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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/06/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 20/2025 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere
- dott. Elena Quaranta Consigliere rel.
ha pronunciato, scaduto il termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro privato, iscritta al n. 20/2025 R.G. Lav. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Marcari e Roberto Orlando, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti appellante
contro
:
la in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Cinzia Brienza, elettivamente domiciliata come in atti
nonché contro
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ugo Nucciarone e Antonella Testa, elettivamente domiciliato come in atti
appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 13/12/2023 proposto dinanzi al Tribunale di Campobasso Parte_1
conveniva la ditta , sua datrice di lavoro dal 13/4/2017
[...] Controparte_3 al 20/3/2020 domandando l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento superiore fin dalla data di assunzione, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive e contributive quantificate in €25.990,15.
Deduceva, a riguardo:
- di essere stata assunta alle dipendenze della resistente con c.t.d. dal 13/4/2017 al 31/10/2017 con qualifica di impiegata amministrativa – livello 2 B del CCNL Igiene Ambientale nettezza Urbana –
Aziende Private;
che il c.t.d. era stato prorogato più volte fino al 31/12/2018 e poi trasformato in contratto a tempo indeterminato dall'1/1/2019 con attribuzione della qualifica di “ispettrice ambientale” corrispondente al livello 5 di inquadramento del medesimo CCNL in precedenza applicato;
- che il rapporto di lavoro era cessato il 20/3/2020 per dimissioni volontarie rassegnate il 20/2/2020;
- di aver svolto sin dalla prima assunzione mansioni superiori riferibili al livello 6 del CCNL applicato.
2. La società, regolarmente costituitasi, contrastava le avverse deduzioni, ritenute insussistenti, chiedendo il rigetto del ricorso. Evidenziava, in ogni caso, il corretto inquadramento della lavoratrice.
3. Si costituiva, altresì, l' , il quale faceva rilevare la propria estraneità alle vicende oggetto del CP_2 giudizio, deducendo che “nelle controversie tra lavoratore e datore di lavoro l' conserva una CP_2 posizione di terzietà, restando in attesa dell'effettivo accertamento giudiziale del rapporto, nulla conoscendo effettivamente dei fatti”.
4. Il Tribunale di Campobasso, dopo aver operato un raffronto tra le diverse qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di riferimento con la descrizione delle attività svolte dalla ricorrente, conformemente al consolidato orientamento della Giurisprudenza di Legittimità1, rigettava il ricorso, ritenendo le mansioni descritte non rientranti nel contesto della declaratoria di cui al richiesto livello
6.
Rilevava, altresì, la tardività della produzione documentale effettuata all'udienza dell'11/6/2024, in quanto tali documenti, tra l'altro ritenuti ininfluenti ai fini del decidere poiché comprovanti requisiti e titoli non indispensabili e/o non connessi all'espletamento dei compiti richiesti dalla mansione, risultavano formati in epoca antecedente al deposito del ricorso.
5. Avverso tale decisione proponeva appello , che, ritenendo ingiusta la Parte_1
decisione del Tribunale di Campobasso, ne chiedeva la riforma.
Riproponendo le argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, con il primo motivo di appello deduceva l'erroneità della decisione del primo giudice per non aver valutato correttamente il livello di autonomia e di responsabilità nel ruolo ricoperto.
Con il secondo motivo, censurava la sentenza appellata nella parte in cui aveva omesso di valutare atti e documenti, a suo dire, decisivi ma che il primo giudice aveva ritenuto irrilevanti.
Argomentava diffusamente in ordine alla comparazione tra le mansioni previste dai livelli 5 e 6 del
CCNL di riferimento operata dal Tribunale, censurando il mancato riconoscimento del ruolo di coordinamento nello svolgimento dell'attività lavorativa, come descritta.
Affermava di avere “prodotto la documentazione attestante l'attività effettivamente svolta posta a sostegno per il riconoscimento della qualifica riconducibile alle mansioni superiori esercitate, ossia di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dall'art. 2103 c.c. medesimo, mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato” (cfr. atto di appello – pag. 19).
Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza con conseguente dichiarazione dello svolgimento di mansioni riconducibili al livello 6 del CCNL Igiene Ambientale – Aziende private Nettezza Urbana
e condanna della alla corresponsione in suo favore delle relative differenze Controparte_1 retributive quantificate in €25.990,15, oltre accessori e relativa regolarizzazione previdenziale, assicurativa e fiscale.
6. Si costituiva la eccependo, preliminarmente l'inammissibilità dell'atto Controparte_1 introduttivo per violazione dell'art. 436 bis c.p.c. Faceva rilevare la mancata eccezione sulle spese di lite disposte in primo grado, chiedendo di considerare rinunciata la relativa domanda. Contrastava, nel merito l'avverso gravame deducendo la correttezza della decisione del primo giudice nella individuazione delle mansioni svolte e nella relativa sussunzione delle stesse all'interno delle declaratorie del CCNL di riferimento, nonché la mancanza di prova da parte dell'appellante dello svolgimento di mansioni ascrivibili al richiesto livello 6 del CCNL di riferimento.
7. Si costituiva, altresì, l' che, come evidenziato anche in primo grado, si dichiarava terzo CP_2
rispetto al rapporto di lavoro, restando in attesa dell'esito del giudizio. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali per il periodo precedente alla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta in data 14/12/2023, da considerarsi quale unico atto interruttivo della prescrizione.
8. All'esito, acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
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9. L'appello è inammissibile.
Osserva la Corte che l'appellante, dopo aver offerto una lunga esposizione degli atti del giudizio di primo grado e degli errori in cui, a suo dire, sarebbe incorso il primo giudice, non chiarisce le ragioni alla base dei motivi di censura, impedendo di fatto al Collegio di individuare le doglianze mosse alla sentenza impugnata ed effettivamente rilevanti per la fattispecie in esame.
E' noto che “In tema di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata” (Cass. sez. I, sentenza n. 21566 del 18.9.2017).
Più di recente la Suprema Corte ha affermato, con ordinanza n. 26151/2023 dell'8 settembre 2023 che “La giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di precisare che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U.,
36481/2022, Cass., Sez. U., 27199/2017). In questa prospettiva interpretativa, poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, cod. proc. civ. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass.
2320/2023)”.
Nel caso di specie, lo si ribadisce, parte appellante si limita a riproporre in maniera generica e ripetitiva i motivi di doglianza contenuti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, senza, tuttavia, specificare le ragioni per le quali il Tribunale di Campobasso avrebbe errato adottando la decisione di rigetto del ricorso, ma limitandosi ad affermare di avere fornito prova dello svolgimento di mansioni rientranti nel livello 6 del CCNL Igiene Ambientale nettezza Urbana – Aziende Private.
Né, tantomeno, risultano indicate le parti della sentenza di primo grado carenti sotto il profilo della motivazione, nonché i punti del proprio ricorso non adeguatamente valutati ai fini della decisione finale.
I motivi di appello in questione sono, pertanto, inammissibili, per violazione dei criteri di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
5. Si dà atto, infine della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per lo stesso appello.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso – Giudice del Lavoro - in data 23/12/2024 e con ricorso qui depositato il 03/2/2025 da nei confronti di e gni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1 CP_2
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio, liquidate, nei confronti di in complessivi € 1.800,00 oltre rimborso Controparte_1 spese generali, nella misura del 15%, IVA, e CAP, come per legge e nei confronti dell' in CP_2
complessivi euro 1.400,00 oltre spese generali nella misura del 15% Iva e CPA, come per legge;
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lo stesso appello.
Campobasso, 14 giugno 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Elena Quaranta dott. Vincenzo Pupilella
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 che, nel giudizio di accertamento del diritto al superiore inquadramento considera indispensabile l'applicazione del criterio trifasico, secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (ex plurimis Cass. N. 11037/2006; Cass. 27/9/2010 n. 20272; Cass. n. 8589/2015; Cass. n. 6174/2016; Cass. 18943/2016; Cass. 21329/2017;
Cass. n. 26593/2018; Cass. n. 10961/2018; Cass. n. 8142/2018; Cass. n. 30580/2019 e, da ultimo, Cass. ord. 8 febbraio 2021, n. 2972).