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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7459 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere
Dr. Maria Aversano Consigliere Rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 429 c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale degli affari contenziosi al numero 3013 /2022, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Grillea
- Appellante –
(c.f. )) in persona del p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 CP_2 dall'Avv. Daniela Dante
-Appellata-
Oggetto: impugnazione della sentenza n.19637/2021 emessa dal Tribunale di Roma pubblicata il 16.12.2021
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. La vicenda oggetto di causa è così riassunta nella sentenza gravata.
“Con ricorso ex art 22 l. 689/81 ha proposto opposizione alla determinazione Parte_1 dirigenziale n 95190004968 del 3 maggio 2019 notificata il 29 maggio 2019 con la quale
[...] ha ingiunto all'istante il pagamento di euro 26.028,46 in favore della a CP_1 CP_3 fronte della violazione ex art 15 della legge Regione Lazio n 12/99. L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n. 73120000840 del 2 luglio 2014 redatto dagli agenti del Corpo di
Polizia Municipale di e precisamente l'U.O. in cui veniva CP_1 Controparte_4 contestata alla ricorrente la violazione di cui all'art. 15 della L.R. Lazio n.12/1999, per l'abusiva occupazione dell'immobile sito in via G Lanza n 178. CP_1
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva l'insussistenza dell'elemento soggettivo della violazione contestata in applicazione dell'art. 3 della l. 689/81 chiedendo l'annullamento della sanzione.
Costituitasi ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda. Nel CP_1 merito, anche a seguito della istruttoria espletata, non è emersa la buona fede del trasgressore in applicazione dell'art. 3 della l. 689/81, sull'elemento soggettivo dell'illecito secondo il quale le violazioni colpite, necessitato e, al tempo stesso richiedono, una sufficiente coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacchè la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questo l'onere di provare di aver agito senza.[]..
” Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Riduce al minimo edittale la sanzione di cui alla determinazione dirigenziale n 95190004968 del
3 maggio 2019 notificata il 29 maggio 2019 con la quale ha ingiunto all'istante il CP_1 pagamento di euro 26.028,46
2) Compensa le spese di lite tra le parti .” (cfr. sentenza n.19637/2021 emessa dal Tribunale di Roma pubblicata il 16.12.2021)
La pronuncia è stata impugnata da sulla base di due motivi: Parte_1
I. Con il primo motivo, l'appellante contesta le valutazioni istruttorie svolte dal primo
Giudice, ritenendole erronee e contraddittorie. In particolare, lamenta una ricostruzione dei 2 fatti non corretta e la mancata considerazione della buona fede del trasgressore, in riferimento all'art. 3 della Legge n. 689/1981.
II. Con il secondo motivo, viene censurata la motivazione relativa alla determinazione della sanzione, ritenuta erronea o contraddittoria nella parte in cui ha disposto la riduzione al minimo edittale.
si è costituita in giudizio, resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, dopo la discussione orale, è stata decisa all'udienza del 10 dicembre 2025.
§2. L'appello è fondato.
Il primo motivo di appello è fondato ed ha carattere dirimente.
E' circostanza non controversa che la si trovasse all'interno dell'immobile Parte_1 CP_5
sito in Via G. Lanza n. 178, come risulta dal verbale di accertamento di violazione n. CP_1
73120000840 del 2 luglio 2014, redatto dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale di
[...]
. CP_1
Parte appellante sostiene però che fosse lì in via del tutto occasionale, in quanto ospite per una sola notte di Quest'ultimo, in sede di escussione testimoniale, ha Persona_1
confermato : “si è vero è stata mia ospite presso l'immobile sito in via Giovanni Lanza solo per una notte nel luglio del 2014 in quanto mi ero fatto prestare casa dal mio amico non so chi Per_2 fosse il legittimo assegnatario la mattina sono venuti i vigili ed hanno verbalizzato la nostra presenza.
Sul capitolo2) "si è vero" AD risponde non sapevo che non fosse l'assegnatario Per_2 dell'immobile pensavo che potesse ospitarmi per una notte.”
Osserva il Collegio che, ai fini della configurazione dell'illecito di occupazione abusiva, si rende necessaria una breve disamina dell'elemento oggettivo della fattispecie.
Come noto, l'occupazione abusiva si realizza allorché un soggetto detenga un immobile in assenza di valido titolo giuridico, esercitando su di esso un potere di fatto esclusivo e continuativo, tale da impedire il godimento del bene.
3 In applicazione di tali principi al caso di specie, non risulta allegata né provata una detenzione continuativa del bene da parte dell'appellante tale da far presumere un comportamento arbitrario e abusivo nell'utilizzo dell'alloggio ERP oggetto di contestazione.
Sul punto, si osserva che in applicazione dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa, nella specie l'elemento oggettivo della violazione, gravava sul CP_6
Si rileva che l'ente gestore amministrativo -qui – avrebbe potuto attivare tutti CP_1
gli strumenti di accertamento previsti dalla normativa vigente in materia, ed in particolare quelli di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981, al fine di verificare la reale sussistenza di una condotta qualificabile come occupazione abusiva. Nello specifico tale disposizione, per quanto qui di interesse recita che : “Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.”
Nel caso in esame, a sostegno della propria tesi difensiva, ha depositato CP_1
esclusivamente l'atto di accertamento della violazione redatto dal Corpo di Polizia
Municipale. Tuttavia, la Corte, nel valutare l'atto pubblico prodotto, rileva – in conformità alla costante giurisprudenza in materia – che tale documento, pur dotato di fede privilegiata per i fatti compiuti dal pubblico ufficiale, non è di per sé idoneo a dimostrare l'occupazione permanente dell'immobile di edilizia residenziale pubblica, elemento essenziale e imprescindibile ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo contestato alla
Parte_1
Ne consegue che non risulta provata la non occasionalità della presenza della sig.ra nell'immobile, con la conseguente impossibilità di configurare una situazione di Parte_1
stabile e permanente occupazione abusiva, presupposto necessario per l'integrazione dell'illecito amministrativo contestato.
In senso contrario all'assunto di si osserva che l'appellante ha sostenuto di CP_1
risiedere stabilmente con la propria famiglia in un diverso e lontano Comune. Tale circostanza, unitamente alle dichiarazioni in udienza, comprovata dal certificato di
4 residenza storico rilasciato dal Comune di Piglio in data 26.06.2019 (all. 5 del ricorso), costituisce un elemento indiziario idoneo a far ritenere al contrario l'assenza di una volontà effettiva di trasferirsi o di occupare in modo stabile l'alloggio ERP oggetto di contestazione.
A tal riguardo, si osserva che l'ospitalità occasionale non è soggetta a specifico provvedimento autorizzativo da parte dell'ente gestore, né può essere equiparata, sotto il profilo giuridico, ad una condotta di occupazione abusiva, mancando gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.
5. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte appellata, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n.
3013/2022 R.G., così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la determinazione dirigenziale n. 95190004968 del 3 maggio 2019;
- condanna alla rifusione delle spese che liquida per il primo grado in € CP_1
3.000,00, oltre rimborso spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, e per il grado di appello in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali e rimborsi di legge ove dovuti
Roma, 10.12.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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