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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/03/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3850/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3850/2021
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3850/2021 promossa da:
in Colonna (RM), Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Rosanna Di Marco Parte_10
CONTRO
(Part. IVA con sede in Roma a Via Prataporci n. 38 in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore signor , rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura in calce che si trasmette ai sensi dell'art. 83 C.P.C. dall'Avv. Edoardo Di Giovanni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha dedotto di essere un unico edificio suddiviso unità Parte_11
immobiliari con relative pertinenze di proprietà esclusiva, oltre alle parti comuni costituite dall'androne, le scale, il vano ascensore ed
Ha dedotto che la terminava la costruzione dell'edificio condominiale il Controparte_1
17/05/2015.
Che dal mese di ottobre 2017 l'androne condominiale e i box indentificati con i nn. 2, 3,4, 5,6, 8, 9, 10
e 11 venivano interessati da fenomeni infiltrativi con comparsa di vistose macchie di umidità e muffe.
Sono state depositate una serie di comunicazioni fra le quali alcune in cui la società convenuta riconosceva i vizi denunciati. pagina 2 di 6 Ha dedotto altresì che senza alcun accordo la società interveniva ed iniziava delle lavorazioni, esclusivamente sulla vetrata sovrastante l'accesso all'edificio condominiale, mentre nulla veniva posto per le infiltrazioni verificatesi nei box e puntualmente denunciate.
Veniva pertanto depositato un ricorso ex art. 696 e 696bis cpc dinanzi il Tribunale di Velletri In data
25/06/2019 il CTU incaricato inviava la bozza della relazione alle parti, nella quale l'Ing. pur Per_1 rilevando l'effettuazione di interventi non autorizzati, privi di legittimità urbanistica e, soprattutto, la persistenza delle lamentate infiltrazioni, formulava le seguenti conclusioni ai quesiti di cui sopra “.
Quanto all'androne “è interessato da evidenti tracce di infiltrazioni di acqua”. CP_3
Ha riferito altresì il Consulente d'Ufficio che “le cause di dette infiltrazioni nell'androne condominiale siano riconducibili esclusivamente ad una imperfetta capacità di continuità e impermealizzazione dei due nodi agli angoli appoggi destro e sinistro tra tamponatura, soletta e vetrata stessa” (doc. 16, pag.
13, righe 4-7)
Quanto ai fenomeni infiltrativi affliggenti i locali rimessa “durante i diversi accessi il sottoscritto ha potuto constatare la presenza di muffe ed efflorescenza presso i soffitti e le pareti dei locali boxes…molto probabilmente la causa è riconducibile ad una non perfetta tenuta e conseguente permeabilità di quanto sopra presente” (doc. 16, pag. 12, righe 4-7). Il Consulente riconosceva espressamente la non definitività delle conclusioni formulate dichiarando che “il sottoscritto tiene a precisare che per una corretta analisi di tutte le ulteriori possibili cause sarebbe stato opportuno rimuovere la terra di formazione dei giardini….” (doc. 16, pag. 12, righe 21-23). 31c) In relazione alle opere di ripristino l'Ing. concludeva: - “le muffe rinvenute nel locali adibiti a boxes al primo Per_1 interrato possano essere rimosse mediante l'utilizzo di prodotti chimici a base di candeggina o naturali a base di bicarbonato di sodio” (doc. 16, pag. 15, righe 4-6). - “le infiltrazioni presso
l'androne condominiale e l'angolo cottura dell'app. limitrofo int. 1 è sufficiente il ripristino dell'intonaco danneggiato ed una nuova tinteggiatura” (doc. 16, pag. 15, righe 7-9). 31d) Per quanto attiene alle opere necessarie all'eliminazione delle lamentate infiltrazioni il CTU concludeva: - circa i locali rimessa: la necessità di procedere ad ulteriori ricerche (“al fine di rimuovere le possibili cause che hanno determinato le muffe e le efflorescenze ai soffitti ai locali boxes è opportuno effettuare un'indagine più approfondita”: cfr doc. 16, pag. 16, righe 7-8); - in relazione all'androne condominiale “è necessario ripristinare la tenuta dei due nodi strutturali d'angolo già menzionati mediante la rimozione di quanto realizzato in prossimità di ogni nodo ed il ripristino della impermealizzazione mediante la stesura di prime liquido” (cfr doc. 16, pag. 17, righe 15-20).
pagina 3 di 6 Pertanto, concludeva il CTU i costi del tutto sarebbe stati pari ad € 1.500,00 per quanto concerne il ripristino dei luoghi danneggiate, ed € 2.400,00 per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni in relazione al solo androne CP_3
Si costituiva la società, chiedeva in via preliminare il rigetto della domanda e poi chiedeva di poter ripristinare secondo le indicazioni del ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Orbene a mezzo dell'architetto veniva svolta una nuova consulenza tecnica e la stessa accertava e Per_2
chiriva che nel “corso degli accessi eseguiti è stato possibile accertare che al piano primo sottostrada
e precisamente nei locali box, sono presenti evidenti efflorescenze derivanti da infiltrazioni di acqua di prima pioggia, provenienti dal sovrastante solaio in corrispondenza delle porzioni destinate a giardino privato degli appartamenti identificati con gli interni 3,4 e 5. Risultano interessare in modo uniforme tutti i locali box ispezionati e precisamente nel tratto dei solai dei terrazzi antistanti i giardini mentre non interessano i solai dei terrazzi rialzati i solai delle superfici residenziali. Come è stato possibile accertare, in prossimità dei pozzetti d'ispezione e derivazione dell'impianto del gas con relativi pozzetti d'ispezione, i quali risultano privi di una qualsivoglia impermeabilizzazione diventando essi stessi elementi di conduzione dell'acqua che vi si accumula. Dall'ispezione eseguita è risultato che dette tubazioni sono poste in prossimità dei solai dei terrazzi al di sotto del piano di posa della pavimentazione. Alla luce di quanto rilevato dette infiltrazioni sono riconducibili ad una cattiva esecuzione nella realizzazione dello strato di impermeabilizzazione ed inoltre dalla mancanza di un idoneo sistema di deflusso per la raccolta delle acque di prima pioggia, che possano derivare sia da eventi atmosferici che dall'impianto di irrigazione delle essenze arboree ivi presenti.-
Per una completa e puntuale individuazione dei fenomeni innanzi evidenziati, sarebbe stato necessario provvedere a rimuovere ogni elemento insistente sulle ridette aree a giardino, sia la totalità del terreno vegetale di riempimento, che tutte le piccole opere murarie insistenti, quali pergolati, elementi di arredo, decorazioni, piantumazioni, tappeti erbosi etc.. Detta indagine, per l'elevata spesa e per un'economia processuale non è stata percorsa. Sulla scorta della documentazione versata in atti, la sottoscritta CTU ha rinvenuto rilievi igrometrici e termografici dai quali si evidenzia lo stato delle parti strutturali interessate da detto fenomeno infiltrativo.- Ulteriore infiltrazione è stata accertata nell'androne della scala condominiale dove sono stati rilevati evidenti infiltrazioni provenienti dall'infisso a vetri.- Dette infiltrazioni sono riconducibili ad una non perfetta tenuta degli elementi strutturali dell'infisso e la tamponatura esterna del fabbricato. Anche la soletta a sbalzo, costituente la copertura dell'ingresso condominiale, presenta una contropendenza verso l'interno che non permette il corretto deflusso delle acque di prima pioggia, riversandoli a ridosso dell'infisso lateralmente allo
pagina 4 di 6 stesso riversandole verso l'interno. In considerazione dello scrostamento della tinteggiatura della soletta dell'androne d'ingresso si ritiene che anche il sottostante strato di CP_3 impermeabilizzazione è stato eseguito non a regola d'arte, poiché sono evidenti le efflorescenze generate.- Sono state accertate ed individuate nella documentazione fotografica alcune forometrie praticate sul ridetto solaio, eseguite con molta probabilità per facilitare il deflusso delle acque che si accumulano durante le precipitazioni.-
In ordine ai lavori e alle opere per il ripristino ha ritenuto necessario la sistemazione dell'infisso ingresso lato interno - Rimozione dei profilati metallici posti alla base dell'infisso finestra soprastante la soletta di copertura dell'ingresso Rimozione dell'intonaco danneggiato dai fenomeni CP_3
infiltrativi; - realizzazione di nuovo baggiolo alla base dell'infisso in muratura;
- Formazione di intonaco a base cementizia in analogia a quello esistente;
- Fornitura e posa in opera di strato impermeabile dello spessore di mm. 4; - Rasatura e tinteggiatura delle parti d'intonaco ripristinate.- Per dette lavorazioni si è preventivata una spesa forfettaria di €.3.300,00.-
Copertura ingresso condominiale soletta - Rimozione del rivestimento e delle parti d'intonaco della pensilina;
- Apertura dei fori presenti sulla soletta in c.a. della pensilina per il trattamento del calcestruzzo - Per dette lavorazioni si è preventivata una spesa forfettaria di €.4.500,00.-
Sistemazione aree a giardini - Scavo a mano a sezione obbligata per una larghezza di mt.1 ed una profondità di mt. In prossimità dei terrazzi ci ciascuna delle unità immobiliari;
- Realizzazione di strato di impermeabilizzazione della parte contro terra con manto impermeabile e soprastante anti-radice; - rimozione delle parti intonacate e/o stuccate a ridosso dei pozzetti e delle canalizzazioni dell'impianto di distribuzione del gas;
- ripristini e stuccature con intonaco premiscelato;
- Riempimento a mano degli scavi con materiale in misto granulare stabilizzato per tutte la profondità di scavo;
- Fornitura e posa in opera di tubazione forata per la raccolta e convogliamento delle acque.- Per dette lavorazioni si
è preventivata una spesa forfettaria di €.14.500,00.-
Ha altresì accertato i danni ai locali box del piano primo sotto-strada, tutti provenienti dal sovrastante solaio delle aree a giardino. Al fine di eliminare tali inconvenienti si è ritenuto di individuare l'esecuzione delle seguenti opere: - Pulizia di pareti e soffitti con soluzione acida per l'eliminazione delle efflorescenze;
- Impermeabilizzazione di opere in calcestruzzo eseguita con polveri a - penetrazione osmotica additivata con resina polivinilica, data in due mani in ragione di 4 kg/mq. per pareti e soffitti dei locali box.- Per dette lavorazioni si è preventivata una spesa forfettaria di
€.5.500,00.
Alla luce delle risultanze delle due ctu la domanda attore appare fondata e merita accoglimento. pagina 5 di 6 Le spese della ctu seguono la soccombenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive 3.500,00 oltre accessori di legge nei confronti del e in complessive euro 4500,00 in favore delle altre parti. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda attorea in quanto fondata e per l'effetto accerta e dichiara la presenza di gravi vizi e difetti nelle porzioni immobiliari descritte in premessa in fatto del presente atto dovuti a difetto di costruzione e per l'effetto accerta e dichiara la responsabilità ex artt. 1669 e 2043 c.c. della convenuta e la condanna alla realizzazione delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi e difetti afferenti le porzioni comuni ed individuali effettuando le opere necessarie al fine di rimuovere le cause delle predette infiltrazioni, nonché al ripristino dei luoghi, indicate nella consulenza tecnica d'ufficio a mezzo dell'architetto Cristina Verri.
Rigetta le altre domande in quanto non provate.
Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese della ctu dei due giudizi.
Condanna altresì la parte convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del in euro 3500,00 oltre accessori e in favore delle altre parti in complessive euro Parte_1
4500,00 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico.
Il Giudice dott. Francesca Salucci
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3850/2021
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3850/2021 promossa da:
in Colonna (RM), Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Rosanna Di Marco Parte_10
CONTRO
(Part. IVA con sede in Roma a Via Prataporci n. 38 in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore signor , rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura in calce che si trasmette ai sensi dell'art. 83 C.P.C. dall'Avv. Edoardo Di Giovanni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha dedotto di essere un unico edificio suddiviso unità Parte_11
immobiliari con relative pertinenze di proprietà esclusiva, oltre alle parti comuni costituite dall'androne, le scale, il vano ascensore ed
Ha dedotto che la terminava la costruzione dell'edificio condominiale il Controparte_1
17/05/2015.
Che dal mese di ottobre 2017 l'androne condominiale e i box indentificati con i nn. 2, 3,4, 5,6, 8, 9, 10
e 11 venivano interessati da fenomeni infiltrativi con comparsa di vistose macchie di umidità e muffe.
Sono state depositate una serie di comunicazioni fra le quali alcune in cui la società convenuta riconosceva i vizi denunciati. pagina 2 di 6 Ha dedotto altresì che senza alcun accordo la società interveniva ed iniziava delle lavorazioni, esclusivamente sulla vetrata sovrastante l'accesso all'edificio condominiale, mentre nulla veniva posto per le infiltrazioni verificatesi nei box e puntualmente denunciate.
Veniva pertanto depositato un ricorso ex art. 696 e 696bis cpc dinanzi il Tribunale di Velletri In data
25/06/2019 il CTU incaricato inviava la bozza della relazione alle parti, nella quale l'Ing. pur Per_1 rilevando l'effettuazione di interventi non autorizzati, privi di legittimità urbanistica e, soprattutto, la persistenza delle lamentate infiltrazioni, formulava le seguenti conclusioni ai quesiti di cui sopra “.
Quanto all'androne “è interessato da evidenti tracce di infiltrazioni di acqua”. CP_3
Ha riferito altresì il Consulente d'Ufficio che “le cause di dette infiltrazioni nell'androne condominiale siano riconducibili esclusivamente ad una imperfetta capacità di continuità e impermealizzazione dei due nodi agli angoli appoggi destro e sinistro tra tamponatura, soletta e vetrata stessa” (doc. 16, pag.
13, righe 4-7)
Quanto ai fenomeni infiltrativi affliggenti i locali rimessa “durante i diversi accessi il sottoscritto ha potuto constatare la presenza di muffe ed efflorescenza presso i soffitti e le pareti dei locali boxes…molto probabilmente la causa è riconducibile ad una non perfetta tenuta e conseguente permeabilità di quanto sopra presente” (doc. 16, pag. 12, righe 4-7). Il Consulente riconosceva espressamente la non definitività delle conclusioni formulate dichiarando che “il sottoscritto tiene a precisare che per una corretta analisi di tutte le ulteriori possibili cause sarebbe stato opportuno rimuovere la terra di formazione dei giardini….” (doc. 16, pag. 12, righe 21-23). 31c) In relazione alle opere di ripristino l'Ing. concludeva: - “le muffe rinvenute nel locali adibiti a boxes al primo Per_1 interrato possano essere rimosse mediante l'utilizzo di prodotti chimici a base di candeggina o naturali a base di bicarbonato di sodio” (doc. 16, pag. 15, righe 4-6). - “le infiltrazioni presso
l'androne condominiale e l'angolo cottura dell'app. limitrofo int. 1 è sufficiente il ripristino dell'intonaco danneggiato ed una nuova tinteggiatura” (doc. 16, pag. 15, righe 7-9). 31d) Per quanto attiene alle opere necessarie all'eliminazione delle lamentate infiltrazioni il CTU concludeva: - circa i locali rimessa: la necessità di procedere ad ulteriori ricerche (“al fine di rimuovere le possibili cause che hanno determinato le muffe e le efflorescenze ai soffitti ai locali boxes è opportuno effettuare un'indagine più approfondita”: cfr doc. 16, pag. 16, righe 7-8); - in relazione all'androne condominiale “è necessario ripristinare la tenuta dei due nodi strutturali d'angolo già menzionati mediante la rimozione di quanto realizzato in prossimità di ogni nodo ed il ripristino della impermealizzazione mediante la stesura di prime liquido” (cfr doc. 16, pag. 17, righe 15-20).
pagina 3 di 6 Pertanto, concludeva il CTU i costi del tutto sarebbe stati pari ad € 1.500,00 per quanto concerne il ripristino dei luoghi danneggiate, ed € 2.400,00 per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni in relazione al solo androne CP_3
Si costituiva la società, chiedeva in via preliminare il rigetto della domanda e poi chiedeva di poter ripristinare secondo le indicazioni del ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Orbene a mezzo dell'architetto veniva svolta una nuova consulenza tecnica e la stessa accertava e Per_2
chiriva che nel “corso degli accessi eseguiti è stato possibile accertare che al piano primo sottostrada
e precisamente nei locali box, sono presenti evidenti efflorescenze derivanti da infiltrazioni di acqua di prima pioggia, provenienti dal sovrastante solaio in corrispondenza delle porzioni destinate a giardino privato degli appartamenti identificati con gli interni 3,4 e 5. Risultano interessare in modo uniforme tutti i locali box ispezionati e precisamente nel tratto dei solai dei terrazzi antistanti i giardini mentre non interessano i solai dei terrazzi rialzati i solai delle superfici residenziali. Come è stato possibile accertare, in prossimità dei pozzetti d'ispezione e derivazione dell'impianto del gas con relativi pozzetti d'ispezione, i quali risultano privi di una qualsivoglia impermeabilizzazione diventando essi stessi elementi di conduzione dell'acqua che vi si accumula. Dall'ispezione eseguita è risultato che dette tubazioni sono poste in prossimità dei solai dei terrazzi al di sotto del piano di posa della pavimentazione. Alla luce di quanto rilevato dette infiltrazioni sono riconducibili ad una cattiva esecuzione nella realizzazione dello strato di impermeabilizzazione ed inoltre dalla mancanza di un idoneo sistema di deflusso per la raccolta delle acque di prima pioggia, che possano derivare sia da eventi atmosferici che dall'impianto di irrigazione delle essenze arboree ivi presenti.-
Per una completa e puntuale individuazione dei fenomeni innanzi evidenziati, sarebbe stato necessario provvedere a rimuovere ogni elemento insistente sulle ridette aree a giardino, sia la totalità del terreno vegetale di riempimento, che tutte le piccole opere murarie insistenti, quali pergolati, elementi di arredo, decorazioni, piantumazioni, tappeti erbosi etc.. Detta indagine, per l'elevata spesa e per un'economia processuale non è stata percorsa. Sulla scorta della documentazione versata in atti, la sottoscritta CTU ha rinvenuto rilievi igrometrici e termografici dai quali si evidenzia lo stato delle parti strutturali interessate da detto fenomeno infiltrativo.- Ulteriore infiltrazione è stata accertata nell'androne della scala condominiale dove sono stati rilevati evidenti infiltrazioni provenienti dall'infisso a vetri.- Dette infiltrazioni sono riconducibili ad una non perfetta tenuta degli elementi strutturali dell'infisso e la tamponatura esterna del fabbricato. Anche la soletta a sbalzo, costituente la copertura dell'ingresso condominiale, presenta una contropendenza verso l'interno che non permette il corretto deflusso delle acque di prima pioggia, riversandoli a ridosso dell'infisso lateralmente allo
pagina 4 di 6 stesso riversandole verso l'interno. In considerazione dello scrostamento della tinteggiatura della soletta dell'androne d'ingresso si ritiene che anche il sottostante strato di CP_3 impermeabilizzazione è stato eseguito non a regola d'arte, poiché sono evidenti le efflorescenze generate.- Sono state accertate ed individuate nella documentazione fotografica alcune forometrie praticate sul ridetto solaio, eseguite con molta probabilità per facilitare il deflusso delle acque che si accumulano durante le precipitazioni.-
In ordine ai lavori e alle opere per il ripristino ha ritenuto necessario la sistemazione dell'infisso ingresso lato interno - Rimozione dei profilati metallici posti alla base dell'infisso finestra soprastante la soletta di copertura dell'ingresso Rimozione dell'intonaco danneggiato dai fenomeni CP_3
infiltrativi; - realizzazione di nuovo baggiolo alla base dell'infisso in muratura;
- Formazione di intonaco a base cementizia in analogia a quello esistente;
- Fornitura e posa in opera di strato impermeabile dello spessore di mm. 4; - Rasatura e tinteggiatura delle parti d'intonaco ripristinate.- Per dette lavorazioni si è preventivata una spesa forfettaria di €.3.300,00.-
Copertura ingresso condominiale soletta - Rimozione del rivestimento e delle parti d'intonaco della pensilina;
- Apertura dei fori presenti sulla soletta in c.a. della pensilina per il trattamento del calcestruzzo - Per dette lavorazioni si è preventivata una spesa forfettaria di €.4.500,00.-
Sistemazione aree a giardini - Scavo a mano a sezione obbligata per una larghezza di mt.1 ed una profondità di mt. In prossimità dei terrazzi ci ciascuna delle unità immobiliari;
- Realizzazione di strato di impermeabilizzazione della parte contro terra con manto impermeabile e soprastante anti-radice; - rimozione delle parti intonacate e/o stuccate a ridosso dei pozzetti e delle canalizzazioni dell'impianto di distribuzione del gas;
- ripristini e stuccature con intonaco premiscelato;
- Riempimento a mano degli scavi con materiale in misto granulare stabilizzato per tutte la profondità di scavo;
- Fornitura e posa in opera di tubazione forata per la raccolta e convogliamento delle acque.- Per dette lavorazioni si
è preventivata una spesa forfettaria di €.14.500,00.-
Ha altresì accertato i danni ai locali box del piano primo sotto-strada, tutti provenienti dal sovrastante solaio delle aree a giardino. Al fine di eliminare tali inconvenienti si è ritenuto di individuare l'esecuzione delle seguenti opere: - Pulizia di pareti e soffitti con soluzione acida per l'eliminazione delle efflorescenze;
- Impermeabilizzazione di opere in calcestruzzo eseguita con polveri a - penetrazione osmotica additivata con resina polivinilica, data in due mani in ragione di 4 kg/mq. per pareti e soffitti dei locali box.- Per dette lavorazioni si è preventivata una spesa forfettaria di
€.5.500,00.
Alla luce delle risultanze delle due ctu la domanda attore appare fondata e merita accoglimento. pagina 5 di 6 Le spese della ctu seguono la soccombenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive 3.500,00 oltre accessori di legge nei confronti del e in complessive euro 4500,00 in favore delle altre parti. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda attorea in quanto fondata e per l'effetto accerta e dichiara la presenza di gravi vizi e difetti nelle porzioni immobiliari descritte in premessa in fatto del presente atto dovuti a difetto di costruzione e per l'effetto accerta e dichiara la responsabilità ex artt. 1669 e 2043 c.c. della convenuta e la condanna alla realizzazione delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi e difetti afferenti le porzioni comuni ed individuali effettuando le opere necessarie al fine di rimuovere le cause delle predette infiltrazioni, nonché al ripristino dei luoghi, indicate nella consulenza tecnica d'ufficio a mezzo dell'architetto Cristina Verri.
Rigetta le altre domande in quanto non provate.
Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese della ctu dei due giudizi.
Condanna altresì la parte convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del in euro 3500,00 oltre accessori e in favore delle altre parti in complessive euro Parte_1
4500,00 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico.
Il Giudice dott. Francesca Salucci
pagina 6 di 6