TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/10/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1663/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante l'intestato n. 1663/2025 di R.G., promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 24.6.2025
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
Marco Vocaturo, come da procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(UD) in data 2.5.1967 ed ivi residente in [...];
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine;
- intervenuto -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025 sulle seguenti:
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
1. Dichiararsi scioglimento del matrimonio contratto dal signor
[...]
, nato a [...] in data [...], e la signora Pt_1 Controparte_1 nata a [...] in data [...], uniti in matrimonio in data
09.08.2008 in Palmanova e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Palmanova dell'anno 2008 al n. 8 parte 2 serie C, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2. Nulla per gli assegni tra i coniugi. 3 Spese rifuse in caso di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente , deducendo che il Tribunale in Parte_1 intestazione, con precedente sentenza del 20.6.2024, aveva pronunciato la separazione personale tra lui e la moglie in relazione Controparte_1 al matrimonio civile contratto il 9.8.2008 a PALMANOVA e trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio di quel Comune dell'anno 2008 al n. 8 parte 2 serie C, ha quindi evocato in giudizio la predetta sig.ra CP_1 per sentir ora dichiarare lo scioglimento del matrimonio medesimo, dal quale non erano nati figli, senza previsione di reciproci obblighi di mantenimento, stante l'indipendenza economica di entrambi i coniugi.
Ritualmente citata, è rimasta contumace. Controparte_1
Lo stesso PM, notiziato del ricorso, nulla ha opposto.
In considerazione di quanto precede, allora, va effettivamente dichiarato lo scioglimento del matrimonio in parola, essendosi verificati tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda in esame.
Devono infatti ritenersi integrate, nello specifico, le condizioni di procedibilità indicate dall'art. art. 3, n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, laddove si prevede -per quanto maggiormente rileva nel caso qui al vaglio- che il divorzio possa essere domandato quando sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi e quando la loro personale separazione si sia comunque ininterrottamente protratta da almeno dodici mesi a decorrere dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi medesimo nella relativa procedura. Ora, essendo passata in giudicato la sentenza di pagina 2 di 3 separazione di cui in premessa, è anche pacifico, che -dalla data del
20.6.2024, ovvero dall'udienza in cui le parti sono state autorizzate a vivere separate- sia decorso il termine di dodici mesi, applicabile nella causa in oggetto. È da escludere, del resto, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, avendo le parti da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Non vi sono i presupposti, in difetto di domanda, per provvedere sull'assegno divorzile. Le spese di giudizio, state anche la contumacia della resistete, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 137/2023, così provvede:
▪ DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 9.8.2008 a
PALMANOVA tra e Parte_1 Controparte_1
▪ ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALMANOVA di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di PALMANOVA (UD), anno 2008 n. 8 parte 2 serie C;
▪ dispone a titolo di assegno divorzile;
Pt_2
▪ COMPENSA integralmente le spese dell'intero procedimento.
Udine, 21.10.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Annamaria ANTONINI IL GIUDICE rel.
pagina 3 di 3