Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2017, n. 13994
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Sentenza 6 giugno 2017

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In tema di pubblico impiego privatizzato, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, in mancanza di espresse disposizioni normative sul contenuto e sulle modalità del relativo trasferimento, è disciplinato dal principio, espresso dall'art. 2112 c.c., dell'inerenza del rapporto contrattuale al complesso aziendale (o all'attività di competenza di un soggetto pubblico), in tutti i casi in cui questo, pur cambiando la titolarità, resti immutato nella sua struttura organizzativa e nell'attitudine all'esercizio dell'impresa (o della funzione perseguita), in quanto i due termini utilizzati dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini dell'applicazione del suddetto articolo, cioè quelli di trasferimento o di conferimento di attività, esprimono la volontà del legislatore di comprendere nello spettro applicativo di tale disposizione ogni vicenda traslativa riguardante l'attività dell'ente cedente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la neo istituita Azienda Policlinico Umberto I fosse succeduta nei rapporti di lavoro del personale ASL, in servizio presso il soppresso policlinico universitario, pur in assenza di norme che ne disciplinassero il passaggio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2017, n. 13994
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13994
    Data del deposito : 6 giugno 2017

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