4 – organigramma 2018 e 2022). Parte resistente ha altresì replicato che, nel settore Manutenzione Corrente di Roma, esclusivamente il reparto Mezzi leggeri era stato dotato da luglio 2018 di una figura intermedia con inquadramento nel profilo A ( rivendicata dal ricorrente nel presente giudizio ) e cioè il sig. e che tale scelta CP_3
era giustificata dalla necessità di una figura intermedia per i diversi mezzi da mantenere assegnati al settore ( doc. da 2 a 4 fascicolo di parte ), in continua interlocuzione con il
Capo Area ed i Capi Tecnici.
Parte resistente ha inoltre contestato lo svolgimento di compiti di iniziativa da parte del ricorrente da inquadrare nel superiore livello rivendicato, in relazione alla gestione dei contratti di appalto conclusi con società esterne, atteso che era stato altro soggetto e cioè il Dott. inquadrato come Quadro, quale Responsabile dell'Impianto Persona_2
manutenzione a definire e comunicare all'impresa appaltatrice, il programma delle attività di manutenzione correttiva degli impianti di climatizzazione da effettuarsi sui mezzi (doc. n.
5 - nota del 22 gennaio 2016 a firma del Responsabile dell'
[...]
ed ha altresì precisato, quanto all'Accordo Quadro richiamato Parte_5
4 da parte ricorrente n.3031del 27 aprile 2015, che sempre a livello locale, il Dott. CP_4
era stato il responsabile per la gestione operativa del contratto relativo ai guasti
[...] dell'impianto di climatizzazione.
Parte resistente ha altresì evidenziato che, in relazione a tali contratti di appalto per il periodo dal 2015 al marzo 2016, nulla poteva preteso dal ricorrente, attesa la conclusione della conciliazione sindacale ( doc. 1 bis fascicolo parte ricorrente del 22 marzo 2016).
In relazione al periodo successivo al marzo 2016, parte resistente ha inoltre precisato che il ricorrente da aprile 2020 a ottobre 2022 era stato assente e che, al suo rientro, aveva usufruito di formazione per acquisire le competenze necessarie allo svolgimento dell'attività tecnica in conformità al livello di inquadramento nel livello B2. Ha inoltre precisato che da dicembre 2021 si era occupato della stesura dei capitolati tecnici per lo svolgimento dei servizi di manutenzione sui rotabili in uso alla Divisione Passeggeri
Regionale-Direzione Regionale Lazio, senza tuttavia l'impiego di margini di significativa discrezionalità, iniziativa ed originalità, tenuto conto che, la stesura degli stessi era avvenuta mediante la compilazione di modelli già prestabiliti, cui era seguita la verifica dei dati inseriti e la loro valutazione ad opera dell' Ing. , allora Persona_1
Responsabile Manutenzione e Pulizie D.R. Lazio ovvero del dott. Persona_2 CP_5
Responsabile dell'Impianto Manutenzione Corrente di Roma Smistamento,
[...]
dopo opportuna verifica da parte del quadro di riferimento (5 bis- Frontespizio Capitolato
Tecnico Organizzativo per il servizio di manutenzione preventiva e correttiva invernale degli impianti di condizionamento/riscaldamento sui rotabili tipo NCDP in asset alla
Divisione Passeggeri Regionale – Direzione Regionale Lazio). In relazione ai dedotti compiti di gestione dell'appalto, parte resistente ha inoltre contestato lo svolgimento dei prospettati ex adverso margini di iniziativa, tenuto conto che il ricorrente, si era limitato a prendere atto di quanto contenuto nei contratti stessi, a compilare le schede nel campo
“materiali sostituiti” all'interno delle schede riferite ai rotabili soggetti a collaudo, indicando la categoria del materiale, secondo le competenze tecniche di elevato livello proprie del profilo assegnato. Ha altresì precisato che tutti i Capi tecnici, quale era il ricorrente svolgono anche il ruolo di Preposto alla Sicurezza, ex art. 19 D.Legs. 81/08 perché pertinente alle competenze e responsabilità proprie del livello di inquadramento,
5 di gestione e coordinamento dei tecnici addetti alla squadra di manutenzione. Ha pertanto concluso parte resistente ( pag. 12 memoria ) evidenziando che dal raffronto tra i compiti dedotti come svolti dal ricorrente e la declaratoria propria della categoria rivendicata,
l'inquadramento assegnato doveva ritenersi corretto, difettando in capo al ricorrente, il quid pluris indicato nella declaratoria del Livello impiegato direttivo, costituita da : “ più elevata professionalità rispetto al livello inferiore, grado di discrezionalità e facoltà di iniziativa, alto grado di conoscenze specialistiche di gestione e direzione”, essendo propria del livello assegnato di Capo tecnico Rotabili lo svolgimento di “ attività tecnico/operative/organizzative/gestionali e contabili finalizzate alla .. manutenzione di rotabili ed apparecchiature negli impianti e nelle officine”.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con la raccolta di deposizioni testimoniali e con le produzioni documentali in atti. All'esito del deposito di note conclusive e di note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza di discussione, la causa è stata decisa col deposito di sentenza in via telematica.
Si premette che, in assenza di deduzioni svolte dal ricorrente sul contenuto della conciliazione sindacale conclusa il 22 marzo 2016 con rinuncia ad ogni altra pretesa per il periodo pregresso a fronte del nuovo inquadramento ricevuto, il periodo anteriore a detta data non può formare oggetto di valutazioni, alla luce dei documenti prodotti ( da 1
a 5).
Per il periodo successivo, si osserva che, in ragione del contenuto delle declaratorie prodotte in atti, delle produzioni documentali e delle raccolte prove testimoniali, non può ritenersi assolto adeguatamente l'onere di allegazione e prova da parte del ricorrente del superiore profilo professionale rivendicato. Ed invero, quanto all'elemento soggettivo, dal raffronto delle declaratorie contenute nel CCNL applicato, non risulta chiarito da parte ricorrente il più elevato grado di professionalità posseduto dal ricorrente per “ competenze, esperienze e formazione professionale specialistica rispetto alla al livello inferiore” pròprio del livello rivendicato, perché non svolte allegazioni sul punto in ricorso.
6 In relazione al contenuto delle mansioni svolte con “discrezionalità e poteri di iniziativa” secondo la declaratoria prevista per il superiore inquadramento, si osserva che del pari sia in ricorso che nelle note conclusive non sono stati offerti chiarimenti sul contenuto concreto di tale potere di iniziativa, propria del livello rivendicato, essendo al contempo stato ammesso nelle note conclusive che le attività di capo tecnico svolte dal ricorrente e proprie del livello di inquadramento assegnato per declaratoria del livello assegnato, sono state oggetto di verifica dei superiori e cioè dei capi reparto, inquadrati come quadri Ing.
e Ing. a loro volta alle dirette dipendenze dell'Ing. capo Persona_3 Per_4 Per_2
impianto e quadro apicale, a riporto diretto del Dirigente Ing. , responsabile della Per_1
manutenzione dei treni regionali del Lazio,
Le raccolte prove testimoniali hanno inoltre danno conto di attività svolta dal ricorrente non indicativa di poteri di iniziativa, perché svolti i compiti o nell'ambito di ordini di lavorazione giornalieri ricevuti ( si veda al riguardo la testimonianza resa dal teste all'udienza del 27 settembre 2023 e testimonianza resa dal teste Tes_1 Persona_3
all'udienza del 11 ottobre 2024 , ) o con compilazione di schede tecniche standard sui giorni di inizio e fine lavori, secondo i termini di esecuzione lavori già definiti nei capitolati di appalto e della penale quantificata in relazione ai giorni di ritardo, dagli uffici amministrativi ( v. dichiarazioni rese dal teste sui doc. 7, 8 e 9 fascicolo di parte Per_3
ricorrente)
Del pari poco significativa è, a parere della scrivente, la riportata attività del ricorrente di verifica del collaudo dei lavori di climatizzazione perché lo stesso teste indotto Tes_1
dal ricorrente e suo sottoposto, ha riferito che “ di regola il collaudo lo facevamo noi come tecnici” e che solo saltuariamente i verbali di collaudi venivano sottoscritti dal ricorrente”.
Si osserva inoltre che per i compiti indicati come svolti dal ricorrente di firma dei verbali di prestito dei beni, quando cioè la ditta esecutrice dei lavori di riparazione non aveva la disponibilità del pezzo da riparare e lo stesso era prestato da CP_1
momentaneamente, l'attività svolta è stata riferita dal teste come ordinaria per tutti Per_2
i capi tecnici.
7 In relazione inoltre all'attività svolta dal ricorrente tra il 2018 e 2019 per la cd squadra rialzo con assegnazione dei turni, documentata dalle produzioni offerte sub. doc. 16 e
17, si osserva che gli stessi non sono dirimenti nel senso preteso da parte ricorrente perchè riferiti a specifiche e predeterminate giornate di lavoro svolto dal ricorrente e che non dimostrano la continuità delle mansioni superiori svolte, ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché la loro esclusività. Ed invero, il doc. 16 dà conto per il periodo dal 17 agosto
2019 ed il 16 novembre 2019 di assegnazione da parte del ricorrente in via autonoma alla gestione della squadra degli operai coordinati pari a 5 / 6 persone, per complessivi 8 giorni;
il secondo, perché pertinente al pagamento di maggior importo per le svolte funzioni temporanee superiori in sostituzione del dipendente , come si legge Per_5
chiaramente nel doc. 17 per 10 giorni ad agosto 2019 e 7 giorni a novembre 2019.
Né è dirimente la riportata dal teste preposizione del ricorrente dal 2017 ai Tes_1
compiti di “ preposto alla sicurezza” perché sempre detto teste ha riferito che tutti i capi tecnici impianto quale è il ricorrente hanno stessi compiti, così come i capi reparto, inquadrati invece quest'ultimi come quadri e sul punto sono mancate da parte del ricorrente specifiche deduzioni da cui desumere che per le responsabilità assegnate al ricorrente sulla sicurezza, nell'ambito di concreti compiti svolti sulla sicurezza,
l'inquadramento non sia adeguato.
Alla soccombenza del ricorrente dovrebbe seguire la sua condanna alle spese di lite;
tuttavia, in ragione della richiesta di compensazione delle stesse formulata nelle note conclusive di parte ricorrente e della oggettiva difficoltà di interpretazione delle declaratorie in atti alla luce dei compiti tecnici svolti dal ricorrente, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensarle per la metà, restando il residuo a carico di parte ricorrente. Liquidazione in dispositivo, in relazione al valore dichiarato della controversia,( fino a 26.000 euro), alla natura del giudizio e all'attività processuale svolta, comprensiva di espletamento di istruttoria orale, in applicazione del D.M. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpp, definitivamente pronunciando sulle domande proposea dal ricorrente
8 in epigrafe con ricorso depositato il 6 maggio 2022, ogni atra istanza deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1. - Respinge le domande;
2. - Dichiara compensate per la metà le spese di lite tra e le parti e condanna parte ricorrente a rifondere alla parte resistente la residua metà, residua parte che liquida in complessivi euro 2.661,15 oltre
15% per spese generali, rimborso C.U. versato, iva e cpa.
Roma il 24 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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