Art. 1.
Le disposizioni emanate con la legge 11 marzo 1951, n. 134 , sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1951-52.
Le disposizioni emanate con la legge 11 marzo 1951, n. 134 , sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1951-52.