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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel giudizio recante il n. R. G. 1340/2024, vertente TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, presso il cui studio in Napoli alla via Benedetto Cariteo 8 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente E
, in persona del Dott. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto CP_2
Pessi, Giuseppe Sigillò Massara e Raffaele Fabozzi , con i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Raffaele Pace in Napoli alla via Duomo, 152. Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19.1.2024, la ricorrente in epigrafe – premesso di essere dipendente della
[...] con inquadramento nel VII liv. CCNL di CP_1 settore – esponeva di aver goduto di superminimo individuale fino a gennaio 2018. Esponeva che con l'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 erano stati introdotti gli aumenti dei minimi tabellari a decorrere da gennaio e da luglio 2018; in occasione del citato accordo di programma del 23 novembre 2017, inoltre, le parti negoziali avevano concordato l'introduzione di un nuovo istituto, denominato “E.R.S. Elemento Retributivo Separato, espressamente escluso dalla base di calcolo per il TFR e considerato comprensivo dei riflessi sulla retribuzione diretta e indiretta. La lavoratrice lamentava che la società datrice di lavoro, nel corrispondere gli aumenti e l'E.R.S., aveva proceduto all'assorbimento del superminimo individuale benché, in occasione di tale accordo, essa avesse manifestato il solo intento di aumentare le retribuzioni del personale, ma non anche quello di assorbire i superminimi attribuiti ai dipendenti non avendo, del resto, mai provveduto in tal senso in occasione dei plurimi aumenti contrattuali succedutisi negli anni. Ella assumeva che i superminimi riconosciuti erano ormai dovuti e spettanti per uso aziendale sorgendo l'obbligo datoriale di corresponsione direttamente dal fatto della prassi generalizzata di non dar luogo all'assorbimento dei superminimi in occasione degli aumenti contrattuali. Agiva, quindi, in giudizio per sentir accertare l'illegittimità degli assorbimenti e, quindi, delle riduzioni, in busta paga, della voce “AP/Sovraminimo individuale” operati da da febbraio 2018 e per CP_1 sentir condannare la società alla restituzione della predetta voce nella misura in godimento da gennaio 2018, nella misura a quell' epoca pari ad euro 210,00 mensili, da quantificarsi separatamente;
vinte le spese con attribuzione.
costituitasi in giudizio, Controparte_1 argomentava diffusamente sull'infondatezza della pretesa azionata. In particolare, deduceva di aver attribuito alla ricorrente, con distinti atti unilaterali, un incremento retributivo a titolo di superminimo assorbibile e contestava la configurabilità di un uso aziendale come ricostruito dalla lavoratrice, essendosi essa limitata ad esercitare il proprio potere di disporre l'assorbimento dei superminimi, assicurando comunque ai lavoratori che la riduzione fosse compensata dagli incrementi retributivi previsti dall'accordo di novembre 2017. Eccepiva la prescrizione. Autorizzato il deposito di note illustrative, all'odierna udienza, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui veniva data lettura. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Il contegno tenuto dalla società convenuta per oltre quindici anni prima della ratifica del CCNL del 23 novembre 2017 depone, infatti, nel senso del progressivo consolidarsi ed affermarsi dell'uso, invalso nell'azienda, di riconoscere come spettanti ai lavoratori dipendenti trattamenti retributivi superiori ai minimi tabellari. Tale conclusione muove dall'apprezzamento dell'evoluzione del comportamento tenuto da , prima SIP poi TIM, CP_1 nel corso della durata del rapporto di lavoro, specie se confrontato con quello tenuto negli anni immediatamente antecedenti all'assorbimento da cui scaturisce la controversia. Invero, deve attribuirsi rilievo alla circostanza che, come si evince dalla documentazione depositata relativa alla odierna parte ricorrente, nel 2005 l'attribuzione del superminimo individuale è stata riconosciuta dalla convenuta alla in assenza di un atto riferito Parte_1 specificamente a quest'ultima e in relazione alla specifica situazione personale e lavorativa della stessa e dei meriti dimostrati, ma semplicemente attraverso l'indicazione di tale voce in busta paga. Tale rilievo, quale emerge dalla produzione della ricorrente ed in mancanza di alcuna contestazione di parte resistente, consente di registrare un mutamento nel titolo dei suddetti trattamenti retributivi, la cui erogazione aveva nel tempo assunto un carattere di tale costanza e generalizzazione da legittimarsi in via autonoma ed a prescindere dall'attività negoziale unilaterale del datore di lavoro. In tal senso, può, allora, affermarsi che il riconoscimento di trattamenti superiori ai minimi tabellari, reiterato per oltre tredici anni in sede di rinnovo contrattuale (circostanza non contestata da ), attribuisca alla CP_1 lavoratrice ricorrente il diritto azionato, la cui fonte non debba più individuarsi nelle singole determinazioni unilaterali ma debba rinvenirsi nell'uso aziendale invalso nel contesto lavorativo. In questi termini la Corte di Cassazione ha chiarito che
“la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. SS.UU. 13 dicembre 2007 n. 26107; più recente Cass., 2/11/2021, n. 31204). Alla luce delle premesse considerazioni deve, dunque, negarsi ogni fondamento alle eccezioni formulate dalla parte convenuta sotto i profili della natura del trattamento percepito per decenni dalla ricorrente e della sua disponibilità unilaterale da parte del datore di lavoro. Neppure è dirimente l'argomento datoriale secondo cui il trattamento retributivo non abbia subito alcun decremento per effetto del parziale assorbimento del superminimo, giacché il contratto collettivo convenuto nel 23.11.2017 aveva il precipuo scopo di adeguare le retribuzioni dei dipendenti, finalità inevitabilmente neutralizzata dall'assorbimento di voci costanti e generalizzate della retribuzione, senza voler considerare, poi, che la voce E.R.S., introdotta in tale occasione, è espressamente esclusa dalla base di calcolo per il TFR. Ciò che rileva, pertanto, più del mancato decremento del trattamento retributivo vantato dai dipendenti all'esito del rinnovo contrattuale, è il mancato incremento dello stesso, tantopiù se si considera che ciò sia avvenuto al di fuori della piattaforma contrattuale ed in violazione di una fonte sociale del diritto del lavoro, esterna al contratto individuale, quale è l'uso aziendale. Il percorso argomentativo osservato sottrae fondamento alle ulteriori difese di parte resistente, dovendosi escludere, per un verso, la necessità di una novazione negoziale del credito e, per altro verso, la configurabilità di un potere di disdetta e, più in generale, di disposizione di un diritto titolato nella fonte sociale dell'uso negoziale. Né può condividersi la tesi della assoluta irrilevanza del fattore tempo nella definizione del trattamento economico del lavoratore, assodato che la fattispecie costitutiva dell'uso negoziale include proprio la costanza del comportamento, la quale deve necessariamente registrarsi nel medio o lungo termine. Pertanto, aderendo alla qualificazione condivisa in via maggioritaria dell'uso negoziale, deve attribuirsi a tale fonte sociale una valenza equiordinata a quella detenuta dai contratti di prossimità e, pertanto, concludersi per la necessaria negoziazione bilaterale delle condizioni che si intendono riformare, non potendosi riconoscere alla parte contrattuale alcun diritto unilaterale di modifica del regolamento. Per le ragioni esposte, l'assorbimento della voce della busta paga “AP/Sovraminimo individuale” conseguente all'applicazione del CCNL del 23.11.2017 deve dichiararsi illegittimo e se ne deve ordinare la ricostituzione a decorrere dal 21.12.2018 nella misura di euro 210,00 mensili posto che, avendo la resistente eccepito la prescrizione parziale dell' elemento retributivo in questione, va rilevato che il primo atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione quinquennale è costituito dalla diffida a mezzo pec del 21.12.2023 ( c.f.r. doc. n.9 di parte ricorrente). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” nella misura di euro 210,00 mensili in godimento fino a gennaio 2018 a decorrere dal 21.12.2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, da quantificarsi separatamente;
- Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 di lite, liquidate in euro 2.540,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. Napoli, 18/02/2025
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel giudizio recante il n. R. G. 1340/2024, vertente TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, presso il cui studio in Napoli alla via Benedetto Cariteo 8 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente E
, in persona del Dott. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto CP_2
Pessi, Giuseppe Sigillò Massara e Raffaele Fabozzi , con i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Raffaele Pace in Napoli alla via Duomo, 152. Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19.1.2024, la ricorrente in epigrafe – premesso di essere dipendente della
[...] con inquadramento nel VII liv. CCNL di CP_1 settore – esponeva di aver goduto di superminimo individuale fino a gennaio 2018. Esponeva che con l'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 erano stati introdotti gli aumenti dei minimi tabellari a decorrere da gennaio e da luglio 2018; in occasione del citato accordo di programma del 23 novembre 2017, inoltre, le parti negoziali avevano concordato l'introduzione di un nuovo istituto, denominato “E.R.S. Elemento Retributivo Separato, espressamente escluso dalla base di calcolo per il TFR e considerato comprensivo dei riflessi sulla retribuzione diretta e indiretta. La lavoratrice lamentava che la società datrice di lavoro, nel corrispondere gli aumenti e l'E.R.S., aveva proceduto all'assorbimento del superminimo individuale benché, in occasione di tale accordo, essa avesse manifestato il solo intento di aumentare le retribuzioni del personale, ma non anche quello di assorbire i superminimi attribuiti ai dipendenti non avendo, del resto, mai provveduto in tal senso in occasione dei plurimi aumenti contrattuali succedutisi negli anni. Ella assumeva che i superminimi riconosciuti erano ormai dovuti e spettanti per uso aziendale sorgendo l'obbligo datoriale di corresponsione direttamente dal fatto della prassi generalizzata di non dar luogo all'assorbimento dei superminimi in occasione degli aumenti contrattuali. Agiva, quindi, in giudizio per sentir accertare l'illegittimità degli assorbimenti e, quindi, delle riduzioni, in busta paga, della voce “AP/Sovraminimo individuale” operati da da febbraio 2018 e per CP_1 sentir condannare la società alla restituzione della predetta voce nella misura in godimento da gennaio 2018, nella misura a quell' epoca pari ad euro 210,00 mensili, da quantificarsi separatamente;
vinte le spese con attribuzione.
costituitasi in giudizio, Controparte_1 argomentava diffusamente sull'infondatezza della pretesa azionata. In particolare, deduceva di aver attribuito alla ricorrente, con distinti atti unilaterali, un incremento retributivo a titolo di superminimo assorbibile e contestava la configurabilità di un uso aziendale come ricostruito dalla lavoratrice, essendosi essa limitata ad esercitare il proprio potere di disporre l'assorbimento dei superminimi, assicurando comunque ai lavoratori che la riduzione fosse compensata dagli incrementi retributivi previsti dall'accordo di novembre 2017. Eccepiva la prescrizione. Autorizzato il deposito di note illustrative, all'odierna udienza, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui veniva data lettura. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Il contegno tenuto dalla società convenuta per oltre quindici anni prima della ratifica del CCNL del 23 novembre 2017 depone, infatti, nel senso del progressivo consolidarsi ed affermarsi dell'uso, invalso nell'azienda, di riconoscere come spettanti ai lavoratori dipendenti trattamenti retributivi superiori ai minimi tabellari. Tale conclusione muove dall'apprezzamento dell'evoluzione del comportamento tenuto da , prima SIP poi TIM, CP_1 nel corso della durata del rapporto di lavoro, specie se confrontato con quello tenuto negli anni immediatamente antecedenti all'assorbimento da cui scaturisce la controversia. Invero, deve attribuirsi rilievo alla circostanza che, come si evince dalla documentazione depositata relativa alla odierna parte ricorrente, nel 2005 l'attribuzione del superminimo individuale è stata riconosciuta dalla convenuta alla in assenza di un atto riferito Parte_1 specificamente a quest'ultima e in relazione alla specifica situazione personale e lavorativa della stessa e dei meriti dimostrati, ma semplicemente attraverso l'indicazione di tale voce in busta paga. Tale rilievo, quale emerge dalla produzione della ricorrente ed in mancanza di alcuna contestazione di parte resistente, consente di registrare un mutamento nel titolo dei suddetti trattamenti retributivi, la cui erogazione aveva nel tempo assunto un carattere di tale costanza e generalizzazione da legittimarsi in via autonoma ed a prescindere dall'attività negoziale unilaterale del datore di lavoro. In tal senso, può, allora, affermarsi che il riconoscimento di trattamenti superiori ai minimi tabellari, reiterato per oltre tredici anni in sede di rinnovo contrattuale (circostanza non contestata da ), attribuisca alla CP_1 lavoratrice ricorrente il diritto azionato, la cui fonte non debba più individuarsi nelle singole determinazioni unilaterali ma debba rinvenirsi nell'uso aziendale invalso nel contesto lavorativo. In questi termini la Corte di Cassazione ha chiarito che
“la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. SS.UU. 13 dicembre 2007 n. 26107; più recente Cass., 2/11/2021, n. 31204). Alla luce delle premesse considerazioni deve, dunque, negarsi ogni fondamento alle eccezioni formulate dalla parte convenuta sotto i profili della natura del trattamento percepito per decenni dalla ricorrente e della sua disponibilità unilaterale da parte del datore di lavoro. Neppure è dirimente l'argomento datoriale secondo cui il trattamento retributivo non abbia subito alcun decremento per effetto del parziale assorbimento del superminimo, giacché il contratto collettivo convenuto nel 23.11.2017 aveva il precipuo scopo di adeguare le retribuzioni dei dipendenti, finalità inevitabilmente neutralizzata dall'assorbimento di voci costanti e generalizzate della retribuzione, senza voler considerare, poi, che la voce E.R.S., introdotta in tale occasione, è espressamente esclusa dalla base di calcolo per il TFR. Ciò che rileva, pertanto, più del mancato decremento del trattamento retributivo vantato dai dipendenti all'esito del rinnovo contrattuale, è il mancato incremento dello stesso, tantopiù se si considera che ciò sia avvenuto al di fuori della piattaforma contrattuale ed in violazione di una fonte sociale del diritto del lavoro, esterna al contratto individuale, quale è l'uso aziendale. Il percorso argomentativo osservato sottrae fondamento alle ulteriori difese di parte resistente, dovendosi escludere, per un verso, la necessità di una novazione negoziale del credito e, per altro verso, la configurabilità di un potere di disdetta e, più in generale, di disposizione di un diritto titolato nella fonte sociale dell'uso negoziale. Né può condividersi la tesi della assoluta irrilevanza del fattore tempo nella definizione del trattamento economico del lavoratore, assodato che la fattispecie costitutiva dell'uso negoziale include proprio la costanza del comportamento, la quale deve necessariamente registrarsi nel medio o lungo termine. Pertanto, aderendo alla qualificazione condivisa in via maggioritaria dell'uso negoziale, deve attribuirsi a tale fonte sociale una valenza equiordinata a quella detenuta dai contratti di prossimità e, pertanto, concludersi per la necessaria negoziazione bilaterale delle condizioni che si intendono riformare, non potendosi riconoscere alla parte contrattuale alcun diritto unilaterale di modifica del regolamento. Per le ragioni esposte, l'assorbimento della voce della busta paga “AP/Sovraminimo individuale” conseguente all'applicazione del CCNL del 23.11.2017 deve dichiararsi illegittimo e se ne deve ordinare la ricostituzione a decorrere dal 21.12.2018 nella misura di euro 210,00 mensili posto che, avendo la resistente eccepito la prescrizione parziale dell' elemento retributivo in questione, va rilevato che il primo atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione quinquennale è costituito dalla diffida a mezzo pec del 21.12.2023 ( c.f.r. doc. n.9 di parte ricorrente). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” nella misura di euro 210,00 mensili in godimento fino a gennaio 2018 a decorrere dal 21.12.2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, da quantificarsi separatamente;
- Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 di lite, liquidate in euro 2.540,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. Napoli, 18/02/2025
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero