Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg:
dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1145 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024 e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Iolanda Parte_1 C.F._1
Miracco;
ATTRICE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Iolanda Miracco;
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che aveva contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
12.09.1992 presso il Comune di Bisignano (CS), con , dalla cui unione Controparte_1
erano nati i figli e , ormai maggiorenni, che il Tribunale di Cosenza Per_1 Persona_2
con sentenza n. 1823/2023 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, che era decorso il termine di legge, che era impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, instando per la conferma delle condizioni di cui al richiamato provvedimento di separazione.
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cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo va infatti osservato che devono ritenersi accertate le circostanze relative alla intervenuta separazione, ed alla protrazione ininterrotta della stessa da oltre un anno a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, atteso il rilievo da attribuire alla condotta tenuta da entrambe le parti, che hanno chiesto congiuntamente il divorzio, e considerato che tali circostanze trovano un preciso riscontro nella documentazione prodotta, ed in particolare nella sentenza di separazione in atti.
Pertanto, considerato che risulta evidente l'impossibilità di costituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dev'essere dichiarata la cessazione effetti civili del matrimonio, senza ulteriori statuizioni, atteso il contenuto della sentenza di separazione.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Parte_1
e ; Controparte_1
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 22.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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