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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 22/09/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 651/2022 R.G. promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv. CASCIANO GIUSEPPA , elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE OPPONENTE contro
, titolare della impresa individuale GL NI N.C. COSTRUZIONI CP_1
rappresentato e difeso dall' avv. FABBRI PIER LUIGI anche disgiuntamente all'avv.
ROMANELLI GIACOMO, elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da procura in atti
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Appalto
CONCLUSIONI
Per udienza cartolare del 21.05.2025,
l'avv. CASCIANO GIUSEPPA , per la parte opponente, conclude come segue: “(…) In via principale
1) Accertare e dichiarare l'inadempimento del Signor titolare dell'impresa CP_1 individuale GL NI N.C. in relazione al contratto di appalto delle opere di straordinaria manutenzione nel fabbricato di proprietà della Signora dichiarando la risoluzione del Parte_1 predetto contratto. 2) Accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 17.258,00 oltre interessi, e per
pagina 1 di 12 l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1273 del 20 dicembre 2021. In via riconvenzionale: 3)
Accertare la responsabilità del Signor titolare dell'impresa individuale GL NI CP_1
N.C. per i vizi relativi all'immobile della Signora e per l'effetto accertare il diritto Parte_1 dell'Opponente a percepire dal convenuto opposto la somma di € 20.926,76 oltre IVA, o la minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo. In subordine: 4) Accertare la consistenza dei lavori realmente eseguiti e il loro effettivo costo, tenuto conto dell'abbattimento percentuale per le opere non eseguite a regola
d'arte per le quali non è possibile l'eliminazione dei difetti e la decurtazione del costo delle opere non eseguite, con compensazione tra i crediti di cui al capo 2) e 3) e interessi rivalutazione monetaria sulla somma risultante in favore dell'attrice opponente dal giorno della domanda al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite (…)”;
l'avv. FABBRI PIER LUIGI , per la parte opposta, conclude come segue: “(…) insistendo nelle richieste, deduzioni ed opposizioni sviluppate nei propri scritti difensivi precisa come da comparsa di costituzione e risposta ed insiste nell'accoglimento delle richieste istruttorie disattese (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1273/2021 e concludeva come in epigrafe riportato. Segnatamente esponeva che con decreto ingiuntivo n. 1273 emesso dal Tribunale di Arezzo il 20 dicembre 2021 notificato in data 26 gennaio 2022, titolare della NI N.C. Costruzioni, aveva intimato ad essa CP_1 CP_1 il pagamento della somma di € 17.258,00 oltre interessi e spese legali, per saldo “lavori ed Parte_1 opere murarie varie” eseguiti nell'immobile di proprietà di essa in Foiano della Chiana. (Doc. Pt_1
n. 2); che nel mese di gennaio 2020 essa aveva conferito incarico a , titolare Parte_1 CP_1 dell'omonima ditta, per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione straordinaria nel fabbricato di sua proprietà; che l'accordo non era mai stato formalizzato per iscritto e i lavori pattuiti verbalmente, erano stati descritti nel computo metrico datato 9 gennaio 2020 redatto dal Geometra Parte_2
Direttore dei Lavori, con una previsione di costo complessivo di € 33.000,00 oltre IVA (Doc. n. 3); che essa Committente per far fronte al pagamento dei lavori aveva acceduto a un finanziamento bancario erogato a stati di avanzamento (Doc. n. 4 art. 1), concordando con il il pagamento con le CP_1 medesime modalità; che essa aveva versato un acconto di € 19.690,00 oltre IVA in Pt_1 concomitanza all'inizio dei lavori (Fattura n. 1 del 9 gennaio 2020 e contabile bonifico, Doc. n. 5); che i lavori si erano protratti con varie interruzioni fino al mese di luglio del 2021, quando erano stati pagina 2 di 12 sospesi per le ferie estive dell'Appaltatore e mai più ripresi per il completamento delle opere;
che durante l'esecuzione dei lavori era sorta la necessità di rivedere il computo metrico per modifiche ai lavori originariamente previsti;
che, sempre nel corso dei lavori, precisamente in data 2 aprile 2021, essa opponente aveva ricevuto da e , proprietari di fabbricati confinanti CP_2 CP_3 con il suo, due denunce di danni subiti a causa dei lavori di ristrutturazione (Doc. n. 6 e Doc. n. 7); che il aveva riconosciuto subito la sua responsabilità per le infiltrazioni d'acqua nelle proprietà CP_1 limitrofe, e si era impegnato a intervenire per il ripristino dello stato dei luoghi;
che in data 18 giugno
2021 la ditta GL aveva emesso la fattura n. 2 di € 34.804,87 oltre IVA a saldo dei lavori (Doc. n.
8); che essa aveva chiesto chiarimenti sia sull'importo della fattura - che da solo superava il Pt_1 valore del computo metrico del 9 gennaio 2020-, sia sui lavori che il asseriva di aver eseguito, CP_1 senza ottenere spiegazioni esaurienti;
che, inoltre, la pretesa del di volere il pagamento CP_1 immediato e a saldo di tutti i lavori non corrispondeva agli accordi tra le parti che avevano previsto il pagamento col finanziamento bancario, a stati di avanzamento;
che di fronte alle rimostranze di essa
Committente l'impresa edile aveva rinunciato alla propria pretesa emettendo la nota di credito n. 5 del
17 settembre 2021 riferita alla fattura n. 2 del 18 giugno 2021 (Doc. n. 9); che sempre in data 17 settembre 2021 il emetteva la fattura n. 6 di € 9.090,91 oltre IVA che essa aveva CP_1 Pt_1 pagato puntualmente con bonifico (Doc. n. 10); che inspiegabilmente sempre nella stessa data il emetteva la fattura n. 7 a saldo dei lavori di € 15.689,09 oltre IVA. (Doc. n. 11); che a quel CP_1 punto i rapporti tra le parti si erano ormai incrinati ed era venuta meno la fiducia di essa sia nei Pt_1 confronti del sia nei confronti del Geometra Direttore dei lavori al quale essa CP_1 Parte_2
Committente aveva più volte chiesto delucidazioni sui lavori in corso di esecuzione senza ottenere spiegazioni esaustive;
che, in particolare, aveva chiesto più volte sia al Direttore dei Lavori, sia all'Appaltatore il dettaglio delle opere eseguite e da eseguire, ottenendo solo fatture tutte con la stessa causale: lavori di straordinaria manutenzione, senza dettaglio dei lavori eseguiti e dei costi;
che i lavori interrotti non venivano ripresi dal con notevoli disagi per essa Committente che contava di CP_1 trasferirsi nell'immobile in tempi ragionevoli;
che anche i danni provocati alle proprietà accertati CP_2 nel contraddittorio delle parti, riconosciuti dall'Appaltatore con promessa di ripristino, non venivano eliminati;
che, infine, a seguito delle copiose precipitazioni atmosferiche intervenute nelle prime due settimane del mese di ottobre 2021, essa aveva accertato la presenza di notevoli infiltrazioni Pt_1
d'acqua provenienti dalla terrazza della camera al piano secondo che avevano rovinato il tetto della cucina al piano primo, e provenienti dalla terrazza al piano primo che avevano interessato l'entrata a piano terreno;
che, inoltre, essa aveva rilevato e denunciato la presenza di altre problematiche Pt_1 nascenti dal lavoro di ristrutturazione e riportare in atto di citazione;
che tale situazione aveva indotto pagina 3 di 12 essa a inoltrare in data 15 ottobre 2021, tramite il suo legale, una lettera ai sensi e per gli effetti Pt_1 dell'art. 1667 c.c., per denunciare i vizi accertati, contestare la non corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori e invocare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Signor (Doc. n. CP_1
12); che veniva altresì revocato l'incarico al Direttore dei lavori Geometra che i lavori Parte_2 di straordinaria manutenzione non venivano portati a compimento, di conseguenza l'opera non veniva collaudata, né tantomeno accettata da essa Committente;
che i tentativi di composizione bonaria della controversia non andavano a buon fine;
che su incarico di essa il Geometra Pt_1 Persona_1 previa visione dei luoghi, aveva redatto una consulenza tecnica di valutazione e quantificazione dei lavori eseguiti e dei danni constatati (Doc. 13); che il predetto geometra nella sua relazione, dopo una ricognizione dei luoghi aveva accertato l'esistenza in loco di un cantiere ancora in corso per “opere di straordinaria manutenzione in parte realizzate e in parte ancora in corso di definizione” ed aveva individuato due diverse tipologie di danni;
che il perito, venendo alla quantificazione dei danni, aveva calcolato: - il costo delle opere per l'eliminazione dei difetti in € 20.926,76 oltre IVA;
- l'abbattimento del 20% del costo delle opere per le quali era antieconomico l'eliminazione dei vizi (sabbiatura soffitti e rivestimenti bagno e cucina) in € 677,96 (€ 3.389,80 - € 2.711,8) oltre IVA;
- i lavori non realizzati da detrarre (mancata posa in opera cupolex) € 2.520,00 oltre IVA;
che si riservava la verifica dei lavori realizzati a corpo, impossibili da quantificare senza idonea documentazione;
che analoga riserva svolgeva per i danni subiti dai confinanti e , all'esito della verifica;
che i CP_3 CP_2 fatti descritti, a dire di essa esponente, costituivano grave inadempimento da imputarsi al CP_1
, tale da giustificare la risoluzione del contratto con ogni consequenziale effetto, compreso il
[...] risarcimento dei danni con la precisazione che la quantificazione del minor costo di alcune opere non costituiva riconoscimento alcuno di debenza di somme in favore del né poteva configurarsi CP_1 come inversione dell'onere della prova, poiché rimaneva sempre in capo all'Appaltatore la prova della congruità della somma che richiedeva a pagamento dell'opera eseguita;
che il fondava la CP_1 propria richiesta di pagamento sull'allegato n. 1 al ricorso per decreto ingiuntivo denominato
“Computo lavorazioni”; che detto allegato non era nemmeno il computo metrico originario redatto d'intesa tra le parti, ma un elenco di lavori che il ricorrente unilateralmente asseriva di aver eseguito e ai quali imputava un prezzo;
che il documento era privo di valenza probatoria e veniva formalmente contestato non costituendo prova che le opere ivi indicate fossero state tutte realizzate e che il prezzo imputato a ciascuna opera fosse congruo;
che, per quanto riguardava i lavori definiti extra ed eseguiti a corpo, rilevava che nessun accordo era mai stato preso tra le parti per determinare il prezzo con la definizione di una somma fissa e invariabile;
che il computo a corpo richiedeva per sua natura la realizzazione di un'opera ben identificata, tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, pagina 4 di 12 descritta in modo estremamente preciso per mezzo di un progetto molto dettagliato;
che l'appaltatore che chiedeva il pagamento del proprio compenso aveva l'onere di fornire la prova della congruità di tale somma, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dall'appaltatore, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte;
che la regola generale che governava l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive non subiva deroghe in tema di appalto, per cui l'appaltatore che agiva in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto aveva l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte (Corte di Cassazione Sez. II, sentenza 20 gennaio 2010, n.936; Corte di Cassazione Sez. II, sentenza 13 febbraio 2008 n. 3472; Corte di Cassazione Sez. II, sentenza 11 maggio 2007, n. 10860; ; che in ordine al riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento delle obbligazioni il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno che si avvalesse dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., doveva soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il creditore istante era gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ( Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
Sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533); che anche nel caso in cui fosse dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, era sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul creditore istante l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento;
che in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segnava il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non fosse stata espressamente o tacitamente accettata, al committente era sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera fosse stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spettava al committente, che l' aveva accettata e che ne aveva la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate (Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza 9 agosto 2013, n. 19146); che alla luce dei principi illustrati essa a suo dire, aveva assolto all'onere probatorio su di lei gravante;
che in Pt_1 via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte da parte di , quantificati in € 20.926,76 oltre IVA e rivalutazione CP_1 monetaria dalla domanda al saldo, dettagliatamente descritti nella perizia del Geometra Per_1
[...]
pagina 5 di 12 Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva CP_1 ed eccepiva l'infondatezza della opposizione oltre che della domanda riconvenzionale spiegata da controparte e ne chiedeva il rigetto, con conferma del d.i. opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, esponeva che la suddetta comparsa veniva depositata non solo nel procedimento per ATP ( richiesto da parte opponente nel corso del giudizio) ma anche nel procedimento a cognizione piena, eccependo, in primis, la non veridicità di quanto ex adverso sostenuto, ritenendo infatti di aver correttamente realizzato le opere per le quali richiedeva il pagamento e di non aver cagionato, inoltre, alcun danno alla ricorrente;
chiedeva, inoltre, sin da subito,
l'acquisizione del fascicolo monitorio;
che, in relazione all' ATP, contestava la sussistenza dei requisiti, in particolare del periculum in mora lamentato dalla ricorrente;
che, nel merito, precisava che ad esso era stato richiesto l'allontanamento dal cantiere in questione già alla fine del CP_1 mese di luglio 2021 dalla committente che esso opposto a tale richiesta aveva dato Parte_1 immediatamente seguito, come meglio avrebbe dimostrato in corso di causa;
che detta risoluzione contrattuale era stata ribadita con missiva in data 15 ottobre 2021; che a detta missiva era seguita risposta di esso esponente datata 19.10.2021 (all. 5-6); che già dal mese di dicembre 2021 il cantiere in questione era stato consegnato alla ditta come meglio avrebbe dimostrato in Parte_3 corso di causa (si allegava foto datata 03 dicembre e foto datata 04 dicembre con ingresso in cantiere della nuova ditta e rimozione chiusure poste da esso nonché cartello di cantiere) (all 7); che, CP_1 ciò premesso appariva chiaro, a dire di esso esponente, che i lamentati problemi di cui si doleva la risalivano, alcuni (cioè ad esempio le mattonelle non livellate o le opere murarie interne non Pt_1 completate) al più tardi al mese di luglio 2021 mentre le infiltrazioni di acqua, per stessa ammissione della ricorrente, ai primi giorni di ottobre 2021 (vedasi all. 3 lettera Avv. Casciano del 15 ottobre 2021
e perizia di parte depositata); che si eccepiva inoltre che alcuna contestazione era stata inviata ad esso resistente sino appunto al 15 ottobre 2021; che, pertanto, in relazione all'ATP ne conseguiva, a dire di esso opposto, che il periculum in mora, che poteva in astratto sussistere al luglio 2021 o, al più tardi, ai primi giorni di ottobre 2021, al momento del deposito del ricorso per A.T.P. era inesistente (dopo sei/otto mesi); che, nel merito, avversate tutte le affermazioni di controparte circa i lamentati danni o circa i lamentati inadempimenti che quindi non venivano in alcun modo riconosciuti da esso e CP_1 sui quali si riservava di meglio argomentare nel futuro giudizio a cognizione piena, evidenziava sinteticamente, in ordine alle due relazioni tecniche depositate da controparte ed ad alcuni punti in particolare, quanto segue: - circa le lamentate infiltrazioni dei primi giorni del mese di ottobre 2021 si eccepiva che erano state causate dalla rimozione di infissi provvisori in legno con telo di nylon posti in pagina 6 di 12 opera, provvisoriamente, da esso nel gennaio 2021, ancora integri e presenti al momento in cui CP_1 lo stesso aveva lasciato il cantiere nel luglio 2021 (all. 8); che, come si evinceva dalle allegate foto del dicembre 2021 (con la in cantiere) dette coperture erano già rotte (lo erano anche Parte_3
i primi di ottobre quando ci furono le famose infiltrazioni come sarà provato in corso di causa) (vedasi all. 7 e 8); che ammesso e non concesso che dette infiltrazioni fossero dovute a lavori non terminati nella terrazza, esso esponente, ricordava che si era allontanato dal cantiere nel luglio 2021 dietro espressa richiesta della committente che si riservava di provare;
che la committenza dal luglio 2021 sino all'ottobre 2021 avrebbe quantomeno potuto terminare detti lavori o provvedere alla copertura parziale e temporanea con teli idrorepellenti;
che esso non poteva essere chiamato a CP_1 rispondere di danni che l'incuria, da un lato, della committenza aveva certamente creato e, dall'altro, da esso opposto in alcuna maniera preventivabili ed ipotizzabili;
che circa il pavimento in cotto si eccepiva che così era stato espressamente voluto dalla committenza che cercava una posa in opera particolarmente rustica ( all. 8); che, in ogni caso, i massetti e la parte sottostante detta pavimentazione erano stati posti a perfetta regola d'arte ( all. 8); che circa i danni lamentati dai per le CP_2 modestissime infiltrazioni ricevute, alcuna richiesta era stata fatta di risarcimento visto che erano già in accordo per il ripristino con esso che esso esponente contestava inoltre i conteggi per il CP_1 ripristino dei danni asseritamente subiti dalla sia nell'entità che nei prezzi indicati, con riserva Pt_1 di più esatta quantificazione in corso di CTU;
che si riservava ulteriori e più precise deduzioni tecniche all'esito della ATP;
che concludeva chiedendo, in via preliminare, l'acquisizione del fascicolo monitorio relativo al D.I. opposto n. 1273/2021 RG 3458/2021 del 20.12.2021 nonché degli allegati del sub fascicolo dell'ATP; nel merito chiedeva di respingere poiché infondata in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa, la spiegata opposizione contenente domanda riconvenzionale confermando in toto il predetto D.I.. Con vittoria di compensi e spese legali.
Nelle more del giudizio, parte opponente depositata ricorso per ATP e veniva disposta c.t.u..
Rigettate le prove orali per i motivi illustrati nella ordinanza istruttoria del 14.02.2024; chiamato a chiarimenti il c.t.u., la causa, all' esito della udienza cartolare del 21.05.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, passava in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c.
********
Appare innanzitutto opportuno rigettare la richiesta di rinnovazione della c.t.u. avanzata da parte opposta poiché le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. sono il risultato da una indagine analitica, completa, corretta e competente, che non può ritenersi minimamente scalfita dalle osservazioni della parti alle quali, peraltro, il c.t.u. ha risposto in maniere chiara ed esaustiva nei chiarimenti forniti con il pagina 7 di 12 supplemento di relazione depositato in data 12.11.2024; né si ritiene di dover chiamare a chiarimenti il c.t.u. il quale, si ribadisce, nel supplemento di relazione del 12.11.2024 ha fornito adeguate risposte a tutti i chiarimenti richiesti dalle parti.
Pure deve essere rigettata la richiesta, reiterata da parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni, di ammissione della prova testimoniale articolata nella propria memoria istruttoria n. 2), per i motivi già illustrati nella ordinanza istruttoria del 14.02.2024, a cui, sul punto, si rinvia integralmente.
Tanto premesso, deve, ora, evidenziarsi che l'opposizione appare fondata per quanto di ragione.
All'uopo deve preliminarmente rilevarsi che, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione - esteso anche a valutare la fondatezza della domanda -, appare evidente che, in detto giudizio, le parti -apparentemente invertite - conservano la loro posizione sostanziale anche in punto di onere probatorio.
Di conseguenza, il creditore, attore in senso sostanziale - per aver richiesto l'emissione del decreto -, ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria;
viceversa, grava sul debitore – convenuto in senso sostanziale - l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
Ed, infatti, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr., in tal senso, Cass. SS. UU., Sentenza n. 13533 del
30/10/2001), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore-opponente che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c. “(…) si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (…)” (cfr., altresì, tra le altre, Cass. Sentenza n. 15659/ 2011; Cass. Ordinanza n. 98/2019).
Ciò posto, non sembra che, nel caso in esame, la parte opposta, attore in senso sostanziale - per aver richiesto l'emissione del decreto -, abbia assolto al proprio onere probatorio.
Ed, infatti, è noto, le semplici fatture, se, certamente, sono idonee per l'emissione del d.i., tuttavia, nel giudizio di opposizione non possono essere considerate alla stregua di un titolo negoziale, essendo documenti unilateralmente predisposti.
In particolare, la Suprema Corte, con la Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022, ha precisato che
“(…) La fattura è un mero documento contabile che (…) in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova (…) della esistenza (…) di un credito (…)”.
Premesso quanto sopra, occorre, ora, evidenziare che, nel caso di specie, l' opponente, convenuta in senso sostanziale, assume in atto di opposizione che: pagina 8 di 12 1. “(…) i lavori si erano protratti con varie interruzioni fino al mese di luglio del 2021, quando erano stati sospesi per le ferie estive dell'Appaltatore e mai più ripresi per il completamento delle opere (…)”;
2. “(…) sempre nel corso dei lavori, precisamente in data 2 aprile 2021 (…) riceveva da
[...]
e , proprietari di fabbricati confinanti con il suo, due denunce di danni CP_2 CP_3 subiti a causa dei lavori di ristrutturazione (Doc. n. 6 e Doc. n. 7). Il riconosceva CP_1 subito la sua responsabilità per le infiltrazioni d'acqua nelle proprietà limitrofe, e si impegnava a intervenire per il ripristino dello stato dei luoghi (…)”;
3. “(…) In seguito alle copiose precipitazioni atmosferiche intervenute nelle prime due settimane del mese di ottobre 2021 (…) accertava la presenza di notevoli infiltrazioni
d'acqua provenienti dalla terrazza della camera al piano secondo che avevano rovinato il tetto della cucina al piano primo, e provenienti dalla terrazza al piano primo che avevano interessato l'entrata a piano terreno (….)”;
4. “(…) Inoltre (…) rilevava e denunciava la presenza di altre problematiche nascenti dal lavoro di ristrutturazione (…)”, riportare in atto di citazione;
5. “(…) La situazione descritta induceva la Signora a inoltrare in data 15 ottobre Pt_1
2021, tramite il suo legale, una lettera ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c., per denunciare i vizi accertati, contestare la non corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori e invocare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Signor (Doc. n. CP_1
12) (…)”.
A fronte di quanto sopra e tenuto conto del fatto che, come sopra evidenziato, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr., in tal senso, Cass. SS. UU., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore-opponente che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c. “(…) si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (…)” (cfr., altresì, tra le altre, Cass. Sentenza n.
15659/ 2011; Cass. Ordinanza n. 98/2019); va da sé che incombeva sulla parte opposta dimostrare il proprio esatto adempimento.
Tuttavia, non sembra che il bbia assolto al proprio onere probatorio. CP_1
In particolare, in relazione alla questione di cui al punto 1) che precede, deve evidenziarsi che nella comparsa di costituzione e risposta - depositata non solo in relazione al procedimento di ATP instaurato su ricorso della nella more del giudizio, ma “(…) anche nel procedimento a Pt_1 cognizione piena (…)” ( cfr. a pag. 1 di detta comparsa) – l' appaltatore, a pag. 2, sebbene riconosca pagina 9 di 12 di essersi allontanato dal cantiere in questione alla fine del mese di luglio 2021, quando i lavori non erano ancora terminati, tuttavia non prova quanto dal medesimo asserito, ossia che “(…) fu richiesto
l' allontanamento dal cantiere in questione già alla fine del mese di luglio 2021 dalla committente
(…)”. Parte_1
Quanto, poi, alle infiltrazioni di cui al punto 2), sebbene il a pag. 3 di detta comparsa, CP_1 riferisca che “(…) Circa i danni lamentati dai sig.ri per le modestissime infiltrazioni ricevute CP_2 alcuna richiesta è stata fatta di risarcimento all'odierna convenuta visto che sono già in accordi per il ripristino con il sig. (…)”; tuttavia, non prova che effettivamente fossero sopraggiunti accordi CP_1 tra parte opposta ed i CP_2
Inoltre, in relazione alle lamentate infiltrazioni dei primi giorni del mese di ottobre 2021, di cui al punto 3), sebbene parte opposta a pag. 3 della citata comparsa riferisca che, dette infiltrazioni, erano state causate dalla rimozione di infissi provvisori in legno con telo di nylon posti in opera, provvisoriamente, da esso nel gennaio 2021 e che dette coperture si erano rotte dopo il suo CP_1 allontanamento e “(…) lo erano anche i primi di ottobre quando ci furono le famose infiltrazioni, come sarà provato in corso di causa (vedasi all. 7 e 8) (…)”; tuttavia, in corso di causa, non ha provato la suddetta circostanza.
Né le circostanze di cui sopra si sarebbero potute dimostrare con la prova testimoniale articolata da parte opposta nella memoria istruttoria n. 2).
Ed, infatti, come già evidenziato nella ordinanza istruttoria di rigetto della prova, depositata in data 14.02.2024 “(…) sussiste la incapacità a testimoniare in senso tecnico, ex art. 246 c.p.c., del geom. avendo rivestito la qualifica di Direttore dei Lavori per cui è causa, sicché Parte_2 potrebbe avere un interesse concreto ed attuale a partecipare al presente giudizio (…)”.
Passando, ora, ad analizzare la questione relativa alle altre problematiche di cui al punto 4) e descritte in atto di citazione, deve evidenziarsi che il c.t.u. attraverso la relazione depositata in sede di
AT.P. - in data 02.05.2023 - ed il supplemento di relazione depositato nel presente giudizio di merito in data 12.11.2024, dopo aver esaminato analiticamente i singoli vizi lamentati da parte opponente ha accertato la presenza dei vizi dettagliatamente riportati nelle sue relazioni ed ha quantificato i costi per la loro eliminazione da imputare alla ditta opposta nel complessivo importo di euro 2.652,48 ( cfr. a pag. 95 del supplemento di relazione depositato in data 12.11.2024).
Inoltre il c.t.u. ha individuato i lavori effettivamente eseguiti da parte opposta e li ha quantificati in complessivi euro 38.957,32, oltre iva come per legge ( cfr. a pag. 67 del supplemento di relazione depositato in data 12.11.2024).
pagina 10 di 12 Infine il c.t.u., tenuto conto degli acconti già versati da parte opponente – accertati in euro
28.780,91 a pag. 95 del citato supplemento di relazione - ed operata la compensazione tra quanto ancora dovuto dalla opponente per i lavori effettivamente eseguiti e quanto, viceversa, dovuto dalla opposta per i vizi riscontrati, ha quantificato nell'importo di euro 7.523,93, oltre iva come per legge la somma ancora dovuta dalla opponente a . CP_1
Poiché le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. sono il risultato da una indagine analitica, completa, corretta e competente, che non può ritenersi minimamente scalfita dalle osservazioni della parti alle quali, peraltro, il c.t.u. ha risposto in maniere chiara ed esaustiva nei chiarimenti forniti con il supplemento di relazione depositato in data 12.11.2024, va da sé che non appare opportuno disporre la rinnovazione della c.t.u. come richiesto da parte opposta, né si ritiene di dover chiamare a chiarimenti il c.t.u. il quale, si ribadisce, nel supplemento di relazione del 12.11.2024 ha fornito adeguate risposte a tutti i chiarimenti richiesti dalle parti.
Ciò posto, alla luce di tutto quanto sopra riportato, deve ritenersi che legittimamente la opponente, con la lettera del 15 ottobre 2021 ( cfr. doc. 12 allegato all' atto di opposizione), oltre che denunciare la presenza di vizi e contestare la non corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori, ha altresì invocato la risoluzione del contratto per grave inadempimento del CP_1
Ed, infatti, oltre ai vizi accertati dal c.t.u., la ditta opposta deve ritenersi gravemente inadempiente soprattutto per aver abbandonato il cantiere, atteso che non ha provato quanto dal medesimo asserito, ossia che “(…) fu richiesto l' allontanamento dal cantiere in questione già alla fine del mese di luglio 2021 dalla committente (…)”. Parte_1
Non resta, pertanto, che dichiarare la risoluzione del contratto in parola per grave inadempimento del e, previa revoca del d.i. opposto, operata la compensazione tra quanto CP_1 ancora dovuto dalla opponente per i lavori effettivamente eseguiti dalla ditta opposta e quanto, viceversa, dovuto dalla opposta per i vizi riscontrati, deve condannarsi la opponente a Parte_1 versare all' opposto , la minor somma di euro 7.523,93, oltre iva come per legge e gli CP_1 interesse legali dal dì del deposito del ricorso monitorio e sino al saldo.
Ogni altra domanda, questione e/o eccezione resta assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese del presente giudizio, atteso l'esito dello stesso, ricorrono giusti e gravi motivi per compensare tra le parti 1/3 delle stesse, ponendo la restante frazione di 2/3 a carico della parte opposta, maggiormente soccombente, e si liquidano per l'intero – tenuto conto delle tabelle di cui al
D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
euro
777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro
1.701,00 per la fase decisionale. pagina 11 di 12 Pone definitivamente tutte le spese della fase monitoria a carico della parte opposta.
Pone, inoltre, definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate nel corso dell'A.T.P. e del presente giudizio, per 1/3 a carico della parte opponente e per 2/3 a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull' opposizione ad d.i. n. 1273/2021, proposta da nei confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, Parte_1 CP_1 così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto in parola per grave inadempimento del
CP_1
2. per l'effetto, revoca del d.i. opposto;
3. operata la compensazione tra quanto ancora dovuto dalla opponente per i lavori effettivamente eseguiti dalla ditta opposta e quanto, viceversa, dovuto dalla opposta per i vizi riscontrati, condanna la opponente a versare all' opposto Parte_1 CP_1
, la minor somma di euro 7.523,93, oltre iva come per legge e gli interessi legali dal dì
[...] del deposito del ricorso monitorio e sino al saldo;
4. ogni altra domanda, questione e/o eccezione resta assorbita nella presente decisione;
5. condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente 2/3 delle spese di lite, che si liquidano per l'intero in € 264,00 per spese, € 5.077,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali, IVA, CPA se dovute;
6. compensa tra le parti la restante frazione;
7. pone definitivamente tutte le spese della fase monitoria a carico della parte opposta;
8. pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del procedimento per A.T.P. e nel presente giudizio, per 1/3 a carico della parte opponente e per 2/3 a carico della parte opposta.
Arezzo, 22/09/2025 il Giudice dr. ssa Carmela Labella
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 651/2022 R.G. promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv. CASCIANO GIUSEPPA , elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE OPPONENTE contro
, titolare della impresa individuale GL NI N.C. COSTRUZIONI CP_1
rappresentato e difeso dall' avv. FABBRI PIER LUIGI anche disgiuntamente all'avv.
ROMANELLI GIACOMO, elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da procura in atti
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Appalto
CONCLUSIONI
Per udienza cartolare del 21.05.2025,
l'avv. CASCIANO GIUSEPPA , per la parte opponente, conclude come segue: “(…) In via principale
1) Accertare e dichiarare l'inadempimento del Signor titolare dell'impresa CP_1 individuale GL NI N.C. in relazione al contratto di appalto delle opere di straordinaria manutenzione nel fabbricato di proprietà della Signora dichiarando la risoluzione del Parte_1 predetto contratto. 2) Accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 17.258,00 oltre interessi, e per
pagina 1 di 12 l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1273 del 20 dicembre 2021. In via riconvenzionale: 3)
Accertare la responsabilità del Signor titolare dell'impresa individuale GL NI CP_1
N.C. per i vizi relativi all'immobile della Signora e per l'effetto accertare il diritto Parte_1 dell'Opponente a percepire dal convenuto opposto la somma di € 20.926,76 oltre IVA, o la minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo. In subordine: 4) Accertare la consistenza dei lavori realmente eseguiti e il loro effettivo costo, tenuto conto dell'abbattimento percentuale per le opere non eseguite a regola
d'arte per le quali non è possibile l'eliminazione dei difetti e la decurtazione del costo delle opere non eseguite, con compensazione tra i crediti di cui al capo 2) e 3) e interessi rivalutazione monetaria sulla somma risultante in favore dell'attrice opponente dal giorno della domanda al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite (…)”;
l'avv. FABBRI PIER LUIGI , per la parte opposta, conclude come segue: “(…) insistendo nelle richieste, deduzioni ed opposizioni sviluppate nei propri scritti difensivi precisa come da comparsa di costituzione e risposta ed insiste nell'accoglimento delle richieste istruttorie disattese (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1273/2021 e concludeva come in epigrafe riportato. Segnatamente esponeva che con decreto ingiuntivo n. 1273 emesso dal Tribunale di Arezzo il 20 dicembre 2021 notificato in data 26 gennaio 2022, titolare della NI N.C. Costruzioni, aveva intimato ad essa CP_1 CP_1 il pagamento della somma di € 17.258,00 oltre interessi e spese legali, per saldo “lavori ed Parte_1 opere murarie varie” eseguiti nell'immobile di proprietà di essa in Foiano della Chiana. (Doc. Pt_1
n. 2); che nel mese di gennaio 2020 essa aveva conferito incarico a , titolare Parte_1 CP_1 dell'omonima ditta, per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione straordinaria nel fabbricato di sua proprietà; che l'accordo non era mai stato formalizzato per iscritto e i lavori pattuiti verbalmente, erano stati descritti nel computo metrico datato 9 gennaio 2020 redatto dal Geometra Parte_2
Direttore dei Lavori, con una previsione di costo complessivo di € 33.000,00 oltre IVA (Doc. n. 3); che essa Committente per far fronte al pagamento dei lavori aveva acceduto a un finanziamento bancario erogato a stati di avanzamento (Doc. n. 4 art. 1), concordando con il il pagamento con le CP_1 medesime modalità; che essa aveva versato un acconto di € 19.690,00 oltre IVA in Pt_1 concomitanza all'inizio dei lavori (Fattura n. 1 del 9 gennaio 2020 e contabile bonifico, Doc. n. 5); che i lavori si erano protratti con varie interruzioni fino al mese di luglio del 2021, quando erano stati pagina 2 di 12 sospesi per le ferie estive dell'Appaltatore e mai più ripresi per il completamento delle opere;
che durante l'esecuzione dei lavori era sorta la necessità di rivedere il computo metrico per modifiche ai lavori originariamente previsti;
che, sempre nel corso dei lavori, precisamente in data 2 aprile 2021, essa opponente aveva ricevuto da e , proprietari di fabbricati confinanti CP_2 CP_3 con il suo, due denunce di danni subiti a causa dei lavori di ristrutturazione (Doc. n. 6 e Doc. n. 7); che il aveva riconosciuto subito la sua responsabilità per le infiltrazioni d'acqua nelle proprietà CP_1 limitrofe, e si era impegnato a intervenire per il ripristino dello stato dei luoghi;
che in data 18 giugno
2021 la ditta GL aveva emesso la fattura n. 2 di € 34.804,87 oltre IVA a saldo dei lavori (Doc. n.
8); che essa aveva chiesto chiarimenti sia sull'importo della fattura - che da solo superava il Pt_1 valore del computo metrico del 9 gennaio 2020-, sia sui lavori che il asseriva di aver eseguito, CP_1 senza ottenere spiegazioni esaurienti;
che, inoltre, la pretesa del di volere il pagamento CP_1 immediato e a saldo di tutti i lavori non corrispondeva agli accordi tra le parti che avevano previsto il pagamento col finanziamento bancario, a stati di avanzamento;
che di fronte alle rimostranze di essa
Committente l'impresa edile aveva rinunciato alla propria pretesa emettendo la nota di credito n. 5 del
17 settembre 2021 riferita alla fattura n. 2 del 18 giugno 2021 (Doc. n. 9); che sempre in data 17 settembre 2021 il emetteva la fattura n. 6 di € 9.090,91 oltre IVA che essa aveva CP_1 Pt_1 pagato puntualmente con bonifico (Doc. n. 10); che inspiegabilmente sempre nella stessa data il emetteva la fattura n. 7 a saldo dei lavori di € 15.689,09 oltre IVA. (Doc. n. 11); che a quel CP_1 punto i rapporti tra le parti si erano ormai incrinati ed era venuta meno la fiducia di essa sia nei Pt_1 confronti del sia nei confronti del Geometra Direttore dei lavori al quale essa CP_1 Parte_2
Committente aveva più volte chiesto delucidazioni sui lavori in corso di esecuzione senza ottenere spiegazioni esaustive;
che, in particolare, aveva chiesto più volte sia al Direttore dei Lavori, sia all'Appaltatore il dettaglio delle opere eseguite e da eseguire, ottenendo solo fatture tutte con la stessa causale: lavori di straordinaria manutenzione, senza dettaglio dei lavori eseguiti e dei costi;
che i lavori interrotti non venivano ripresi dal con notevoli disagi per essa Committente che contava di CP_1 trasferirsi nell'immobile in tempi ragionevoli;
che anche i danni provocati alle proprietà accertati CP_2 nel contraddittorio delle parti, riconosciuti dall'Appaltatore con promessa di ripristino, non venivano eliminati;
che, infine, a seguito delle copiose precipitazioni atmosferiche intervenute nelle prime due settimane del mese di ottobre 2021, essa aveva accertato la presenza di notevoli infiltrazioni Pt_1
d'acqua provenienti dalla terrazza della camera al piano secondo che avevano rovinato il tetto della cucina al piano primo, e provenienti dalla terrazza al piano primo che avevano interessato l'entrata a piano terreno;
che, inoltre, essa aveva rilevato e denunciato la presenza di altre problematiche Pt_1 nascenti dal lavoro di ristrutturazione e riportare in atto di citazione;
che tale situazione aveva indotto pagina 3 di 12 essa a inoltrare in data 15 ottobre 2021, tramite il suo legale, una lettera ai sensi e per gli effetti Pt_1 dell'art. 1667 c.c., per denunciare i vizi accertati, contestare la non corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori e invocare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Signor (Doc. n. CP_1
12); che veniva altresì revocato l'incarico al Direttore dei lavori Geometra che i lavori Parte_2 di straordinaria manutenzione non venivano portati a compimento, di conseguenza l'opera non veniva collaudata, né tantomeno accettata da essa Committente;
che i tentativi di composizione bonaria della controversia non andavano a buon fine;
che su incarico di essa il Geometra Pt_1 Persona_1 previa visione dei luoghi, aveva redatto una consulenza tecnica di valutazione e quantificazione dei lavori eseguiti e dei danni constatati (Doc. 13); che il predetto geometra nella sua relazione, dopo una ricognizione dei luoghi aveva accertato l'esistenza in loco di un cantiere ancora in corso per “opere di straordinaria manutenzione in parte realizzate e in parte ancora in corso di definizione” ed aveva individuato due diverse tipologie di danni;
che il perito, venendo alla quantificazione dei danni, aveva calcolato: - il costo delle opere per l'eliminazione dei difetti in € 20.926,76 oltre IVA;
- l'abbattimento del 20% del costo delle opere per le quali era antieconomico l'eliminazione dei vizi (sabbiatura soffitti e rivestimenti bagno e cucina) in € 677,96 (€ 3.389,80 - € 2.711,8) oltre IVA;
- i lavori non realizzati da detrarre (mancata posa in opera cupolex) € 2.520,00 oltre IVA;
che si riservava la verifica dei lavori realizzati a corpo, impossibili da quantificare senza idonea documentazione;
che analoga riserva svolgeva per i danni subiti dai confinanti e , all'esito della verifica;
che i CP_3 CP_2 fatti descritti, a dire di essa esponente, costituivano grave inadempimento da imputarsi al CP_1
, tale da giustificare la risoluzione del contratto con ogni consequenziale effetto, compreso il
[...] risarcimento dei danni con la precisazione che la quantificazione del minor costo di alcune opere non costituiva riconoscimento alcuno di debenza di somme in favore del né poteva configurarsi CP_1 come inversione dell'onere della prova, poiché rimaneva sempre in capo all'Appaltatore la prova della congruità della somma che richiedeva a pagamento dell'opera eseguita;
che il fondava la CP_1 propria richiesta di pagamento sull'allegato n. 1 al ricorso per decreto ingiuntivo denominato
“Computo lavorazioni”; che detto allegato non era nemmeno il computo metrico originario redatto d'intesa tra le parti, ma un elenco di lavori che il ricorrente unilateralmente asseriva di aver eseguito e ai quali imputava un prezzo;
che il documento era privo di valenza probatoria e veniva formalmente contestato non costituendo prova che le opere ivi indicate fossero state tutte realizzate e che il prezzo imputato a ciascuna opera fosse congruo;
che, per quanto riguardava i lavori definiti extra ed eseguiti a corpo, rilevava che nessun accordo era mai stato preso tra le parti per determinare il prezzo con la definizione di una somma fissa e invariabile;
che il computo a corpo richiedeva per sua natura la realizzazione di un'opera ben identificata, tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, pagina 4 di 12 descritta in modo estremamente preciso per mezzo di un progetto molto dettagliato;
che l'appaltatore che chiedeva il pagamento del proprio compenso aveva l'onere di fornire la prova della congruità di tale somma, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dall'appaltatore, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte;
che la regola generale che governava l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive non subiva deroghe in tema di appalto, per cui l'appaltatore che agiva in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto aveva l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte (Corte di Cassazione Sez. II, sentenza 20 gennaio 2010, n.936; Corte di Cassazione Sez. II, sentenza 13 febbraio 2008 n. 3472; Corte di Cassazione Sez. II, sentenza 11 maggio 2007, n. 10860; ; che in ordine al riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento delle obbligazioni il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno che si avvalesse dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., doveva soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il creditore istante era gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ( Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
Sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533); che anche nel caso in cui fosse dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, era sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul creditore istante l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento;
che in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segnava il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non fosse stata espressamente o tacitamente accettata, al committente era sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera fosse stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spettava al committente, che l' aveva accettata e che ne aveva la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate (Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza 9 agosto 2013, n. 19146); che alla luce dei principi illustrati essa a suo dire, aveva assolto all'onere probatorio su di lei gravante;
che in Pt_1 via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte da parte di , quantificati in € 20.926,76 oltre IVA e rivalutazione CP_1 monetaria dalla domanda al saldo, dettagliatamente descritti nella perizia del Geometra Per_1
[...]
pagina 5 di 12 Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva CP_1 ed eccepiva l'infondatezza della opposizione oltre che della domanda riconvenzionale spiegata da controparte e ne chiedeva il rigetto, con conferma del d.i. opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, esponeva che la suddetta comparsa veniva depositata non solo nel procedimento per ATP ( richiesto da parte opponente nel corso del giudizio) ma anche nel procedimento a cognizione piena, eccependo, in primis, la non veridicità di quanto ex adverso sostenuto, ritenendo infatti di aver correttamente realizzato le opere per le quali richiedeva il pagamento e di non aver cagionato, inoltre, alcun danno alla ricorrente;
chiedeva, inoltre, sin da subito,
l'acquisizione del fascicolo monitorio;
che, in relazione all' ATP, contestava la sussistenza dei requisiti, in particolare del periculum in mora lamentato dalla ricorrente;
che, nel merito, precisava che ad esso era stato richiesto l'allontanamento dal cantiere in questione già alla fine del CP_1 mese di luglio 2021 dalla committente che esso opposto a tale richiesta aveva dato Parte_1 immediatamente seguito, come meglio avrebbe dimostrato in corso di causa;
che detta risoluzione contrattuale era stata ribadita con missiva in data 15 ottobre 2021; che a detta missiva era seguita risposta di esso esponente datata 19.10.2021 (all. 5-6); che già dal mese di dicembre 2021 il cantiere in questione era stato consegnato alla ditta come meglio avrebbe dimostrato in Parte_3 corso di causa (si allegava foto datata 03 dicembre e foto datata 04 dicembre con ingresso in cantiere della nuova ditta e rimozione chiusure poste da esso nonché cartello di cantiere) (all 7); che, CP_1 ciò premesso appariva chiaro, a dire di esso esponente, che i lamentati problemi di cui si doleva la risalivano, alcuni (cioè ad esempio le mattonelle non livellate o le opere murarie interne non Pt_1 completate) al più tardi al mese di luglio 2021 mentre le infiltrazioni di acqua, per stessa ammissione della ricorrente, ai primi giorni di ottobre 2021 (vedasi all. 3 lettera Avv. Casciano del 15 ottobre 2021
e perizia di parte depositata); che si eccepiva inoltre che alcuna contestazione era stata inviata ad esso resistente sino appunto al 15 ottobre 2021; che, pertanto, in relazione all'ATP ne conseguiva, a dire di esso opposto, che il periculum in mora, che poteva in astratto sussistere al luglio 2021 o, al più tardi, ai primi giorni di ottobre 2021, al momento del deposito del ricorso per A.T.P. era inesistente (dopo sei/otto mesi); che, nel merito, avversate tutte le affermazioni di controparte circa i lamentati danni o circa i lamentati inadempimenti che quindi non venivano in alcun modo riconosciuti da esso e CP_1 sui quali si riservava di meglio argomentare nel futuro giudizio a cognizione piena, evidenziava sinteticamente, in ordine alle due relazioni tecniche depositate da controparte ed ad alcuni punti in particolare, quanto segue: - circa le lamentate infiltrazioni dei primi giorni del mese di ottobre 2021 si eccepiva che erano state causate dalla rimozione di infissi provvisori in legno con telo di nylon posti in pagina 6 di 12 opera, provvisoriamente, da esso nel gennaio 2021, ancora integri e presenti al momento in cui CP_1 lo stesso aveva lasciato il cantiere nel luglio 2021 (all. 8); che, come si evinceva dalle allegate foto del dicembre 2021 (con la in cantiere) dette coperture erano già rotte (lo erano anche Parte_3
i primi di ottobre quando ci furono le famose infiltrazioni come sarà provato in corso di causa) (vedasi all. 7 e 8); che ammesso e non concesso che dette infiltrazioni fossero dovute a lavori non terminati nella terrazza, esso esponente, ricordava che si era allontanato dal cantiere nel luglio 2021 dietro espressa richiesta della committente che si riservava di provare;
che la committenza dal luglio 2021 sino all'ottobre 2021 avrebbe quantomeno potuto terminare detti lavori o provvedere alla copertura parziale e temporanea con teli idrorepellenti;
che esso non poteva essere chiamato a CP_1 rispondere di danni che l'incuria, da un lato, della committenza aveva certamente creato e, dall'altro, da esso opposto in alcuna maniera preventivabili ed ipotizzabili;
che circa il pavimento in cotto si eccepiva che così era stato espressamente voluto dalla committenza che cercava una posa in opera particolarmente rustica ( all. 8); che, in ogni caso, i massetti e la parte sottostante detta pavimentazione erano stati posti a perfetta regola d'arte ( all. 8); che circa i danni lamentati dai per le CP_2 modestissime infiltrazioni ricevute, alcuna richiesta era stata fatta di risarcimento visto che erano già in accordo per il ripristino con esso che esso esponente contestava inoltre i conteggi per il CP_1 ripristino dei danni asseritamente subiti dalla sia nell'entità che nei prezzi indicati, con riserva Pt_1 di più esatta quantificazione in corso di CTU;
che si riservava ulteriori e più precise deduzioni tecniche all'esito della ATP;
che concludeva chiedendo, in via preliminare, l'acquisizione del fascicolo monitorio relativo al D.I. opposto n. 1273/2021 RG 3458/2021 del 20.12.2021 nonché degli allegati del sub fascicolo dell'ATP; nel merito chiedeva di respingere poiché infondata in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa, la spiegata opposizione contenente domanda riconvenzionale confermando in toto il predetto D.I.. Con vittoria di compensi e spese legali.
Nelle more del giudizio, parte opponente depositata ricorso per ATP e veniva disposta c.t.u..
Rigettate le prove orali per i motivi illustrati nella ordinanza istruttoria del 14.02.2024; chiamato a chiarimenti il c.t.u., la causa, all' esito della udienza cartolare del 21.05.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, passava in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c.
********
Appare innanzitutto opportuno rigettare la richiesta di rinnovazione della c.t.u. avanzata da parte opposta poiché le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. sono il risultato da una indagine analitica, completa, corretta e competente, che non può ritenersi minimamente scalfita dalle osservazioni della parti alle quali, peraltro, il c.t.u. ha risposto in maniere chiara ed esaustiva nei chiarimenti forniti con il pagina 7 di 12 supplemento di relazione depositato in data 12.11.2024; né si ritiene di dover chiamare a chiarimenti il c.t.u. il quale, si ribadisce, nel supplemento di relazione del 12.11.2024 ha fornito adeguate risposte a tutti i chiarimenti richiesti dalle parti.
Pure deve essere rigettata la richiesta, reiterata da parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni, di ammissione della prova testimoniale articolata nella propria memoria istruttoria n. 2), per i motivi già illustrati nella ordinanza istruttoria del 14.02.2024, a cui, sul punto, si rinvia integralmente.
Tanto premesso, deve, ora, evidenziarsi che l'opposizione appare fondata per quanto di ragione.
All'uopo deve preliminarmente rilevarsi che, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione - esteso anche a valutare la fondatezza della domanda -, appare evidente che, in detto giudizio, le parti -apparentemente invertite - conservano la loro posizione sostanziale anche in punto di onere probatorio.
Di conseguenza, il creditore, attore in senso sostanziale - per aver richiesto l'emissione del decreto -, ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria;
viceversa, grava sul debitore – convenuto in senso sostanziale - l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
Ed, infatti, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr., in tal senso, Cass. SS. UU., Sentenza n. 13533 del
30/10/2001), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore-opponente che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c. “(…) si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (…)” (cfr., altresì, tra le altre, Cass. Sentenza n. 15659/ 2011; Cass. Ordinanza n. 98/2019).
Ciò posto, non sembra che, nel caso in esame, la parte opposta, attore in senso sostanziale - per aver richiesto l'emissione del decreto -, abbia assolto al proprio onere probatorio.
Ed, infatti, è noto, le semplici fatture, se, certamente, sono idonee per l'emissione del d.i., tuttavia, nel giudizio di opposizione non possono essere considerate alla stregua di un titolo negoziale, essendo documenti unilateralmente predisposti.
In particolare, la Suprema Corte, con la Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022, ha precisato che
“(…) La fattura è un mero documento contabile che (…) in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova (…) della esistenza (…) di un credito (…)”.
Premesso quanto sopra, occorre, ora, evidenziare che, nel caso di specie, l' opponente, convenuta in senso sostanziale, assume in atto di opposizione che: pagina 8 di 12 1. “(…) i lavori si erano protratti con varie interruzioni fino al mese di luglio del 2021, quando erano stati sospesi per le ferie estive dell'Appaltatore e mai più ripresi per il completamento delle opere (…)”;
2. “(…) sempre nel corso dei lavori, precisamente in data 2 aprile 2021 (…) riceveva da
[...]
e , proprietari di fabbricati confinanti con il suo, due denunce di danni CP_2 CP_3 subiti a causa dei lavori di ristrutturazione (Doc. n. 6 e Doc. n. 7). Il riconosceva CP_1 subito la sua responsabilità per le infiltrazioni d'acqua nelle proprietà limitrofe, e si impegnava a intervenire per il ripristino dello stato dei luoghi (…)”;
3. “(…) In seguito alle copiose precipitazioni atmosferiche intervenute nelle prime due settimane del mese di ottobre 2021 (…) accertava la presenza di notevoli infiltrazioni
d'acqua provenienti dalla terrazza della camera al piano secondo che avevano rovinato il tetto della cucina al piano primo, e provenienti dalla terrazza al piano primo che avevano interessato l'entrata a piano terreno (….)”;
4. “(…) Inoltre (…) rilevava e denunciava la presenza di altre problematiche nascenti dal lavoro di ristrutturazione (…)”, riportare in atto di citazione;
5. “(…) La situazione descritta induceva la Signora a inoltrare in data 15 ottobre Pt_1
2021, tramite il suo legale, una lettera ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c., per denunciare i vizi accertati, contestare la non corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori e invocare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Signor (Doc. n. CP_1
12) (…)”.
A fronte di quanto sopra e tenuto conto del fatto che, come sopra evidenziato, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr., in tal senso, Cass. SS. UU., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore-opponente che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c. “(…) si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (…)” (cfr., altresì, tra le altre, Cass. Sentenza n.
15659/ 2011; Cass. Ordinanza n. 98/2019); va da sé che incombeva sulla parte opposta dimostrare il proprio esatto adempimento.
Tuttavia, non sembra che il bbia assolto al proprio onere probatorio. CP_1
In particolare, in relazione alla questione di cui al punto 1) che precede, deve evidenziarsi che nella comparsa di costituzione e risposta - depositata non solo in relazione al procedimento di ATP instaurato su ricorso della nella more del giudizio, ma “(…) anche nel procedimento a Pt_1 cognizione piena (…)” ( cfr. a pag. 1 di detta comparsa) – l' appaltatore, a pag. 2, sebbene riconosca pagina 9 di 12 di essersi allontanato dal cantiere in questione alla fine del mese di luglio 2021, quando i lavori non erano ancora terminati, tuttavia non prova quanto dal medesimo asserito, ossia che “(…) fu richiesto
l' allontanamento dal cantiere in questione già alla fine del mese di luglio 2021 dalla committente
(…)”. Parte_1
Quanto, poi, alle infiltrazioni di cui al punto 2), sebbene il a pag. 3 di detta comparsa, CP_1 riferisca che “(…) Circa i danni lamentati dai sig.ri per le modestissime infiltrazioni ricevute CP_2 alcuna richiesta è stata fatta di risarcimento all'odierna convenuta visto che sono già in accordi per il ripristino con il sig. (…)”; tuttavia, non prova che effettivamente fossero sopraggiunti accordi CP_1 tra parte opposta ed i CP_2
Inoltre, in relazione alle lamentate infiltrazioni dei primi giorni del mese di ottobre 2021, di cui al punto 3), sebbene parte opposta a pag. 3 della citata comparsa riferisca che, dette infiltrazioni, erano state causate dalla rimozione di infissi provvisori in legno con telo di nylon posti in opera, provvisoriamente, da esso nel gennaio 2021 e che dette coperture si erano rotte dopo il suo CP_1 allontanamento e “(…) lo erano anche i primi di ottobre quando ci furono le famose infiltrazioni, come sarà provato in corso di causa (vedasi all. 7 e 8) (…)”; tuttavia, in corso di causa, non ha provato la suddetta circostanza.
Né le circostanze di cui sopra si sarebbero potute dimostrare con la prova testimoniale articolata da parte opposta nella memoria istruttoria n. 2).
Ed, infatti, come già evidenziato nella ordinanza istruttoria di rigetto della prova, depositata in data 14.02.2024 “(…) sussiste la incapacità a testimoniare in senso tecnico, ex art. 246 c.p.c., del geom. avendo rivestito la qualifica di Direttore dei Lavori per cui è causa, sicché Parte_2 potrebbe avere un interesse concreto ed attuale a partecipare al presente giudizio (…)”.
Passando, ora, ad analizzare la questione relativa alle altre problematiche di cui al punto 4) e descritte in atto di citazione, deve evidenziarsi che il c.t.u. attraverso la relazione depositata in sede di
AT.P. - in data 02.05.2023 - ed il supplemento di relazione depositato nel presente giudizio di merito in data 12.11.2024, dopo aver esaminato analiticamente i singoli vizi lamentati da parte opponente ha accertato la presenza dei vizi dettagliatamente riportati nelle sue relazioni ed ha quantificato i costi per la loro eliminazione da imputare alla ditta opposta nel complessivo importo di euro 2.652,48 ( cfr. a pag. 95 del supplemento di relazione depositato in data 12.11.2024).
Inoltre il c.t.u. ha individuato i lavori effettivamente eseguiti da parte opposta e li ha quantificati in complessivi euro 38.957,32, oltre iva come per legge ( cfr. a pag. 67 del supplemento di relazione depositato in data 12.11.2024).
pagina 10 di 12 Infine il c.t.u., tenuto conto degli acconti già versati da parte opponente – accertati in euro
28.780,91 a pag. 95 del citato supplemento di relazione - ed operata la compensazione tra quanto ancora dovuto dalla opponente per i lavori effettivamente eseguiti e quanto, viceversa, dovuto dalla opposta per i vizi riscontrati, ha quantificato nell'importo di euro 7.523,93, oltre iva come per legge la somma ancora dovuta dalla opponente a . CP_1
Poiché le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. sono il risultato da una indagine analitica, completa, corretta e competente, che non può ritenersi minimamente scalfita dalle osservazioni della parti alle quali, peraltro, il c.t.u. ha risposto in maniere chiara ed esaustiva nei chiarimenti forniti con il supplemento di relazione depositato in data 12.11.2024, va da sé che non appare opportuno disporre la rinnovazione della c.t.u. come richiesto da parte opposta, né si ritiene di dover chiamare a chiarimenti il c.t.u. il quale, si ribadisce, nel supplemento di relazione del 12.11.2024 ha fornito adeguate risposte a tutti i chiarimenti richiesti dalle parti.
Ciò posto, alla luce di tutto quanto sopra riportato, deve ritenersi che legittimamente la opponente, con la lettera del 15 ottobre 2021 ( cfr. doc. 12 allegato all' atto di opposizione), oltre che denunciare la presenza di vizi e contestare la non corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori, ha altresì invocato la risoluzione del contratto per grave inadempimento del CP_1
Ed, infatti, oltre ai vizi accertati dal c.t.u., la ditta opposta deve ritenersi gravemente inadempiente soprattutto per aver abbandonato il cantiere, atteso che non ha provato quanto dal medesimo asserito, ossia che “(…) fu richiesto l' allontanamento dal cantiere in questione già alla fine del mese di luglio 2021 dalla committente (…)”. Parte_1
Non resta, pertanto, che dichiarare la risoluzione del contratto in parola per grave inadempimento del e, previa revoca del d.i. opposto, operata la compensazione tra quanto CP_1 ancora dovuto dalla opponente per i lavori effettivamente eseguiti dalla ditta opposta e quanto, viceversa, dovuto dalla opposta per i vizi riscontrati, deve condannarsi la opponente a Parte_1 versare all' opposto , la minor somma di euro 7.523,93, oltre iva come per legge e gli CP_1 interesse legali dal dì del deposito del ricorso monitorio e sino al saldo.
Ogni altra domanda, questione e/o eccezione resta assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese del presente giudizio, atteso l'esito dello stesso, ricorrono giusti e gravi motivi per compensare tra le parti 1/3 delle stesse, ponendo la restante frazione di 2/3 a carico della parte opposta, maggiormente soccombente, e si liquidano per l'intero – tenuto conto delle tabelle di cui al
D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
euro
777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro
1.701,00 per la fase decisionale. pagina 11 di 12 Pone definitivamente tutte le spese della fase monitoria a carico della parte opposta.
Pone, inoltre, definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate nel corso dell'A.T.P. e del presente giudizio, per 1/3 a carico della parte opponente e per 2/3 a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull' opposizione ad d.i. n. 1273/2021, proposta da nei confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, Parte_1 CP_1 così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto in parola per grave inadempimento del
CP_1
2. per l'effetto, revoca del d.i. opposto;
3. operata la compensazione tra quanto ancora dovuto dalla opponente per i lavori effettivamente eseguiti dalla ditta opposta e quanto, viceversa, dovuto dalla opposta per i vizi riscontrati, condanna la opponente a versare all' opposto Parte_1 CP_1
, la minor somma di euro 7.523,93, oltre iva come per legge e gli interessi legali dal dì
[...] del deposito del ricorso monitorio e sino al saldo;
4. ogni altra domanda, questione e/o eccezione resta assorbita nella presente decisione;
5. condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente 2/3 delle spese di lite, che si liquidano per l'intero in € 264,00 per spese, € 5.077,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali, IVA, CPA se dovute;
6. compensa tra le parti la restante frazione;
7. pone definitivamente tutte le spese della fase monitoria a carico della parte opposta;
8. pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del procedimento per A.T.P. e nel presente giudizio, per 1/3 a carico della parte opponente e per 2/3 a carico della parte opposta.
Arezzo, 22/09/2025 il Giudice dr. ssa Carmela Labella
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