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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 02/07/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
PUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
TRIBUNALE CONCORSUALE
Il Tribunale Ordinario di Piacenza, in funzione di Tribunale Concorsuale, composto dai magistrati
Dott. Stefano Brusati, Presidente
Dott. Antonino Fazio, giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti, giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 42/2025 r.g. promosso da in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1
con sede in Bagnolo SC (CR), Via Lodi, 13, C.F. e P.I. Parte_2
P.IVA_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio, dall'Avv. Massimo Madelli e dall'Avv. Alessandro Porchera
RICORRENTE
nei confronti di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. e C.F. P.IVA_2 con sede in Piacenza, 29121, Via Castagna, 2,
RESISTENTE NON COSTITUITO
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, avvenuta in data a mezzo PEC il 06/05/2025; la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire alcuna documentazione;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 9 CCII, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio e non sono emersi elementi da cui desumere una diversa sede effettiva;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito di € 42.432,85 portato da decreto ingiuntivo definitivo 385/2024 del Tribunale di Cremona;
Osservato preliminarmente che la procedura di liquidazione giudiziale ha come presupposto sostanziale lo stato di insolvenza del debitore, così dovendosi fare riferimento sul punto alla consolidata giurisprudenza in tema di dichiarazione di fallimento;
Osservato allora che lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività” (Cass.
15772/2019; Cass. 29913/2018) e che, in particolare, a tale accertamento deve procedersi considerando gli elementi sintomatici “secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio" (Cass. 6978/2019);
Che a tale valutazione deve procedersi anche quando vi sia un solo credito azionato, di ingente importo (Cass. 7589/2018); che "Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice [...] deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi la impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte" (Cass. 19414/2017).
Che ai fini di tale accertamento non deve aversi riguardo solo ai crediti azionati, poiché lo stesso art. 49, comma 5, CCI, riproducendo l'ultimo comma dell'articolo 15 della legge fallimentare previgente, dispone che "non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti della istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila"; da ciò chiaramente risultando che in detta istruttoria non rilevano i soli crediti dei creditori istanti, bensì' tutti quelli che emergono all'esito dell'istruttoria
(cfr. Cass. 10170/2016);
Valutata la sussistenza dello stato di insolvenza in ragione dei seguenti indici:
1) Mancato deposito dei bilanci a partire dall'esercizio per l'anno 2020;
2) Mancato pagamento di un titolo esecutivo definitivo;
3) Infruttuoso tentativo di recupero forzoso del credito di parte istante (pignoramento presso terzi negativo eseguito presso diversi istituti di credito);
4) Irreperibilità del debitore presso la sede legale¹; ritenuto quindi che Controparte_1 versi effettivamente in stato di insolvenza irreversibile, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti ed esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
CCI;
ritenuto, conclusivamente, che debba procedersi con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 CF
P.IVA_2 con domicilio in VIA CASTAGNA 2 PIACENZA;
Nomina
il dott./la dott.ssa Stefano Aldo Tiberti Giudice Delegato per la procedura
Nomina il dott. CP_2 C.F. 1 1) Curatore, il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
Autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
Ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
Stabilisce il giorno 05/11/2025 ad ore 09:40, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
Assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Piacenza nella camera di consiglio del 09/06/2025.
Il Giudice estensore
Stefano Aldo Tiberti
Il Presidente
Stefano Brusati 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 cfr. relata di notifica atto originale di pignoramento presso terzi - doc. 5.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
TRIBUNALE CONCORSUALE
Il Tribunale Ordinario di Piacenza, in funzione di Tribunale Concorsuale, composto dai magistrati
Dott. Stefano Brusati, Presidente
Dott. Antonino Fazio, giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti, giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 42/2025 r.g. promosso da in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1
con sede in Bagnolo SC (CR), Via Lodi, 13, C.F. e P.I. Parte_2
P.IVA_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio, dall'Avv. Massimo Madelli e dall'Avv. Alessandro Porchera
RICORRENTE
nei confronti di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. e C.F. P.IVA_2 con sede in Piacenza, 29121, Via Castagna, 2,
RESISTENTE NON COSTITUITO
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, avvenuta in data a mezzo PEC il 06/05/2025; la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire alcuna documentazione;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 9 CCII, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio e non sono emersi elementi da cui desumere una diversa sede effettiva;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito di € 42.432,85 portato da decreto ingiuntivo definitivo 385/2024 del Tribunale di Cremona;
Osservato preliminarmente che la procedura di liquidazione giudiziale ha come presupposto sostanziale lo stato di insolvenza del debitore, così dovendosi fare riferimento sul punto alla consolidata giurisprudenza in tema di dichiarazione di fallimento;
Osservato allora che lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività” (Cass.
15772/2019; Cass. 29913/2018) e che, in particolare, a tale accertamento deve procedersi considerando gli elementi sintomatici “secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio" (Cass. 6978/2019);
Che a tale valutazione deve procedersi anche quando vi sia un solo credito azionato, di ingente importo (Cass. 7589/2018); che "Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice [...] deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi la impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte" (Cass. 19414/2017).
Che ai fini di tale accertamento non deve aversi riguardo solo ai crediti azionati, poiché lo stesso art. 49, comma 5, CCI, riproducendo l'ultimo comma dell'articolo 15 della legge fallimentare previgente, dispone che "non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti della istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila"; da ciò chiaramente risultando che in detta istruttoria non rilevano i soli crediti dei creditori istanti, bensì' tutti quelli che emergono all'esito dell'istruttoria
(cfr. Cass. 10170/2016);
Valutata la sussistenza dello stato di insolvenza in ragione dei seguenti indici:
1) Mancato deposito dei bilanci a partire dall'esercizio per l'anno 2020;
2) Mancato pagamento di un titolo esecutivo definitivo;
3) Infruttuoso tentativo di recupero forzoso del credito di parte istante (pignoramento presso terzi negativo eseguito presso diversi istituti di credito);
4) Irreperibilità del debitore presso la sede legale¹; ritenuto quindi che Controparte_1 versi effettivamente in stato di insolvenza irreversibile, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti ed esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
CCI;
ritenuto, conclusivamente, che debba procedersi con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 CF
P.IVA_2 con domicilio in VIA CASTAGNA 2 PIACENZA;
Nomina
il dott./la dott.ssa Stefano Aldo Tiberti Giudice Delegato per la procedura
Nomina il dott. CP_2 C.F. 1 1) Curatore, il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
Autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
Ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
Stabilisce il giorno 05/11/2025 ad ore 09:40, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
Assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Piacenza nella camera di consiglio del 09/06/2025.
Il Giudice estensore
Stefano Aldo Tiberti
Il Presidente
Stefano Brusati 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 cfr. relata di notifica atto originale di pignoramento presso terzi - doc. 5.