TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3984/2022 R.G. avente ad oggetto: domanda di risarcimento danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. e 185 c.p.
TRA
, (CF. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maurizio C. Costanzo (C.F. ), in virtù di procura speciale posta in calce C.F._2 all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Catanzaro alla Via G. Alberti n. 20;
Attore
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
Convenuto - contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 30.12.2024 depositate in sostituzione l'udienza del 3.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17.10.2022, notificato a mezzo ufficiale giudiziario il 5.11.2022, ha agito in giudizio deducendo che: Parte_1
- è stato ritenuto responsabile, ai soli fini civilistici, dal Tribunale penale di Controparte_1
Catanzaro, in riforma della sentenza di assoluzione resa dal Giudice di pace, impugnata dalla sola parte civile, con sentenza n. 8/22 per il reato p. e p. dall'art. 612 c.p. per aver minacciato di un danno ingiusto in Catanzaro il 28.6.2013; ed, Parte_1 Parte_1 infatti, allorquando l'attrice era affacciata alla finestra della propria abitazione, dopo aver visto la propria figlia aggredita da , veniva minacciata di un male Controparte_2 ingiusto dal;
CP_1
- Le minacce alla stessa rivolte dopo l'aggressione alla figlia, all'epoca dei fatti minorenne, ingeneravano nella donna un turbamento ed uno stato di terrore;
- Nella sentenza resa in sede penale, il Tribunale ha disposto la liquidazione dei danni e la quantificazione degli stessi da valutarsi in separata sede civile ex art. 1226 e 2056 c.c., considerata la prova del fatto-reato accertato in sede penale ed il turbamento in capo all'attrice.
1 Tanto premesso, concludeva chiedendo la quantificazione dei danni di natura non patrimoniale, da valutarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., riconosciuti nella sentenza n.
8/22 del Tribunale di Catanzaro, con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, veniva dichiarata la contumacia del convenuto con ordinanza del 9.1.2024
Concessi i termini ex art. 183 cpc, la causa è stata istruita da parte attorea a mezzo produzione documentale, nello specifico la sentenza resa nel giudizio penale e certificazione medica dell'aggressione subita dalla figlia della . Nessuna specifica richiesta istruttoria veniva Parte_1 articolata da parte attrice.
La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni ovvero per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 3.6.2025, udienza sostituita da note di trattazione scritta, veniva decisa con nla presente sentenza all'esito dell'udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' accertato il fatto che in data 28.6.2013, venne minacciata da Parte_1 Parte_1
che ebbe al suo indirizzo a proferire la frase "non devi fare la querela...la fanno Controparte_1 solo gli infami...se la fai la querela, la prossima volta sarò io a picchiarla... ", come statuito nella sentenza irrevocabile resa dal Tribunale di Catanzaro, I^ sezione penale, n. 8/2022 del 23.6.2022 in riforma della sentenza di assoluzione resa dal Giudice di pace di Catanzaro in data 21.5.2020 e impugnata dalla sola parte civile.
Disposto l'accertamento e la liquidazione del danno subito dall'attrice nella propria sede civile, veniva introdotto il presente giudizio che soffre di una generica allegazione da parte attrice e di una carenza probatoria che non consentono di ritenere provato in alcun modo il danno lamentato.
Ed, infatti, parte attrice si limitava esclusivamente a richiamare la decisione resa in sede penale, evidenziando come all'evidenza dovesse trarsene “lo stato di turbamento e di terrore patito da parte attrice, atteso che le minacce venivano proferite immediatamente dopo una aggressione fisica alla figlia”.
Sebbene sia stato concesso alla parte termine per precisare la domanda proposta ed articolare richieste istruttorie, nessuna richiesta veniva avanzata da parte attrice, neppure in termini di specificazione delle circostanze di fatto che avrebbero consentito al tribunale un concreto vaglio in ordine alla sussistenza del danno a risarcirsi.
L'attrice, con la memoria ex art. 183, VI comma, cpc n. 1, precisava la sola domanda di condanna generica formulata, chiedendo un risarcimento nella misura di € 12.000,00 o nella somma maggiore/minore ritenuta di giustizia.
Dalla sentenza depositata, unico documento utilizzabile, unitamente al certificato medico che attesta, tuttavia le lesioni riportate dalla figlia dell'attrice, emerge che il non fu neppure CP_1 condannato penalmente per il fatto ascrittogli, essendo stato proposta impugnazione avverso la sentenza assolutoria del giudice di pace unicamente dalla parte Civile.
In sede civile, pur a fronte della condanna generica al risarcimento del danno formulata in sede penale, occorreva accertare comunque la sussistenza del concreto danno subito dalla persona offesa, ai fini della determinazione del quantum del danno stesso.
Ed, infatti, al giudice civile che spetta l'accertamento del danno conseguenza, a seguito della prova acquisita nella propria sede, dovendo il danneggiato dimostrare il pregiudizio subito, il nesso con il reato, restando preclusa la sola dimostrazione dell'accadimento lesivo. Il danno a risarcirsi, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve
2 essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé. (in questi termini Cass. Civ.
Sez. 3 , Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020); ed, ancora, “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici.(Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11269 del 10/05/2018 (Rv. 648606 - 01)
Non avendo la fornito alcun elemento che non fosse già nella cognizione del Parte_1 giudice penale per la quantificazione del danno, non ha consentito, come accaduto in sede penale, neppure in questa sede civile di accertarne la entità al fine di riconoscere il risarcimento del danno vantato.
A tal riguardo occorre evidenziare come la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di chiarire come la sentenza del giudice penale che, accertato l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo separato giudizio, spiega in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di causalità tra questo ed i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. Ord. N.
8477/2020; Cass. n. 4318/2019; Cass. n. 5660/2018)
La mancanza di prova in ordine al pregiudizio lamentato consente il rigetto della proposta domanda.
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale civile di Catanzaro, in persona della Dott.ssa Adele Ferraro, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni ulteriore Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa, la rigetta.
Nulla per le spese.
Catanzaro, 3.6.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
3