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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/03/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Giovanna Gianì Consigliere all'udienza del 20/02/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3359 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
( ), domiciliata in Roma, Via Appia Parte_1 C.F._1
Nuova n. 37, presso lo studio dell'Avv. SPAGNUOLO GIUSEPPE
), che la rappresenta e difende C.F._2
APPELLANTE
E
), in persona del legale rapp.te p.t. Sindaco, CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, Val del Tempio di Giove n. 21 presso Controparte_2
l'Avvocatura Capitolina, difesa e rappresentata dall'Avv. GRAGLIA FEDERICA
( ) C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 17093/2020 emessa dal Tribunale di
Roma in data 01.12.2020.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: Cont «La ricorrente ha opposto la DDI in oggetto, conseguita al pure indicato in oggetto, n.73120002529 del 21.06.2015, elevato dalla Polizia Locale di CP_1
r.g. n. …/.. 1 per violazione dell'art. 15 della L.R. Lazio n.12/1999, per la occupazione senza titolo dell'immobile ERP dito in Roma, alla Via degli Orti d'Aliberti n. 27, scala F, interno 6.
Eccepisce la ricorrente, con il ricorso introduttivo, di aver dichiarato, sin dalla stesura
Cont del ripetuto n.73120002529 del 21.06.2015, di non aver mai occupato l'immobile oggetto della violazione “…poiché lavorava come badante del sig. CP_4
intestatario dell'immobile e di conseguenza si eccepisce il difetto di legittimazione passiva…la determinazione dirigenziale ingiuntiva emessa da CP_1
disattendendone le memorie difensive del 20.07.2015, è priva di motivazione e/o insufficiente (Cassazione civile, sez. II, 16/02/2016, n. 2959) e di conseguenza nulla…”.
La ricorrente ha chiesto, pertanto, previa sospensione della DDI opposta “…dichiarare nulla ed illegittima la predetta Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva n.95170032627 del 09.10.2017…con vittoria di spese e competenze, in favore dei procuratori antistatari…”, depositando, unitamente al ricorso, al mandato difensivo e a copia della
DDI opposta, copia della memoria difensiva depositata in sede amministrativa avverso
Cont il n.73120002529 del 21.06.2015, in seguito depositando certificato d residenza di
e copia del contratto di locazione tra l'ATER e Parte_2 Parte_2
sottoscritto il 7.3.2006. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
del ricorso, producendo in giudizio, fra gli altri documenti, copia della diffida di rilascio dell'immobile di cui è causa, emessa dall'ATER nei confronti della odierna ricorrente, con avviso di ricevimento della raccomandata di trasmissione dell'atto; copia del decreto di rilascio dell'immobile di cui è causa, emesso dall'ATER nei confronti della odierna ricorrente quale occupante senza titolo;
relazione della Polizia di Roma Capitale del 24.10.2018 attestante, fra l'altro, l'avvenuta assunzione della residenza anagrafica, da parte della odierna ricorrente, nell'immobile di cui è causa».
All'esito del giudizio il tribunale ha rigettato l'opposizione e compensato le spese del giudizio.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
1. Il tribunale ha ritenuto infondata la tesi della ricorrente, secondo cui la stessa era stata trovata nell'immobile dalla Polizia di e lo occupava, in quanto CP_1 badante del IG. , intestatario dell'immobile, dal momento che: CP_4
r.g. n. …/.. 2 - la IG.ra non ha provato, né chiesto di provare la sussistenza di un rapporto Pt_1
di lavoro con il citato;
CP_4
- il contratto di locazione dell'immobile ATER individua come conduttore il IG.
(e non, ), il quale all'art. 7 del contratto stesso dichiara Parte_2 CP_4 che il nucleo familiare autorizzato ad occupare l'immobile in questione è composto solo da sé stesso;
- non è data prova né dei rapporti esistenti tra e né CP_4 Parte_2 che il contratto intercorso tra ATER e quest'ultimo fosse in corso alla data di elevazione Contr del né che il conduttore ( ) abbia chiesto e formalmente ottenuto Parte_2 dall'ATER l'ampliamento del suo nucleo familiare con l'inserimento del IG. CP_4
;
[...]
- non è data prova che alla ricorrente o all'asserito datore di lavoro, , CP_4
sia mai stato formalmente riconosciuto di entrare a far parte, quale componente ulteriore, del nucleo familiare ampliato del soggetto originariamente assegnatario;
- l'accertata richiesta di acquisizione della residenza, da parte della ricorrente, oltre a provare l'infondatezza della tesi prospettata nella memoria difensiva ex art. 18 L.
689/1981 depositata in sede amministrativa (secondo cui nel prestare assistenza al
, sarebbe stata occasionalmente presente nell'immobile), è in sé irrilevante CP_4 ai fini della accertata occupazione senza titolo dell'immobile di cui è causa (stanti le previsioni dell'art. 5 D.L. 47/2014, convertito in L. 80/2014).
Ha proposto appello . Parte_1
ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza del giorno 20/02/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello principale contiene due motivi:
I) con il primo motivo si sostiene la carenza di legittimazione passiva della IG.ra
, in quanto quest'ultima non ha mai occupato sine titulo l'appartamento ATER in Pt_1
questione. Nello specifico, si sostiene che l'assegnatario dell'immobile è il IG. Pt_2
e che l'appellante vi risiedeva per motivi professionali;
[...]
r.g. n. …/.. 3 II) con il secondo motivo si sostiene l'inoperatività della Legge cd. Lupi in quanto sarebbe “succeduta nel tempo rispetto alla legittima occupazione e residenza della badante appellante, di cui in parte motiva della impugnata sentenza”.
L'appello principale è infondato.
La generica formulazione dei due motivi di appello non consente di ravvisarvi una argomentata critica alla sentenza di primo grado che aveva congruamente contraddetto l'ipotesi della presenza occasionale dell'appellante nell'immobile in questione, tanto da avere persino richiesto la residenza in quel luogo.
Neppure ha senso la deduzione, senza diverso riferimento, dell'inoperatività della
“legge Lupi” (DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47 ), verosimilmente rilevante sul solo tema della residenza anagrafica (art. 5).
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i nuovi parametri introdotti con d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 dello stesso decreto.
Sussistono i presupposti per il recupero del C.U.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: respinge l'appello;
⎯ condanna l'appellante al rimborso in favore di delle le spese di CP_1
lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 20/02/2025.
Il Presidente Estensore Dr. Nicola Saracino
r.g. n. …/.. 4 r.g. n. …/..
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