Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 01/04/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 157/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 157/2025 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/03/1974, e (C.F. ), nato a [...] C.F._2
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 20/11/1974, entrambi elettivamente domiciliati a Vasto (CH) al corso Mazzini n. 252 presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI DI SANTO che li rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“3) la figlia minore viene affidata congiuntamente Persona_1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nel suo attuale domicilio, ovvero ovunque dovesse stabilirsi in seguito, con l'unico obbligo di notiziare per tempo, prima dell'eventuale trasferimento, il sig. Parte_2
1
In particolare modo, vengono garantite al padre le visite in ogni periodo dell'anno, comprensive di pernotti già ampiamente sperimentati. Nei giorni di visita al minore, il padre potrà condurre con sé anche all'estero (a propria cura e spese), Per_1 sempre curandosi di notiziare preventivamente la madre circa la destinazione e la durata del viaggio. 5) Il padre contribuirà al mantenimento di entrambi i Parte_2 figli, (maggiorenne ma studente e, di conseguenza non ancora Per_2 economicamente autosufficiente) ed con il versamento della Per_1 complessiva somma di € 3.000,00 (tremila/00) mensili da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, da adeguarsi annualmente ed automaticamente agli indici ISTAT e da versarsi con le modalità attualmente in vigore tra coniugi. La somma di €
1.500,00 (millecinquecento euro) spettanti, per il proprio mantenimento, al giovane verrà corrisposta Persona_3 direttamente a quest'ultimo, mediante bonifico mensile, sempre entro il giorno cinque del mese di riferimento. 6) Le spese straordinarie riguardanti i figli, fin tanto che non saranno economicamente autosufficienti, saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno e dovranno essere concordate dagli stessi, ove necessario;
il rimborso della quota al genitore che ha anticipato le spese andrà effettuato, dietro esibizione della relativa idonea documentazione, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. Riguardo all'individuazione delle spese straordinarie, le parti fanno espresso riferimento ai noti
Protocolli in uso presso l'intestato Tribunale. 7) Per quanto riguarda l'assegno divorzile, esso verrà sostituito dalla cessione, in favore della SI.ra da parte Parte_1 del SI. , della totalità delle quote di proprietà Parte_2 di quest'ultimo, in seno alla “TITANIA S.r.l.”, corrente in Vasto
(CH) alla Via San Michele n. 71, partita IVA e codice fiscale
, di cui il SI. è socio unico ed P.IVA_1 Parte_2 amministratore. La predetta Società verrà ceduta senza poste passive gravanti sulla SI.ra nel senso che tutti gli Parte_1 oneri e/o debiti (anche gravanti sui singoli immobili – ad es. oneri condominiali), di qualsiasi natura essi siano, anche di gestione e/o di tenuta della contabilità della predetta società, verranno estinti, a cura e spese del SI. entro e non Parte_2 oltre trenta giorni dal deposito del presente ricorso. I debiti
2 verso i soci, non verranno da questi ultimi chiesti in restituzione.
Eventuali debiti verso l'Erario, anche successivi alla predetta cessione ed in qualsiasi maniera legati alla cessione in parola, di qualsiasi natura essi siano, anche per le eventuali registrazioni, trascrizioni e/o pubblicità di qualsiasi genere, graveranno unicamente sul SI. Solo al momento della Parte_2 effettiva e formale intestazione della totalità (100%) delle quote della “TITANIA S.r.l.” alla SI.ra cesserà Parte_1 definitivamente l'obbligo di mantenimento del SI. nei Parte_2 confronti della predetta sino alla data della Parte_1 effettiva intestazione e conseguente pubblicità presso la competente Camera di Commercio, della totalità delle quote della TITANIA S.r.l. in favore della SI.ra sarà Parte_1 dovuto, dal SI. l'attuale mantenimento pari ad Parte_2
€ 2.000,00 (duemila) mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, così come saranno a carico del medesimo SI.
[...] tutte le spese, comprese quelle di gestione/tenuta Parte_2 della contabilità, relative alla TITANIA S.r.l. Per le pattuizioni che precedono, si ritiene applicabile l'art. 19 della Legge 6 marzo
1987, n. 74 “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio” (e ss. mod.) il quale afferma che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
8) Il SI. inoltre, si impegna ed obbliga a far Parte_2 fronte, con propri denari, alle spese di ristrutturazione (ordinaria e/o straordinaria) che riguarderanno gli immobili di cui è proprietaria la TITANIA S.r.l., la cui totalità delle quote viene trasferita/ceduta alla SI.ra , dalla data odierna Parte_1
e sino al 23 febbraio 2030. 9) il SI. di impegna ed obbliga, entro trenta Parte_2 giorni dal deposito del presente ricorso, ad acquistare ed intestare alla SI.ra un'autovettura delle stesse Parte_1 caratteristiche e/o superiori della “Peugeot 3008” targata GG143FF, attualmente in uso alla SI.ra . Parte_1
10) I ricorrenti stabiliscono concordemente che il SI. Parte_2
, che in tal senso si impegna ed obbliga, provvederà a pagare
[...] qualsiasi somma dovesse essere richiesta, a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione alla SI.ra e/o alla SI.ra Parte_1
in ragione di eventuali posizioni debitorie riferibili Parte_3 qualsiasi titolo alle precedenti attività delle quali gli odierni
3 ricorrenti erano soci e/o amministratori e/o per le quali avevano prestato garanzia personale essi odierni ricorrenti e/o i SIg.ri e/o . Parte_4 Parte_3
11) nessun provvedimento in ordine alla casa coniugale in quanto i coniugi hanno già interrotto la convivenza;
12) i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione di quanto comune.
13) i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del proprio passaporto, della propria carta di identità o di ogni altro documento valido anche per l'espatrio, nonché per quello della figlia minore, obbligandosi a sottoscrivere ogni eventuale modulo necessario ai fini dell'utile espletamento delle dette formalità;
14) spese di lite compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
che si sono sposati a Vasto (CH) il 12/07/1997, hanno Parte_2 chiesto lo scioglimento del matrimonio.
2. L'udienza del 26/3/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del 19/7/2024 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Giudice delegato all'udienza del 17/5/2024. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si
è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più
4 possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a Vasto (CH) il 12/07/1997 e trascritto nel
Registro dello Stato Civile del comune di Vasto (CH) al numero 7, parte I dell'anno 1997.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali dei figli e Per_2 Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore posto che le condizioni concordate Per_1 risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e a Vasto (CH) il 12/07/1997 e trascritto Parte_1 Parte_2 nel Registro dello Stato Civile del comune di Vasto (CH) al numero
7, parte I dell'anno 1997;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
5 compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 29/03/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
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