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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/09/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 559 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertente TRA
, c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Claudio Mastrogiovanni come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
in persona dell'amm.re legale rapp.te p.t., C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Saverio Di Sevo ed Annarita Ferrara, come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza dell'11.09.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.03.2018, il ricorrente , Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la in persona
Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:… “-A) previo accertamento delle mansioni effettivamente svolte e della quantità e qualità di lavoro prestato come dedotti e prospettati in premessa, accertare che il ricorrente ha maturato nei confronti della società in persona del legale rapp.te p.t.… un credito
Controparte_1 complessivo di euro 46.911,49, per le causali ed i titoli di cui in premessa;
B) di conseguenza condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del
Controparte_1 ricorrente della somma di euro 46.911,49 o della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno maturati e maturandi fino alla data del soddisfo;
C) condannarsi la in persona del legale rapp.te p.t, al
Controparte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto Avvocato che ne ha fatto anticipo…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente, che nel contestare la domanda, concludeva per il rigetto della medesima in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre vittoria di spese. Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU, e successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda va accolta nei limiti della motivazione che segue. Orbene, dall'esame della documentazione in atti e all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con CP_ vincolo di subordinazione alle dipendenze della resistente limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “direttore amministrativo e responsabile di punto vendita”. I testi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha sempre prestato la propria CP_ attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per le ore e i giorni indicati in ricorso. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente. Quindi, ritenendo corrette e immuni da vizi le conclusioni del nominato CTU contabile rese nella relazione peritale, ritualmente depositata, le differenze retributive dovute al ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi € 33.188,93.
Pag. 2 di 3 La parte resistente, pertanto, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 33.188,93, oltre Parte_1 ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 27.03.2018 da nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ogni avversa istanza, Controparte_1 deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara che tra il ricorrente e la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., è intercorso un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso con mansioni di “direttore amministrativo e responsabile di punto vendita”, e per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 33.188,93 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., in favore di Controparte_1 parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_2 complessivi € 4.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- liquida il compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento a carico di parte resistente. Così deciso in Vallo della Lucania 11 settembre 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 559 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertente TRA
, c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Claudio Mastrogiovanni come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
in persona dell'amm.re legale rapp.te p.t., C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Saverio Di Sevo ed Annarita Ferrara, come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza dell'11.09.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.03.2018, il ricorrente , Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la in persona
Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:… “-A) previo accertamento delle mansioni effettivamente svolte e della quantità e qualità di lavoro prestato come dedotti e prospettati in premessa, accertare che il ricorrente ha maturato nei confronti della società in persona del legale rapp.te p.t.… un credito
Controparte_1 complessivo di euro 46.911,49, per le causali ed i titoli di cui in premessa;
B) di conseguenza condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del
Controparte_1 ricorrente della somma di euro 46.911,49 o della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno maturati e maturandi fino alla data del soddisfo;
C) condannarsi la in persona del legale rapp.te p.t, al
Controparte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto Avvocato che ne ha fatto anticipo…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente, che nel contestare la domanda, concludeva per il rigetto della medesima in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre vittoria di spese. Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU, e successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda va accolta nei limiti della motivazione che segue. Orbene, dall'esame della documentazione in atti e all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con CP_ vincolo di subordinazione alle dipendenze della resistente limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “direttore amministrativo e responsabile di punto vendita”. I testi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha sempre prestato la propria CP_ attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per le ore e i giorni indicati in ricorso. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente. Quindi, ritenendo corrette e immuni da vizi le conclusioni del nominato CTU contabile rese nella relazione peritale, ritualmente depositata, le differenze retributive dovute al ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi € 33.188,93.
Pag. 2 di 3 La parte resistente, pertanto, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 33.188,93, oltre Parte_1 ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 27.03.2018 da nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ogni avversa istanza, Controparte_1 deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara che tra il ricorrente e la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., è intercorso un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso con mansioni di “direttore amministrativo e responsabile di punto vendita”, e per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 33.188,93 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., in favore di Controparte_1 parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_2 complessivi € 4.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- liquida il compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento a carico di parte resistente. Così deciso in Vallo della Lucania 11 settembre 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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