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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/11/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 30.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; Rilevato che le parti hanno depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1993/2024 r.g. promossa da
nata ad [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
Briano (CE), via L. Santagata n. 14, rappre i IR Lo BU e NA NG;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rastev CP_2 [...]
(C.F.: ), in Controparte_3 P.IVA_2
Dè C;
[...]
(C.F.: ), in persona d Controparte_4 P.IVA_3 inuss resentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 CP_4 bis c.p.c., dal rio delegato, dott.ssa Maria Teresa Figliomeni;
RESISTENTE Avente ad oggetto: personale docente - rettifica punteggio - posizione in graduatoria - cessazione della materia del contendere CONCLUSIONI Il procuratore di parte ricorrente conclude come da note autorizzate del 30.10.2025:
“Voglia L'Ill.mo Giudice Unico del Lavoro Dato atto che la ricorrente, in data 01.09.2025 è stata individuata per un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo per la classe di concorso ADSS-sostegno con riconoscimento giuridico ed economico dall'a.s. 2025/2026, e ciò a seguito dell'avvenuta rettifica del punteggio da parte del MIM intervenuta solo successivamente al deposito del ricorso,
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla retrodatazione giuridica ed economica all'a.s. 2024/2025 degli effetti del contratto sopra descritto, ordinando alle Amministrazioni convenute, ciascuna per la propria competenza, a emanare tutti gli atti necessari e conseguenziali per il riconoscimento, a favore della ricorrente, della retrodatazione giuridica ed economica dall'a.s. 2024/2025 degli effetti del contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo per la classe di concorsuale ADSS-sostegno, tenuto conto della posizione che la stessa avrebbe avuto nelle graduatorie GPS della provincia di per la classe di concorso ADSS, in assenza di CP_4 errore del punteggio per l'a.s. 2024/202 con punteggio 69,00 in luogo di 45,50. Con espressa riserva di richiedere il risarcimento dei danni, qualora dovuti.
pagina 1 di 6 Si fa espressa richiesta di condanna alla soccombenza virtuale di controparte per la parte della domanda che l'Amministrazione ha adempiuto nelle more del giudizio. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del presente giudizio, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.” Il procuratore di parte resistente conclude come da note autorizzate del 29.10.2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- rigettare la domanda concernente la modifica del punteggio per sopraggiunta carenza di interesse o, comunque, per infondatezza;
- rigettare la domanda concernente l'attribuzione di un incarico finalizzato al ruolo per l'a.s. 2024/25 per infondatezza. Con vittoria di spese, diritti e onorari.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 19.12.2024, , iscritta nella I e Parte_1 nella II fascia delle GPS della provincia di per gnamento B018 CP_4
(Laboratori di scienze e tecnologie tessili, liamento e della moda), premettendo di aver conseguito in data 22.05.2024 il titolo di specializzazione sul sostegno, 1 e di aver presentato domanda di inserimento nella I fascia GPS per la corrispondente classe di concorso (ADSS) in data 08.06.2024, 2 in forza della quale ha conseguito in graduatoria la posizione n. 471 con punteggio di 45,50 punti, non corrispondente al punteggio effettivamente dovuto di 69,50 punti complessivi, per via di un errore materiale attinente al voto del titolo di accesso (TFA), inserito al momento della compilazione della domanda, lamenta in questa sede l'omessa rettifica in autotutela da parte dell'Amministrazione procedente del punteggio assegnatole, come ripetutamente rappresentato e chiesto con missive del 16.08.2024 e 22.08.2024, 3 nonché la mancata regolarizzazione della posizione in graduatoria, che le avrebbe consentito l'utile partecipazione alle successive procedure di reclutamento per l'immissione in ruolo dei candidati inseriti nella I fascia delle GPS di sostegno, ai sensi del Decreto dell'USR CP_3
n. 713 del 22.08.2024, dalle quali è rimasta di fatto esclusa.
[...]
l , tempestivamente costituitosi in giudizio, Controparte_1 ha contest ome le circostanze relative alla erroneità del punteggio assegnato e alla deteriore collocazione in graduatoria debbano ascriversi ad un errore non scusabile della ricorrente, avendo la stessa indicato il voto finale del titolo di accesso in centesimi invece che in trentesimi, in maniera difforme dalla votazione effettiva (e cioè 30/100 invece che, correttamente, 30/30), come tale non rettificabile dall'Amministrazione procedente in fase di validazione delle domande, neppure ricorrendo all'istituto del soccorso istruttorio. 3. Nelle note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 29.10.2025, il convenuto ha precisato che la ricorrente è risultata destinataria, nel corrente anno scolastico, di un contratto di supplenza finalizzato al ruolo con scadenza 31.08.2026, prestando attualmente servizio presso l'IIS “Fermi” di 4 chiedendo, pertanto, dichiararsi la CP_4 cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente, preso atto delle circostanze sopraggiunte nelle more del giudizio (rettifica del punteggio;
stipula di contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato al ruolo su sostegno), ha limitato il petitum alla retrodatazione giuridica ed economica all'a.s. 2024/2025 del rapporto di lavoro in corso, con condanna del convenuto alla liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, essendo venuta meno, quanto alle restanti doglianze, ogni ragione di contrasto.
4. Sulla cessazione della materia del contendere 4.1. Secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (cfr. Cass. n. 6909/2009). 4.2. E' incontroverso che la ricorrente ha commesso un errore materiale nella compilazione della domanda di inserimento nella I fascia GPS della provincia di CP_4 per la classe di concorso ADSS, indicando il voto del titolo di accesso su b anziché 30 e determinando una difforme valutazione del titolo da parte dell'Amministrazione scolastica, che ha proceduto coerentemente con quanto inserito e dichiarato in quella sede dalla docente, con conseguente decremento del punteggio assegnato per il titolo di accesso (12 punti anziché 36). L'Amministrazione convenuta, riscontrato l'errore materiale commesso dalla ricorrente in sede di compilazione della domanda, ha provveduto, nel corso del presente giudizio, alla rettifica del punteggio, attribuendo 69,00 punti nella graduatoria di I fascia, come comprovato dal decreto dirigenziale del 27.01.2025-prot. n. 692. 5 Per effetto della modifica, la ricorrente ha stipulato nel corrente anno scolastico 2025/2026 un contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato al ruolo per la classe di concorso ADSS. Per effetto della rettifica del punteggio in graduatoria, è cessato il contrasto tra le parti in ordine all'attribuzione del punteggio rivendicato in ricorso, al corretto posizionamento in graduatoria e al diritto della ricorrente all'ammissione alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato per la classe di concorso ADSS. Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento a tali domande, ferma la valutazione della soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese di lite. Come noto, infatti, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. n. 3148/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. n. 19160/2007, Cass. n. 10553/2009). 4.3. Permane, invece, il contrasto tra le parti - con necessità di una pronuncia sul merito - in ordine alla richiesta di retrodatazione all'a.s. 2024/2025 del contratto a tempo determinato. Va accolta la richiesta di retrodatazione del diritto alla partecipazione alle procedure di reclutamento, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, posto che l'amministrazione scolastica, a fronte delle tempestive e reiterate istanze della ricorrente, avrebbe potuto rettificare il 5 Cfr. doc. 2 fascicolo resistente. pagina 3 di 6 punteggio avvalendosi dello strumento del soccorso istruttorio, ammettendo la ricorrente alle operazioni di immissioni in ruolo. L'art. 6, comma 1, della L. n. 241/1990, rubricato “compiti del responsabile del procedimento”, stabilisce: “Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali […].” E' stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa che “In generale, non è previsto un obbligo assoluto e incondizionato per l'attivazione del soccorso istruttorio (di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), l .n. 241 del 1990), dovendo comunque essere rispettati alcuni limiti, quali quello della par condicio (che ne esclude l'utilizzazione suppletiva nel caso dell'inosservanza di adempimenti procedimentali significativi) e il cd. limite degli elementi essenziali (nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda).
6.4. Tale soccorso va necessariamente applicato dall'amministrazione pubblica qualora gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito di partecipazione ad una procedura concorsuale non espressamente documentato” (Consiglio di Stato, sez. VI, 10/05/2021, n. 3664). E ancora: “Il ricorso all'attività ausiliatrice e suppletiva della P.A. per il soddisfacimento di un interesse pretensivo è tenuto all'esercizio di una diligenza quanto meno media, sopportando inevitabilmente in proprio le conseguenze di eventuali grossolani errori commessi nella presentazione della documentazione, soprattutto nel caso di una loro difficile riconoscibilità come tali. In particolare, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito all'integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato da una sostanziale rimessione in termini. Ciò che caratterizza l'errore materiale suscettibile di soccorso istruttorio è, dunque, la circostanza che la divergenza fra dichiarato e voluto emerga in maniera evidente, senza alcun bisogno che vengano compiuti ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione della volontà del dichiarante, il cui contenuto, nonostante l'errore, deve rimanere individuato e individuabile, con certezza, da chiunque si appresti alla lettura e comprensione dell'atto” (TAR Roma, Lazio, sez. V, 04/04/2023 n. 5668). In applicazione di detti principi, conformi al dettato normativo e coerenti con il necessario bilanciamento tra il dovere di autoresponsabilità del candidato nel fornire alla P.A. tutti gli elementi necessari per la valutazione dei titoli e il dovere di collaborazione da parte del soggetto pubblico nel dare ingresso all'istituto del soccorso istruttorio ove i dati risultino dubbi o incompleti, si ritiene che l'Amministrazione scolastica, più volte sollecitata sul punto dalla docente (cfr. mail del 14.08.2024, 16.08.2024, 22.08.2024, 05.09.2024 6), fosse tenuta ad attivare la procedura di rettifica/integrazione della domanda, a fronte di una incongruenza chiaramente riconoscibile e tale da non determinare alcuna violazione del principio della par condicio competitorum. Si osserva che non è in alcun modo in discussione il possesso del titolo di ammissione alla procedura, venendo in rilievo un mero errore materiale facilmente rettificabile, senza pregiudizio per le ragioni altrui. L'errore è stato segnalato con il reclamo del 12.08.2024, subito dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie (cfr. decreto 6 Cfr. doc.ti 6,7,9,10,12,12,13 fascicolo ricorrente. pagina 4 di 6 696 7) e prima della pubblicazione delle graduatorie definitive del 21.08.2024 (decreto n. 712 8). L'amministrazione avrebbe, quindi, potuto rettificare il punteggio prima delle graduatorie definitive e in tempo utile per l'assegnazione degli incarichi a tempo determinato. Tanto più che, nelle more della pubblicazione della graduatoria definitiva, l'ufficio scolastico ha richiesto un'integrazione documentale per la precedenza ex L. n. 104/1992 (cfr. mail 14.08.2024, riscontrata dalla ricorrente in pari data 9), richiamando espressamente l'istituto del soccorso istruttorio. Inoltre, gli stessi decreti dirigenziali prevedono la possibilità di rettifica in autotutela: “Art. 3 – l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.” Analoga previsione è contenuta nell'art. 8, comma 6 del D.M. n. 88/2024 (“In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria” 10). Emerge dagli atti che nell'a.s. 2024/2025 è stato assegnato un incarico a tempo determinato alla prof.ssa docente con un punteggio inferiore (n. 60 punti) a Per_1 quello della ricorrente ( Circostanza non contestata da parte resistente e attestata dal Bollettino ADSS in atti. 11 Ne consegue che con Parte_1
l'attribuzione del punteggio corretto, avrebbe beneficiato d empo determinato già nell'a.s. 2024/2025. Va quindi riconosciuto il diritto alla retrodatazione, giuridica ed economica, all'a.s. 2024/2025 degli effetti del contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo per la classe di concorso ADSS-sostegno, concluso dalla ricorrente nell'a.s. 2025/2026.
5. Sulle spese di lite Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo. Il comportamento processuale del (rettifica del punteggio e della graduatoria in CP_1 corso di causa) e i dubbi interpret dine all'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 50%. All'esito del giudizio il sarebbe rimasto soccombente su tutte le CP_1 domande di parte attrice, come o dal decreto n. 692 emesso dopo il deposito del ricorso, pertanto la restante quota del 50% va posta a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta: 1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di all'inserimento nelle graduatorie GPS Parte_1 della provincia di per la cla ADSS con 69,00 punti, a decorrere CP_4 dall'a.s. 2024/20
2) ACCERTA E DICHIARA il diritto di alla retrodatazione, giuridica ed Parte_1 economica, all'a.s. 2024/2025 degli eff a tempo determinato finalizzato al ruolo per la classe di concorso ADSS-sostegno concluso nell'a.s. 2025/2026;
3) CONDANNA il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente del 50 ella complessiva somma di €. 2.759,00 - già decurtata del 50% -, di cui €. 259,00 per anticipazioni e €. 2.500,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari;
4) DICHIARA compensate le spese di lite nella misura del 50%. Modena, 06 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente. 3 Cfr. doc.ti 7 e 9 fascicolo ricorrente. 4 Cfr. doc. 1 fascicolo resistente. pagina 2 di 6 7 Cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente. 8 Cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente. 9 Cfr. doc.ti 5,5.1 fascicolo ricorrente. 10 Cfr. doc. 15 fascicolo ricorrente. 11 Cfr. doc. 15 fascicolo ricorrente. pagina 5 di 6
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1993/2024 r.g. promossa da
nata ad [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
Briano (CE), via L. Santagata n. 14, rappre i IR Lo BU e NA NG;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rastev CP_2 [...]
(C.F.: ), in Controparte_3 P.IVA_2
Dè C;
[...]
(C.F.: ), in persona d Controparte_4 P.IVA_3 inuss resentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 CP_4 bis c.p.c., dal rio delegato, dott.ssa Maria Teresa Figliomeni;
RESISTENTE Avente ad oggetto: personale docente - rettifica punteggio - posizione in graduatoria - cessazione della materia del contendere CONCLUSIONI Il procuratore di parte ricorrente conclude come da note autorizzate del 30.10.2025:
“Voglia L'Ill.mo Giudice Unico del Lavoro Dato atto che la ricorrente, in data 01.09.2025 è stata individuata per un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo per la classe di concorso ADSS-sostegno con riconoscimento giuridico ed economico dall'a.s. 2025/2026, e ciò a seguito dell'avvenuta rettifica del punteggio da parte del MIM intervenuta solo successivamente al deposito del ricorso,
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla retrodatazione giuridica ed economica all'a.s. 2024/2025 degli effetti del contratto sopra descritto, ordinando alle Amministrazioni convenute, ciascuna per la propria competenza, a emanare tutti gli atti necessari e conseguenziali per il riconoscimento, a favore della ricorrente, della retrodatazione giuridica ed economica dall'a.s. 2024/2025 degli effetti del contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo per la classe di concorsuale ADSS-sostegno, tenuto conto della posizione che la stessa avrebbe avuto nelle graduatorie GPS della provincia di per la classe di concorso ADSS, in assenza di CP_4 errore del punteggio per l'a.s. 2024/202 con punteggio 69,00 in luogo di 45,50. Con espressa riserva di richiedere il risarcimento dei danni, qualora dovuti.
pagina 1 di 6 Si fa espressa richiesta di condanna alla soccombenza virtuale di controparte per la parte della domanda che l'Amministrazione ha adempiuto nelle more del giudizio. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del presente giudizio, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.” Il procuratore di parte resistente conclude come da note autorizzate del 29.10.2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- rigettare la domanda concernente la modifica del punteggio per sopraggiunta carenza di interesse o, comunque, per infondatezza;
- rigettare la domanda concernente l'attribuzione di un incarico finalizzato al ruolo per l'a.s. 2024/25 per infondatezza. Con vittoria di spese, diritti e onorari.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 19.12.2024, , iscritta nella I e Parte_1 nella II fascia delle GPS della provincia di per gnamento B018 CP_4
(Laboratori di scienze e tecnologie tessili, liamento e della moda), premettendo di aver conseguito in data 22.05.2024 il titolo di specializzazione sul sostegno, 1 e di aver presentato domanda di inserimento nella I fascia GPS per la corrispondente classe di concorso (ADSS) in data 08.06.2024, 2 in forza della quale ha conseguito in graduatoria la posizione n. 471 con punteggio di 45,50 punti, non corrispondente al punteggio effettivamente dovuto di 69,50 punti complessivi, per via di un errore materiale attinente al voto del titolo di accesso (TFA), inserito al momento della compilazione della domanda, lamenta in questa sede l'omessa rettifica in autotutela da parte dell'Amministrazione procedente del punteggio assegnatole, come ripetutamente rappresentato e chiesto con missive del 16.08.2024 e 22.08.2024, 3 nonché la mancata regolarizzazione della posizione in graduatoria, che le avrebbe consentito l'utile partecipazione alle successive procedure di reclutamento per l'immissione in ruolo dei candidati inseriti nella I fascia delle GPS di sostegno, ai sensi del Decreto dell'USR CP_3
n. 713 del 22.08.2024, dalle quali è rimasta di fatto esclusa.
[...]
l , tempestivamente costituitosi in giudizio, Controparte_1 ha contest ome le circostanze relative alla erroneità del punteggio assegnato e alla deteriore collocazione in graduatoria debbano ascriversi ad un errore non scusabile della ricorrente, avendo la stessa indicato il voto finale del titolo di accesso in centesimi invece che in trentesimi, in maniera difforme dalla votazione effettiva (e cioè 30/100 invece che, correttamente, 30/30), come tale non rettificabile dall'Amministrazione procedente in fase di validazione delle domande, neppure ricorrendo all'istituto del soccorso istruttorio. 3. Nelle note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 29.10.2025, il convenuto ha precisato che la ricorrente è risultata destinataria, nel corrente anno scolastico, di un contratto di supplenza finalizzato al ruolo con scadenza 31.08.2026, prestando attualmente servizio presso l'IIS “Fermi” di 4 chiedendo, pertanto, dichiararsi la CP_4 cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente, preso atto delle circostanze sopraggiunte nelle more del giudizio (rettifica del punteggio;
stipula di contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato al ruolo su sostegno), ha limitato il petitum alla retrodatazione giuridica ed economica all'a.s. 2024/2025 del rapporto di lavoro in corso, con condanna del convenuto alla liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, essendo venuta meno, quanto alle restanti doglianze, ogni ragione di contrasto.
4. Sulla cessazione della materia del contendere 4.1. Secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (cfr. Cass. n. 6909/2009). 4.2. E' incontroverso che la ricorrente ha commesso un errore materiale nella compilazione della domanda di inserimento nella I fascia GPS della provincia di CP_4 per la classe di concorso ADSS, indicando il voto del titolo di accesso su b anziché 30 e determinando una difforme valutazione del titolo da parte dell'Amministrazione scolastica, che ha proceduto coerentemente con quanto inserito e dichiarato in quella sede dalla docente, con conseguente decremento del punteggio assegnato per il titolo di accesso (12 punti anziché 36). L'Amministrazione convenuta, riscontrato l'errore materiale commesso dalla ricorrente in sede di compilazione della domanda, ha provveduto, nel corso del presente giudizio, alla rettifica del punteggio, attribuendo 69,00 punti nella graduatoria di I fascia, come comprovato dal decreto dirigenziale del 27.01.2025-prot. n. 692. 5 Per effetto della modifica, la ricorrente ha stipulato nel corrente anno scolastico 2025/2026 un contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato al ruolo per la classe di concorso ADSS. Per effetto della rettifica del punteggio in graduatoria, è cessato il contrasto tra le parti in ordine all'attribuzione del punteggio rivendicato in ricorso, al corretto posizionamento in graduatoria e al diritto della ricorrente all'ammissione alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato per la classe di concorso ADSS. Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento a tali domande, ferma la valutazione della soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese di lite. Come noto, infatti, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. n. 3148/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. n. 19160/2007, Cass. n. 10553/2009). 4.3. Permane, invece, il contrasto tra le parti - con necessità di una pronuncia sul merito - in ordine alla richiesta di retrodatazione all'a.s. 2024/2025 del contratto a tempo determinato. Va accolta la richiesta di retrodatazione del diritto alla partecipazione alle procedure di reclutamento, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, posto che l'amministrazione scolastica, a fronte delle tempestive e reiterate istanze della ricorrente, avrebbe potuto rettificare il 5 Cfr. doc. 2 fascicolo resistente. pagina 3 di 6 punteggio avvalendosi dello strumento del soccorso istruttorio, ammettendo la ricorrente alle operazioni di immissioni in ruolo. L'art. 6, comma 1, della L. n. 241/1990, rubricato “compiti del responsabile del procedimento”, stabilisce: “Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali […].” E' stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa che “In generale, non è previsto un obbligo assoluto e incondizionato per l'attivazione del soccorso istruttorio (di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), l .n. 241 del 1990), dovendo comunque essere rispettati alcuni limiti, quali quello della par condicio (che ne esclude l'utilizzazione suppletiva nel caso dell'inosservanza di adempimenti procedimentali significativi) e il cd. limite degli elementi essenziali (nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda).
6.4. Tale soccorso va necessariamente applicato dall'amministrazione pubblica qualora gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito di partecipazione ad una procedura concorsuale non espressamente documentato” (Consiglio di Stato, sez. VI, 10/05/2021, n. 3664). E ancora: “Il ricorso all'attività ausiliatrice e suppletiva della P.A. per il soddisfacimento di un interesse pretensivo è tenuto all'esercizio di una diligenza quanto meno media, sopportando inevitabilmente in proprio le conseguenze di eventuali grossolani errori commessi nella presentazione della documentazione, soprattutto nel caso di una loro difficile riconoscibilità come tali. In particolare, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito all'integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato da una sostanziale rimessione in termini. Ciò che caratterizza l'errore materiale suscettibile di soccorso istruttorio è, dunque, la circostanza che la divergenza fra dichiarato e voluto emerga in maniera evidente, senza alcun bisogno che vengano compiuti ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione della volontà del dichiarante, il cui contenuto, nonostante l'errore, deve rimanere individuato e individuabile, con certezza, da chiunque si appresti alla lettura e comprensione dell'atto” (TAR Roma, Lazio, sez. V, 04/04/2023 n. 5668). In applicazione di detti principi, conformi al dettato normativo e coerenti con il necessario bilanciamento tra il dovere di autoresponsabilità del candidato nel fornire alla P.A. tutti gli elementi necessari per la valutazione dei titoli e il dovere di collaborazione da parte del soggetto pubblico nel dare ingresso all'istituto del soccorso istruttorio ove i dati risultino dubbi o incompleti, si ritiene che l'Amministrazione scolastica, più volte sollecitata sul punto dalla docente (cfr. mail del 14.08.2024, 16.08.2024, 22.08.2024, 05.09.2024 6), fosse tenuta ad attivare la procedura di rettifica/integrazione della domanda, a fronte di una incongruenza chiaramente riconoscibile e tale da non determinare alcuna violazione del principio della par condicio competitorum. Si osserva che non è in alcun modo in discussione il possesso del titolo di ammissione alla procedura, venendo in rilievo un mero errore materiale facilmente rettificabile, senza pregiudizio per le ragioni altrui. L'errore è stato segnalato con il reclamo del 12.08.2024, subito dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie (cfr. decreto 6 Cfr. doc.ti 6,7,9,10,12,12,13 fascicolo ricorrente. pagina 4 di 6 696 7) e prima della pubblicazione delle graduatorie definitive del 21.08.2024 (decreto n. 712 8). L'amministrazione avrebbe, quindi, potuto rettificare il punteggio prima delle graduatorie definitive e in tempo utile per l'assegnazione degli incarichi a tempo determinato. Tanto più che, nelle more della pubblicazione della graduatoria definitiva, l'ufficio scolastico ha richiesto un'integrazione documentale per la precedenza ex L. n. 104/1992 (cfr. mail 14.08.2024, riscontrata dalla ricorrente in pari data 9), richiamando espressamente l'istituto del soccorso istruttorio. Inoltre, gli stessi decreti dirigenziali prevedono la possibilità di rettifica in autotutela: “Art. 3 – l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.” Analoga previsione è contenuta nell'art. 8, comma 6 del D.M. n. 88/2024 (“In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria” 10). Emerge dagli atti che nell'a.s. 2024/2025 è stato assegnato un incarico a tempo determinato alla prof.ssa docente con un punteggio inferiore (n. 60 punti) a Per_1 quello della ricorrente ( Circostanza non contestata da parte resistente e attestata dal Bollettino ADSS in atti. 11 Ne consegue che con Parte_1
l'attribuzione del punteggio corretto, avrebbe beneficiato d empo determinato già nell'a.s. 2024/2025. Va quindi riconosciuto il diritto alla retrodatazione, giuridica ed economica, all'a.s. 2024/2025 degli effetti del contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo per la classe di concorso ADSS-sostegno, concluso dalla ricorrente nell'a.s. 2025/2026.
5. Sulle spese di lite Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo. Il comportamento processuale del (rettifica del punteggio e della graduatoria in CP_1 corso di causa) e i dubbi interpret dine all'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 50%. All'esito del giudizio il sarebbe rimasto soccombente su tutte le CP_1 domande di parte attrice, come o dal decreto n. 692 emesso dopo il deposito del ricorso, pertanto la restante quota del 50% va posta a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta: 1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di all'inserimento nelle graduatorie GPS Parte_1 della provincia di per la cla ADSS con 69,00 punti, a decorrere CP_4 dall'a.s. 2024/20
2) ACCERTA E DICHIARA il diritto di alla retrodatazione, giuridica ed Parte_1 economica, all'a.s. 2024/2025 degli eff a tempo determinato finalizzato al ruolo per la classe di concorso ADSS-sostegno concluso nell'a.s. 2025/2026;
3) CONDANNA il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente del 50 ella complessiva somma di €. 2.759,00 - già decurtata del 50% -, di cui €. 259,00 per anticipazioni e €. 2.500,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari;
4) DICHIARA compensate le spese di lite nella misura del 50%. Modena, 06 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente. 3 Cfr. doc.ti 7 e 9 fascicolo ricorrente. 4 Cfr. doc. 1 fascicolo resistente. pagina 2 di 6 7 Cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente. 8 Cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente. 9 Cfr. doc.ti 5,5.1 fascicolo ricorrente. 10 Cfr. doc. 15 fascicolo ricorrente. 11 Cfr. doc. 15 fascicolo ricorrente. pagina 5 di 6