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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 110/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 110 dell'anno 2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 1.04.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., termini venuti a scadere in data
23.06.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Zurino Rodolfo Parte_1 C.F._1
Omar, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Martiri di Nassiriya 119;
-OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. e P.I.: ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti Josephine
Romano e Cesare Giovanni Grassini, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Rosa
Foresta, in Nola via Fellecchia n. 5;
-OPPOSTA-
E
C.F. e P. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di Controparte_2 P.IVA_2 mandataria di a sua volta mandataria di , (già , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 società cessionaria di rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla Controparte_1 comparsa di costituzione ed intervento, dall'Avv. Fabio Magrì, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Milano, via E. V. Venosta;
- TERZA INTERVENTRICE AI SENSI DELL'ART. 111 C.p.c.-
NONCHE'
(C.F. e P. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_3 P.IVA_3 qualità di mandataria di , (già , società cessionaria di CP_4 Controparte_5 CP_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo
[...] difensore, dall'Avv. Marika De Luca Corritore, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, alla Via Francesco Gentile, n. 135;
- TERZA INTERVENTRICE AI SENSI DELL'ART. 111 C.p.c.-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2349/2017 emesso dal Tribunale di Nola in data 24 ottobre 2017 in materia di contratto di somministrazione di energia elettrica.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 1.04.2025.
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico di questo Tribunale, con decreto n.
2349/2017, ha ingiunto a , il pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di € 36.050,15, oltre gli interessi ex art. 1284 c.c., dalla notifica del decreto, nonché le spese di procedimento, in ragione del mancato pagamento di una serie di fatture emesse da
[...]
a titolo di corrispettivo della fornitura di energia elettrica di cui al contratto, numero CP_1 cliente 631 963 790 e pod IT001E85022119, stipulato da in qualità di rappresentante Parte_2
Con della ditta individuale Stam. con CP_1
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto opposizione eccependo, Parte_2 in via preliminare, l'inesistenza del rapporto giuridico azionato con il decreto ingiuntivo opposto, disconoscendo, a tal fine, le fatture riportate nell'estratto contabile prodotto da e poste a CP_1 fondamento dell'ingiunzione, in quanto relative a forniture mai richieste né fruite;
ulteriormente, ha eccepito, la temerarietà del diritto di credito azionato, con violazione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1376 c.c., deducendo, in particolare, che la ditta Stam. Art di cui l'opponente era rappresentante, aveva cessato le attività dalla fine del mese di luglio 2012, ed aveva provveduto a disdire il contratto di fornitura elettrica ricevendo conferma dell'avvenuta cessazione del servizio da parte di nel merito, ha contestato estensivamente le avverse Controparte_1 prospettazioni, sia in ordine all'an che al quantum. Ha concluso, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore costituito in qualità di anticipatario, ex art. 93 c.p.c.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1 estensivamente le avverse difese, in fatto e in diritto, deducendo, in particolare, l'infondatezza dell'opposizione spiegata. Ha, quindi, concluso - previa concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio - per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte alle spese del giudizio.
4. Non concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, fondandosi l'opposizione su prova scritta, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.
5. Nelle more, si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la in qualità di Controparte_2 mandataria di (ora a sua volta procuratrice speciale di Controparte_5 CP_4 [...] quale società cessionaria dei crediti di riportandosi a tutte le difese CP_3 Controparte_1 già spiegate in atti e chiedendo l'estromissione dal giudizio di Controparte_1
6. Ulteriormente, con comparsa di costituzione depositata in data 25.01.2023 si è costituita in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la società , quale mandataria di (già CP_3 CP_4 [...]
in qualità di società cessionaria dei crediti di , a fronte della CP_5 Controparte_1 risoluzione del contratto di mandato in essere con la riportandosi alle difese spiegate e Controparte_2 domandando la contestuale estromissione dal giudizio della precedente mandataria Controparte_2
7. Indi, espletata la fase istruttoria con escussione dei testi ammessi di parte opponente, la causa è stata spedita dal giudice precedentemente assegnatario del procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.03.2022, poi più volte differita. All'udienza del 1.04.2025, la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024) ed all'esito è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica, così giungendo così alla decisone del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In limine litis, deve darsi atto che nel corso del giudizio si è costituita dapprima in Controparte_2 qualità di mandataria di a sua volta mandataria di (gia Controparte_3 CP_4 CP_5
quale cessionaria dei crediti di in forza del contratto di cessione di crediti
[...] Controparte_1 in blocco, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 23 dicembre 2020 tra
[...] ed , con il quale la cedente ha ceduto pro soluto alla cessionaria CP_1 CP_3 CP_1
tutti i crediti dalla stessa vantati nei confronti di clienti diversi dalla Pubblica CP_3
Amministrazione e per i quali è stata accertata una situazione di inadempienza.
In particolare, parte interventrice ha depositato l'atto di cessione e l'avviso della cessione medesima
è stato pubblicato, a sensi degli artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1999 n.130, corredato dall'informativa ai sensi dell'art 14 GDPR sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 1 del 02 gennaio 2021,
Parte Seconda.
Ulteriormente, nelle more del giudizio, in data 25.01.2023 si è costituita in proprio la CP_3
in luogo della precedente mandataria (a fronte della risoluzione del contratto di
[...] Controparte_2 mandato) nella spiegata qualità di mandataria di (già , che, come CP_4 Controparte_5 specificato, risulta cessionaria dei crediti di Controparte_1
Tanto premesso, come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009).
Ebbene, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 22503 del 23 ottobre 2014; Cass. Civ.
SS.UU. sentenza n. 22727 del 3 novembre 2011).
In applicazione dei summenzionati principi, siccome non è stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione dapprima di e poi di nelle spiegate Controparte_2 Controparte_3 qualità, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
2. Nel merito, l'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
2.1. In via preliminare, è bene ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 1737/2003; Cass.
6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. nn. 15026/2005; 15186/2003; 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza- ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
In particolare, nella fattispecie qui in scrutinio, versandosi in tema di azione per l'adempimento e/o l'esatto adempimento di obbligazione contrattuale, trova applicazione il principio generale in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo il quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ….” (Cass. civ., sez. I, 15.07.2011, n.
15659; idem, Cass. civ., ss.uu., 30.10.2001, n. 13533).
Ebbene, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie è da rilevare che parte opponente ha correttamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, ex art. 2967 c.c., allegando e provando fattori estintivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria da CP_1
odierna opposta.
[...]
In via preliminare e alla luce delle contestazioni mosse da parte opponente, è da specificare che non assumono, nel giudizio de quo, valore dirimente le n. 25 fatture emesse da parte opposta dal
27.09.2012 al 14.06.2016 per un importo complessivo di € 36.050,15, corredate dall'estratto autentico delle scritture contabili. Difatti, come precisato dalla Giurisprudenza di legittimità, in caso di contestazione, la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, non possono, da sole, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
“nè è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi connotati da una serietà tale da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice”
(Corte di Cassazione, ord. n 128 del 4 gennaio 2022).
Ebbene, sul punto, parte opponente ha dedotto e provato che le fatture de quibus sono relative ad un arco temporale - 27.09.2012 al 14.06.2016 - in cui il contratto di fornitura oggetto di giudizio risultava già cessato.
Difatti, parte opponente, nel mese di luglio 2012 aveva provveduto a comunicare il recesso dal contratto di fornitura di energia;
nell'agosto del 2012 aveva lasciato i locali di via Ciferi -presso cui era allacciata l'utenza elettrica - e dal 13.12.2012 risultava cancellata dal registro delle imprese (cfr. documentazione allegata alla produzione di parte opponente). Tanto, per vero, risulta confermato dalle dichiarazioni del teste , escusso all'udienza del 14.01.2020, il quale ha riferito Testimone_1 che si occupò personalmente della disdetta del contratto di fornitura presso l' per conto di CP_1
, contattando telefonicamente l' per conto di quest'ultima verso agosto Parte_1 CP_1
2012, in quella sede gli fu confermata la disdetta e gli venne riferito che non vi era necessità di formalizzarla per iscritto;
poi, ad ottobre 2012 il servizio clienti confermò che la fornitura alla Pt_2 era stata interrotta.
Analogamente, il teste , escusso alla medesima udienza del 14.01.2024, ha riferito Testimone_2 di essere presente “quando fece la telefonata all' ad ottobre 2012, non conosco Testimone_1 CP_1 il tenore della telefonata, che non era in vivavoce, ma dopo aver attaccato il sig. Testimone_1 confermò che l' gli assicurò che la fornitura era stata disattivata”. CP_1
Ulteriormente, tale ricostruzione è enucleabile anche dalla pec inoltrata in data 14.04.2017 dal difensore di parte opponente, di riposta alla diffida ad adempiere da parte di , in cui, per CP_1 le medesime ragioni esplicitate nell'atto di opposizione, parte opponente ha contestato l'an della pretesa creditoria, sottolineando, in particolare, di aver provveduto al recesso dal contratto in esame dal mese di luglio 2012 e, quindi, di non aver mai effettuato i consumi contestati nelle fatture, di aver lasciato i locali presso cui era allacciata l'utenza elettrica.
Tanto evidenziato, priva di pregio è la deduzione di parte opposta secondo la quale parte opponente non avrebbe comunicato la disdetta dal contratto di fornitura elettrica per cui è causa ma una richiesta di volturazione del contratto medesimo in favore della Controparte_7 he avrebbe proseguito l'attività in luogo della ditta individuale della opponente nei medesimi
[...] locali e che tale richiesta non si era perfezionata per essere stata effettuata da un soggetto diverso dall'intestatario del contratto. Ebbene, tale prospettazione offre un quadro solo parziale della vicenda de qua, considerato che parte opponente nel libello introduttivo ha sì dedotto che in data 31.03.2011 aveva inoltrato richiesta di voltura del contratto di fornitura elettrica dalla alla CP_7 Controparte_7 [...] in ragione dell'imminente chiusura dell'attività; tuttavia, a fronte dell'inerzia di CP_7 [...]
e nonostante i solleciti inoltrati del 28.07.11 e del 18.11.2011, nel mese di luglio 2012 aveva CP_1 provveduto a comunicare il recesso dal contratto di fornitura di energia.
Ulteriormente, pur volendo accogliere la prospettazione di parte opposta secondo cui non si sarebbe trattato di un recesso dal contratto ma di una volturazione dello stesso, quindi, di una mera modifica soggettiva nel rapporto contrattuale, ex actiis emerge che la Controparte_7 veva provveduto a recedere dal contratto di locazione del locale di Via Ciceri (difatti il locatore
[...] in data 1.10.2012 aveva versato l'imposta di registro di risoluzione), e si era trasferita presso un altro immobile, sito in Poggiomarino alla via Pertini n. 2/B (si v. contratto di locazione allegato alla produzione di parte opponente), avviando l'attività di stamperia dall'11.02.13 (come da visura storica allegata) stipulando un nuovo contratto con Enel Servizio Elettrico per il locale di Poggiomarino dal mese di ottobre 2012 (si cfr. registro iva).
Ebbene, rilevato che in merito alle eccezioni estintive del credito sollevate da parte debitrice, odierna opponente, nulla ha dedotto, limitandosi ad una generica contestazione in fatto e Controparte_1 in diritto delle avverse difese;
considerata, pertanto, la sussistenza di fattori estintivi ed eliminativi dell'an della pretesa creditoria azionata in via monitoria da l'opposizione deve Controparte_1 essere accolta con contestuale revoca del decreto ingiuntivo n. 2349/2017 emesso dal Tribunale di
Nola in data 24 ottobre 2017.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta (art. 91 c.p.c.).
Alla liquidazione delle stesse si procede d'ufficio – in assenza della notula spese ai sensi dell'art. 75
c.p.c. – in base al regolamento dettato dal D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. n.
147 del 13/08/2022, considerando, ai fini del valore della causa, la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, applicati i parametri medi.
3.1. Ritiene, invece, il Tribunale che sussistano giusti motivi per compensare le spese nei confronti delle terze intervenute, attesa la volontarietà dell'intervento e il mancato consenso alla estromissione di in qualità di creditore originario. Controparte_1
3.2. Devono, infine, essere dichiarate irripetibili le spese della procedura monitoria, che restano a carico della ricorrente/odierna opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2349/2017 emesso da questo Tribunale Parte_1 in data 24 ottobre 2017 e notificato in data 30 novembre 2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2349/2017;
2.condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere, in Controparte_1 favore di , le spese di lite che si liquidano in euro 7.616,00 (di cui euro 1.701,00 per Parte_1 la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed euro
2.905,00 per quella decisionale) per compenso ed euro 259,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge, da attribuirsi al procuratore costituito di parte opponente in qualità di anticipatario, ex art. 93 c.p.c.;
3. spese compensate nei confronti delle terze interventrici;
4. dichiara irripetibili le spese della procedura monitoria.
Così deciso in Nola, il 26.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, Magistrato Ordinario in tirocinio mirato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 110 dell'anno 2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 1.04.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., termini venuti a scadere in data
23.06.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Zurino Rodolfo Parte_1 C.F._1
Omar, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Martiri di Nassiriya 119;
-OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. e P.I.: ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti Josephine
Romano e Cesare Giovanni Grassini, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Rosa
Foresta, in Nola via Fellecchia n. 5;
-OPPOSTA-
E
C.F. e P. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di Controparte_2 P.IVA_2 mandataria di a sua volta mandataria di , (già , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 società cessionaria di rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla Controparte_1 comparsa di costituzione ed intervento, dall'Avv. Fabio Magrì, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Milano, via E. V. Venosta;
- TERZA INTERVENTRICE AI SENSI DELL'ART. 111 C.p.c.-
NONCHE'
(C.F. e P. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_3 P.IVA_3 qualità di mandataria di , (già , società cessionaria di CP_4 Controparte_5 CP_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo
[...] difensore, dall'Avv. Marika De Luca Corritore, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, alla Via Francesco Gentile, n. 135;
- TERZA INTERVENTRICE AI SENSI DELL'ART. 111 C.p.c.-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2349/2017 emesso dal Tribunale di Nola in data 24 ottobre 2017 in materia di contratto di somministrazione di energia elettrica.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 1.04.2025.
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico di questo Tribunale, con decreto n.
2349/2017, ha ingiunto a , il pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di € 36.050,15, oltre gli interessi ex art. 1284 c.c., dalla notifica del decreto, nonché le spese di procedimento, in ragione del mancato pagamento di una serie di fatture emesse da
[...]
a titolo di corrispettivo della fornitura di energia elettrica di cui al contratto, numero CP_1 cliente 631 963 790 e pod IT001E85022119, stipulato da in qualità di rappresentante Parte_2
Con della ditta individuale Stam. con CP_1
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto opposizione eccependo, Parte_2 in via preliminare, l'inesistenza del rapporto giuridico azionato con il decreto ingiuntivo opposto, disconoscendo, a tal fine, le fatture riportate nell'estratto contabile prodotto da e poste a CP_1 fondamento dell'ingiunzione, in quanto relative a forniture mai richieste né fruite;
ulteriormente, ha eccepito, la temerarietà del diritto di credito azionato, con violazione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1376 c.c., deducendo, in particolare, che la ditta Stam. Art di cui l'opponente era rappresentante, aveva cessato le attività dalla fine del mese di luglio 2012, ed aveva provveduto a disdire il contratto di fornitura elettrica ricevendo conferma dell'avvenuta cessazione del servizio da parte di nel merito, ha contestato estensivamente le avverse Controparte_1 prospettazioni, sia in ordine all'an che al quantum. Ha concluso, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore costituito in qualità di anticipatario, ex art. 93 c.p.c.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1 estensivamente le avverse difese, in fatto e in diritto, deducendo, in particolare, l'infondatezza dell'opposizione spiegata. Ha, quindi, concluso - previa concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio - per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte alle spese del giudizio.
4. Non concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, fondandosi l'opposizione su prova scritta, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.
5. Nelle more, si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la in qualità di Controparte_2 mandataria di (ora a sua volta procuratrice speciale di Controparte_5 CP_4 [...] quale società cessionaria dei crediti di riportandosi a tutte le difese CP_3 Controparte_1 già spiegate in atti e chiedendo l'estromissione dal giudizio di Controparte_1
6. Ulteriormente, con comparsa di costituzione depositata in data 25.01.2023 si è costituita in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la società , quale mandataria di (già CP_3 CP_4 [...]
in qualità di società cessionaria dei crediti di , a fronte della CP_5 Controparte_1 risoluzione del contratto di mandato in essere con la riportandosi alle difese spiegate e Controparte_2 domandando la contestuale estromissione dal giudizio della precedente mandataria Controparte_2
7. Indi, espletata la fase istruttoria con escussione dei testi ammessi di parte opponente, la causa è stata spedita dal giudice precedentemente assegnatario del procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.03.2022, poi più volte differita. All'udienza del 1.04.2025, la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024) ed all'esito è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica, così giungendo così alla decisone del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In limine litis, deve darsi atto che nel corso del giudizio si è costituita dapprima in Controparte_2 qualità di mandataria di a sua volta mandataria di (gia Controparte_3 CP_4 CP_5
quale cessionaria dei crediti di in forza del contratto di cessione di crediti
[...] Controparte_1 in blocco, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 23 dicembre 2020 tra
[...] ed , con il quale la cedente ha ceduto pro soluto alla cessionaria CP_1 CP_3 CP_1
tutti i crediti dalla stessa vantati nei confronti di clienti diversi dalla Pubblica CP_3
Amministrazione e per i quali è stata accertata una situazione di inadempienza.
In particolare, parte interventrice ha depositato l'atto di cessione e l'avviso della cessione medesima
è stato pubblicato, a sensi degli artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1999 n.130, corredato dall'informativa ai sensi dell'art 14 GDPR sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 1 del 02 gennaio 2021,
Parte Seconda.
Ulteriormente, nelle more del giudizio, in data 25.01.2023 si è costituita in proprio la CP_3
in luogo della precedente mandataria (a fronte della risoluzione del contratto di
[...] Controparte_2 mandato) nella spiegata qualità di mandataria di (già , che, come CP_4 Controparte_5 specificato, risulta cessionaria dei crediti di Controparte_1
Tanto premesso, come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009).
Ebbene, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 22503 del 23 ottobre 2014; Cass. Civ.
SS.UU. sentenza n. 22727 del 3 novembre 2011).
In applicazione dei summenzionati principi, siccome non è stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione dapprima di e poi di nelle spiegate Controparte_2 Controparte_3 qualità, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
2. Nel merito, l'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
2.1. In via preliminare, è bene ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 1737/2003; Cass.
6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. nn. 15026/2005; 15186/2003; 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza- ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
In particolare, nella fattispecie qui in scrutinio, versandosi in tema di azione per l'adempimento e/o l'esatto adempimento di obbligazione contrattuale, trova applicazione il principio generale in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo il quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ….” (Cass. civ., sez. I, 15.07.2011, n.
15659; idem, Cass. civ., ss.uu., 30.10.2001, n. 13533).
Ebbene, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie è da rilevare che parte opponente ha correttamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, ex art. 2967 c.c., allegando e provando fattori estintivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria da CP_1
odierna opposta.
[...]
In via preliminare e alla luce delle contestazioni mosse da parte opponente, è da specificare che non assumono, nel giudizio de quo, valore dirimente le n. 25 fatture emesse da parte opposta dal
27.09.2012 al 14.06.2016 per un importo complessivo di € 36.050,15, corredate dall'estratto autentico delle scritture contabili. Difatti, come precisato dalla Giurisprudenza di legittimità, in caso di contestazione, la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, non possono, da sole, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
“nè è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi connotati da una serietà tale da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice”
(Corte di Cassazione, ord. n 128 del 4 gennaio 2022).
Ebbene, sul punto, parte opponente ha dedotto e provato che le fatture de quibus sono relative ad un arco temporale - 27.09.2012 al 14.06.2016 - in cui il contratto di fornitura oggetto di giudizio risultava già cessato.
Difatti, parte opponente, nel mese di luglio 2012 aveva provveduto a comunicare il recesso dal contratto di fornitura di energia;
nell'agosto del 2012 aveva lasciato i locali di via Ciferi -presso cui era allacciata l'utenza elettrica - e dal 13.12.2012 risultava cancellata dal registro delle imprese (cfr. documentazione allegata alla produzione di parte opponente). Tanto, per vero, risulta confermato dalle dichiarazioni del teste , escusso all'udienza del 14.01.2020, il quale ha riferito Testimone_1 che si occupò personalmente della disdetta del contratto di fornitura presso l' per conto di CP_1
, contattando telefonicamente l' per conto di quest'ultima verso agosto Parte_1 CP_1
2012, in quella sede gli fu confermata la disdetta e gli venne riferito che non vi era necessità di formalizzarla per iscritto;
poi, ad ottobre 2012 il servizio clienti confermò che la fornitura alla Pt_2 era stata interrotta.
Analogamente, il teste , escusso alla medesima udienza del 14.01.2024, ha riferito Testimone_2 di essere presente “quando fece la telefonata all' ad ottobre 2012, non conosco Testimone_1 CP_1 il tenore della telefonata, che non era in vivavoce, ma dopo aver attaccato il sig. Testimone_1 confermò che l' gli assicurò che la fornitura era stata disattivata”. CP_1
Ulteriormente, tale ricostruzione è enucleabile anche dalla pec inoltrata in data 14.04.2017 dal difensore di parte opponente, di riposta alla diffida ad adempiere da parte di , in cui, per CP_1 le medesime ragioni esplicitate nell'atto di opposizione, parte opponente ha contestato l'an della pretesa creditoria, sottolineando, in particolare, di aver provveduto al recesso dal contratto in esame dal mese di luglio 2012 e, quindi, di non aver mai effettuato i consumi contestati nelle fatture, di aver lasciato i locali presso cui era allacciata l'utenza elettrica.
Tanto evidenziato, priva di pregio è la deduzione di parte opposta secondo la quale parte opponente non avrebbe comunicato la disdetta dal contratto di fornitura elettrica per cui è causa ma una richiesta di volturazione del contratto medesimo in favore della Controparte_7 he avrebbe proseguito l'attività in luogo della ditta individuale della opponente nei medesimi
[...] locali e che tale richiesta non si era perfezionata per essere stata effettuata da un soggetto diverso dall'intestatario del contratto. Ebbene, tale prospettazione offre un quadro solo parziale della vicenda de qua, considerato che parte opponente nel libello introduttivo ha sì dedotto che in data 31.03.2011 aveva inoltrato richiesta di voltura del contratto di fornitura elettrica dalla alla CP_7 Controparte_7 [...] in ragione dell'imminente chiusura dell'attività; tuttavia, a fronte dell'inerzia di CP_7 [...]
e nonostante i solleciti inoltrati del 28.07.11 e del 18.11.2011, nel mese di luglio 2012 aveva CP_1 provveduto a comunicare il recesso dal contratto di fornitura di energia.
Ulteriormente, pur volendo accogliere la prospettazione di parte opposta secondo cui non si sarebbe trattato di un recesso dal contratto ma di una volturazione dello stesso, quindi, di una mera modifica soggettiva nel rapporto contrattuale, ex actiis emerge che la Controparte_7 veva provveduto a recedere dal contratto di locazione del locale di Via Ciceri (difatti il locatore
[...] in data 1.10.2012 aveva versato l'imposta di registro di risoluzione), e si era trasferita presso un altro immobile, sito in Poggiomarino alla via Pertini n. 2/B (si v. contratto di locazione allegato alla produzione di parte opponente), avviando l'attività di stamperia dall'11.02.13 (come da visura storica allegata) stipulando un nuovo contratto con Enel Servizio Elettrico per il locale di Poggiomarino dal mese di ottobre 2012 (si cfr. registro iva).
Ebbene, rilevato che in merito alle eccezioni estintive del credito sollevate da parte debitrice, odierna opponente, nulla ha dedotto, limitandosi ad una generica contestazione in fatto e Controparte_1 in diritto delle avverse difese;
considerata, pertanto, la sussistenza di fattori estintivi ed eliminativi dell'an della pretesa creditoria azionata in via monitoria da l'opposizione deve Controparte_1 essere accolta con contestuale revoca del decreto ingiuntivo n. 2349/2017 emesso dal Tribunale di
Nola in data 24 ottobre 2017.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta (art. 91 c.p.c.).
Alla liquidazione delle stesse si procede d'ufficio – in assenza della notula spese ai sensi dell'art. 75
c.p.c. – in base al regolamento dettato dal D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. n.
147 del 13/08/2022, considerando, ai fini del valore della causa, la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, applicati i parametri medi.
3.1. Ritiene, invece, il Tribunale che sussistano giusti motivi per compensare le spese nei confronti delle terze intervenute, attesa la volontarietà dell'intervento e il mancato consenso alla estromissione di in qualità di creditore originario. Controparte_1
3.2. Devono, infine, essere dichiarate irripetibili le spese della procedura monitoria, che restano a carico della ricorrente/odierna opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2349/2017 emesso da questo Tribunale Parte_1 in data 24 ottobre 2017 e notificato in data 30 novembre 2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2349/2017;
2.condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere, in Controparte_1 favore di , le spese di lite che si liquidano in euro 7.616,00 (di cui euro 1.701,00 per Parte_1 la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed euro
2.905,00 per quella decisionale) per compenso ed euro 259,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge, da attribuirsi al procuratore costituito di parte opponente in qualità di anticipatario, ex art. 93 c.p.c.;
3. spese compensate nei confronti delle terze interventrici;
4. dichiara irripetibili le spese della procedura monitoria.
Così deciso in Nola, il 26.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, Magistrato Ordinario in tirocinio mirato.