Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/05/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n.7887/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. MONTICELLI MARIAPALMA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 20/05/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 26/10/2023 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere l'indennità di accompagnamento, la condanna dell' alla CP_1
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Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile.
Nel merito, occorre evidenziare che il CTU nominato nel corso del presente giudizio – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.6, 7 e 8 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «È ben documentato dalla certificazione prodotta e dalla nostra osservazione clinica che la sig.ra Parte_1 di anni 76, è principalmente affetta da “Spondilodiscoartrosi con
2 ernie discali multiple, stenosi del canale spinale a livello L4-
L5. Malattia renale cronica in soggetto diabetico. Esiti di frattura collo femore dx protesizzato e del malleolo peroneale sin.”.
Il complesso menomante che interessa la ricorrente è essenzialmente caratterizzato da limitazioni algiche di media- elevata intensità a carico del rachide lombosacrale;
mentre la patologia diabetica e quella cardiaca appaiono in buon compenso, e quella renale in fase iniziale.
Procedendo all'analisi degli aspetti algici, come ordinariamente in contesti medicolegali, per la loro valutazione si devono considerare in primis gli aspetti oggettivi e documentabili. Nella fattispecie si ha una evidenza di neuroimmagine di una sofferenza rachidea che interessa in maniera più severa il distretto nella sua porzione distale (l4-L5) ove la sofferenza delle radici nervose è meno limitante;
del resto in tal senso depone anche il rilievo EMG che evidenzia segni di compromissione di entità contenuta;
infine a confermare, indirettamente, l'entità dei disturbi vi è il riscontro della posologia del RI (75 mg/die), sebbene in aggiunta al cerotto di ET, anch'esso ad un dosaggio medio;
ed infine si deve tener conto del recente trattamento algologico del 10 gennaio 2025. Si ha, dunque, che le limitazioni algiche appaiono collocarsi tra quelle di medio- elevato impatto disfunzionale.
Come noto le condizioni sanitarie legittimanti la richiesta dell'indennità di accompagnamento contemplano l'impossibilità alla deambulazione autonoma;
ovvero la necessità di assistenza per l'esecuzione di un complesso di funzioni tra quelle di vestirsi, prepararsi i cibi, provvedere all'igiene personale, agli acquisti, alle faccende domestiche, al governo minimo degli spazi del domicilio, all'autosoccorso, alla richiesta di soccorso, alla gestione di apparecchi televisivi o radiofonici. Orbene si deve ritenere che nel caso in esame vi sia una sufficiente possibilità di deambulazione autonoma ancorchè ausiliata, ed in effetti tutta la documentazione esaminata converge in tal senso (ex plurimis
3 vedi certificazione di marzo e maggio 2024); quanto alle funzioni di vita quotidiana deve ritenersi che ci sia ancora la possibilità di provvedere alle attività surrichimate con maggiore lentezza ed accortezza ma con sufficiente adeguatezza ed autonomia.
In conclusione NON ricorrono, allo stato, le condizioni sanitarie legittimanti la richiesta prestazione (indennità di accompagnamento)».
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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