Ordinanza cautelare 25 ottobre 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 6229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6229 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06229/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11269/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11269 del 2025, proposto da
Florenergy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Lucia Riccarda Cassar, Giulia Valenti, con domicilio digitale come in atti;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come in atti;
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. G07005 del 4 giugno 2025 adottata dall’Area Valutazione di Impatto Ambientale della Direzione Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi della Regione Lazio, recante “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/06 sul progetto di realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato ‘RIETI’, nel Comune di Rieti, 02100, Provincia di Rieti. Proponente: Florenergy SRL Registro Elenco Progetti: n. 27/2022”, trasmessa alla Società a mezzo pec in data 17 giugno 2025;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi espressamente:
- dei verbali delle riunioni della terza seduta di conferenza di servizi in modalità sincrona del 19 aprile 2023, dell’8 maggio 2024 e del 6 giugno 2024;
- del parere di compatibilità con la pianificazione di bacino dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale prot. n. 3095 del 21 marzo 2023, acquisita prot. n. 0397143 del 21 marzo 2024 e dell’avviso non favorevole dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale prot. n. 1823 del 20 febbraio 2023, acquisita con prot. 01889583 del 20 febbraio 2023;
- della nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi, 6 maggio 2024 n. prot. 0593110.
- del parere non favorevole prot. n. 30566 del 7 maggio 2024 del Comune di Rieti - Settore IV, acquisito con prot. n. 0595651 del 7 maggio 2024;
- dell’integrazione al parere non favorevole prot. n. 30566 del 7 maggio 2024 del Comune di Rieti - Settore IV espresso con nota 30636 del 7 maggio 2024, acquisito con prot. n. 0597413 del 7 maggio 2024;
- del parere non favorevole del Comune di Rieti 6 giugno 2024 n. 38139/2024 (assunto al prot. 0740828).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa IO VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 23 marzo 2022, la società ricorrente ha richiesto alla Regione Lazio il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza complessiva di 7,79 MWp, da ubicare nel territorio del Comune di Rieti su un’area della superficie di circa 18,19 ettari, classificata a destinazione agricola.
2. Il progetto prevede l’installazione di moduli fotovoltaici su strutture tracker monoassiali, con altezza massima pari a circa 4,90 metri, la contestuale coltivazione agricola sottostante mediante impianto di mandorleto superintensivo su prato polifita, nonché la realizzazione di opere di mitigazione paesaggistica costituite da fasce arboree perimetrali. Sono inoltre previste le opere di connessione alla rete elettrica, mediante cavidotto interrato con attraversamento del fiume Velino.
3. L’area interessata dall’intervento ricade in Fascia A del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Tevere, con pericolosità idraulica elevata (P3) e rischio R2, ed è classificata dal Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio come “Paesaggio agrario di valore”. Non risulta tuttavia assoggettata a vincoli paesaggistici diretti ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. n. 42 del 2004.
4. Il procedimento si è svolto secondo il modulo della conferenza di servizi simultanea e sincrona, ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e degli artt. 14 e ss. della legge n. 241 del 1990, ed è stato caratterizzato da richieste di integrazione documentale alle quali la società ha dato riscontro, nonché dallo svolgimento di più riunioni della conferenza, tenutesi nelle date del 19 gennaio 2023, 21 febbraio 2023 e, quanto alla fase conclusiva, del 19 aprile 2023, 8 maggio 2024 e 6 giugno 2024.
5. Nel corso dell’istruttoria, la Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo – Area Vigilanza e Bacini Idrografici – ha rilasciato, in data 31 gennaio 2023, nulla osta favorevole ai fini idraulici, rilevando che l’intervento non determina incremento del rischio idraulico né interferenze con la dinamica fluviale, in quanto riconducibile alle tipologie ammesse dalle norme tecniche di attuazione del PAI, e prescrivendo unicamente l’adozione di misure di sicurezza correlate al rischio idraulico esistente.
6. L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, con nota del 21 marzo 2024, ha espresso parere di compatibilità con la pianificazione di bacino, subordinandolo tuttavia al rispetto di specifiche condizioni, tra cui la verifica della non altrimenti localizzabilità dell’intervento.
7. La società proponente ha quindi depositato, in data 23 maggio 2024, una relazione tecnica volta a dimostrare l’impossibilità di localizzare l’impianto in aree alternative del territorio comunale non gravate da vincoli ostativi.
8. Nel corso della seduta conclusiva della conferenza di servizi del 6 giugno 2024, l’amministrazione procedente ha richiesto al Comune di Rieti di esprimersi in ordine alla sussistenza del requisito della non altrimenti localizzabilità.
9. Il Comune di Rieti, riscontrando la richiesta, ha espresso parere non favorevole, escludendo la sussistenza di tale requisito e richiamando, in termini generali, la classificazione dell’area nell’ambito del PTPR come “Paesaggio agrario di valore”.
10. All’esito del procedimento, la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale n. G07005 del 4 giugno 2025, ha adottato il provvedimento autorizzatorio unico regionale con esito negativo, dando atto, in particolare, della posizione espressa dal Comune di Rieti in ordine alla delocalizzabilità dell’intervento e ritenendo, sulla base di tale elemento, non superabili le condizioni poste dall’Autorità di Bacino.
11. Avverso tale determinazione e gli atti presupposti la società ricorrente ha proposto il presente ricorso, notificato il 15 settembre 2025 e depositato il 7 ottobre 2025, deducendo plurimi profili di illegittimità.
12. Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, contestando la fondatezza delle censure. Il Comune di Rieti, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
13. Con ordinanza n. 5900 del 25 ottobre 2025 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per difetto di periculum e ha disposto incombenti istruttori nei confronti del Comune di Rieti, rimasti privi di riscontro.
14. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
15. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
16. La controversia concerne la legittimità della determinazione con cui la Regione Lazio ha concluso con esito negativo il procedimento di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, all’esito della conferenza di servizi svolta ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.
17. Come è noto, tale modello procedimentale è caratterizzato dalla concentrazione in un’unica sede delle valutazioni di una pluralità di amministrazioni, ciascuna portatrice di interessi pubblici differenziati, e richiede che la determinazione conclusiva sia il risultato di una effettiva attività di sintesi e ponderazione degli apporti istruttori acquisiti. In questo contesto, le posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti devono essere formulate in modo congruamente motivato, al fine di consentire all’amministrazione procedente di operare una valutazione comparativa consapevole e, al contempo, di rendere verificabile il percorso decisionale seguito.
18. Nel caso di specie, il Collegio ritiene fondate le censure con cui la parte ricorrente ha dedotto la carenza di istruttoria e di motivazione del parere negativo espresso dal Comune di Rieti in data 6 giugno 2024, nonché la conseguente illegittimità derivata della determinazione conclusiva regionale.
19. Il parere comunale, infatti, si limita ad escludere la sussistenza del requisito della non altrimenti localizzabilità dell’intervento e a richiamare, in termini generici, la classificazione dell’area quale “Paesaggio agrario di valore”, senza tuttavia esplicitare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento di tali conclusioni.
20. Sotto il primo profilo, relativo alla delocalizzabilità dell’intervento, il Comune afferma che la tesi della proponente non sarebbe dimostrata e non sarebbe condivisibile, ma non indica quali sarebbero le alternative localizzative concretamente praticabili, né dà conto di una effettiva attività istruttoria volta a verificare la disponibilità e l’idoneità di altri siti. Manca, inoltre, qualsiasi confronto con la documentazione depositata dalla società nel corso del procedimento, con la quale erano state illustrate le ragioni tecniche e fattuali ostative a una diversa localizzazione dell’impianto.
21. Sotto il profilo paesaggistico, il richiamo alla classificazione dell’area operato dal PTPR si risolve in una affermazione meramente generale, non accompagnata dall’indicazione degli specifici elementi del progetto ritenuti incompatibili con i valori paesaggistici tutelati, né da una valutazione concreta delle caratteristiche dell’intervento proposto, anche alla luce delle misure di mitigazione previste.
22. Il parere si presenta, pertanto, privo di un adeguato apparato motivazionale, risolvendosi in enunciazioni apodittiche che non consentono di ricostruire l’iter logico seguito dall’amministrazione né di verificarne la coerenza rispetto alle risultanze istruttorie.
23. Tale carenza assume rilievo decisivo nel caso di specie, posto che dalla motivazione del provvedimento regionale impugnato emerge che la determinazione conclusiva ha attribuito carattere determinante alla posizione espressa dal Comune di Rieti in ordine alla non delocalizzabilità dell’intervento, ritenuta ostativa alla positiva conclusione del procedimento anche alla luce delle condizioni indicate dall’Autorità di Bacino.
24. In un simile contesto, l’illegittimità del parere comunale si riverbera necessariamente sulla legittimità della determinazione finale, in quanto viene meno uno degli elementi sui quali l’amministrazione procedente ha basato la propria decisione.
25. Va inoltre rilevato che il procedimento era connotato da un quadro istruttorio non univoco, risultando dagli atti la presenza di contributi di segno non coincidente, tra cui il nulla osta favorevole ai fini idraulici rilasciato dall’amministrazione regionale competente e il parere dell’Autorità di Bacino, espresso in termini di compatibilità subordinata a condizioni.
26. In presenza di tali elementi, l’amministrazione procedente era tenuta a esplicitare, con adeguata motivazione, le ragioni della ritenuta prevalenza della posizione negativa, dando conto del percorso logico seguito e del modo in cui le diverse risultanze istruttorie erano state valutate e composte.
27. Tale attività non risulta adeguatamente svolta. La determinazione impugnata si limita infatti a richiamare la posizione del Comune e a ritenere, sulla base di essa, non superabili le condizioni indicate dall’Autorità di Bacino, senza procedere a una autonoma e compiuta valutazione comparativa degli interessi coinvolti e delle ulteriori risultanze istruttorie.
28. Rileva, infine, che il Comune di Rieti, pur essendo stato specificamente sollecitato da questo Tribunale, con ordinanza istruttoria, a chiarire le ragioni del proprio parere negativo, non ha dato riscontro a tale richiesta, circostanza che conferma la carenza di un adeguato supporto istruttorio alla posizione espressa.
29. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del parere del Comune di Rieti del 6 giugno 2024 e, conseguentemente, della determinazione dirigenziale regionale n. G07005 del 4 giugno 2025.
30. Restano assorbite le ulteriori censure, che potranno essere riesaminate dall’amministrazione in sede di rinnovazione del procedimento, nel rispetto dei principi sopra richiamati.
31. Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la società ricorrente, la Regione Lazio e il Comune di Rieti e sono liquidate come da dispositivo. Sussistono, invece, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese nei rapporti tra la ricorrente e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, in considerazione della peculiarità e complessità delle questioni trattate, nonché della natura delle valutazioni rimesse alla medesima Autorità nell’ambito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna la Regione Lazio e il Comune di Rieti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Compensa le spese di giudizio tra la società ricorrente e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN TA, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
IO VI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO VI | EN TA |
IL SEGRETARIO