Articolo 1 della Legge 4 dicembre 1952, n. 1906
Articolo 2
Versione
25 dicembre 1952
Art. 1.
Le disposizioni emanate con la legge 11 marzo 1951, n. 134 , sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1951-52.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1952