Sentenza breve 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 13/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00040/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02067/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2067 del 2024, proposto da
IN ER in proprio e in qualità di leg.rapp. della Ditta Caffè Positano di ER IN & C., rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in NO, via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di NO e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di NO, domiciliataria ex lege in NO, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa sospensione
a – del provvedimento prot. n. 15755 del 22.10.2024, con il quale il Comune di Positano:
- ha comunicato l’archiviazione per improcedibilità della s.c.i.a. depositata in data 17.07.2024 ai fini della realizzazione delle opere di “sistemazione aree esterne e realizzazione di una piscina pertinenziale all’immobile sito in Positano alla Via Fornillo 108/110”;
- ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate dal ricorrente;
b – del provvedimento prot. n. 15686 del 21.10.2024, con il quale il Comune di Positano ha disposto la “revoca in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica n. 1 del 12.07.2024”;
c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 11779 del 13.08.2024, con la quale la P.A. ha comunicato i motivi ostativi in relazione alla s.c.i.a. del 17.07.2024;
d – ove e per quanto occorra della nota prot. n. 14148 del 26.09.2024, con la quale la P.A. ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione paesaggistica n. 1/2024;
e - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il primo provvedimento impugnato (numero di protocollo 15755 del 22 ottobre 2024), recante l’archiviazione per improcedibilità della segnalazione certificata di inizio attività presentata dalla parte ricorrente il 17 luglio 2024 e l’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, è stato adottato dopo la scadenza del termine di 30 giorni, fissato dall’articolo 19, comma 6 bis della legge sul procedimento amministrativo per le segnalazioni certificate di inizio attività in materia edilizia, termine entro il quale, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 19, l’Amministrazione competente dispone del potere di vietare la prosecuzione dell’attività e di disporre la rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa; nel caso specifico il termine di 30 giorni, interrotto dalla comunicazione dei motivi ostativi alla prosecuzione dell’attività, inviata il 13 agosto 2024, ha ripreso a decorrere il 23 agosto 2024, quando la parte privata interessata ha trasmesso le proprie osservazioni ai motivi ostativi; ne consegue che il termine per l’adozione del provvedimento inibitorio è scaduto il 23 settembre 2024, mentre il provvedimento impugnato è stato adottato il 22 ottobre 2024;
Ritenuto che, per costante giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. II, 29/03/2023, n. 3224) una volta decorso il termine perentorio per l'esercizio del potere inibitorio in materia di segnalazione certificata di inizio attività la P.A. conserva un residuale potere di autotutela, ma tale potere, con cui l'Amministrazione è chiamata a porre eventuale rimedio al mancato esercizio del doveroso potere inibitorio, condivide i principi regolatori sanciti, in materia di autotutela, dagli articoli 21-quinquies e 21-nonies, L. n. 241/1990, dovendosi, quindi tali poteri esercitarsi nelle forme dell'autotutela, con i relativi limiti;
Ritenuto, nel caso concreto, che il provvedimento impugnato non sia stato adottato nelle forme dell’autotutela decisoria, essendo qualificabile come provvedimento di primo grado con cui si dispone l’inibizione dell’attività segnalata;
Ritenuto, pertanto, illegittimo il suddetto provvedimento;
Considerato che il secondo provvedimento impugnato (numero di protocollo 15686 del 21 ottobre 2024) recante la revoca dell’autorizzazione paesaggistica numero 1 del 2024 è qualificabile come provvedimento di annullamento in autotutela della suddetta autorizzazione paesaggistica, essendo motivato con profili di illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica numero 1 del 2024, ravvisati dal Comune presenti già al momento del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
Considerato che l’articolo 21 nonies della legge sul procedimento amministrativo consente l’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo sussistendone le ragioni di interesse pubblico;
Ritenuto che, per costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza, l'esercizio del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione è espressione di una rilevante discrezionalità che non esime l'Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei relativi presupposti; l'ambito di motivazione esigibile è integrato non soltanto dall'allegazione del vizio ma anche dalla spiegazione del particolare atteggiarsi dell'interesse pubblico sotteso all'annullamento, il quale può certamente essere prevalente rispetto al contrapposto interesse del privato, purché ne venga dato adeguato conto (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 18/09/2024, n. 3123);
Rilevata, nel caso di specie, la mancanza di alcun riferimento, nella motivazione del provvedimento impugnato, all’interesse pubblico che dovrebbe sorreggere l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione paesaggistica precedentemente rilasciata;
Ritenuto, pertanto, illegittimo anche il secondo provvedimento impugnato;
Ritenuto, quindi, il ricorso palesemente fondato e definibile con sentenza in forma semplificata, deliberata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, essendone stato dato rituale avviso alle parti presenti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto, in conclusione, di accogliere il ricorso, con l’annullamento dei provvedimenti impugnati e ponendo a carico del Comune resistente le spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto di tutte le circostanze di fatto del caso concreto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune resistente al pagamento, a favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro 1000,00 oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Andolfi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO