Sentenza 16 giugno 2025
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- 1. Clausola che tutela solo l'amministratore per revoca anticipata: è vessatoriaGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 17 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8538 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente:
TRA
, di via G. Nencini n.c. 18/19, Parte_1 Parte_2
Mugello (Fi), in persona dell'amministratore di condominio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Greco, come da mandato in atti;
Parte attrice opponente
E
in persona del legale rappresentante pro _1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Castellani e dall'Avv.
Lorenzo Bartoli, come da mandato in atti;
Parte convenuta opposta
E
Ing. rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano P_
Morini, come da mandato in atti;
Terzo chiamato
E
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ranieri, come da mandato in atti;
Terza chiamata
1
2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 15 aprile 2025”; per parte convenuta opposta: “conclude come da comparsa di costituzione e risposta, nonché in via istruttoria per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse con la memoria ex art. 183, comma 6, n.2 cpc. Con vittoria di spese del presente giudizio, del subprocedimento di ATP e del procedimento di mediazione obbligatoria secondo giustizia, con specificazione delle spese vive in euro 286,00, come liquidate nel decreto ingiuntivo, ed euro 237,00, per costo contributo unificato della chiamata del terzo, oltre alle spese di CTU e di CTP dell'Ing. , come da fatture Persona_1
n.4/2023 e n.27/2024”; per il terzo chiamato Ing. “conclude come da comparsa di P_
costituzione e risposta e memorie ex art. 183 comma 6 nn.1 ne 2 cpc., insistendo nella richiesta di ammissione delle prove come da memorie ex art. 183 comma 6, nn.1, 2, 3 cpc.”; per la terza chiamata “conclude Controparte_3
come da comparsa di costituzione e risposta e da memoria ex art. 183, comma 6, n.1 cpc.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Parte_1
, di via G. Nencini n.c. 18/19, (Fi) ha
[...] Parte_3
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1948/2022, a mezzo del quale il Tribunale di Firenze aveva ordinato al medesimo
2 il pagamento di euro 26.426,35, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore di in _1
ragione del mancato saldo da parte dell'opponente del corrispettivo dei lavori di “risanamento della copertura del fabbricato”, oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 12-5-2021, nonché dei lavori extracapitolato eseguiti.
L'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti, accogliere la presente opposizione con contestuale domanda riconvenzionale avverso il decreto ingiuntivo n. 1948/2022 (R.G. 5383/2022) emesso dal Tribunale di Firenze – su istanza della “ Controparte_4
(rectius, in persona del
[...] _1
legale rappresentante pro tempore Sig. [in seguito, CP_5
, contro il _1 [...]
in Controparte_6
persona dell'amministratore di condominio pro tempore Sig.
[in seguito, ] – in data 16.05.22, Controparte_7 Parte_1
depositato in pari data e notificato in data 08.06.22 [in seguito, decreto ingiuntivo opposto]; e per l'effetto: I) IN VIA PRELIMINARE:
a) in accoglimento delle eccezioni di cui al motivo A), annullare o dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 633 c. 1 c.p.c. e/o per difetto di prova dell'adempimento della controprestazione ex art.
633 c. 2 c.p.c.; b) in accoglimento dell'eccezione di cui al motivo B), annullare o dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova scritta ingiuntiva ex art. 633 c. 1 n. 1) e art. 634
c. 2 c.p.c.; II) NEL MERITO, in accoglimento delle ragioni di cui ai motivi C) e/o D): c) In via principale, annullare o dichiarare nullo e
3 revocare il decreto ingiuntivo opposto, siccome errato, ingiusto e illegittimo, data anche la presenza di prova scritta che accerta sia il grave e colpevole inadempimento (sotto molteplici profili) dell'opposta appaltatrice sia i conseguenti _1
danni dalla stessa causati, sia la debenza tanto delle penali per il ritardo quanto della manleva da parte della stessa per le ragioni di cui al motivo C), e data altresì in ogni caso la non debenza degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 per le ragioni di cui al motivo
D); e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla risulta dovuto alla da parte del , _1 Parte_1
anche a titolo di interessi, competenze e spese legali;
d) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice
Ill.mo dovesse ritenere la somma ingiunta dovuta in tutto o in parte alla da parte del , _1 Parte_1
dichiarare la responsabilità della e _1
compensare detta somma detraendo dalla stessa l'importo complessivo che il Giudice riterrà dovuto dall'opposta
[...]
all'opponente per le causali e gli CP_1 Parte_1
importi di cui motivi C) e/o D), o il maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia per le causali dette anche in base alle risultanze istruttorie e/o in via equitativa. e) In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del
12.05.21 per grave e colpevole inadempimento (sotto molteplici profili) dell'appaltatrice - condannare _1
altresì la al risarcimento di tutti i danni _1
subiti e subendi dal causati dalla Parte_1 [...]
quantificati ad oggi nella complessiva somma di € CP_1
44.121,94 oltre IVA (di cui: € 19.400,00 oltre IVA per incremento dei
4 costi di un nuovo e maggiormente oneroso contratto di appalto con una ditta terza per l'esecuzione dei lavori già oggetto del contratto di appalto con la ma dalla _1 [...]
on ultimati, ed € 24.721,94 oltre IVA per il costo di CP_1
una ditta terza per l'esecuzione dei necessari lavori di ripristino), o nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in base alle risultanze istruttorie e/o in via equitativa;
oltre, dal dì del dovuto al saldo effettivo, rivalutazione monetaria e interessi di legge
(moratori almeno dalla data della presente domanda giudiziale); - qualora in corso di causa la ontinui a non _1
consegnare al il certificato di origine dei profilati Parte_1
metallici (del rinforzo della trave lesionata) con allegato il documento di trasporto, condannare altresì la al _1
pagamento, in favore del , di quanto questi sarà Parte_1
tenuto a corrispondere a una ditta terza a titolo di corrispettivo per
l'esecuzione dei saggi e delle prove necessari per farsi rilasciare dalla ditta terza la suddetta certificazione, quantificato nella complessiva somma di almeno € 1.000,00 oltre IVA, o nella maggior
o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in base alle risultanze istruttorie e/o in via equitativa;
oltre, dal dì del dovuto al saldo effettivo, rivalutazione monetaria e interessi di legge (moratori almeno dalla data della presente domanda giudiziale); - condannare altresì la al pagamento, in favore del _1
, delle penali per il ritardo, pari almeno alla somma di Parte_1
€ 27.000,00, o alla maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in base alle risultanze istruttorie e/o in via equitativa;
oltre, dal dì del dovuto al saldo effettivo, rivalutazione monetaria e interessi di legge (moratori almeno dalla data della presente
5 domanda giudiziale); - condannare altresì la
[...]
manlevare il da quanto questi sarà CP_1 Parte_1
tenuto a corrispondere e/o di quanto risulterà dovuto ai condomini a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai condomini causati dalla quantificati ad oggi in € _1
9.130,00 oltre IVA per l'esecuzione dei necessari lavori di ripristino,
€ 1.050,42 per spese tecniche IVA compresa ed € 3.106,40 per mancato godimento dell'immobile di proprietà da Parte_4
settembre 2021 ad aprile 2022, o nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in base alle risultanze istruttorie e/o in via equitativa;
oltre interessi, rivalutazione monetaria, competenze
e spese legali;
f) in via riconvenzionale subordinata, compensare i rispettivi debiti e crediti dell'opposta e _1
dell'opponente , e condannare la Parte_1 [...]
al pagamento, in favore del , della CP_1 Parte_1
differenza tra, da una parte, la somma complessiva che il Giudice riterrà dovuta dalla l per le _1 Parte_1
causali e gli importi di cui motivi C) e/o D) e, dall'altra parte, la somma ingiunta che in denegata e non creduta ipotesi il Giudice
Ill.mo dovesse ritenere dovuta in tutto o in parte alla
[...]
da parte del , o del maggiore o CP_1 Parte_1
minore importo che sarà ritenuto di giustizia per le causali dette anche in base alle risultanze istruttorie e/o in via equitativa;
oltre, dal dì del dovuto al saldo effettivo, rivalutazione monetaria e interessi di legge (moratori almeno dalla data della presente domanda giudiziale). In ogni caso, ci si oppone sin d'ora alla eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta
6 soluzione, e stanti – tra l'altro – il difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 633 c. 1 c.p.c., il difetto di prova dell'adempimento della controprestazione ex art. 633 c. 2 c.p.c., e il difetto di prova scritta ingiuntiva e x art. 633 c. 1 n. 1) e art. 634 c. 2
c.p.c., nonché stante la presenza di prova scritta che accerta sia il grave e colpevole inadempimento contrattuale (sotto molteplici profili) della sia i conseguenti danni dalla _1
stessa causati, sia la debenza tanto delle penali per il ritardo quanto della manleva da parte della stessa, e stante in ogni caso la non debenza degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze (legali e tecniche, sia del presente procedimento, sia del previo procedimento di mediazione obbligatoria – ex art. 20, comma i del contratto di appalto – n.
23/2022 davanti alla C.C.I.A.A. di Firenze), oltre accessori come per legge”.
Il , di via G. Nencini n.c. 18/19, di Parte_1 Parte_2
Mugello (Fi), in particolare, ha dedotto che:
- in data 12-5-2021 aveva sottoscritto un contratto di appalto con per l'esecuzione dei lavori di risanamento Controparte_4
della copertura del fabbricato condominiale (esecuzione di ponteggi di servizio su tutte le facciate, rimozione completa della canala di gronda esistente e fornitura e posa in opera di canale di gronda, smontaggio completo del manto di copertura, rimozione del vecchio manto bitumoso della copertura e del massetto, prodromica rasatura, rimontaggio del manto di copertura, fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, fornitura e posa in opera di travi in profilati metallici per il consolidamento della trave lesionata, fornitura
7 e posa in opera di scempianto per copertura in pianelle) (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio);
- aveva provveduto a saldare un primo acconto di euro 9.603,00 di cui alla fattura n. 19/2021 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) e un secondo acconto di euro 5.361,05 di cui alla fattura n. 29/2021 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio);
- in data 7-9-2021 l'assemblea condominiale aveva approvato l'esecuzione dei lavori extracapitolato di messa in sicurezza della
“gronda sul lato tergale”, per una spesa stimata di circa euro
2.150,00 oltre IVA;
- nel corso dell'appalto si erano manifestati plurimi inadempimenti da parte dell'appaltatrice (mancata installazione del ponteggio sulla facciata destra, arbitraria sospensione dei lavori, omessa tenuta del giornale dei lavori, mancata apposizione del cartello dei lavori, mancata installazione della linea vita, omessa consegna del certificato di origine dei profilati metallici con allegato documento di esecuzione del rinforzo della trave lesionata nella porzione di tetto a copertura dell'unità immobiliare del sig. in modo difforme dal CP_8
progetto depositato);
- nel settembre-ottobre 2021 i condomini Parte_4 CP_8 [...]
e avevano lamentato una serie di ingenti Pt_5 Parte_6 CP_9
danni causati dall'appaltatrice (erronea esecuzione della rasatura, nell'isolamento tecnico e nella impermeabilizzazione sulla copertura del fabbricato, con danni da rottura di un numero elevato di pianelle e da infiltrazioni dell'acqua piovana);
- in data 13-10-2021 era stato effettuato un sopralluogo congiunto in cantiere, in cui veniva dato atto dell'arbitraria sospensione dei lavori, della necessità di eseguire i lavori extracapitolato di messa in
8 sicurezza della gronda e di rinforzo della trave lesionata nella porzione di tetto a copertura dell'unità immobiliare di proprietà nonché dei danni cagionati dall'inadempimento CP_8
dell'appaltatrice (cfr. doc. 10 bis fascicolo di parte attrice opponente);
- in data 26-10-2021 era stato effettuato un sopralluogo congiunto in cantiere, in cui veniva dato atto dello stato di criticità del tetto e della necessità di procedere all'esecuzione della posa in opera delle pianelle rotte in corrispondenza dell'appartamento di proprietà cfr. doc. 11 fascicolo di parte attrice opponente); Parte_4
- il Direttore dei Lavori, nel SAL al 30-10-2021, aveva espresso riserve in ordine alla quantificazione dei danni causati durante i lavori dall'appaltatrice (cfr. doc. 12 fascicolo di parte attrice opponente);
- con diffida ad adempiere del 25-10-2021 l'appaltatrice aveva evidenziato problematiche relative ai lavori (cfr. doc. 20 fascicolo di parte attrice opponente), tutte puntualmente respinte dell'appaltante;
- nel novembre-dicembre 2021 il Condominio e alcuni condomini avevano lamentato ingenti danni da infiltrazioni (cfr. doc. 22 fascicolo di parte attrice opponente);
- con diffida ad adempiere del 26-11-2021 l'appaltatrice aveva evidenziato problematiche relative ai lavori;
- in data 9-12-2021 l'appaltatrice aveva definitivamente abbandonato il cantiere, senza terminare i lavori commissionati;
- in data 17-1-2022 aveva chiesto la risoluzione del contratto di appalto e il risarcimento del danno (cfr. doc. 23 fascicolo di parte attrice opponente);
9 - il tentativo di mediazione aveva avuto esito negativo (cfr. doc. 24 fascicolo di parte attrice opponente);
- in data 7-4-2022 era stato riconsegnato il cantiere al Condominio ed era stata accertata la mancata ultimazione dei lavori e la presenza di gravi vizi con particolare riferimento all'impermeabilizzazione della copertura, con la necessità di ricorrere ad un nuovo contratto di appalto per il perfetto completamento dell'opera (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio);
- il Direttore dei Lavori, nel SAL finale al 26-4-2022, aveva accertato la mancata ultimazione dei lavori e aveva avanzato numerose riserve sull'esecuzione dei lavori non a regola d'arte e sulla quantificazione dei danni causati dall'appaltatrice (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio).
L'attore opponente ha, quindi, eccepito:
- il difetto delle condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio;
- l'inesistenza del credito azionato in via monitoria;
- il grave inadempimento contrattuale dell'appaltatrice (arbitrarie interruzioni dei lavori, non ultimazione dei lavori, mancato rispetto della durata dei lavori pattuita: cfr. CTP Ing. doc. 25 P_
fascicolo di parte attrice opponente), con conseguente risoluzione del contratto, operatività delle penali per almeno euro 27.000,00, risarcibilità del danno patito (euro 19.400,00 oltre Iva per l'incremento dei costi insito nel nuovo contratto di appalto, cfr. doc.
25 fascicolo di parte attrice opponente;
euro 24.721,94, oltre Iva, per i lavori di ripristino, cfr. doc. 25 fascicolo di parte attrice opponente;
euro 1.000,00, oltre IVA, quale costo per l'esecuzione dei saggi e delle prove necessari per il rilascio del certificato di origine dei
10 profilati metallici) e manleva di tutti i danni subiti dai singoli condomini (euro 9.130,00, oltre IVA, per i lavori di ripristino;
euro
1.050,42, Iva compresa, per le spese tecniche del Geom. Per_2
cfr. doc. 26 fascicolo di parte attrice opponente;
euro 3.106,40 per l'inutilizzabilità dell'unità immobiliare del sig. per il Parte_4
periodo da settembre 2021 ad aprile 2022).
- in ogni caso, la non debenza degli interessi moratori ex d.lgs.
231/200 dalle singole scadenze delle fatture n. 33/2021 e n.
16/2022.
Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta,
in persona del legale rappresentante pro _1
tempore, deducendo:
- la sussistenza dei presupposti per l'instaurazione del procedimento monitorio;
- la riconducibilità delle sospensioni dei lavori alla committenza;
- l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in data 8-12-2021;
- l'esecuzione a regola d'arte del rinforzo della trave lesionata e la produzione in atti del relativo certificato di origine dei profilati metallici (cfr. doc. 66 bis fascicolo di parte convenuta opposta);
- l'assenza di alcun ritardo imputabile nell'esecuzione dei lavori e la consequenziale inapplicabilità di alcuna penale;
- la riconducibilità della mancata integrale installazione del ponteggio ai lavori di cui all'ecobonus (cfr. doc. 67 fascicolo di parte convenuta opposta) e, in ogni caso, l'assenza di alcun danno riferibile a tale omissione;
- la necessità degli interventi effettuati sui camini e sulle canne fumarie;
11 - l'assenza di responsabilità dell'appaltatrice per la caduta e la rottura delle pianelle, la responsabilità in tal senso dell'amministratore di condominio Geom. e, in ogni caso, il CP_7
difetto di legittimazione attiva del Condominio a richiedere il relativo risarcimento;
- l'immediata segnalazione al Direttore dei Lavori circa l'andamento irregolare della struttura delle falde e la messa a disposizione per procedere alle necessarie opere di rettifica;
- la mancata imputabilità delle infiltrazioni avvenute negli appartamenti al primo piano e successivamente al rilascio del cantiere, nonché dei i presunti danni sulla facciata tergale e sul terrazzo proprietà Parte_7
- l'impossibilità dei lavori relativi alle linee vita, visto l'errore progettuale a monte;
- il difetto di alcuna responsabilità dell'appaltatrice nel ritardo nella riconsegna del cantiere (cfr. docc. 77-79 fascicolo di parte convenuta opposta);
- la corretta apposizione del cartello dei lavori (cfr. doc. 81 fascicolo di parte convenuta opposta);
- la responsabilità del Direttore dei Lavori Ing. in ordine alla P_
mancata tenuta del giornale dei lavori;
- le plurime inadempienze della committenza (cfr. CTP Ing. , Per_1
doc. 66 ter fascicolo di parte convenuta opposta: mancata consegna delle aree di lavoro libere di persone e di cose in tempo utile per l'inizio dei lavori;
mancato rispetto dei termini di pagamento come stabiliti nell'art. 12 del contratto di appalto;
mancato avviso ai condomini della necessità di copertura sia del pavimento che della mobilia);
12 - le plurime inesattezze della perizia dell'Ing. e le plurime P_
carenze progettuali (cfr. doc. 66 ter fascicolo di parte convenuta opposta: mancata previsione di interventi a carico delle canne fumarie esistenti pericolanti;
mancata indicazione delle irregolarità dell'appoggio delle pianelle sui travetti in legno;
mancato riferimento allo stato delle gronde e al cedimento della porzione tergale lato piscina;
erronea indicazione degli interventi per sopperire alla forte non complanarità della copertura;
refusi e contraddizioni negli elaborati progettuali;
erroneità della consequenzialità dei lavori);
- l'erronea quantificazione dei danni;
- le gravi carenze nel coordinamento della sicurezza.
Parte convenuta opposta, inoltre, ha domandato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del direttore dei lavori
Ing. P_
Si è costituito l'Ing. evidenziando l'assenza di alcuna P_
responsabilità dello stesso in ordine ai vizi dell'opera realizzata dell'appaltatrice, alla luce della corretta attività progettuale esplicata dal medesimo (allegazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, completezza progettuale, rottura delle pianelle cagionata dalla imperizia di , conoscenza della della mancata CP_1 CP_1
complanarità del tetto, correttezza progettuale delle linee vita) e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della
Compagnia Assicurativa Controparte_3
Si è costituita, infine, eccependo Controparte_3
l'inoperatività della polizza assicurativa _10
” per responsabilità civile n.1/35140/122/183627877
[...]
(cfr. docc. 2 e 3 fascicolo , riferita ai soli danni da cedimento CP_11
13 strutturale ed eventi che possano compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera, e in ogni caso domandando di tenere in considerazione anche le franchigie e i massimali.
In corso di causa è stato aperto un sub-procedimento di ATP (RG
8538-1.2022),
Il giudizio è stato istruito tramite la CTU espletata in sede di ATP, nonché in via documentale.
2. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
In tema, risulta sufficiente richiamare l'ordinanza istruttoria con la quale si è ritenuto: l'irrilevanza dell'interrogatorio formale richiesto da parte attrice opponente in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n.
2, c.p.c.; l'irrilevanza della prova orale articolata da parte convenuta opposta in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.; la genericità e/o l'irrilevanza dei capitoli di prova orale articolati dal terzo chiamato Ing. in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 P_
c.p.c.
Va, inoltre, ribadito il rigetto delle richieste di rinnovo della CTU dell'ing. esperita nel sub-procedimento in corso di causa RG Per_3
8538-1.2022 (cfr. doc. 27 fascicolo di parte attrice opponente) o di chiamata a chiarimenti dello stesso.
Sul punto, mette conto innanzitutto osservare che il CTU incaricato,
Arch. ha puntualmente replicato alle osservazioni mosse Per_4
dallo CTP Ing. P_
In particolare:
- avuto riguardo al dedotto sconfinamento dal quesito peritale da parte del Arch. (il quale si sarebbe soffermato sulle criticità Per_3
nella posa della barriera vapore e dei pannelli di isolante, e non
14 sulla dissaldatura della guaina posta sull'estradosso dell'isolante per alcuni pannelli contigui: cfr. memoria del terzo chiamato Ing. P_
ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p. 2), il CTU incaricato ha puntualmente argomentato anche in ordine alla causa del distacco delle guaine (CTU, p. 13: “il distacco delle guaine è diretta conseguenza della cattiva posa in opera delle stesse in virtù del fatto che la freccia che il tetto presenta non permette di dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte”), rispondendo a quanto richiestogli in sede di ATP;
- avuto riguardo alla contestazione del terzo chiamato Ing. P_
secondo la quale il CTU non avrebbe ben compreso la differenza tra rasatura e posa di un massetto di riempimento, con la richiesta condominiale della prima esclusivamente al fine di eliminare le asperità presenti fra i giunti delle pianelle (e non di riempire i dislivelli, cfr. memoria del terzo chiamato Ing. ex art. 183, co. P_
6, n. 1, c.p.c., p. 3 e pp. 6-7), il CTU ha rilevato la necessità della complanarità della copertura (a prescindere dalla richiesta del
Condominio) per l'esecuzione a regola d'arte del lavoro e la consgeunte esigenza di procedere ad interventi sostanziali (quale, appunto, la posa di un massetto di riempimento) per superare gli avvallamenti (talora anche di 9 cm) tra pianella e pianella (CTU, pp.
21-22);
- avuto riguardo alla assunta insostenibilità della soluzione peritale volta a porre in opera uno strato di cemento alleggerito suscettibile di determinare falde del tetto complanari (cfr. memoria del terzo chiamato Ing. ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p. 4 e pp. 6-7), il P_
CTU ha replicato che tale soluzione dà per scontato che l'aumento di carico sulla copertura esistente sia tollerata dalla struttura (in
15 forza delle pregresse verifiche teoricamente esplicate dal progettista) e, in ogni caso, ha sottolineato che, nell'ipotesi di mancata percorribilità della stessa, “dovranno essere prese altre strade come eliminare lo strato isolante o optare per un manto di copertura più leggero dell'attuale coppi e tegole” (CTU, p. 25);
- avuto riguardo alla contestazione del terzo chiamato Ing. P_
secondo la quale la relazione di ATP non avrebbe tenuto conto che i danni conseguenti alle rotture delle pianelle e alle infiltrazioni avvenuti in corso di realizzazione dell'opera (cfr. memoria del terzo chiamato Ing. ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p. 5), il CTU ha P_
espressamente confermato l'intervenuta verificazione di tali problematiche (CTU, p. 25: “Altre criticità dell'opera sono state rilevate nella rottura di alcune pianelle e limitate porzioni di intonaco ammalorato dalle infiltrazioni che si sono succedute in conseguenza delle piogge nel periodo in cui è stato istallato il cantiere (ma erano presenti anche prima dell'inizio dei lavori), che ad oggi sembrano essere state risolte”; per l'insufficienza di tali problematiche ai fini della risoluzione per inadempimento, cfr. infra);
- avuto riguardo alla contestazione del terzo chiamato Ing. in P_
ordine ai dispositivi anticaduta (linee vita) (cfr. memoria del terzo chiamato Ing. ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p. 8), il CTU ha P_
precisato che i progetti riportati negli elaborati grafici dell'Ing. P_
non possono essere considerati di per sé sbagliati o difformi dalle norme di legge, ma non tengono conto della specifica copertura del condominio “ ” (CTU, p. 15); Parte_1
- avuto riguardo ai ponteggi (cfr. memoria del terzo chiamato Ing.
x art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p. 4 e pp. 11-12; cfr. memoria di P_
parte attrice opponente ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p. 14), il CTU
16 ha espressamente replicato che “i ritardi sembrano essere dipesi da altre cause che poco hanno a che fare con la mancanza di ponteggio in una zona del cantiere” (CTU, p. 23).
- avuto riguardo alla contestazione del terzo chiamato Ing. in P_
ordine al mancato incremento di carico fra la fase antecedente e la fase successiva all'intervento previsto in contratto (cfr. memoria del terzo chiamato Ing. x art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., p. 8), il CTU P_
ha evidenziato l'aumento di carico determinato dalla presenza della guina e dei pannelli isolanti, implicanti un peso aggiuntivo rispetto alla struttura di partenza (CTU, pp. 23-24), e, in ogni caso, ha rilevato la mancata effettuazione da parte del Direttore dei lavori di una puntuale verifica dei carichi al momento della realizzazione dei lavori, “contravvenendo quindi a quanto richiesto alla normativa vigente” (CTU, p. 10; si veda, nel dettaglio, il D.M. 17 gennaio 2018 in tema di “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”: art. 8.3: “La valutazione della sicurezza, argomentata con apposita relazione, deve permettere di stabilire se: – l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;
– l'uso debba essere modificato
(declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso); – sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi. La valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni: – riduzione evidente della capacità resistente
e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: (..) – esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidezza;
– ogni qualvolta si eseguano gli interventi
17 strutturali di cui al § 8.4 (..) Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere effettuata anche solo sugli elementi interessati e su quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale, posto che le mutate condizioni locali non incidano sostanzialmente sul comportamento globale della struttura. Nella valutazione della sicurezza, da effettuarsi ogni qual volta si eseguano interventi strutturali di miglioramento o adeguamento di cui al § 8.4, il progettista dovrà esplicitare in un'apposita relazione, esprimendoli in termini di rapporto fra capacità e domanda, i livelli di sicurezza precedenti all'intervento e quelli raggiunti con esso”; art. 8.4.1: “Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. (..) La relazione di cui al § 8.3 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall'intervento e a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all'uso della costruzione. Nel caso di interventi di rafforzamento locale, volti a migliorare le caratteristiche meccaniche di elementi strutturali o a limitare la possibilità di meccanismi di collasso locale, è necessario valutare l'incremento del livello di sicurezza locale”).
In relazione alle osservazioni del CTP dell'opponente Ing.
(cfr. doc. 32 fascicolo di parte attrice opponente;
cfr. Per_5
memoria di parte attrice opponente ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., pp. 11-13), si deve, invece, evidenziare, da un lato, come siano condividibili taluni dei rilievi sollevati sugli errori di calcolo rinvenibili nella relazione tecnica (cfr. infra), e, dall'altro lato, l'irrilevanza
18 (adeguatezza dell'isolante, calcolo dei costi necessari per l'aumento dei carichi) o la puntuale risposta peritale (calcolo del valore delle opere di ripristino, calcolo del valore delle opere da ultimare secondo il valore di mercato, calcolo del valore dei lavori per il completamento dell'opera) in ordine alle ulteriori osservazioni avanzate da parte attrice opponente.
Alla luce di quanto argomentato sino a questo punto, viste le puntuali repliche alle osservazioni dei CTP (cfr. sopra), l'elaborato dell'Arch. può essere posto a fondamento della presente Per_3
decisione.
In definitiva le conclusioni peritali meritano di essere condivise (v. infra), in quanto ad esse il consulente è pervenuto con ragionamento coerente e immune da vizi logici o di altra natura, oltre che tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte.
In proposito mette conto ricordare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. (cfr. Cass. 8355-2007).
19 3. Tanto premesso, in primo luogo deve essere rigettata la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto avanzata da parte attrice opponente (cfr. atto di citazione in opposizione, p.
21: “Si eccepiscono il gravissimo inadempimento contrattuale dell'appaltatore DIERRE sotto molteplici profili (rispetto a molteplici obbligazioni contrattuali)”).
Al riguardo occorre rilevare che nessuno dei gravi inadempimenti allegati dal può essere ascritto alla società appaltatrice. Parte_1
In particolare:
- in relazione alla mancata installazione dei ponteggi (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 7: “ non ha mai installato CP_1
integralmente il ponteggio (e in particolare, non ha mai montato il ponteggio sulla facciata destra)”), il CTU ha rilevato che la relativa problematica non è dipesa direttamente da una negligenza della
(ma da fatti contingenti) e che, in ogni caso, il _1
mancato completamento di una parte dei ponteggi non ha causato ritardi nell'inizio e nel proseguimento dei lavori (CTU, p. 36);
- in relazione alle plurime sospensioni e interruzioni dei lavori (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 7: “più volte la ha CP_1
arbitrariamente sospeso i lavori e abbandonato il cantiere, con conseguente ingiustificata dilatazione della durata dei lavori (v. docc. 2 bis, 2 ter, 2 quater, 10 bis e 22)”), il CTU ha evidenziato che gli stessi sono stati determinati da fattori non riconducibili alla appaltatrice (cfr. CTU, pp. 36-37: “i ritardi che ci sono stati nel portarli avanti sono dipesi più da motivazioni come la difficoltà di reperimento del materiali isolanti (vedi ecobonus 110%), che hanno avuto bisogno di trovare soluzioni diverse le quali a quel punto dovevano essere accettati e deliberati dalla Direzione Lavori nonché
20 dal Condominio, da problemi riscontrati in fase esecutiva come la gronda pericolante dove la ditta chiedeva di _1
sapere come procedere per la messa in sicurezza, stesso discorso dicasi per una canna fumaria pericolante, come mettere in sicurezza le pianelle pericolanti del solaio di copertura, l'approvazione del progetto delle "Linee Vita" (vedi dispositivi anticaduta). Chiaramente questa serie di problematiche, le quali dovevano essere portate alla visione sia del che della Direzione Lavori, hanno Parte_1
portato a ritardi derivanti più ai tempi tecnici”);
- in relazione alla mancata tenuta del giornale dei lavori (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 8), l'eventuale negligenza in tal senso dell'appaltatore (cfr. art. 7 contratto di appalto) è da ascriversi solidalmente a quella del Direttore dei Lavori, stante l'imposizione del relativo obbligo in capo a quest'ultimo in forza di quanto prescritto dall'art. 14 D.M. 49/2018 (“Approvazione delle Linee
Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei
Lavori e del Direttore dell'esecuzione”);
- in relazione alla mancata apposizione del cartello dei lavori (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 8), lo stesso è stato correttamente apposto nel corso del cantiere (cfr. doc. 81 fascicolo di parte convenuta opposta);
- in relazione alla mancata installazione della linea vita (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 8), il CTU ha sottolineato che l'impossibilità della relativa attività è da ricondursi ad un errore progettuale del Direttore dei Lavori (cfr. CTU, p. 9: “Quindi in merito al progetto delle "linee vita" e in conseguenza del fatto che non fosse possibile verificare prima le strutture, ritengo che le scelte adottate non fossero adeguate allo stato dei luoghi e che come può
21 succedere in edilizia tale adeguatezza venisse trovata in fase esecutiva”), tempestivamente denunciato dalla stessa appaltatrice
(cfr. doc. 20, 21, 49 bis fascicolo di parte convenuta opposta);
- in relazione alla mancata consegna del certificato di origine dei profilati metallici (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 8: “ CP_1
non ha mai consegnato al il certificato di origine dei Parte_1
profilati metallici (del suddetto rinforzo della trave lesionata) con allegato il documento di trasporto (certificazione indispensabile per poter depositare all'Ufficio del Genio Civile di Firenze la fine dei lavori)”), il CTU ha confermato che il certificato in questione è stato prodotto in atti (cfr. CTU, p. 37: “In merito ad "accerti altresì se il certificato prodotto dalla convenuta opposta sub doc.66 bis integri effettivamente il certificato d'origine dei profilati metallici, con allegato il documento di trasporto, richiesto dalla normativa di settore e dal contratto di appalto, ciò ai fini del deposito della fine lavori" posso asserire che, dopo essermi confrontato con due colleghi ingegneri, il documento 66 bis può essere considerato integrativo al certificato d'origine e utile ai fini del deposito della fine lavori”);
- in relazione alla rottura di un numero elevato di pianelle e dei danni da infiltrazioni di acqua piovana (cfr. atto di citazione in opposizione,
p. 9), gli stessi, pur effettivamente verificatisi, non integrano una gravità tale da determinare la risoluzione del contratto per inadempimento, alla luce della limitata portata delle infiltrazioni, della mancata riconducibilità delle stesse all'operato dell'appaltatrice, nonché dell'intervenuto superamento del problema della rottura delle pianelle e delle plurime segnalazioni (non replicate) da parte dell'appaltatrice in ordine ai vizi delle pianelle
22 fornite (CTU, p. 25: “Altre criticità dell'opera sono state rilevate nella rottura di alcune pianelle e limitate porzioni di intonaco ammalorato dalle infiltrazioni che si sono succedute in conseguenza delle piogge nel periodo in cui è stato istallato il cantiere (ma erano presenti anche prima dell'inizio dei lavori), che ad oggi sembrano essere state risolte”; cfr. docc. 68, 69, 29, 36, 71 fascicolo di parte convenuta opposta);
- in relazione all'abbandono arbitrario del cantiere senza ultimazione dei lavori (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 14: “DIERRE arbitrariamente e definitivamente abbandonava il cantiere interrompendo i lavori. Pertanto, la non ha mai ultimato i CP_1
lavori oggetto del contratto di appalto e allegato capitolato”), questo
è da ricondursi all'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto (cfr. infra);
- in relazione alle rotture intervenute in corrispondenza delle guaine
(cfr. memoria di parte attrice opponente ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c., p.3), le stessi sono da ricondurre causalmente agli errori progettuali e alla decisione del Direttore dei Lavori di non procedere con gli interventi extra suggeriti dall'appaltatrice (cfr. CTU, pp. 24-
25: “Il distacco delle guaine di alcuni pannelli, lamentato dal
, è diretta conseguenza degli avvallamenti della Parte_1
copertura. Proprio per questo motivo che nel computo metrico delle opere, allegato al contratto di appalto, alla voce n°15 veniva prevista la "realizzazione di rasatura con un massetto cementizio alleggerito sull'estradosso della copertura per l'eliminazione degli avvallamenti….." per ritrovare la complanarità delle falde, utile alla realizzazione delle successive lavorazioni e dare quindi il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Quanto previsto dalla voce 15, era
23 propedeutico alla posa sia della barriera vapore, sia dei pannelli isolanti, i quali essendo rigidi non potevano certo adattarsi agli avvallamenti. Tale situazione non ha fatto altro che accentuare le problematiche dei lavori eseguiti in copertura, non permettendo quindi alla che più volte ha segnalato la _1
problematica in fase esecutiva, di dare un lavoro privo di difetti”).
In ragione di quanto argomentato, non può, quindi, trovare accoglimento la domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dall'opponente.
Dal mancato accoglimento della domanda di accertamento dell'inadempimento dell'appaltatrice e di risoluzione del contratto di appalto ex art. 1453 c.c. discende il rigetto delle ulteriori domande avanzate da parte attrice opponente nei confronti di parte convenuta opposta (risarcimento del danno;
pagamento delle penali;
manleva nei confronti dei condomini).
3. Al contrario, merita di essere accolta la domanda di parte convenuta opposta volta ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto del
12-5-2021 per la mancata ottemperanza della committente a quanto indicato nella diffida ad adempiere inviata dall'appaltatrice in data
23-11-2021 all'amministratore di condominio ed al direttore dei lavori
(cfr. doc. 57 fascicolo di parte convenuta opposta).
In particolare, il , nonostante la diffida ricevuta, non ha Parte_1
dato seguito entro il termine ivi indicato (quindici giorni) alle segnalazioni rinvenibili nella stessa (impossibilità di effettuare la doccia in rame a regola d'arte a causa dello stato pericolante della gronda in laterizio con probabile rischio di cedimento della stessa;
impossibilità di saldare la guaina delle mantelline in quanto ciò
24 determinerebbe sicure infiltrazioni di acqua, con la necessaria installazione di due canne fumarie;
presenza di canna fumaria in laterizio pericolante e in dissesto alla base della copertura della proprietà del sig. presenza di pianelle pericolanti nel Parte_8
solaio di copertura;
mancata approvazione del progetto linea vita, in ragione dell'impossibilità di realizzare il progetto dell'Ing. e P_
della mancata approvazione del progetto alternativo proposto dalla appaltatrice;
irregolarità del solaio di copertura;
mancato pagamento della fattura n. 33/2021 per euro 7.426,00), non consentendo alla di completare a regola d'arte le opere alla _1
stessa commissionate.
In ragione di ciò, stante la tempestiva segnalazione dei vizi progettuali da parte dell'appaltatore (cfr. docc. 19, 19 bis, 21, 26, 27,
31, 34, 35, 36, 37, 37 bis, 47, 48, 57 fascicolo di parte convenuta opposta;
cfr. CTI, p. 17: “La proprio per questo più volte ha CP_1
segnalato tali problematiche tramite PEC le quali però non sembra abbiano avuto seguito od ascolto”; cfr. Cassazione civile sez. II,
15/12/2022, n.36781: “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo”), le sospensioni e l'interruzione dei lavori poste in essere dalla convenuta si devono reputare adeguatamente
25 giustificate in forza dei mancati adeguamenti della committente ai vizi progettuali rilevati.
A tal proposito, è, invero, consolidato l'orientamento della Suprema
Corte secondo il quale, anche in tema di appalto, il committente è tenuto a cooperare all'adempimento dell'appaltatore qualora tale cooperazione di riveli necessaria con riferimento alla particolare portata obiettiva dell'obbligazione pattuita, precisandosi che tale dovere discende da quelli più ampi di correttezza e buona fede oggettiva (che presiedono alla disciplina delle obbligazioni in generale e, quindi, anche dei contratti), i quali impongono all'appaltante di porre in essere quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto ed esigibile dall'appaltatore, che risultino necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare e garantire il risultato al quale era stato preordinato il rapporto obbligatorio (cfr.
Cassazione civile sez. II, 22/11/2013, n.26260).
Ebbene, nell'ipotesi di specie, alla luce di quanto sopra esposto, non si può ritenere che la parte committente si sia conformata all'obbligo di collaborazione che, a norma del principio di buona fede, permea i rapporti tra le parti del contratto.
Da ciò discende la piena legittimità della diffida ad adempiere inviata dall'appaltatrice in data 23-11-2021 e, al cospetto della mancata conformazione alla stessa nel termine ivi stabilito, della conseguente dichiarazione dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto.
4. All'accertamento dello scioglimento del contratto di appalto per causa imputabile al opponente, e non alla Parte_1 [...]
consegue altresì il riconoscimento del diritto di _1
26 quest'ultima ad ottenere il pagamento del corrispettivo della parte dei lavori realizzata in forza del contratto di appalto.
In materia, mette conto richiamare il principio secondo il quale, in tema di risoluzione di contratto di appalto privato, qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della parte committente deve essere determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si era determinata a concludere il contratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi se pattiziamente previsto, che fa parte del corrispettivo pattuito (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/07/2023,
n.20460).
Del resto, è necessario osservare che la dichiarazione o la domanda giudiziale di risoluzione comporta la rinuncia allo scambio delle prestazioni, ma non la rinuncia al lucro sperato dalle parti sulla base del contratto poi risolto per inadempimento imputabile ad una delle due parti (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/07/2023, n.20460, cit.).
Tanto premesso, deve essere disposta la condanna del Parte_1
, di via G. Nencini n.c. 18/19, Barberino di Mugello (Fi), al
[...]
pagamento in favore di di euro 26.426,35, come determinato CP_1
nel decreto ingiuntivo opposto.
Tale importo, individuato sulla base delle fatture n. 33/2021 (euro
8.168,60, cfr. doc. 8 fascicolo monitorio) e n. 16/2022 (euro
18.257,75, cfr. doc. 8 fascicolo monitorio), corrisponde al residuo da avere dall'appaltante per i lavori da questa esplicati, come risultanti
27 da SAL finale redatto dal DDL in data 26-4-2022 (euro 37.627,64, cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), al netto degli acconti già versati dalla committente (per complessivi euro 14.964,05).
In senso contrario rispetto al riconoscimento di detto importo non possono venire in rilievo le riserve apposte dal Direttore dei Lavori al surrichiamato SAL (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio: riserve sulla quantificazione dei danni causati durante la lavorazione come da perizia del Geom. sulla quantificazione relativa Per_2
all'infiltrazione del 25-4-2022, sull'adeguamento dell'isolante posto in opera sulla copertura), a fronte della riconducibilità agli errori progettuali dello stesso Ing. delle problematiche ivi rilevate P_
(cfr. sopra).
All'opposto, risulta fondato l'ulteriore rilievo di parte attrice opponente a mente del quale il decreto ingiuntivo dovrebbe essere oggetto di revoca in ragione dell'erronea individuazione del momento di decorrenza degli interessi di mora (cfr. Atto di citazione in opposizione, pp. 22-23).
Sul punto, deve essere condivisa la ricostruzione attorea secondo il quale, essendo il Condominio qualificabile quale consumatore (cfr.
Cassazione civile sez. III, 23/05/2024, n.14410: “Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale”), a questo
28 non può essere applicata la decorrenza automatica degli interessi di mora sancita dal d. lgs. 231/2002.
Ciò posto, se, da un lato, deve, quindi, essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, dall'altro, deve essere condannato il Parte_1
, di via G. Nencini n.c. 18/19, i), al
[...] Parte_3
pagamento in favore di della somma di _1
euro 26.426,35, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. a partire dal 9-5-2022 (data di deposito del ricorso monitorio).
5. Deve, inoltre, essere accertato l'inadempimento contrattuale dell'Ing. Direttore dei Lavori. P_
Plurime sono state le negligenze da questo perpetuate nell'esperimento dell'incarico di opera intellettuale a questo affidato.
Il CTU in particolare, ha rilevato che: Per_4
- il progetto redatto dal terzo chiamato, per quanto conforme alla volontà del di non alterare le strutture di copertura, è Parte_1
risultato carente sotto il profilo delle necessarie verifiche strutturali
(necessarie anche soltanto sotto il profilo della sicurezza), tenuto conto del sovraccarico determinato dallo stesso a causa della previsione della apposizione di un cemento alleggerito per appianare gli avvallamenti (voce n°15 del capitolato), di una barriera vapore e di pannelli isolanti con accoppiata membrana bituminosa
(CTU, p. 33);
- le tre soluzioni progettuali relative ai dispositivi anticaduta (linee vita), pur corrette e a norma di legge, si sono rivelate irrealizzabili da un punto di vista esecutivo in quanto inadeguate allo stato dei luoghi
(CTU, pp. 34-35: “le soluzioni adottate dal l'ing. non P_
erano realizzabili ed eseguibili a regola d'arte. Ne è una evidenza la seppur parziale messa in opera dei pannelli isolanti (vedi foto
29 allegate). Anche in questo caso va comunque precisato che la
Direzione Lavori, vista la presenza degli avvallamenti delle falde di copertura, ha optato per la voce 15 del capitolato in luogo della voce
14, sostenendo però che non andassero riempiti con il cemento alleggerito, decidendo di fatto che restassero tali. La scelta fatta non ha fatto altro che porre le basi per le problematiche che sono state riscontrate in fase esecutiva. Questa voce infatti recita testualmente
"realizzazione di rasatura con materiale cementizio alleggerito sull'estradosso della copertura per l'eliminazione degli avvallamenti per rendere la superficie atta alla posa in opera dell'isolante". Quindi
a quanto si legge il progettista, tramite la posa in opera di detto cemento alleggerito, voleva rendere la superficie delle falde complanari, riempiendo con tale cemento le zone più avvallate e poter quindi porre in opera la barriera vapore e i pannelli isolanti senza le criticità riscontrate in sede di sopralluogo. Il riempimento di detti avvallamenti era l'unico modo per poter dare il lavoro eseguito
a regola d'arte. È strano che la D.L. vedendo che tale voce di capitolato non venisse realizzata come indicato, non sia intervenuta per correggere l'errore soprattutto di fronte all'evidenza di come stava venendo il lavoro. Va ribadito che la , pur seguendo le CP_1
indicazioni della Direzione Lavori, anche in questo caso ha sollevato la problematica senza però essere a quanto pare ascoltata.
Nell'ottica di dare il lavoro finito a regola d'arte, a parere dello scrivente, non era possibile continuare il lavoro vista la problematica della copertura”);
- il Direttore dei lavori ha omesso di effettuare la necessaria verifica di sicurezza determinata dall'aumento dei carichi (CTU, p. 35:
“Facendo però riferimento in particolar modo all'aspetto della
30 sicurezza, alle frecce rilevanti e all'aumento di carico, va detto (36) che la normativa impone la verifica delle strutture visto appunto
l'aumento dei carichi che gravano su di essa (eventualmente anche seppur minimo). La verifica si rendeva indispensabile anche in virtù dell'evidente freccia e vetustà che la copertura presentava. Tale verifica non è stata fatta da parte del progettista. All'interno delle pratiche depositate di tali calcoli di verifica non ve ne è traccia quindi non può essere considerato rispondente alla normativa”).
Le inesattezze progettuali rinvenibili negli elaborati del DDL Morini, adeguatamente e tempestivamente contestate dalla società appaltatrice, fondano, dunque, l'inadempimento rispetto all'obbligo, sullo gravante sul professionista, di accertare la conformità dell'esecuzione dell'opera rispetto alle regole della tecnica e dell'arte, senza difetti costruttivi, se del caso anche mediante l'impartizione delle opportune disposizioni al riguardo e delle tempestive segnalazioni al committente (cfr. Cassazione civile sez.
II, 18/10/2024, n.27045).
Da tanto discende la responsabilità contrattuale di quest'ultimo e il consequenziale obbligo per lo stesso di risarcire il danno patito dal opponente. Parte_1
Tale pregiudizio patrimoniale, nello specifico, deve essere quantificato in euro 46.621,75, risultanti dalla somma di:
- euro 25.245,05, oltre IVA, per il costo delle opere di ripristino (cfr.
CTU, p. 27, dove, per mero errore di calcolo, si indica la diversa cifra di euro 23.811,15);
- euro 21.376,70, oltre IVA, quale differenza tra il costo dei lavori da ultimare secondo gli attuali prezzi di mercato (euro 85.569,11, cfr.
CTU, p. 32, dove, per mero errore di calcolo si indica la diversa cifra
31 di euro 68.864,41) e il costo dei lavori da ultimare previsto contrattualmente (euro 64.192,65, risultante dall'applicazione dello sconto del 6,784% pattuito ex art. 9, comma 2, del contratto di appalto, sulla cifra di euro 68.864,41, individuata in CTU, p. 30), per le maggiori spese da sostenere dall'opponente per la realizzazione dei lavori già oggetto del contratto di appalto risolto.
In definitiva, l'Ing. deve, pertanto, essere condannato al P_
risarcimento del danno in favore del nella misura di Parte_1
euro 46.621,75, oltre IVA.
Trattandosi di un debito di valore, in ordine all'importo di euro
46.621,75 vanno computati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, calcolati nella misura legale secondo i criteri di cui a
Cass. SU 1712-1995, a decorrere dall'8 maggio 2024, data dell'udienza in cui il condominio ha dichiarato di estendere le proprie domande nei confronti del terzo chiamato (cfr. Cass. 20883/2019:
“In tema di obbligazioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale (nella specie da inadempimento del contratto di appalto pubblico), gli interessi sulle somme di denaro liquidate decorrono dalla data della domanda giudiziale in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore e non già dal momento dell'evento dannoso”).
5. Infine, merita di essere rigettata la domanda di manleva avanzata dall'Ing. nei confronti di in P_ Controparte_3
forza della polizza per responsabilità civile n.1/35140/122/183627877 tra questi sottoscritta (cfr. doc. 2 fascicolo , volta ad essere rilevata indenne da ogni CP_3
conseguenza pregiudizievole (risarcimento de danno) derivante dalla presente pronuncia.
32 In tema, merita di essere accolta l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia assicurativa
Si legge, infatti, nell'art. 2.1.3 (“Danni cagionati o subiti dalle opere”) delle Condizioni Generali di Polizza (cfr. doc. 3 fascicolo : CP_3
“La garanzia comprende i Danni cagionati o subiti dalle opere per le quali l' ha svolto l'attività di progettazione, direzione dei Parte_9
lavori e collaudo, verificatisi sia durante l'esecuzione dei lavori di costruzione e/o collaudo, sia entro 10 anni dalla data del loro
Compimento, a condizione che la richiesta di risarcimento sia stata presentata per la prima volta all nel corso del periodo di Parte_9
vigenza della presente Polizza o, nel caso di successiva sostituzione senza soluzione di continuità, di altro contratto con la
Società sempreché sia operante la presente garanzia.
Limitatamente ai Danni subiti dalle opere in costruzione e/o costruite, la garanzia è operante se i Danni siano conseguenti a: • rovina totale o parziale delle opere;
• Gravi difetti di Parti delle opere destinate a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera”.
Ebbene, nella fattispecie in esame mette conto rilevare che l'inadempimento professionale del Direttore dei Lavori Ing. P_
non è tale da incidere sulla stabilità, sulla durata e sulla solidità dell'immobile, determinando pericolo di rovina totale, né consiste nel distacco con conseguente caduta di elementi costruttivi o nella disintegrazione delle strutture essenziali dell'opera, cioè in situazioni riconducibili alle definizioni dei concetti di “grave difetto che incide sulla stabilità dell'opera” e di rovina parziale o totale dell'opera riportate nelle condizioni generali (cfr. Corte appello Milano n.
2940/2024).
33 Si tratta, del resto, di difetti emendabili, che limitano il godimento del bene per il tempo necessario agli interventi di ripristino.
Pertanto, deve essere rigettata la domanda di manleva.
6. Avuto riguardo alle spese di lite del giudizio (compresa la fase di mediazione ed il subprocedimento di ATP) in ordine al rapporto tra attore opponente e convenuto opposto, queste, liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 - con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, nonché in relazione al procedimento di ATP in corso di causa (trattandosi di attività difensiva che in gran parte ricalca quella espletata nel giudizio di merito) - devono essere poste a carico dell'attore opponente, avuto riguardo alle sua soccombenza prevalente (in ragione della sostanziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, revocato esclusivamente in relazione al profilo della decorrenza degli interessi, e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta opposta di accertamento della risoluzione di diritto del contratto di appalto).
Del pari, per le medesime ragioni devono essere poste a carico di parte convenuta opposta le spese del giudizio monitorio.
Quanto al rapporto tra attore opponente e il terzo chiamato Ing. le spese, liquidate in applicazione dei suesposti criteri, P_
devono essere poste a carico del professionista, in ragione della soccombenza.
In applicazione del medesimo principio, devono essere poste a carico dell'Ing. le spese della CTU come liquidate con P_ Per_3
decreto del 26-6-2024, nonché le spese del CTP di parte attrice
34 opponente Ing. (euro 5.758,21 oltre IVA e INARCASSA, Per_5
cfr. doc. 31 fascicolo di parte attrice opponente).
Del pari, in ragione del rigetto della domanda di manleva, devono essere poste a carico dell'Ing. le spese di lite sostenute da P_
liquidate con applicazione degli Controparte_3
importi minimi, stante la circoscritta complessità della questione inerente al rapporto processuale tra i due terzi chiamati.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. accerta e dichiara la risoluzione di diritto del contratto di appalto del 12-5-2021;
3. condanna il , di via G. Nencini n.c. 18/19, Parte_1
(Fi), al pagamento in favore di Parte_3 [...]
della somma di euro 26.426,35, oltre interessi al _1
tasso di legge a partire dal 9-5-2022;
4. condanna l'Ing. al pagamento in favore del P_ Parte_1
, di via G. Nencini n.c. 18/19, della
[...] Controparte_6
somma di euro 46.621,75, oltre IVA, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
5. condanna , di via G. Nencini n.c. 18/19, Parte_1
(Fi) al pagamento in favore di Parte_3 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in euro _1
8.875,00 per compensi, euro 237,00 per spese, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge;
6. condanna , di via G. Nencini n.c. 18/19, Parte_1
i) al pagamento in favore di Parte_3 [...]
[...]
[...] [...]
delle spese del giudizio monitorio, come liquidate Parte_10
nel decreto ingiuntivo opposto;
7. condanna Ing. al pagamento in favore di P_
, di via G. Nencini n.c. 18/19, Parte_1 CP_6
delle spese di lite, che si liquidano in euro 8.875,00 per
[...]
compensi, euro 1.072,00 per spese, oltre rimborso spese al 15 %,
Iva e CPA, come per legge, oltre alle spese del CTP Ing. pari ad euro 5.758,21 oltre IVA e INARCASSA;
Per_5
9. pone a carico dell'Ing. le spese di ATP, come già P_
liquidate;
10. condanna Ing. alla refusione in favore di P_ [...]
delle spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_3
3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 15 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
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