TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G. V.G. 12924 / 2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. GIAN ALBERTO FERRETTI
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. ROMANA GREGORI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 09.09.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa familiare sita in Via Sestriere
n. 63, con relative pertinenze, di proprietà esclusiva della signora è assegnata alla stessa Pt_2 con quanto in essa contenuto, il marito se n'è già allontanato in data 7 dicembre 2022; 3. le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocamento stabile, presso l'abitazione materna sita in Roma, Via Sestriere n.63; 4. la responsabilità genitoriale sulle figlie minori sarà esercitata dai genitori congiuntamente, limitatamente alle questioni riguardanti l'istruzione, la salute e l'educazione delle stesse e disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione, in relazione alle quali ciascun genitore potrà assumere le decisioni che riterrà più opportune nei periodi nei quali avrà con se le figlie. Resta altresì inteso che i genitori dovranno confrontarsi e convenire sui canoni educativi da impartire alle minori;
5. i genitori si impegnano, nella regolamentazione ed attuazione dei rispettivi diritti e doveri ad uniformare i loro comportamenti al principio di bi-genitorialità e conseguentemente a garantire e/o comunque favorire la presenza nella vita delle figlie di entrambe le figure genitoriali, il regime delle frequentazioni e delle permanenze con il padre sarà disciplinato secondo le modalità ed i tempi di seguito riportati. Nei termini ora premessi, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie liberamente, previo accordo con la madre alla quale comunicherà il luogo in cui terrà con sé le figlie e, comunque, secondo il seguente calendario di massima;
5.1. a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10 sino alle ore 19.00 della domenica;
5.2. per pranzo o cena infrasettimanali nei giorni in cui il padre si dovesse trovare per ragioni di lavoro a Roma, previo congruo preavviso
(almeno 48 ore) alla madre;
5.3. nel caso in cui il padre fosse impegnato per ragioni di lavoro e/o non potesse vedere e tenere con se i figli nei fine settimana di sua spettanza dovrà comunicarlo con un preavviso di almeno 48 ore prima alla madre, parimenti se i figli a causa dei loro impegni scolastici/ sportivi o perché si trovassero fuori Roma per vacanze, la madre dovrà comunicarlo al padre con almeno 48 ore di anticipo, nelle eventualità sopra indicate i genitori programmeranno concordemente i fine settimana aggiuntivi in cui il padre potrà recupere i giorni di sua competenza non goduti;
5.4. per le vacanze natalizie scolastiche, in modo che, ad anni alterni, le minori trascorrano con i rispettivi genitori il periodo dal 23 al 29 sera o dal 30 dicembre al 06 gennaio;
5.5. per le vacanze pasquali, dal venerdì Santo fino al lunedì dell'Angelo ad anni alterni con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori;
5.6. per le vacanze estive i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno i rispettivi periodi, in caso di disaccordo le figlie minori trascorreranno con il padre due settimane consecutive nella prima o nella seconda metà di agosto;
5.7. per le festività di calendario (Ognissanti, , 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, ecc.) e per quelle scolastiche Per_3 non sopra regolamentate ad anni alterni con ciascun genitore e si aggiungeranno ai fine settimana se accorpabili;
6. le frequentazioni del padre con il figlio maggiore di età e convivente con la Per_4 madre avverranno. anche per periodi continuativi, liberamente secondo accordi che il padre assumerà direttamente con il figlio;
7. il padre provvederà al mantenimento delle figlie minori e del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, tenuto conto dei tempi di frequentazione secondo le seguenti modalità;
7.1. corrispondendo, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto sia dell'incidenza della rata mensile del mutuo gravante sulla casa familiare che del costo della collaboratrice domestica, alla madre un assegno dell'importo complessivo di euro
3.000,00nensili (euro 1.000,00 per ciascun figlio), anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, oltre ai successivi adeguamenti annuali Istat;
7.2. provvedendo al pagamento diretto ed integrale, sino alla scadenza naturale o all'eventuale scadenza anticipata, delle rate mensili del mutuo (n. 08-03530112 contratto con la ) gravante sull'immobile sito in Roma, Via Sestriere n. 63 di proprietà Controparte_1 esclusiva della moglie rinunciando espressamente ad agire per la ripetizione e/o la restituzione e/o il pagamento degli importi corrisposti per la quota parte (pari al 50%) di spettanza della moglie;
7.3. provvedendo al pagamento del 50% dell'emolumenti della babysitter (comprensivi contributi e
13^ mensilità e TFR) fino al compimento del 14 anno di età della figlia;
8. le spese Per_2 straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie minorenni e per il figlio di maggiore età, come analiticamente specificate nel Protocollo d'Intesa con l'Ordine degli Avvocati di Roma siglato dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014 (da intendersi ivi integralmente trascritto) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8.1. in deroga a quanto previsto dal
Protocollo siglato dal Tribunale di Roma in data 17.12.2014 le parti hanno concordato che le spese afferenti ai corsi di laurea o post laurea presso l'Università privata che il figlio frequenterà Per_4 dal prossimo anno accademico 2024/2025 saranno sostenute in via diretta ed esclusiva dal padre. I genitori concordano sin d'ora che anche alle figlie minori dovrà essere garantita la medesima opportunità di poter frequentare un'università privata o pubblica e ché i conseguenti costi, così come per i corsi post laurea, saranno sostenuti in via diretta ed esclusiva dal padre, al pari di quanto assicurato al figlio maggiore;
8.2, in deroga a quanto previsto dal Protocollo siglato dal Per_4
Tribunale di Roma in data 17.12.2014 le spese sportive, limitatamente al costo di una sola pratica sportiva per ciascun figlio, saranno le spese sportive, limitatamente al costo di una sola pratica sportiva per ciascun figlio, saranno sostenute in via diretta ed esclusiva dal padre, nonché quelle degli eventuali sport praticati dagli stessi durante le vacanze invernali che trascorreranno con la madre (scuola sei, skipass e per il noleggio dell'attrezzatura sciistica);
8.3. il padre, inoltre, tramite la propria assicurazione aziendale, provvederà a sostenere in via diretta ed esclusiva il costo dell'assicurazione medico-sanitaria dei tre figli e della moglie, solo il costo delle spese medico, sanitarie, odontoiatriche, fisioterapiche dei figli non rientranti nella copertura assicurativa sarà sostenuto da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8.4. le spese per le vacanze dei figli da trascorrere senza genitori ma previo consenso di entrambi (comprensive delle spese di viaggio e di soggiorno) saranno sostenute dai rispettivi. genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre il costo delle vacanze invernali ed estive che i figli trascorreranno con i rispettivi genitori saranno sostenute autonomamente e direttamente da ciascuno di essi;
8.5. le spese per i corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, di musica, per le ripetizioni scolastiche, per le gite scolastiche e/o viaggio studio, nonché quelle per i campus estivi saranno sostenute nella misura dell80% da parte del padre e per il restante 20% dalla madre, purché previamente concordate;
8.6. le spese straordinarie di istruzione, sportive, ludico e ricreative e mediche per i figli dovranno essere tutte previamente concordate tra i genitori;
9. il sig. si è già allontanato dalla casa familiare, Pt_2 provvedendo ad asportare i propri effetti personali, eccetto quelli precisati nell'elenco allegato al ricorso originario (doc.7) che, pur essendo di proprietà esclusiva del medesimo, resteranno nell'interesse dei figli, collocati presso la casa familiare;
10. la signora si impegna a Parte_1 sottoscrivere entro e non oltre il 01.10.2025, i moduli necessari a richiedere la voltura a proprio nome dei contratti di fornitura di servizi (Sky e Vodafone) afferenti alla casa familiare, e comunque a sostenere in via diretta ed esclusiva i relativi oneri;
11. i coniugi con la sottoscrizione del presente accordo, si prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio propri e delle figlie minori e Persona_1 Persona_2
12. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, ciascuno provvederà personalmente al proprio personale mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
13. spese di lite compensate ” e i procuratori hanno concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che il giudizio deve proseguire per l'ulteriore domanda di divorzio, con remissione all'esito del giudizio delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni come integralmente Parte_2 riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 00496, parte 2, serie A03);
3) restituisce la causa al ruolo istruttorio giusto provvedimento del G.D. del 09.09.25;
4) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 09/09/2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G. V.G. 12924 / 2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. GIAN ALBERTO FERRETTI
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. ROMANA GREGORI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 09.09.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa familiare sita in Via Sestriere
n. 63, con relative pertinenze, di proprietà esclusiva della signora è assegnata alla stessa Pt_2 con quanto in essa contenuto, il marito se n'è già allontanato in data 7 dicembre 2022; 3. le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocamento stabile, presso l'abitazione materna sita in Roma, Via Sestriere n.63; 4. la responsabilità genitoriale sulle figlie minori sarà esercitata dai genitori congiuntamente, limitatamente alle questioni riguardanti l'istruzione, la salute e l'educazione delle stesse e disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione, in relazione alle quali ciascun genitore potrà assumere le decisioni che riterrà più opportune nei periodi nei quali avrà con se le figlie. Resta altresì inteso che i genitori dovranno confrontarsi e convenire sui canoni educativi da impartire alle minori;
5. i genitori si impegnano, nella regolamentazione ed attuazione dei rispettivi diritti e doveri ad uniformare i loro comportamenti al principio di bi-genitorialità e conseguentemente a garantire e/o comunque favorire la presenza nella vita delle figlie di entrambe le figure genitoriali, il regime delle frequentazioni e delle permanenze con il padre sarà disciplinato secondo le modalità ed i tempi di seguito riportati. Nei termini ora premessi, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie liberamente, previo accordo con la madre alla quale comunicherà il luogo in cui terrà con sé le figlie e, comunque, secondo il seguente calendario di massima;
5.1. a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10 sino alle ore 19.00 della domenica;
5.2. per pranzo o cena infrasettimanali nei giorni in cui il padre si dovesse trovare per ragioni di lavoro a Roma, previo congruo preavviso
(almeno 48 ore) alla madre;
5.3. nel caso in cui il padre fosse impegnato per ragioni di lavoro e/o non potesse vedere e tenere con se i figli nei fine settimana di sua spettanza dovrà comunicarlo con un preavviso di almeno 48 ore prima alla madre, parimenti se i figli a causa dei loro impegni scolastici/ sportivi o perché si trovassero fuori Roma per vacanze, la madre dovrà comunicarlo al padre con almeno 48 ore di anticipo, nelle eventualità sopra indicate i genitori programmeranno concordemente i fine settimana aggiuntivi in cui il padre potrà recupere i giorni di sua competenza non goduti;
5.4. per le vacanze natalizie scolastiche, in modo che, ad anni alterni, le minori trascorrano con i rispettivi genitori il periodo dal 23 al 29 sera o dal 30 dicembre al 06 gennaio;
5.5. per le vacanze pasquali, dal venerdì Santo fino al lunedì dell'Angelo ad anni alterni con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori;
5.6. per le vacanze estive i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno i rispettivi periodi, in caso di disaccordo le figlie minori trascorreranno con il padre due settimane consecutive nella prima o nella seconda metà di agosto;
5.7. per le festività di calendario (Ognissanti, , 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, ecc.) e per quelle scolastiche Per_3 non sopra regolamentate ad anni alterni con ciascun genitore e si aggiungeranno ai fine settimana se accorpabili;
6. le frequentazioni del padre con il figlio maggiore di età e convivente con la Per_4 madre avverranno. anche per periodi continuativi, liberamente secondo accordi che il padre assumerà direttamente con il figlio;
7. il padre provvederà al mantenimento delle figlie minori e del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, tenuto conto dei tempi di frequentazione secondo le seguenti modalità;
7.1. corrispondendo, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto sia dell'incidenza della rata mensile del mutuo gravante sulla casa familiare che del costo della collaboratrice domestica, alla madre un assegno dell'importo complessivo di euro
3.000,00nensili (euro 1.000,00 per ciascun figlio), anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, oltre ai successivi adeguamenti annuali Istat;
7.2. provvedendo al pagamento diretto ed integrale, sino alla scadenza naturale o all'eventuale scadenza anticipata, delle rate mensili del mutuo (n. 08-03530112 contratto con la ) gravante sull'immobile sito in Roma, Via Sestriere n. 63 di proprietà Controparte_1 esclusiva della moglie rinunciando espressamente ad agire per la ripetizione e/o la restituzione e/o il pagamento degli importi corrisposti per la quota parte (pari al 50%) di spettanza della moglie;
7.3. provvedendo al pagamento del 50% dell'emolumenti della babysitter (comprensivi contributi e
13^ mensilità e TFR) fino al compimento del 14 anno di età della figlia;
8. le spese Per_2 straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie minorenni e per il figlio di maggiore età, come analiticamente specificate nel Protocollo d'Intesa con l'Ordine degli Avvocati di Roma siglato dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014 (da intendersi ivi integralmente trascritto) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8.1. in deroga a quanto previsto dal
Protocollo siglato dal Tribunale di Roma in data 17.12.2014 le parti hanno concordato che le spese afferenti ai corsi di laurea o post laurea presso l'Università privata che il figlio frequenterà Per_4 dal prossimo anno accademico 2024/2025 saranno sostenute in via diretta ed esclusiva dal padre. I genitori concordano sin d'ora che anche alle figlie minori dovrà essere garantita la medesima opportunità di poter frequentare un'università privata o pubblica e ché i conseguenti costi, così come per i corsi post laurea, saranno sostenuti in via diretta ed esclusiva dal padre, al pari di quanto assicurato al figlio maggiore;
8.2, in deroga a quanto previsto dal Protocollo siglato dal Per_4
Tribunale di Roma in data 17.12.2014 le spese sportive, limitatamente al costo di una sola pratica sportiva per ciascun figlio, saranno le spese sportive, limitatamente al costo di una sola pratica sportiva per ciascun figlio, saranno sostenute in via diretta ed esclusiva dal padre, nonché quelle degli eventuali sport praticati dagli stessi durante le vacanze invernali che trascorreranno con la madre (scuola sei, skipass e per il noleggio dell'attrezzatura sciistica);
8.3. il padre, inoltre, tramite la propria assicurazione aziendale, provvederà a sostenere in via diretta ed esclusiva il costo dell'assicurazione medico-sanitaria dei tre figli e della moglie, solo il costo delle spese medico, sanitarie, odontoiatriche, fisioterapiche dei figli non rientranti nella copertura assicurativa sarà sostenuto da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8.4. le spese per le vacanze dei figli da trascorrere senza genitori ma previo consenso di entrambi (comprensive delle spese di viaggio e di soggiorno) saranno sostenute dai rispettivi. genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre il costo delle vacanze invernali ed estive che i figli trascorreranno con i rispettivi genitori saranno sostenute autonomamente e direttamente da ciascuno di essi;
8.5. le spese per i corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, di musica, per le ripetizioni scolastiche, per le gite scolastiche e/o viaggio studio, nonché quelle per i campus estivi saranno sostenute nella misura dell80% da parte del padre e per il restante 20% dalla madre, purché previamente concordate;
8.6. le spese straordinarie di istruzione, sportive, ludico e ricreative e mediche per i figli dovranno essere tutte previamente concordate tra i genitori;
9. il sig. si è già allontanato dalla casa familiare, Pt_2 provvedendo ad asportare i propri effetti personali, eccetto quelli precisati nell'elenco allegato al ricorso originario (doc.7) che, pur essendo di proprietà esclusiva del medesimo, resteranno nell'interesse dei figli, collocati presso la casa familiare;
10. la signora si impegna a Parte_1 sottoscrivere entro e non oltre il 01.10.2025, i moduli necessari a richiedere la voltura a proprio nome dei contratti di fornitura di servizi (Sky e Vodafone) afferenti alla casa familiare, e comunque a sostenere in via diretta ed esclusiva i relativi oneri;
11. i coniugi con la sottoscrizione del presente accordo, si prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio propri e delle figlie minori e Persona_1 Persona_2
12. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, ciascuno provvederà personalmente al proprio personale mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
13. spese di lite compensate ” e i procuratori hanno concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che il giudizio deve proseguire per l'ulteriore domanda di divorzio, con remissione all'esito del giudizio delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni come integralmente Parte_2 riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 00496, parte 2, serie A03);
3) restituisce la causa al ruolo istruttorio giusto provvedimento del G.D. del 09.09.25;
4) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 09/09/2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi