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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2024, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
N. 4923/2022 R.G.
Corte di appello di Napoli sesta sezione civile
Verbale dell'udienza di discussione (articolo 281-sexies c.p.c.) del 18 aprile
2024, innanzi al collegio così formato: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere
È presente l'avvocata Alessandra Spinosa, per delega dell'avvocata Margherita
Di Giorgio.
La corte, richiamato preliminarmente il secondo comma dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., per il quale «il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche», e rilevata l'attuale indisponibilità di applicativi che consentano al cancelliere (presente in udienza in persona del dr. Adriano De Feo) di sottoscrivere il verbale telematico, dispone procedersi alla relazione e alla discussione orale della causa.
L'avvocata Spinosa si riporta agli atti della propria delegante e chiede che sia concesso nuovo termine per la notificazione dell'appello a Parte_1
, qualora non si ritenga sufficiente la dichiarazione stragiudiziale da lei
[...] resa, nella quale si dà atto della conoscenza del giudizio di appello, oltre a prendersi posizione sul merito della controversia.
Il collegio si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione.
All'esito, ritorna in udienza. Preso atto che il difensore dell'appellante non è più presente, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura – ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c. – del dispositivo e della motivazione.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli sesta sezione civile così composta: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere relatore dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4923/2022 R.G., di appello contro l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Benevento il 12 ottobre 2022 nel procedimento di rito sommario n. 704/2021 R.G. t r a
( ), nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocata Margherita Di Giorgio (con studio in
Carife, Via Vicolo V Roma, n. 3, e domicilio digitale
) Email_1
e
( ), nata a [...] il 25 maggio Parte_3 C.F._2
1949, e ( ), nata a [...] il 26 Parte_1 C.F._3 gennaio 1947, non costituite
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello contro l'ordinanza del Tribunale di Parte_2
Benevento del 12 ottobre 2022, che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle convenute e sulla Parte_1 Parte_3 domanda da lui proposta per l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Vallata e censito in catasto urbano al foglio
17, particella 221, subalterno 1.
L'atto di citazione è stato notificato a in data 18 Parte_3 novembre 2022, non anche a che, all'indirizzo indicato Parte_1 dall'appellante (in Corigliano Calabro, Viale Salerno), è risultata irreperibile.
Con ordinanza del 14 aprile 2023 è stato fissato il termine perentorio (art. 331
c.p.c.) fino al 31 maggio 2023 per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , ma nemmeno la nuova notificazione, Parte_1 mediante spedizione postale del 22 maggio 2023, si è perfezionata, attesa l'irreperibilità della destinataria, con la conseguente restituzione dell'atto al mittente (ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 novembre 1982, n. 890).
Il 28 giugno 2023 l'appellante ha chiesto di essere rimesso in termini e, successivamente (il 3 agosto 2023), ha depositato una dichiarazione scritta a firma di , corredata di copia della carta d'identità, nella Parte_1 quale si afferma la conoscenza del giudizio di appello, oltre a prendersi posizione sul merito della controversia.
Va però considerato che: (i) l'effettiva riferibilità della scrittura anzidetta a colei che ne appare autrice presuppone (ex artt. 214 ss. c.p.c.) che la persona sia stata ritualmente citata in giudizio e non l'abbia disconosciuta, e, per di più, ove contumace, che le sia notificato il verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura (v. Corte costituzionale n. 317 del 1989 sull'articolo 292 c.p.c.), a parte ogni questione sulla rilevanza della scrittura ai fini della regolare costituzione del contraddittorio;
(ii) la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. richiede che l'inosservanza di un termine perentorio sia dovuta a un fatto non imputabile alla parte onerata o che questa ignori incolpevolmente la residenza del soggetto nei cui confronti si sarebbe dovuto integrare il contraddittorio (cfr.
Cass. 18441/23, Cass. 28298/21), mentre, nel caso in esame, l'appellante ha eseguito un nuovo tentativo di notificazione allo stesso indirizzo nel quale la destinataria era risultata irreperibile (e non già solo temporaneamente assente); (iii) in caso d'integrazione del contraddittorio, qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione la nullità è sanabile attraverso la rinnovazione dell'atto di integrazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con la fissazione di un nuovo termine perentorio, purché la notificazione precedente sia risultata meramente nulla e non propriamente inesistente (Cass. 28640/11).
Nel caso di specie, il mero tentativo di notificazione, effettuato nuovamente allo stesso indirizzo nel quale la destinataria era già risultata irreperibile, senza che, peraltro, neppure sia stata ripreso (entro un termine congruo) il procedimento notificatorio, non consente l'assegnazione di un nuovo termine perentorio, per cui l'appello deve reputarsi inammissibile.
La mancata costituzione in giudizio delle parti appellate esime dal dover provvedere sulle spese di lite, salva la necessità di dare atto dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello: v. art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli dichiara l'appello inammissibile e dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante T_
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
[...] dovuto per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 18 aprile 2024.
L'estensore
Giorgio Sensale La presidente
Assunta d'Amore
Corte di appello di Napoli sesta sezione civile
Verbale dell'udienza di discussione (articolo 281-sexies c.p.c.) del 18 aprile
2024, innanzi al collegio così formato: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere
È presente l'avvocata Alessandra Spinosa, per delega dell'avvocata Margherita
Di Giorgio.
La corte, richiamato preliminarmente il secondo comma dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., per il quale «il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche», e rilevata l'attuale indisponibilità di applicativi che consentano al cancelliere (presente in udienza in persona del dr. Adriano De Feo) di sottoscrivere il verbale telematico, dispone procedersi alla relazione e alla discussione orale della causa.
L'avvocata Spinosa si riporta agli atti della propria delegante e chiede che sia concesso nuovo termine per la notificazione dell'appello a Parte_1
, qualora non si ritenga sufficiente la dichiarazione stragiudiziale da lei
[...] resa, nella quale si dà atto della conoscenza del giudizio di appello, oltre a prendersi posizione sul merito della controversia.
Il collegio si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione.
All'esito, ritorna in udienza. Preso atto che il difensore dell'appellante non è più presente, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura – ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c. – del dispositivo e della motivazione.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli sesta sezione civile così composta: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere relatore dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4923/2022 R.G., di appello contro l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Benevento il 12 ottobre 2022 nel procedimento di rito sommario n. 704/2021 R.G. t r a
( ), nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocata Margherita Di Giorgio (con studio in
Carife, Via Vicolo V Roma, n. 3, e domicilio digitale
) Email_1
e
( ), nata a [...] il 25 maggio Parte_3 C.F._2
1949, e ( ), nata a [...] il 26 Parte_1 C.F._3 gennaio 1947, non costituite
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello contro l'ordinanza del Tribunale di Parte_2
Benevento del 12 ottobre 2022, che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle convenute e sulla Parte_1 Parte_3 domanda da lui proposta per l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Vallata e censito in catasto urbano al foglio
17, particella 221, subalterno 1.
L'atto di citazione è stato notificato a in data 18 Parte_3 novembre 2022, non anche a che, all'indirizzo indicato Parte_1 dall'appellante (in Corigliano Calabro, Viale Salerno), è risultata irreperibile.
Con ordinanza del 14 aprile 2023 è stato fissato il termine perentorio (art. 331
c.p.c.) fino al 31 maggio 2023 per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , ma nemmeno la nuova notificazione, Parte_1 mediante spedizione postale del 22 maggio 2023, si è perfezionata, attesa l'irreperibilità della destinataria, con la conseguente restituzione dell'atto al mittente (ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 novembre 1982, n. 890).
Il 28 giugno 2023 l'appellante ha chiesto di essere rimesso in termini e, successivamente (il 3 agosto 2023), ha depositato una dichiarazione scritta a firma di , corredata di copia della carta d'identità, nella Parte_1 quale si afferma la conoscenza del giudizio di appello, oltre a prendersi posizione sul merito della controversia.
Va però considerato che: (i) l'effettiva riferibilità della scrittura anzidetta a colei che ne appare autrice presuppone (ex artt. 214 ss. c.p.c.) che la persona sia stata ritualmente citata in giudizio e non l'abbia disconosciuta, e, per di più, ove contumace, che le sia notificato il verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura (v. Corte costituzionale n. 317 del 1989 sull'articolo 292 c.p.c.), a parte ogni questione sulla rilevanza della scrittura ai fini della regolare costituzione del contraddittorio;
(ii) la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. richiede che l'inosservanza di un termine perentorio sia dovuta a un fatto non imputabile alla parte onerata o che questa ignori incolpevolmente la residenza del soggetto nei cui confronti si sarebbe dovuto integrare il contraddittorio (cfr.
Cass. 18441/23, Cass. 28298/21), mentre, nel caso in esame, l'appellante ha eseguito un nuovo tentativo di notificazione allo stesso indirizzo nel quale la destinataria era risultata irreperibile (e non già solo temporaneamente assente); (iii) in caso d'integrazione del contraddittorio, qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione la nullità è sanabile attraverso la rinnovazione dell'atto di integrazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con la fissazione di un nuovo termine perentorio, purché la notificazione precedente sia risultata meramente nulla e non propriamente inesistente (Cass. 28640/11).
Nel caso di specie, il mero tentativo di notificazione, effettuato nuovamente allo stesso indirizzo nel quale la destinataria era già risultata irreperibile, senza che, peraltro, neppure sia stata ripreso (entro un termine congruo) il procedimento notificatorio, non consente l'assegnazione di un nuovo termine perentorio, per cui l'appello deve reputarsi inammissibile.
La mancata costituzione in giudizio delle parti appellate esime dal dover provvedere sulle spese di lite, salva la necessità di dare atto dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello: v. art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli dichiara l'appello inammissibile e dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante T_
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
[...] dovuto per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Così deciso il 18 aprile 2024.
L'estensore
Giorgio Sensale La presidente
Assunta d'Amore