Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/1988, n. 1716
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Sentenza 17 febbraio 1988

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Esula dalla Competenza funzionale del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, ed è invece devoluta alla cognizione del pretore in funzione di giudice del lavoro, la controversia instaurata dal lavoratore che, senza avanzare pretese creditorie, chieda solo l'accertamento del proprio rapporto di lavoro (non risolto dal fallimento) alle dipendenze dell'imprenditore dichiarato fallito; dovendo - per contro - essere fatte valere in Sede fallimentare (mediante domanda di ammissione al passivo) dopo che quel rapporto di lavoro sia stato accertato dal detto giudice, la richiesta dell'ente previdenziale di pagamento dei contributi e sanzioni concernenti detto rapporto, al pari di eventuali pretese creditorie del lavoratore derivanti dallo stesso rapporto. ( V 6278/85, mass n 443387; ( V 6742/82, mass n 424376; ( V 2264/76, mass n 381061).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/1988, n. 1716
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1716
    Data del deposito : 17 febbraio 1988

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