Art. 5.
L'ammortamento delle singole anticipazioni, da effettuarsi in non piu' di 35 anni al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti alla data della concessione, decorrera' dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di ciascuna somministrazione.
Nello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno iscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' d'ammortamento.
L'ammortamento delle singole anticipazioni, da effettuarsi in non piu' di 35 anni al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti alla data della concessione, decorrera' dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di ciascuna somministrazione.
Nello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno iscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' d'ammortamento.