Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3607 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2237/20 riservata in decisione all'udienza del 19.12.2024 vertente
TRA (C.F. rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gisella Novia, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla P.zza Piedigrotta n. 9;
ATTRICE
e
(P. IVA , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti Parte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Rodolfo Costa, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via Edgardo Cortese n. 13;
CONVENUTA
e
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso in virtù di mandato Controparte_1 P.IVA_2 in atti dall'Avv. Edoardo Errico, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Riviera di Chiaia 267;
CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO Con citazione ritualmente notificata esponeva che, in data 21.12.2018, intorno alle Parte_1 ore 13.30 circa, si trovava all'interno della libreria sita in Napoli alla Piazza Parte_2
Vanvitelli n. 10/A, e, nel percorrere la scala di legno di n. 6 gradini posta sul lato sinistro rispetto alla porta di accesso all'esercizio commerciale, cadeva rovinosamente a terra, riportando lesioni personali gravi. L'istante precisava che la scala dove era caduta era bagnata da una sostanza liquida, viscida, scivolosa e trasparente, e quindi non visibile. Inoltre, parte della gradinata era occupata da libri accatastati disordinatamente a terra, mentre i gradini in legno si presentavano consumati. Per tale ragione, l'attrice era costretta a poggiare il piede nello spazio libero sui gradini e purtroppo scivolava sulla sostanza invisibile, liquida, viscida e trasparente che bagnava i gradini.
A seguito della caduta, veniva soccorsa da utenti del negozio e dal personale dipendente, che provvedevano a chiamare il 118 che la trasportava in autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale. Ciò premesso, chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, Parte_2 subiti.
A sostegno della domanda evocava una responsabilità di quale custode ex art. 2051 c.c. Parte_2
e/o ex art. 2043 c.c. eccepiva la inammissibilità dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., in quanto Parte_2 l'attrice aveva inammissibilmente modificato della domanda proposta, in relazione al medesimo fatto, nel precedente procedimento di ATP (Tribunale di Napoli - R.G. 2407/2019), dichiarato estinto alla udienza del 15.05.2019. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
In subordine, chiedeva di essere garantita dal proprio assicuratore Controparte_1 eccepiva l'esistenza di un massimale di polizza. Nel merito, chiedeva il rigetto Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti convenute hanno decisamente contestato che la IG.ra ia caduta a causa della presenza Pt_1 sulla scala di una <<sostanza liquida viscida scivolosa e trasparente quindi non visibile>>, così come dedotto in citazione.
A tal fine, hanno evidenziato che il presente giudizio è stato preceduto da un procedimento per ATP, ex art. 696 c.p.c., intrapreso dall'attuale attrice la quale, volendo “… promuovere un giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali riportate” a seguito della caduta, prospettava l'urgenza luoghi onde evitare sue modifiche, ed in particolare la rispondenza o meno della scala di uso pubblico all'interno dell'esercizio commerciale alla normativa tecnica sulle barriere architettoniche, al fine di fornire valutazioni anche relative alle cause dei danni oggetto della verifica>>. Il cambio di allegazione fatto dalla IG.ra che, in un primo momento, ha individuato la causa Pt_1 della caduta nel fatto che la scala era priva dei necessari requisiti di sicurezza, e successivamente ha prospettato la presenza della sostanza scivolosa, sarebbe sintomatico della pretestuosità della domanda.
Le convenute hanno anche aggiunto che questa nuova circostanza è stata dedotta per la prima volta solo con l'atto di citazione, ed è stato confermato dalla teste , che tuttavia sarebbe Testimone_1 inammissibile come tale perché, essendo Avvocato, avrebbe avuto uno studio in Napoli, alla Piazza Piedigrotta n. 9, in associazione con l'Avv. Gisella Novia, figlia e difensore dell'attrice, come si evincerebbe dai risultati ricavati dai seguenti motori di ricerca aziendali: 1) https://www.cylexitalia.it/napoli/avv--novia-gisella---avv--de-cristofaro-12937134.html; 2) https://www.aziendeitaliane.net/Avv_novia_Gisella_avv_de_Cristofaro-Napoli-203758.html (cfr. doc. depositati telematicamente in data 18.6.2021 e 23/24.11.2021). L'Avv. Novia, difensore dell'attrice, ha negato di avere mai avuto uno studio professionale associato con l'Avv. , depositando apposita certificazione rilasciata dall'Ordine degli Avvocati di Testimone_1
Napoli che comprova la circostanza. Di conseguenza, la sua deposizione sarebbe certamente ammissibile, oltre che attendibile.
*****
Fatta questa premessa, vanno risolte due questioni preliminari, inerenti l'ammissibilità della domanda e la capacità a testimoniare della teste . Testimone_1
La convenuta eccepisce la inammissibilità della domanda, per la sua indebita modifica ex art. 183 c.p.c.
A sostegno della eccezione, evidenzia che parte attrice, prima di proporre la domanda oggetto della presente causa, ha promosso il procedimento di ATP di cui si è detto innanzi, per fare accertare che la scala non aveva i requisiti normativi di sicurezza, mentre, con l'atto introduttivo del presente giudizio, la IG.ra ha invocato la presenza di una sostanza scivolosa, quale causa della caduta. Pt_1
In tal modo, avrebbe arbitrariamente e inammissibilmente mutato la causa petendi. L'eccezione è manifestamente infondata, perché è pacifico che il procedimento per ATP ex art. 696 c.p.c. si è estinto per rinuncia del ricorrente, senza che sia stata compiuta alcuna attività. Sicchè, il presente giudizio non può qualificarsi come la prosecuzione di merito del precedente. Pertanto, non deriva alcuna preclusione ad allegare fatti ulteriori e/o diversi da quelli dedotti nel procedimento estintosi. In ogni caso, l'art. 183 c.p.c. pone un limite alla possibilità di modificare la domanda proposta con l'atto di citazione, nell'ambito dell'ordinario giudizio di cognizione, ma certamente non preclude alla parte la facoltà di proporre, in citazione, ulteriori domande rispetto a quelle preannunciare con il ricorso per ATP. La teste , quand'anche avesse avuto, o abbia tuttora rapporti professionali con l'Avv. Testimone_1
Novia, è sicuramente capace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., non avendo un interesse giuridico che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio. I suoi rapporti con l'Avv. Novia,
o comunque con l'attrice, rilevano sotto il diverso profilo della attendibilità. ***** Passando all'esame del merito, è opportuno riportare testualmente ciò che la teste ha Testimone_1 riferito:
<< … la IG.ra , sceso il primo gradino, ha quindi fatto una rotazione su se stessa verso Pt_3 destra, scivolando sul secondo gradino e rotolando sulle scale fino alla fine delle stesse … Preciso che la riferita caduta è avvenuta, poggiato il piede sul primo gradino mediante rotazione verso destra del corpo di circa centottanta gradi… preciso altresì che subito dopo la caduta della IG.ra
ho visto che sul secondo gradino, su cui esattamente scivolava la stessa era Pt_1 Parte_1 presente un laghetto di sostanza viscida trasparente anche se non so precisare se si trattasse di sostanza pulente o altro...>>.
Insomma, il < laghetto di sostanza viscida trasparente>> si trovava sul secondo gradino, però non
è chiaro se < la riferita caduta è avvenuta, poggiato il piede sul primo gradino>>, oppure < scivolando sul secondo gradino>>.
Tale incongruenza, evidenziata in comparsa conclusionale dalla difesa di , introduce Controparte_1 un elemento di insuperabile incertezza circa la individuazione della effettiva causa della caduta.
Né la prova di tale decisiva circostanza può trarsi dalle deposizioni dei testi e Testimone_2 Tes_3
perché nessuno di loro era presente e, quindi, nulla hanno potuto riferire sulla Testimone_4 modalità della caduta.
Anzi, come ha evidenziato in comparsa conclusionale la difesa di il teste Pt_2 Tes_5 coniuge della IG.ra che si recò presso la libreria dopo essere stato avvisato dell'infortunio Pt_1 capitato alla moglie, ha riferito di non avere riscontrato la presenza di alcun liquido sui gradini (<
… non ero presente al momento dei fatti e sono giunto poco dopo su chiamata telefonica di nostro figlio .. nello scendere le scale per arrivare alla postazione del personale, non ho rilevato Tes_4 in loco la presenza di liquidi o di altre sostanze scivolose>>). Sicchè, tale dichiarazione si pone addirittura in contrasto con quanto riferito dalla teste . Testimone_1 In definitiva, l'insieme delle circostanze innanzi evidenziate, fermo restando il fatto che la IG.ra realmente caduta all'interno della libreria, non consente di ritenere dimostrato come e perché Pt_1 cadde, cioè quale fu la causa dell'incidente. Di conseguenza, parte attrice non ha provato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ex art. 2051 c.c., come sarebbe stato suo onere fare, sulla base dei principi fissati da Sez. U - Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 che ha suggellato la natura oggettiva della responsabilità del custode, per cui:
1) incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (Sez. 3 - , Ordinanza n. 4588 del 11/02/2022);
2) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso (Sez. 3 - , Ordinanza n. 4588 del 11/02/2022 ).
Pertanto, in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Sez. 3 - , Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024;
Sez. 3 - , Ordinanza n. 20986 del 18/07/2023).
In applicazione dei principi affermati da Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022, la giurisprudenza successiva ha anche precisato che del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod.civ., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa. Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree accessibili al pubblico e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti>>
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
Facendo applicazione dei predetti principi di diritto, e ritenuta non raggiunta la prova che l'attrice sia caduta per la presenza sulla scala di una sostanza scivolosa, la domanda deve essere rigettata, senza che possa rilevare, in contrario, quanto dedotto dalla difesa dell'attrice, nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., sulla non conformità della scala alle prescrizioni normative in tema di sicurezza (in particolare al D.P.R. N. 384 del 27.04.1978, al D.M. N. 236/89 e al D.P.R. N. 503 del 24.07.1996).
Infatti, anche quando un infortunio si sia verificato per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, ai fini dell'affermazione di responsabilità del soggetto che detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, è pur sempre necessario che sia ravvisabile il nesso causale tra l'infortunio e l'accertata violazione (Sez. 3, Sentenza n. 10641 del 20/07/2002). Peraltro, anche l'affermazione di responsabilità ex art. 2043 c.c., postula che il danneggiato offra la prova del nesso di causalità tra la condotta colposa e il danno (Sez. U, Sentenza n. 794 del
15/01/2009; Sez. 3, Sentenza n. 103 del 11/01/1982) che, nella fattispecie, non è stata data.
*****
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Pt_2 va rigettata. A tale rigetto, consegue l'assorbimento della domanda di garanzia proposta dalla
[...] convenuta nei confronti della chiamata in causa.
Le spese del giudizio, tranne quelle di CTU, che restano definitivamente a carico di Parte_1 possono essere compensate tra tutte le parti, perché la decisione delle Sez. UU n. 20943/2022 che ha risolto i precedenti contrasti giurisprudenziali sulla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c. è intervenuta in corso di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - Decima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2
-compensa tra tutte le parti le spese del giudizio;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Napoli il 10.4.2025.
Il Giudice
Francesco Pastore