Art. 2.
Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 3:
a) il passeggero proveniente dall'estero con aeromobile straniero - in transito su scalo nazionale - ha l'obbligo, anche se munito di porto o di licenza di trasporto di armi, di consegnare le armi o le munizioni che porti con se', sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, quando la prosecuzione del viaggio debba avvenire con lo stesso aeromobile. Il comandante di quest'ultimo, o il membro dell'equipaggio da lui incaricato, che abbiano avuto in consegna per la custodia armi o munizioni o che abbiano avuto denunzia o comunque notizia della loro esistenza a bordo, debbono darne immediata comunicazione agli uffici di polizia di cui al precedente articolo 1, ai quali spetta di impartire le disposizioni ritenute necessarie a norma di legge;
b) quando la prosecuzione del viaggio avvenga con aeromobile diverso da quello di arrivo, ovvero il viaggio venga interrotto o abbia termine, il passeggero proveniente dall'estero ha l'obbligo, anche se munito di porto d'armi o di licenza di importazione, di consegnare le armi o le munizioni che porti con se', sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato al comandante dell'aeromobile di arrivo o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne danno comunicazione agli uffici di cui al precedente articolo 1.
Le armi o le munizioni come sopra consegnate sono trasportate negli stessi uffici, a cura del vettore per l'osservanza degli obblighi previsti nell'articolo 1 della presente legge.
Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 3:
a) il passeggero proveniente dall'estero con aeromobile straniero - in transito su scalo nazionale - ha l'obbligo, anche se munito di porto o di licenza di trasporto di armi, di consegnare le armi o le munizioni che porti con se', sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, quando la prosecuzione del viaggio debba avvenire con lo stesso aeromobile. Il comandante di quest'ultimo, o il membro dell'equipaggio da lui incaricato, che abbiano avuto in consegna per la custodia armi o munizioni o che abbiano avuto denunzia o comunque notizia della loro esistenza a bordo, debbono darne immediata comunicazione agli uffici di polizia di cui al precedente articolo 1, ai quali spetta di impartire le disposizioni ritenute necessarie a norma di legge;
b) quando la prosecuzione del viaggio avvenga con aeromobile diverso da quello di arrivo, ovvero il viaggio venga interrotto o abbia termine, il passeggero proveniente dall'estero ha l'obbligo, anche se munito di porto d'armi o di licenza di importazione, di consegnare le armi o le munizioni che porti con se', sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato al comandante dell'aeromobile di arrivo o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne danno comunicazione agli uffici di cui al precedente articolo 1.
Le armi o le munizioni come sopra consegnate sono trasportate negli stessi uffici, a cura del vettore per l'osservanza degli obblighi previsti nell'articolo 1 della presente legge.