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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
RE PUB BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Presidente
- dott.ssa Maria Antonia Garzia
Consigliere rel.
- dott.ssa Gabriella Piantadosi
Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino
all'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 547/2024 R.G. vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore Parte 1
rappresentato e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
APPELLANTE
E
CP 1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Riommi e dall'Avv. Daniele
Verduchi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via Ennio Quirino Visconti n. 20
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
2624/2024 pubblicata il 05/03/2024 Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, [...]
CP_1 esponeva: di aver presentato domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il triennio 2021/2024 per il personale ATA, quale assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per la Provincia di Roma, indicando come titolo di accesso il conseguimento del Diploma Professionale Industria e Artigianato nell'anno scolastico 1994/1995; - di aver inserito tra i titoli utili ai fini del punteggio il servizio sostitutivo civile, quale obiettore di coscienza, al servizio militare di leva obbligatorio dalla data 24 giugno 2002 alla data del 23 aprile 2003; - che tale servizio non era stato correttamente valutato e che la valutazione ministeriale era illegittima alla luce dell'art. 485, comma 7, D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010 per non aver equiparato, ai fini del punteggio in graduatoria, il servizio civile sostitutivo di quello di leva, reso non in costanza di nomina, con quello prestato in costanza di rapporto di pubblico impiego, quest'ultimo valutato a tutti gli effetti come servizio lavorativo alle dipendenze della pubblica amministrazione. Richiamate alcune decisioni della Corte di
Cassazione (in particolare: l'ordinanza n. 35380/2021 e la sentenza n. 5679/2020), il ricorrente sosteneva: "la suprema Corte di Cassazione ha stabilito i principi sopra indicati prendendo a riferimento l'art. 485 comma 7 del D. Lgs. n. 297 del 1994 specifico per il personale docente ma tali principi devono necessariamente essere applicati anche al personale ATA in virtù dell'art. 569 comma
3 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994 di identico contenuto (cfr. art. 485 comma 7 "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti" e art. 569 comma 3 "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"). Nessun dubbio pertanto sull'illegittimità delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 50/2021 che risultano totalmente illegittime nella parte in cui non equiparano il punteggio per le due tipologie di servizio militare o servizio civile ad esso equiparato, e dovranno necessariamente essere disapplicate dall'Ill.mo Giudice adito in quanto in palese contrasto con l'art. 52 della Costituzione, l'art. 569 comma 3 del D. Lgs. 297/1994, nonché dall'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010. Per quanto sopra esposto, alla parte ricorrente spetta il diritto a vedersi riconosciuto integralmente il punteggio per il servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego al pari del punteggio spettante per il medesimo servizio prestato in costanza di rapporto di impiego
(equiparato dal Parte_1 al servizio prestato nella medesima qualifica professionale)".
Concludeva, dunque, nei seguenti termini: “- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente del servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva obbligatorio svolto non in costanza di rapporto di impiego al pari di quello prestato in costanza di rapporto di impiego ai fini del punteggio nelle graduatorie di Circolo ed Istituto di III fascia del personale ATA della scuola pubblica nel profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per la Provincia di Roma per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; - accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuto ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA della scuola pubblica nel profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per la Provincia di Roma per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 il punteggio di 5 punti per il servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva obbligatorio svolto dal 24 giugno 2002 al 23 aprile 2003 per complessivi 17,47 punti nel profilo di assistente amministrativo, 17,47 punti nel profilo di assistente tecnico e di 20,22 punti nel profilo di collaboratore scolastico o per il diverso punteggio ritenuto di giustizia;
- condannare il al riconoscimento ai fini Parte 1
dell'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA della scuola pubblica nel profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per la Provincia di Roma per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 del punteggio di 5 punti per il servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva obbligatorio svolto dal 24 giugno 2002 al
23 aprile 2003 per complessivi 17,47 punti nel profilo di assistente amministrativo, 17,47 punti nel profilo di assistente tecnico e di 20,22 punti nel profilo di collaboratore scolastico o per il diverso punteggio ritenuto di giustizia. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari".
Si costituiva in giudizio il Parte 1 chiedendo il rigetto del ricorso, rappresentando la legittimità della diversità di valutazione effettuata dall'Amministrazione, considerato che solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore e poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della nazione.
Con la sentenza n. 2624/2024 pubblicata il 5.3.2024 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso ritenendo che la disciplina applicata dal Parte_1 convenuto al personale ATA fosse illegittima ed incompatibile con la normativa primaria di settore la quale statuisce che il servizio militare di leva e quello civile sostitutivo sono validi a tutti gli effetti come titoli utili per la formazione delle graduatorie, non potendo il decreto ministeriale impugnato, e gli altri atti di rango inferiore, derogare in pejus rispetto ad una legge o un decreto legislativo. Ad avviso del Tribunale, infatti, “vanno disapplicati, in quanto atti presupposti, il D.M. n. 640/2017 e il D.M. n. 235/2014, nella parte in cui hanno previsto che, qualora il servizio militare di leva ed i servizi assimilati siano stati prestati non in costanza di rapporto d'impiego scolastico, il relativo punteggio non venga attribuito per intero, al pari del servizio svolto in costanza di nomina, bensì in misura ampiamente ridotta, in quanto qualificato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
La giurisprudenza di legittimità, a tale proposito (cfr. Cass. n. 5679/2020), ha ritenuto di dover utilmente valutare il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento, estendendo il medesimo ragionamento alle graduatorie di istituto, precisando che "il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli
(art.2050 co. 1 cit.), in ogni settore e anche se prestati in costanza di rapporto (art. 2050 co. 2 cit) in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050 co. 1 cit.)".
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto non decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie;
difatti pure se si ritenesse, andando di contrario avviso rispetto alle pronunce del Consiglio di Stato in argomento (CdS sent. 12 luglio 2011
n. 11), che le graduatorie d'istituto, così come le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi ai fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011 n. 3032) sono selezioni latu sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e pur volendo ritenere che esse non si sottraggono a una interpretazione estensiva della disciplina generale, a tal fine dettata dalla legge, il risultato non cambierebbe. Piuttosto, secondo la Corte, una lettura sistematica dei primi due commi dell'art. 2050, non pone il comma 2 in contrapposizione con il comma 1, limitandone la portata;
semmai ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto sono valutabili a fini concorsuali, altrimenti ponendosi in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione complessiva, coerente con l'art. 52 co. 2 Cost. Quindi, "è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485 co. 7 cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico" (cfr. Cass. ult. Cit, e successivamente Cass. ordinanza n. 15467 del 3 giugno 2021)".
Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 13.3.2024, proponeva appello il [...] censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:Parte 1
1) "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, D. Lgs. n. 66/2010".
L'appellante, in particolare, lamentava l'erronea interpretazione dell'articolo 2050 del codice dell'ordinamento militare: non solo, infatti, nessuna norma prevede che il punteggio da riconoscere ai soggetti che abbiano prestato il servizio di leva o sostitutivo non in costanza di nomina debba essere equiparato a quello di coloro che abbiano prestato il servizio in costanza di nomina, ma l'art. 2050, comma 1, cit. dispone espressamente che: "I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Forze Armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Sosteneva in proposito la correttezza dell'operato dell'Amministrazione appellante, la quale, coerentemente con quanto disposto dal legislatore, aveva riconosciuto al CP_1 il punteggio di 0,60, in luogo di 6 punti annui, previsto per coloro che prestino servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione. Ciò trovava, altresì, conferma nella FAQ n. 13 emanata dal relativa Parte 1 "
alla compilazione delle Graduatorie di istituto di III fascia per il personale ATA, dove si leggeva che:
"come specificato nelle avvertenze alle tabelle titoli: [...] 2) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. [...]”.
Chiedeva, pertanto, anche in ragione dell'orientamento espresso dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5679/2020 nonché dal Consiglio di Stato con la sentenza n.
11602/2022, l'applicazione del decreto ministeriale 50/21 “pro parte”, laddove dispone che: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali .";
...
2) "Nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione in violazione degli artt.
132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 111 Cost.”: secondo l'appellante il Tribunale aveva erroneamente richiamato quanto statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 5679/2020, infatti, con tale pronuncia la Corte aveva censurato il D.M. n. 44/2001, in quanto escludeva radicalmente la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, e non il D.M. n. 50/2021, oggetto del presente giudizio. Insisteva, quindi, sulla illegittimità della decisione del Tribunale, nel valutare l'operato dell'Amministrazione, la quale, nel pieno rispetto dei principi giurisprudenziali e del dato normativo disciplinante la materia, aveva considerato il servizio prestato dall'odierno appellato al pari del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali e, quindi, nel rispetto dell'unico limite posto dall'art. 2050, comma 1.
"Si costituiva in giudizio CP 1 chiedendo la reiezione dell'appello proposto e la conferma della decisione impugnata. In particolare, confutava le avverse argomentazioni sulla base di una diversa lettura del medesimo orientamento giurisprudenziale di legittimità richiamato dall'appellante (Cass., ordinanza n. 5679/2020); la decisione in esame, infatti, certamente definiva una linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., in cui il sistema generale viene riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.). Con riferimento al caso di specie, rilevava la parte appellata che la norma che si pone in contrasto con una differenziazione di punteggio in base allo svolgimento o meno del servizio in corso di rapporto di lavoro è l'art. 569 del D.lgs. n. 297/1994, il quale al III comma, al pari del VII comma dell'art. 485 stabilisce che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso in appello.
All'odierna udienza dell'8 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello è fondato.
2.1. Come noto, l'art. 2050 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ("Codice dell'ordinamento militare"), nel disciplinare la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici", ha stabilito:
"1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".
Nella specie, va evidenziato che il giudizio riguarda le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (cfr. domande di inserimento di allegate al ricorso ex art. 414 c.p.c.); assume, quindi, rilievo la disciplinaCP_1 dettata dal D.M. n. 50 del 3 marzo 2021.
Ebbene, le "Avvertenze" di cui alla "Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio
della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A.", corrispondente all'Allegato A al
D.M. n. 50/2021, dispongono: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva" (lettera A del documento in esame). In base alla tabella di valutazione dei titoli di cui agli allegati A/1, A/2 e A/5, tale distinzione implica che il servizio reso “in costanza di rapporto di impiego" sia valutato con il medesimo punteggio previsto per la qualifica rivestita nell'ambito del rapporto di impiego (fino a 6 punti per ogni anno e fino a 0,50 per ogni frazione superiore a 15 giorni); laddove, invece, il servizio militare o il servizio civile sostitutivo non siano stati svolti in concomitanza con un rapporto di impiego, risulta valutato con attribuzione di un punteggio corrispondente a quello previsto per il "Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici" (pari a 0,60 per ogni anno e 0,05 per ogni frazione superiore a 15 giorni).
Il sistema delineato dal D.M. n. 50/2021 attribuisce, dunque, al servizio di leva o civile un valore variabile in termini di punteggio: quando non svolto in concomitanza con rapporti di impiego è ad esso attribuito un punteggio corrispondente a quello previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici (in conformità con quanto disposto dall'art. 2050 del D. Lgs n. 66/2010 in termini assoluti ed in via generale); in caso di servizio svolto in concomitanza con altro pubblico impiego è invece attribuito il punteggio corrispondente alla qualifica rivestita nell'ambito di tale rapporto.
2.2. Sulla legittimità delle previsioni di cui al D.M. n. 50/2021, riguardante il personale ATA, si
è pronunciata, di recente, la Corte di Cassazione, Sez. L., con le sentenze n. 22429/2024 e n.
22432/2024 pubblicate in data 8 agosto 2024, confermate, da ultimo, con le ordinanze n. 13705/2025 e n. 17861 del 2025.
In particolare, nelle pronunce n. 22429/24 e n. 22432/24 i Giudici di legittimità hanno innanzi tutto richiamato i precedenti arresti della S.C. che hanno definito la questione - invero diversa da quella oggetto di scrutinio - relativa alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione, contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011, è stata ritenuta illegittima da Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894
(tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto). E ciò essenzialmente sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso,
- coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Secondo la S.C. "si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza".
Una volta richiamati i predetti precedenti, la Corte di Cassazione, nelle sentenze n. 22429/2024
e n. 22432/2024, ha chiarito che "Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso".
Tanto premesso, i Giudici di legittimità, al fine di affrontare compiutamente la questione, hanno innanzi tutto precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme del d. lgs. n. 297 del
1994, e in particolare l'art. 485, comma 7 (che, con riferimento al personale docente, stabilisce: "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti") e l'art. 569, comma 3 (che, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, prevede: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"). Si tratta, invero, di norme dettate ai fini del
"riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte
Terza, del d.lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569) e che, dunque, non riguardano in senso stretto la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie. Si tratta di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
La S.C. ha poi, esaminato il D.M. n. 50 del 2021, rilevando che lo stesso, che riguarda il personale ATA, disciplina la materia in esame nei termini di seguito riportati.
"Esso prevede che:
-il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A,
primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali
(All. A, punto A, secondo inciso);
-è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
-il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla
Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
"nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella
Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre
P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui".
Tale assetto, secondo l'autorevole orientamento espresso dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, non contrasta con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, in precedenza richiamati.
Ha osservato la S.C. nelle citate sentenze n. 22429/2024 e n. 22432/2024: "Il comma 1 dell'art. "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal
D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n.
66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo non afferma
-
esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione “a tutti gli effetti".".
In altri termini, “la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso”.
Ebbene, tale regolamentazione, “nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento". In definitiva, la Corte di Cassazione, nelle pronunce richiamate, ha concluso che il D.M. n.
50/2021, regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, “è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma".
A conclusioni analoghe, del resto, è pervenuto il Consiglio di Stato, Sez. VII, con la decisione del 29 dicembre 2022, n. 11602.
Pertanto la S.C., nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha affermato il seguente principio di diritto: "in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che
è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto".
In applicazione di tale principio di diritto, cui questa Corte intende conformarsi, l'appello può trovare accoglimento, avendo l'Amministrazione operato coerentemente con quanto disposto dal legislatore, con il citato art. 2050, comma 1, riconoscendo a CP 1 il punteggio di 0,60 punti annui previsto per coloro che prestino servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Ne segue che, in riforma della sentenza, impugnata, la domanda proposta da CP 1 con il ricorso ex art. 414 c.p.c. deve essere respinta.
3. Veniamo alla regolamentazione delle spese di lite.
Ritiene il Collegio che sussistano, nella specie, i presupposti normativi di cui all'art. 92, comma
2, c.p.c. per procedere alla integrale compensazione delle spese del doppio grado. E invero, le questioni sottese al ricorso ex art. 414 c.p.c. erano connotate, al momento della sua proposizione, da obiettiva e marcata incertezza, non ancora orientata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte cost., sent. n. 77 del 2018). E invero, i contrasti esistenti nella giurisprudenza di merito sono stati risolti dalla Corte di
Cassazione, in senso favorevole alla Parte Pubblica, solo nel corso del presente grado. In proposito valga richiamare la motivazione adottata in ordine alle spese dagli stessi giudici di legittimità nella sentenza n. 22429/2024 (come nelle conformi decisioni successive), che, nel cassare la decisione impugnata, ha deciso nel merito respingendo l'originaria domanda e compensando le spese dell'intero processo: "A tale decisione va fatta seguire la compensazione delle spese dell'intero processo, essendo notori i contrasti giurisprudenziali sul tema e venendo quest'ultimo per la prima volta affrontato in sede di legittimità".
P.Q.M.
CP 1 nel ricorso exin riforma della sentenza impugnata, respinge le domande proposte da art. 414 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2050 ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Presidente
- dott.ssa Maria Antonia Garzia
Consigliere rel.
- dott.ssa Gabriella Piantadosi
Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino
all'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 547/2024 R.G. vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore Parte 1
rappresentato e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
APPELLANTE
E
CP 1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Riommi e dall'Avv. Daniele
Verduchi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via Ennio Quirino Visconti n. 20
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
2624/2024 pubblicata il 05/03/2024 Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, [...]
CP_1 esponeva: di aver presentato domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il triennio 2021/2024 per il personale ATA, quale assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per la Provincia di Roma, indicando come titolo di accesso il conseguimento del Diploma Professionale Industria e Artigianato nell'anno scolastico 1994/1995; - di aver inserito tra i titoli utili ai fini del punteggio il servizio sostitutivo civile, quale obiettore di coscienza, al servizio militare di leva obbligatorio dalla data 24 giugno 2002 alla data del 23 aprile 2003; - che tale servizio non era stato correttamente valutato e che la valutazione ministeriale era illegittima alla luce dell'art. 485, comma 7, D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010 per non aver equiparato, ai fini del punteggio in graduatoria, il servizio civile sostitutivo di quello di leva, reso non in costanza di nomina, con quello prestato in costanza di rapporto di pubblico impiego, quest'ultimo valutato a tutti gli effetti come servizio lavorativo alle dipendenze della pubblica amministrazione. Richiamate alcune decisioni della Corte di
Cassazione (in particolare: l'ordinanza n. 35380/2021 e la sentenza n. 5679/2020), il ricorrente sosteneva: "la suprema Corte di Cassazione ha stabilito i principi sopra indicati prendendo a riferimento l'art. 485 comma 7 del D. Lgs. n. 297 del 1994 specifico per il personale docente ma tali principi devono necessariamente essere applicati anche al personale ATA in virtù dell'art. 569 comma
3 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994 di identico contenuto (cfr. art. 485 comma 7 "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti" e art. 569 comma 3 "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"). Nessun dubbio pertanto sull'illegittimità delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 50/2021 che risultano totalmente illegittime nella parte in cui non equiparano il punteggio per le due tipologie di servizio militare o servizio civile ad esso equiparato, e dovranno necessariamente essere disapplicate dall'Ill.mo Giudice adito in quanto in palese contrasto con l'art. 52 della Costituzione, l'art. 569 comma 3 del D. Lgs. 297/1994, nonché dall'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010. Per quanto sopra esposto, alla parte ricorrente spetta il diritto a vedersi riconosciuto integralmente il punteggio per il servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego al pari del punteggio spettante per il medesimo servizio prestato in costanza di rapporto di impiego
(equiparato dal Parte_1 al servizio prestato nella medesima qualifica professionale)".
Concludeva, dunque, nei seguenti termini: “- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente del servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva obbligatorio svolto non in costanza di rapporto di impiego al pari di quello prestato in costanza di rapporto di impiego ai fini del punteggio nelle graduatorie di Circolo ed Istituto di III fascia del personale ATA della scuola pubblica nel profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per la Provincia di Roma per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; - accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuto ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA della scuola pubblica nel profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per la Provincia di Roma per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 il punteggio di 5 punti per il servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva obbligatorio svolto dal 24 giugno 2002 al 23 aprile 2003 per complessivi 17,47 punti nel profilo di assistente amministrativo, 17,47 punti nel profilo di assistente tecnico e di 20,22 punti nel profilo di collaboratore scolastico o per il diverso punteggio ritenuto di giustizia;
- condannare il al riconoscimento ai fini Parte 1
dell'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA della scuola pubblica nel profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per la Provincia di Roma per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 del punteggio di 5 punti per il servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva obbligatorio svolto dal 24 giugno 2002 al
23 aprile 2003 per complessivi 17,47 punti nel profilo di assistente amministrativo, 17,47 punti nel profilo di assistente tecnico e di 20,22 punti nel profilo di collaboratore scolastico o per il diverso punteggio ritenuto di giustizia. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari".
Si costituiva in giudizio il Parte 1 chiedendo il rigetto del ricorso, rappresentando la legittimità della diversità di valutazione effettuata dall'Amministrazione, considerato che solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore e poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della nazione.
Con la sentenza n. 2624/2024 pubblicata il 5.3.2024 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso ritenendo che la disciplina applicata dal Parte_1 convenuto al personale ATA fosse illegittima ed incompatibile con la normativa primaria di settore la quale statuisce che il servizio militare di leva e quello civile sostitutivo sono validi a tutti gli effetti come titoli utili per la formazione delle graduatorie, non potendo il decreto ministeriale impugnato, e gli altri atti di rango inferiore, derogare in pejus rispetto ad una legge o un decreto legislativo. Ad avviso del Tribunale, infatti, “vanno disapplicati, in quanto atti presupposti, il D.M. n. 640/2017 e il D.M. n. 235/2014, nella parte in cui hanno previsto che, qualora il servizio militare di leva ed i servizi assimilati siano stati prestati non in costanza di rapporto d'impiego scolastico, il relativo punteggio non venga attribuito per intero, al pari del servizio svolto in costanza di nomina, bensì in misura ampiamente ridotta, in quanto qualificato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
La giurisprudenza di legittimità, a tale proposito (cfr. Cass. n. 5679/2020), ha ritenuto di dover utilmente valutare il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento, estendendo il medesimo ragionamento alle graduatorie di istituto, precisando che "il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli
(art.2050 co. 1 cit.), in ogni settore e anche se prestati in costanza di rapporto (art. 2050 co. 2 cit) in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050 co. 1 cit.)".
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto non decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie;
difatti pure se si ritenesse, andando di contrario avviso rispetto alle pronunce del Consiglio di Stato in argomento (CdS sent. 12 luglio 2011
n. 11), che le graduatorie d'istituto, così come le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi ai fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011 n. 3032) sono selezioni latu sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e pur volendo ritenere che esse non si sottraggono a una interpretazione estensiva della disciplina generale, a tal fine dettata dalla legge, il risultato non cambierebbe. Piuttosto, secondo la Corte, una lettura sistematica dei primi due commi dell'art. 2050, non pone il comma 2 in contrapposizione con il comma 1, limitandone la portata;
semmai ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto sono valutabili a fini concorsuali, altrimenti ponendosi in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione complessiva, coerente con l'art. 52 co. 2 Cost. Quindi, "è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485 co. 7 cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico" (cfr. Cass. ult. Cit, e successivamente Cass. ordinanza n. 15467 del 3 giugno 2021)".
Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 13.3.2024, proponeva appello il [...] censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:Parte 1
1) "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, D. Lgs. n. 66/2010".
L'appellante, in particolare, lamentava l'erronea interpretazione dell'articolo 2050 del codice dell'ordinamento militare: non solo, infatti, nessuna norma prevede che il punteggio da riconoscere ai soggetti che abbiano prestato il servizio di leva o sostitutivo non in costanza di nomina debba essere equiparato a quello di coloro che abbiano prestato il servizio in costanza di nomina, ma l'art. 2050, comma 1, cit. dispone espressamente che: "I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Forze Armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Sosteneva in proposito la correttezza dell'operato dell'Amministrazione appellante, la quale, coerentemente con quanto disposto dal legislatore, aveva riconosciuto al CP_1 il punteggio di 0,60, in luogo di 6 punti annui, previsto per coloro che prestino servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione. Ciò trovava, altresì, conferma nella FAQ n. 13 emanata dal relativa Parte 1 "
alla compilazione delle Graduatorie di istituto di III fascia per il personale ATA, dove si leggeva che:
"come specificato nelle avvertenze alle tabelle titoli: [...] 2) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. [...]”.
Chiedeva, pertanto, anche in ragione dell'orientamento espresso dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5679/2020 nonché dal Consiglio di Stato con la sentenza n.
11602/2022, l'applicazione del decreto ministeriale 50/21 “pro parte”, laddove dispone che: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali .";
...
2) "Nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione in violazione degli artt.
132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 111 Cost.”: secondo l'appellante il Tribunale aveva erroneamente richiamato quanto statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 5679/2020, infatti, con tale pronuncia la Corte aveva censurato il D.M. n. 44/2001, in quanto escludeva radicalmente la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, e non il D.M. n. 50/2021, oggetto del presente giudizio. Insisteva, quindi, sulla illegittimità della decisione del Tribunale, nel valutare l'operato dell'Amministrazione, la quale, nel pieno rispetto dei principi giurisprudenziali e del dato normativo disciplinante la materia, aveva considerato il servizio prestato dall'odierno appellato al pari del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali e, quindi, nel rispetto dell'unico limite posto dall'art. 2050, comma 1.
"Si costituiva in giudizio CP 1 chiedendo la reiezione dell'appello proposto e la conferma della decisione impugnata. In particolare, confutava le avverse argomentazioni sulla base di una diversa lettura del medesimo orientamento giurisprudenziale di legittimità richiamato dall'appellante (Cass., ordinanza n. 5679/2020); la decisione in esame, infatti, certamente definiva una linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., in cui il sistema generale viene riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.). Con riferimento al caso di specie, rilevava la parte appellata che la norma che si pone in contrasto con una differenziazione di punteggio in base allo svolgimento o meno del servizio in corso di rapporto di lavoro è l'art. 569 del D.lgs. n. 297/1994, il quale al III comma, al pari del VII comma dell'art. 485 stabilisce che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso in appello.
All'odierna udienza dell'8 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello è fondato.
2.1. Come noto, l'art. 2050 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ("Codice dell'ordinamento militare"), nel disciplinare la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici", ha stabilito:
"1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".
Nella specie, va evidenziato che il giudizio riguarda le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (cfr. domande di inserimento di allegate al ricorso ex art. 414 c.p.c.); assume, quindi, rilievo la disciplinaCP_1 dettata dal D.M. n. 50 del 3 marzo 2021.
Ebbene, le "Avvertenze" di cui alla "Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio
della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A.", corrispondente all'Allegato A al
D.M. n. 50/2021, dispongono: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva" (lettera A del documento in esame). In base alla tabella di valutazione dei titoli di cui agli allegati A/1, A/2 e A/5, tale distinzione implica che il servizio reso “in costanza di rapporto di impiego" sia valutato con il medesimo punteggio previsto per la qualifica rivestita nell'ambito del rapporto di impiego (fino a 6 punti per ogni anno e fino a 0,50 per ogni frazione superiore a 15 giorni); laddove, invece, il servizio militare o il servizio civile sostitutivo non siano stati svolti in concomitanza con un rapporto di impiego, risulta valutato con attribuzione di un punteggio corrispondente a quello previsto per il "Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici" (pari a 0,60 per ogni anno e 0,05 per ogni frazione superiore a 15 giorni).
Il sistema delineato dal D.M. n. 50/2021 attribuisce, dunque, al servizio di leva o civile un valore variabile in termini di punteggio: quando non svolto in concomitanza con rapporti di impiego è ad esso attribuito un punteggio corrispondente a quello previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici (in conformità con quanto disposto dall'art. 2050 del D. Lgs n. 66/2010 in termini assoluti ed in via generale); in caso di servizio svolto in concomitanza con altro pubblico impiego è invece attribuito il punteggio corrispondente alla qualifica rivestita nell'ambito di tale rapporto.
2.2. Sulla legittimità delle previsioni di cui al D.M. n. 50/2021, riguardante il personale ATA, si
è pronunciata, di recente, la Corte di Cassazione, Sez. L., con le sentenze n. 22429/2024 e n.
22432/2024 pubblicate in data 8 agosto 2024, confermate, da ultimo, con le ordinanze n. 13705/2025 e n. 17861 del 2025.
In particolare, nelle pronunce n. 22429/24 e n. 22432/24 i Giudici di legittimità hanno innanzi tutto richiamato i precedenti arresti della S.C. che hanno definito la questione - invero diversa da quella oggetto di scrutinio - relativa alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione, contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011, è stata ritenuta illegittima da Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894
(tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto). E ciò essenzialmente sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso,
- coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Secondo la S.C. "si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza".
Una volta richiamati i predetti precedenti, la Corte di Cassazione, nelle sentenze n. 22429/2024
e n. 22432/2024, ha chiarito che "Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso".
Tanto premesso, i Giudici di legittimità, al fine di affrontare compiutamente la questione, hanno innanzi tutto precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme del d. lgs. n. 297 del
1994, e in particolare l'art. 485, comma 7 (che, con riferimento al personale docente, stabilisce: "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti") e l'art. 569, comma 3 (che, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, prevede: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"). Si tratta, invero, di norme dettate ai fini del
"riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte
Terza, del d.lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569) e che, dunque, non riguardano in senso stretto la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie. Si tratta di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
La S.C. ha poi, esaminato il D.M. n. 50 del 2021, rilevando che lo stesso, che riguarda il personale ATA, disciplina la materia in esame nei termini di seguito riportati.
"Esso prevede che:
-il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A,
primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali
(All. A, punto A, secondo inciso);
-è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
-il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla
Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
"nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella
Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre
P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui".
Tale assetto, secondo l'autorevole orientamento espresso dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, non contrasta con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, in precedenza richiamati.
Ha osservato la S.C. nelle citate sentenze n. 22429/2024 e n. 22432/2024: "Il comma 1 dell'art. "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal
D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n.
66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo non afferma
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esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione “a tutti gli effetti".".
In altri termini, “la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso”.
Ebbene, tale regolamentazione, “nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento". In definitiva, la Corte di Cassazione, nelle pronunce richiamate, ha concluso che il D.M. n.
50/2021, regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, “è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma".
A conclusioni analoghe, del resto, è pervenuto il Consiglio di Stato, Sez. VII, con la decisione del 29 dicembre 2022, n. 11602.
Pertanto la S.C., nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha affermato il seguente principio di diritto: "in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che
è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto".
In applicazione di tale principio di diritto, cui questa Corte intende conformarsi, l'appello può trovare accoglimento, avendo l'Amministrazione operato coerentemente con quanto disposto dal legislatore, con il citato art. 2050, comma 1, riconoscendo a CP 1 il punteggio di 0,60 punti annui previsto per coloro che prestino servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Ne segue che, in riforma della sentenza, impugnata, la domanda proposta da CP 1 con il ricorso ex art. 414 c.p.c. deve essere respinta.
3. Veniamo alla regolamentazione delle spese di lite.
Ritiene il Collegio che sussistano, nella specie, i presupposti normativi di cui all'art. 92, comma
2, c.p.c. per procedere alla integrale compensazione delle spese del doppio grado. E invero, le questioni sottese al ricorso ex art. 414 c.p.c. erano connotate, al momento della sua proposizione, da obiettiva e marcata incertezza, non ancora orientata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte cost., sent. n. 77 del 2018). E invero, i contrasti esistenti nella giurisprudenza di merito sono stati risolti dalla Corte di
Cassazione, in senso favorevole alla Parte Pubblica, solo nel corso del presente grado. In proposito valga richiamare la motivazione adottata in ordine alle spese dagli stessi giudici di legittimità nella sentenza n. 22429/2024 (come nelle conformi decisioni successive), che, nel cassare la decisione impugnata, ha deciso nel merito respingendo l'originaria domanda e compensando le spese dell'intero processo: "A tale decisione va fatta seguire la compensazione delle spese dell'intero processo, essendo notori i contrasti giurisprudenziali sul tema e venendo quest'ultimo per la prima volta affrontato in sede di legittimità".
P.Q.M.
CP 1 nel ricorso exin riforma della sentenza impugnata, respinge le domande proposte da art. 414 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2050 ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei