Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Tatiana
Curreli, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Parte attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]/1, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
Giovanni Pattay, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per il ricorrente: “a parziale modifica dell'ordinanza emessa dal Tribunale di
Genova in data 4/05/2017 (RG VG 4954/2016) e dell'ordinanza emessa in data18/01/18 (VG
7188/2017), previ gli accertamenti eventualmente ritenuti necessari, Voglia stabilire un
e visita a week-end alterni dal venerdì alla domenica o dal sabato al lunedì (due notturni durante il week-end), oltre due pomeriggi infrasettimanali, con un pernottamento e ri- accompagnamento a scuola l'indomani e recupero giornate perse. Vinte le spese.”
Conclusioni per la convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo:
1) respingere ogni domanda formulata da con ogni consequenziale Parte_1
pronuncia;
2) in via riconvenzionale, rideterminare l'assegno per contributo al mantenimento di Per_1
in euro 450 mensili;
[...]
3) con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2024 e ritualmente notificato, il Sig. ha Parte_1
chiesto che, a modifica del decreto n. 2658/2017 emesso dal Tribunale di Genova in data
13/04/2017, venisse ripristinato l'affidamento condiviso con regime di visita ordinario della figlia minore , nata a [...] l'[...], avuta dalla relazione sentimentale con la Per_1
Sig.ra allegando il venir meno dei presupposti che in allora avevano comportato CP_1
l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13/05/2024, si è costituita in giudizio la Sig.ra opponendosi alla domanda avversaria e chiedendo a sua volta l'aumento del CP_1
contributo al mantenimento della figlia da € 300,00 ad € 450,00 mensili, a fronte delle aumentate esigenze della minore.
Alla prima udienza del 17/06/2024, le parti, sentite congiuntamente, hanno concordato in via provvisoria di aggiornare il contributo economico sulla base degli indici Istat ad € 360,00 mensili e che l'assegno unico di famiglia venisse percepito integralmente dalla madre come sempre avvenuto.
La causa è stata quindi istruita mediante acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare che da tempo seguono il nucleo ed è stata rinviata all'udienza del 18/07/2024 per l'ascolto della figlia minore, all'esito del quale è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come da verbale del 03/10/2024 richiamando i propri atti introduttivi, e discussione finale.
Ciò premesso, la domanda del Sig. è fondata e merita accoglimento. Pt_1
Giova anzitutto ricordare che ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto soltanto qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui quest'ultimo assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive il genitore presenti carenze o incapacità ad occuparsene, abdicando di fatto la propria responsabilità genitoriale.
Orbene, nel caso di specie, l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre era Per_1
stato disposto sulla base dei comportamenti inadeguati del padre, dedito all'abuso di sostanze stupefacenti, il quale aveva altresì mostrato una scarsa consapevolezza del proprio ruolo genitoriale, disinteressandosi di fatto alle questioni inerenti la minore come confermato dalla mancata partecipazione al precedente giudizio.
Tuttavia, tali criticità appaiono in oggi superate come documentato dalle analisi tossicologiche prodotte in atti dal Sig. il quale nel tempo si è progressivamente Pt_1
riappropriato del proprio ruolo di padre.
Dalla relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali si evince, infatti, che all'esito del lungo percorso di sostegno alla genitorialità, gli incontri padre-figlia sono stati gradualmente liberalizzati fino a giungere all'attuale stabile calendarizzazione.
Il padre si occupa poi di accompagnare regolarmente la figlia a scuola e andare a riprenderla nei giorni di sua competenza, così come alle sedute di psicoterapia presso il Consultorio
Familiare, mostrando quindi consapevolezza dei bisogni di vita della figlia senza che siano state segnalate criticità degne di nota.
La stessa minore nel corso del suo lungo ascolto, in cui ha mostrato una sufficiente Per_1
capacità di discernimento ed un elevato grado di maturità in relazione alla sua età, ha dichiarato di avere un buon rapporto con il padre e il nuovo nucleo familiare dallo stesso costituito ivi compresi i figli nati da tale nuova unione, che frequenta regolarmente e in cui appare ben inserita.
Nessun rilievo può essere invece dato all'affermazione della figlia minore circa la sua contrarietà al ripristino di un affidamento condiviso.
Posto che appare del tutto poco verosimile che una minore di appena 12 anni possa avere piena contezza del significato giuridico dell'affidamento condiviso che appare frutto di suggestione, è evidente che a seguito del disposto affido esclusivo della minore alla madre a fronte delle mancanze paterne, si sia nel tempo creata una vera e propria alleanza madre-figlia in cui il padre ha dovuto gradualmente ritagliarsi un proprio spazio, come affermato dalla minore che nel descrivere la relazione con la Sig.ra ha dichiarato “è come se fossimo CP_1
solamente io e lei contro il mondo. Siamo due alleate”.
È in tale ottica che va interpretata l'affermazione della minore che per molto tempo si è confrontata con una sola figura genitoriale che si è occupata in via principale di lei e nei cui confronti nutre probabilmente un profondo sentimento di lealtà che non vuole tradire, motivo per cui nel corso del suo ascolto ha voluto (o dovuto) smentire quanto riferito Per_1
dall'Assistente Sociale in punto vacanze estive con il padre, non accetta di essere sgridata dallo stesso e preferisce confrontarsi con un solo genitore per l'assunzione delle decisioni che la riguardano, tenuto conto anche dell'età pre-adolescenziale notoriamente critica.
Ciò non toglie, però, che alla luce delle reintegrate funzioni genitoriali paterne possa essere ristabilito un regime di affidamento condiviso per i cui i genitori dovranno collaborare in misura paritaria nell'assunzione tutte le decisioni inerenti all'educazione, all'istruzione, alla salute e alle attività ludico-ricreative della minore, comunicandosi eventuali cambi di utenze telefoniche, recapiti e luoghi di villeggiatura e concordando cambi di residenza, di domicilio ed eventuali viaggi all'estero, con reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti propri e della minore validi anche per l'espatrio.
Quanto al regime di visita, non vi è motivo di discostarsi dal calendario consolidatosi e da tempo attuato dalle parti, che la stessa minore ha chiesto di mantenere.
Pertanto, starà dal padre a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera, Per_1
oltre due giorni infrasettimanali fissi individuati nel martedì e mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino a cena quando rientrerà dalla madre, fermo il principio dell'alternanza di anno in anno di tutte le altre principali festività civili e religiose, con eguale ripartizione del periodo delle vacanze natalizie (ad esempio dal 26/12 all'01/01 con un genitore e dall'01/01 al 06/01 con l'altro ferma l'alternanza del giorno di natale).
Nel periodo estivo, invece, la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno due settimane di vacanza, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente entro il 31/05 di ogni anno.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento alla domanda riconvenzionale svolta dalla Sig.ra di aumento del contributo al mantenimento della figlia minore. CP_1
Sul punto, preme ricordare che, in virtù del principio dell'efficacia rebus sic stantibus dei provvedimenti resi in materia di diritto di famiglia, la revisione delle condizioni economiche postula l'accertamento di fatti nuovi idonei a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento, dovendosi pertanto il Giudice limitare a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato quell'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo per il mantenimento della prole al nuovo assetto venutosi a delineare.
Giova altresì evidenziare che, come noto, la quantificazione del contributo economico per il mantenimento del figlio ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinata non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlia che si deve mantenere anche in ragione della sua età, del tenore di vita del figlia in costanza di convivenza dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337ter, co. IV, c.c.
Nel caso in esame, alla luce del modificato assetto famigliare che vede in oggi un maggior apporto diretto alle esigenze della figlia da parte del padre, appare tuttora congruo l'importo in allora determinato per il mantenimento della minore così come in oggi rivalutato in €
360,00 mensili, tenuto conto delle aumentate esigenze di vita del figlia e del fatto che lo stesso ha ceduto la propria quota dell'assegno unico di famiglia alla madre, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi come da documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi, tenuto conto dell'esiguità dell'istruttoria, di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause di volontaria giurisdizione dal valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 337 quinquies c.c.,
a parziale modifica ed integrazione del decreto n. 2658/2017 emesso dal Tribunale di Genova in data 13/04/2017 (R.G. 4954/2016)
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...] l'[...], Per_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre e regime di visita con il padre come in parte motiva;
CONFERMA il contributo economico per il mantenimento della figlia minore a carico del
Sig. pari ad € 360,00 mensili, come in oggi rivalutato, ferma la suddivisione Parte_1
al 50% delle spese straordinarie da individuarsi come da documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016;
CONDANNA la Sig.ra al pagamento in favore del Sig. delle CP_1 Parte_1
spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%,
CPA ed IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 08/11/2024
Il Giudice Delegato Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini