Ordinanza cautelare 9 ottobre 2024
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 08/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00330/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01045/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2024, proposto da
EN HA, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Candido Sciacovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-dell'atto recante la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio/tirocinio/formazione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 25/05/2023 - codice pratica P-MO/L/Q/2023/103620 - notificato in data 31/07/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.9.2024 e munito di istanza cautelare, EN HA ha impugnato il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena ha disposto la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio o formazione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 25.3.2023.
Il suddetto provvedimento di revoca è sostanzialmente fondato –in applicazione dell’art. 14, comma 6, del d.P.R. n. 394/1999- sul rilievo che alla data di presentazione dell’istanza di conversione (11.5.2023) il richiedente non risultava titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità, essendo scaduto il 2.9.2022 (e non il 2.3.2023 come dichiarato nell’istanza).
Il ricorrente, in punto di fatto, ha esposto quanto sedgue: -di aver ottenuto in data 2.3.2022 il primo permesso di soggiorno semestrale per studio/tirocinio, poi rinnovato in data 20.9.2022, con scadenza prevista al 2.3.2023; -per l’effetto era inviato il primo Modello Unilav, semestrale e datato 2.3.2022 e il successivo (proroga di 6 mesi) in data 10.8.2022 con scadenza al 2.3.2023; -di aver svolto proficuamente il tirocinio, coma da relazione finale dell’1.3.2023; -di aver presentato già in data 19.9.2022 (quindi prima della scadenza del proprio titolo di soggiorno) la prima istanza di conversione del permesso di soggiorno per tirocinio-studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; -che essendo intervenuta la modifica normativa di cui al D.L n. 20/2023 (abolizione delle quote), la Prefettura convocava il ricorrente suggerendo di presentare una nuova domanda di conversione, domanda effettivamente ripresentata l’11.5.2023; - in data 13.3.2023, essendo scaduto il rapporto di tirocinio il 2.3.2023, il ricorrente sottoscriveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la ditta presso cui aveva svolto il tirocinio formativo.
Tanto precisato, parte ricorrente ha denunciato il vizio di difetto di istruttoria e eccesso di potere in quanto: -l’Amministrazione non avrebbe considerato che l’istanza per ottenere una quota per la conversione del permesso era stata già presentata dal ricorrente in data 12.9.2022, ben prima della sua scadenza; - la ripresentazione della medesima istanza (come suggerito dalla stessa Prefettura) sarebbe sufficiente a considerare la prima domanda (del 12.9.2022) e la seconda (dell’11.5.2023) legate da un indissolubile vincolo di continuità; -in ogni caso, la giurisprudenza avrebbe chiarito che l’art. 6, comma 1, D.Lgs n. 286/1998, nello stabilire la possibilità della conversione del titolo per tirocinio “prima della sua scadenza”, non predisporrebbe sanzioni o decadenze derivanti dalla mancata presentazione della relativa istanza entro il termine ivi indicato, che dunque, avrebbe carattere acceleratorio e non perentorio.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, al quale, previa contestazione delle censure avversarie, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 321, assunta alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024, è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
In vista dell’udienza di discussione, nessuna delle parti costituite in giudizio ha depositato ulteriori documenti o memorie difensive.
Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2025, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Anche tenuto conto della circostanza che le parti non hanno prodotto ulteriori atti o documenti, il Collegio ritiene di confermare quanto già sommariamente delibato in sede cautelare in ordine alla fondatezza del ricorso.
Sul piano normativo va ricordato l’art. 14, comma 6, del d.P.R. n. 394 del 1999 dispone che “ Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 39, comma 9. La disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto ”.
In relazione al caso in esame, in punto di fatto, va evidenziato che il ricorrente ha prodotto in giudizio il permesso di soggiorno per tirocinio con scadenza al 2.3.2023; la domanda di conversione risulta essere stata presentata una prima volta in data 12.9.2022 e una seconda volta (quella menzionata nel provvedimento gravato) in data 11.5.2023; quanto alla situazione lavorativa, è stato prodotto un contratto di lavoro a tempo determinato di data 13.3.2023.
Tanto precisato, si osserva che questo Tribunale si è già espresso in un caso del tutto analogo (in relazione alla conversione di un permesso di soggiorno per motivi di studio, ma con argomenti ben applicabili anche al caso qui in discussione) evidenziando che “a fronte della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente nel territorio dello Stato per svolgere una regolare attività lavorativa, non può opporsi la già intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche perché, in termini più ampi, in tema di conversione di permesso da studio a lavoro, mentre il rinnovo è in via generale condizionato alla disponibilità reddituale, quando si tratti di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro esso è subordinato all'esistenza di un elemento - il contratto di lavoro - idoneo a dimostrare non tanto la disponibilità, quanto la capacità reddituale, privilegiandosi un profilo rivolto al futuro, piuttosto che un elemento riguardante il periodo già decorso, sicché dovrà dunque ritenersi che la conversione di un permesso di soggiorno da studio a lavoro consegua ad una valutazione prognostica favorevole circa l'inserimento della persona nel mondo del lavoro e la conseguente titolarità di un reddito sufficiente per il proprio sostentamento, dimostrazione che sarà possibile soltanto al momento della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di attività, oltre che ad una valutazione dell'assenza di elementi ostativi nel pregresso periodo di studio, senza che possa attribuirsi rilievo unico formale e dirimente alla sopravvenuta scadenza (così TAR Emilia Romagna, Parma, 9 maggio 2016, n. 154; in termini TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 9 gennaio 2018, n. 3; id., 15 maggio 2020, n. 328)” ( TAR Emilia Romagna, sez. I, 17 settembre 2020, n. 577 ).
Nel confermare la citata pronuncia n. 577/2020, il Consiglio di Stato ha ribadito che “Deve, innanzitutto, darsi atto di un indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato, recentemente ripreso dalla giurisprudenza di merito, secondo cui il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce causa di decadenza dell'esercizio di detto diritto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 07/06/2005, n.2654; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 08/06/2020, n. 176 e n. 304 del 4.4.2019; T.A.R. Toscana, sez. II, 04/03/2016, n. 377). Sebbene, a rigore, la conversione di un titolo richieda, in senso logico e giuridico, la validità in corso dello stesso titolo di cui si chiede la conversione, tuttavia ragioni sistematiche fanno propendere per la possibilità di attribuire eccezionalmente efficacia “sanante” agli elementi di fatto preesistenti e a quelli sopravvenuti al verificarsi del termine decadenziale, tanto più allorché il lasso di tempo trascorso tra la presentazione dell’istanza e il compiersi del termine di decadenza sia veramente esiguo, come nel caso in esame (…). L’art. 5, comma 5, del T.U.I. attribuisce rilevanza ad elementi di fatto, anche non preesistenti e anche non rappresentati nell’istanza di rinnovo o rilascio del permesso, purché introdotti nel procedimento prima della sua conclusione, da cui sia possibile trarre un giudizio prognostico favorevole circa la capacità reddituale futura del richiedente, mostrando così il favor del Legislatore per la concreta e attuale volontà dello straniero di integrarsi nella società italiana mediante lo svolgimento di attività lavorativa ed il lecito procacciamento di mezzi di sostentamento ( Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2022, n. 7525 ).
Ebbene, non sussistono ragioni per discostarsi dal richiamato orientamento giurisprudenziale, atteso che, nel caso in esame, il lasso di tempo intercorso tra la scadenza del permesso di soggiorno per tirocinio (2.3.2023) e la data di presentazione della domanda di conversione (11.5.2023) appare esiguo e il ricorrente ha fornito elementi, quali il contratto di lavoro a tempo determinato - –che dovrà, comunque, essere valutato dall’Amministrazione – che depongono in favore di una chiara volontà del medesimo di radicarsi sul territorio, convertendo il proprio permesso di soggiorno da tirocinio a lavoro, al fine di svolgere una stabile e regolare attività lavorativa.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, l’impugnato provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del titolo di soggiorno risulta illegittimo e va, pertanto, annullato, fermo restando le ulteriori attività di spettanza dell’Amministrazione in ordine alla conclusione del procedimento.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO